In breve
- Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 in tutto il Veneto è vietato lavorare in esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00.
- Il divieto riguarda agricoltura e florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave.
- Scatta solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa di worklimate.it segnala rischio ALTO per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
- Restano validi gli accordi aziendali con tutele uguali o più restrittive.
- Sono esclusi, a certe condizioni, pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori.
- La violazione è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
L’ondata di calore di questi giorni ha spinto molte Regioni a intervenire con ordinanze per chi lavora all’aperto. Il Veneto ha recepito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 30 giugno 2025 le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e, con l’ordinanza del 1° luglio 2025, ha fermato le attività più esposte nelle ore centrali della giornata. Il 2 luglio anche il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno firmato un protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche. Per le aziende agricole, edili e per le cave il divieto è operativo da oggi, 3 luglio, ma non vale tutti i giorni: dipende dalla mappa del rischio. Ecco come funziona e come organizzare orari, squadre e retribuzioni.
Cosa prevede l’ordinanza
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Periodo | Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 |
| Orario | Dalle 12:30 alle 16:00 |
| Territorio | Tutta la Regione Veneto |
| Settori | Agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto, cave |
| Condizione di lavoro | Esposizione prolungata al sole |
| Quando scatta | Nei giorni e nelle aree con rischio “ALTO” sulla mappa Worklimate delle ore 12:00 |
Il divieto opera quando il rischio non può essere ridotto con misure organizzative o tecniche, e si applica anche se, nonostante le misure di prevenzione adottate, il rischio per la salute del lavoratore resta elevato.
Come verificare ogni giorno il livello di rischio
Il riferimento è la mappa di previsione del rischio da calore pubblicata su www.worklimate.it, realizzata da INAIL e CNR. Per l’ordinanza va consultata:
- la sezione “lavoratori esposti al sole”;
- con profilo “attività fisica intensa”;
- con riferimento alle ore 12:00 del giorno e all’area in cui si trova il cantiere, il campo o la cava.
Se il livello indicato è ALTO, tra le 12:30 e le 16:00 l’attività esposta al sole va sospesa. Conviene nominare un referente che controlli la mappa ogni mattina e conservi una stampa o una schermata come prova delle decisioni prese.
Esclusioni e altri contesti di lavoro
- Restano validi gli accordi aziendali che prevedono misure di tutela uguali o più restrittive.
- Il divieto non si applica a pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori, quando l’attività riguarda interventi di pubblica utilità, emergenze o sicurezza e sono adottate misure di prevenzione adeguate secondo il D.Lgs. 81/2008.
- In tutti gli altri lavori all’aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati, come magazzini e officine, è fortemente raccomandato il rispetto delle linee di indirizzo regionali per la prevenzione dello stress da calore.
Le misure di prevenzione da non dimenticare
Il rischio da calore va considerato nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008. Tra le misure più utili: anticipare l’inizio dei turni, prevedere pause in zone d’ombra, garantire acqua a disposizione, ruotare le mansioni più faticose, informare i lavoratori sui sintomi del colpo di calore e coinvolgere il medico competente per i lavoratori più fragili.
Appalti, sanzioni e gestione del personale
Appalti pubblici
Le interruzioni dovute all’ordinanza rientrano tra i casi di sospensione dell’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023: i termini contrattuali possono essere rinegoziati senza penali e senza risoluzione del contratto. Documentate ogni giornata di stop con le mappe del rischio.
Sanzioni
Chi non rispetta il divieto commette il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. In caso di infortunio o malore restano inoltre tutte le responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza.
Orari e retribuzioni
Per non perdere ore di lavoro si può anticipare l’orario, nel rispetto del CCNL, dei riposi e degli eventuali accordi aziendali, comunicando per tempo le variazioni ai lavoratori. Quando la sospensione non può essere recuperata, per le imprese industriali ed edili si può valutare la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo: l’INPS la ammette anche per temperature superiori a 35 gradi, anche solo percepite (messaggio n. 2999/2022). Per gli operai agricoli la tutela passa dalla CISOA, con regole proprie da verificare caso per caso.
Cosa fare adesso
- Nominate un referente che ogni mattina controlli la mappa Worklimate e documenti il livello di rischio.
- Riorganizzate i turni spostando le attività più faticose al mattino presto.
- Aggiornate la valutazione dei rischi con le misure contro lo stress da calore.
- Informate i lavoratori sul divieto, sulle pause e sui sintomi da segnalare.
- Preparate la documentazione per eventuali richieste di cassa integrazione e per le sospensioni negli appalti pubblici.
Domande frequenti
Il divieto vale tutti i giorni fino al 31 agosto?
No. Scatta solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa di worklimate.it, per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, segnala alle ore 12:00 un rischio ALTO. Negli altri giorni restano comunque le misure di prevenzione.
Il nostro cantiere è in parte all’ombra: dobbiamo fermarci?
Il divieto riguarda il lavoro in esposizione prolungata al sole. Le attività svolte davvero al riparo possono proseguire, ma il rischio va valutato con attenzione e documentato, anche alla luce delle linee di indirizzo regionali.
Lavoriamo in un magazzino non climatizzato: siamo interessati?
Il divieto no, perché riguarda agricoltura, cantieri all’aperto e cave. Per gli ambienti chiusi non climatizzati la Regione raccomanda però di applicare le linee di indirizzo sullo stress da calore.
Le ore di stop vanno pagate ai lavoratori?
Dipende da come vengono gestite. Se l’orario viene anticipato le ore si recuperano. Se il lavoro è sospeso, per industria ed edilizia si può chiedere la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo con temperature oltre i 35 gradi, anche percepite; per l’agricoltura va valutata la CISOA.
Rischiamo penali per i ritardi in un appalto pubblico?
No. Le interruzioni dovute all’ordinanza rientrano nei casi di sospensione dell’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, che consentono di rinegoziare i termini senza penali né risoluzione del contratto.





