In breve
- L’accordo Assolavoro – Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp del 30 giugno 2026 inserisce un nuovo paragrafo nell’art. 10 del CCNL somministrazione 21 luglio 2025, per le assunzioni dal 1° luglio 2026.
- Chi ha aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 mantiene le condizioni in vigore al momento dell’adesione, tacita o esplicita.
- Per le nuove adesioni cambia la logica dell’incentivo: chi aderisce esplicitamente a Fon.Te, anche dopo il sessantesimo giorno dall’assunzione, ottiene il finanziamento della posizione individuale nella misura del 3%, in aggiunta al TFR.
- Il 3% non è a carico del lavoratore: la bilateralità finanzia l’intera posizione, coprendo sia la quota che sarebbe del lavoratore (0,55%) sia quella del datore (1,55%, 1,05% per gli apprendisti) e aggiungendo una quota integrativa propria dello 0,90% (1,4% per gli apprendisti). A suo carico anche la quota associativa annua al fondo.
- Il TFR può essere conferito al 100% o al 50%, a scelta del lavoratore.
- Chi non aderisce esplicitamente segue legge e Regolamento Fon.Te: in caso di adesione implicita, quando dovuta, si applica la contribuzione prevista per il terziario.
- Se il lavoratore sceglie una forma pensionistica diversa da quella contrattuale, nessun contributo è dovuto né dal datore né dalla bilateralità.
- Le regole valgono nel diritto per tutti gli assunti dal 1° luglio 2026, ma operativamente partono a valle dell’aggiornamento di documentazione e procedure da parte di Ministero del Lavoro, Ebitemp, Forma.Temp e Fon.Te.
La riforma dell’adesione automatica introdotta dalla Legge 199/2025 ha costretto tutti i settori a rimettere mano alle proprie regole di previdenza complementare, e la somministrazione non fa eccezione. Con il verbale di accordo sottoscritto a Roma il 30 giugno 2026 da Assolavoro con Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp – che inserisce un nuovo paragrafo dopo quello dedicato a Fon.Te nell’art. 10 «Enti Bilaterali» del CCNL 21 luglio 2025 – le parti sociali hanno riscritto il meccanismo di incentivazione al fondo per i lavoratori somministrati assunti dal 1° luglio 2026. La scelta di fondo è chiara: premiare l’adesione esplicita. Chi sceglie consapevolmente il fondo ottiene un pacchetto contributivo interamente finanziato dalla bilateralità di settore; chi finisce nel fondo per silenzio si vede applicare le regole ordinarie.
Scarica il testo dell’accordo del 30 giugno 2026 (PDF)
Due platee, due regimi
| Chi | Regola applicabile |
|---|---|
| Adesioni fino al 30 giugno 2026 | Continuano ad applicarsi le condizioni in vigore al momento dell’adesione alla previdenza complementare, sia essa tacita o esplicita, secondo il precedente paragrafo Fon.Te del CCNL. |
| Adesioni dal 1° luglio 2026 – esplicite | La bilateralità di settore finanzia la posizione individuale nella misura del 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in aggiunta al TFR, per i lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. |
| Adesioni dal 1° luglio 2026 – non esplicite | Si applicano le disposizioni di legge e il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione implicita, quando dovuta, si applica la contribuzione a Fon.Te prevista per i lavoratori del terziario. |
Il dettaglio che conta
L’adesione esplicita conserva il beneficio anche se avviene dopo il sessantesimo giorno dalla data di assunzione. Il termine dei 60 giorni resta rilevante ai fini del meccanismo legale di adesione automatica, ma non brucia l’incentivo di settore: chi aderisce più tardi, purché in modo esplicito e volontario, rientra comunque nel regime del 3%.
Come si compone il 3%
Qui serve una precisazione, perché le percentuali possono trarre in inganno. Il totale versato sulla posizione individuale è il 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR del periodo di riferimento, e l’accordo lo scompone in tre voci solo per indicarne la provenienza logica: la quota che ordinariamente sarebbe a carico del lavoratore, quella a carico del datore di lavoro e una quota aggiuntiva. A finanziare il tutto è la bilateralità di settore, a valere sulle risorse stabilite dall’Intesa del 3 febbraio 2015 e dal relativo allegato del 13 giugno 2016. Il lavoratore, quindi, non versa nulla di tasca propria.
| Voce | Ordinario | Apprendistato |
|---|---|---|
| Quota corrispondente ai contributi a carico del lavoratore | 0,55% | 0,55% |
| Quota corrispondente alla contribuzione del datore di lavoro (escluso il contributo versato a titolo di TFR) | 1,55% | 1,05% |
| Quota integrativa a carico della bilateralità | 0,90% | 1,40% |
| Totale | 3,00% | 3,00% |
Il totale resta il 3% in entrambi i casi: per gli apprendisti la quota minore imputata al datore (1,05%) è compensata da una quota integrativa più alta (1,4%). A questo si aggiunge il TFR, che il lavoratore può conferire per intero o nella misura minima del 50%, secondo la normativa vigente e le modalità disciplinate da Fon.Te. Per questa platea è a carico della bilateralità anche la quota associativa annua stabilita dal fondo: per il lavoratore l’adesione esplicita è, in sostanza, a costo zero.
Chi versa materialmente
Il calcolo della contribuzione e il versamento sulla posizione individuale sono effettuati da Ebitemp, con modalità che saranno definite dalle parti insieme a Ebitemp e Fon.Te. L’obbligo contributivo, però, l’accordo lo pone in capo ai datori di lavoro e alla bilateralità: prima di comunicare qualsiasi cosa ai lavoratori conviene attendere le istruzioni operative degli enti bilaterali, perché è lì che si chiarirà il flusso concreto dei versamenti.
Somministrati a tempo indeterminato in disponibilità
Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in disponibilità, di cui agli artt. 32, 25 e seguenti del CCNL, l’accordo conferma la regola già nota: la contribuzione, determinata secondo le modalità di adesione, si calcola sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita in occasione dell’ultima missione di lavoro. È il punto operativo più delicato per chi elabora le paghe, perché la base di calcolo non coincide con la retribuzione del periodo in cui la contribuzione matura.
Diritto Mirato: il contributo una tantum
Per i fruitori del Diritto Mirato che abbiano già aderito a Fon.Te in costanza di missione, la bilateralità riconosce, su richiesta dell’interessato, un contributo una tantum di 400 euro al fondo. È una misura che non scatta d’ufficio: va intercettata e attivata, ed è quindi utile inserirla nelle comunicazioni ai lavoratori interessati.
Il perimetro dell’obbligo
L’obbligo contributivo è assunto da agenzie e bilateralità, alle condizioni previste dall’intesa, solo nei confronti dei lavoratori somministrati iscritti a Fon.Te e finché permangono l’iscrizione al fondo e il rapporto di lavoro in somministrazione. Cessata l’una o l’altro, cessa anche il finanziamento. Di conseguenza, se il lavoratore aderisce a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento, nessun contributo è dovuto né dal datore di lavoro né dalla bilateralità.
Da quando si applica, davvero
L’accordo distingue il piano del diritto da quello operativo. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, ma diventano operative a valle dell’aggiornamento della documentazione e delle procedure gestionali da parte del Ministero del Lavoro, Ebitemp, Forma.Temp e Fon.Te. Nel frattempo restano inalterate le attuali procedure amministrative di comunicazione dei dati tra agenzia per il lavoro, Fon.Te ed Ebitemp.
Il calcolo della contribuzione e il versamento sulla posizione individuale dell’aderente sono effettuati da Ebitemp, secondo modalità che saranno definite dalle parti insieme a Ebitemp e Fon.Te. Le parti hanno inoltre previsto un monitoraggio trimestrale dell’andamento delle adesioni e della loro sostenibilità finanziaria: se emergessero criticità, valuteranno ulteriori fonti di finanziamento per mantenere inalterate le condizioni di adesione.
Il contesto in cui nasce l’accordo
L’intesa richiama l’Accordo del 3 febbraio 2015 e il relativo allegato del 13 giugno 2016 – da cui provengono le risorse della bilateralità – oltre al verbale di accordo del 27 aprile 2026. Sullo sfondo, l’Avviso Comune sulla previdenza complementare del 26 maggio 2026 sottoscritto dalle principali associazioni datoriali con CGIL, CISL e UIL e le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 in materia di adesione automatica. Testo integrale dell’accordo (PDF).
Cosa fare adesso
- Segmentate le posizioni per data di adesione: chi ha aderito entro il 30 giugno 2026 resta sulle vecchie condizioni, chi aderisce dopo entra nel nuovo regime.
- Aggiornate l’informativa all’assunzione, spiegando con chiarezza il vantaggio dell’adesione esplicita a Fon.Te rispetto all’adesione implicita: è la differenza tra il pacchetto al 3% finanziato dalla bilateralità e la contribuzione ordinaria del terziario.
- Allineate i codici in busta paga distinguendo le tre voci del 3% e le aliquote ridotte per gli apprendisti, e verificate il trattamento della quota associativa a carico della bilateralità.
- Presidiate i somministrati in disponibilità, impostando la base di calcolo sulla retribuzione utile TFR dell’ultima missione.
- Segnalate il Diritto Mirato ai lavoratori potenzialmente interessati: il contributo una tantum di 400 euro si ottiene solo su richiesta.
- Monitorate iscrizione e rapporto: il finanziamento vive finché permangono entrambi.
Domande frequenti
Da quando si applicano le nuove regole?
Dal 1° luglio 2026, per le nuove adesioni alla previdenza complementare di settore. L’accordo che integra il paragrafo Fon.Te dell’art. 10 del CCNL è stato sottoscritto il 30 giugno 2026.
Chi ha già aderito prima del 1° luglio 2026 perde qualcosa?
No. Per chi ha aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi le condizioni in vigore al momento dell’adesione, tacita o esplicita.
Se il lavoratore aderisce dopo i 60 giorni perde l’incentivo?
No. Il finanziamento della bilateralità nella misura del 3% spetta a chi aderisce esplicitamente a Fon.Te, anche successivamente al sessantesimo giorno dalla data di assunzione.
Il beneficio vale anche per i contratti a termine?
Sì. L’accordo lo prevede espressamente per i lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Quanto TFR va conferito?
A scelta del lavoratore, il TFR maturando può essere conferito per intero oppure nella misura del 50%, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità disciplinate da Fon.Te.
Cosa succede a chi non aderisce esplicitamente?
Si applicano le disposizioni di legge e il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione implicita al fondo, quando dovuta, si applica la contribuzione prevista per i lavoratori del settore terziario, senza il pacchetto integrativo finanziato dalla bilateralità.
Come si calcola la contribuzione per chi è in disponibilità?
Sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita nell’ultima missione di lavoro, secondo le modalità di adesione applicabili al singolo lavoratore.
Il lavoratore sceglie un fondo diverso da Fon.Te: cosa spetta?
Nulla a titolo di contribuzione contrattuale. L’accordo è esplicito: in caso di adesione a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro né dalla bilateralità.
Le nuove regole sono già operative?
Si applicano nel diritto a tutti gli assunti dal 1° luglio 2026, ma l’operatività è legata all’aggiornamento della documentazione e delle procedure gestionali da parte di Ministero del Lavoro, Ebitemp, Forma.Temp e Fon.Te. Calcolo e versamento sulla posizione individuale sono effettuati da Ebitemp, con modalità che saranno definite dalle parti.





