In breve
- Il 6 agosto 2026 CONFIMI Industria Meccanica e FIM-CISL hanno siglato l'ipotesi di rinnovo del CCNL della piccola e media industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, codice CNEL C01A, scaduto il 30 giugno 2023.
- L'accordo decorre dalla sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2028, per la parte economica e per quella normativa.
- Aumento a regime di 100 euro sulla 5ª categoria in due tranche: 55 euro dal 1° giugno 2027 e 45 euro dal 1° giugno 2028.
- Il welfare contrattuale sale a 250 euro dal 2027, da mettere a disposizione entro giugno di ogni anno.
- Dal 1° gennaio 2029 arriva il nuovo inquadramento: classificazione unica su 9 livelli e riclassificazione da comunicare entro il 31 dicembre 2028.
- Stretta sul tempo determinato (stabilizzazione di almeno il 20% dei cessati) e sulla somministrazione (assunzione dopo 48 mesi di missione).
Dopo tre anni di attesa il contratto della metalmeccanica CONFIMI ha un'ipotesi di rinnovo. Per le aziende che lo applicano non è solo una questione di minimi: l'intesa mette in fila una scaletta di aumenti che arriva al 2028, alza il welfare contrattuale, riscrive da zero il sistema di inquadramento con effetto dal 2029 e introduce vincoli nuovi su contratti a termine e somministrazione. Sono novità che vanno lette adesso, perché alcune chiedono di programmare per tempo — la riclassificazione dell'intero organico, per esempio, va comunicata entro il 31 dicembre 2028 — e altre incidono già sulle assunzioni del 2027. Qui trovate il quadro completo, voce per voce.
Decorrenza, durata e validazione
Salvo quanto previsto per i singoli istituti, l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione, il 6 agosto 2026, e scadrà il 31 dicembre 2028 tanto per la parte economica quanto per quella normativa.
Per dare piena efficacia ed esigibilità all'intesa è prevista una consultazione certificata di lavoratrici e lavoratori, con assemblee e voto segreto entro il 22 ottobre 2026: l'accordo si intende validato se si esprime a favore la maggioranza semplice dei votanti.
Gli aumenti retributivi
Per il biennio 2027-2028 le parti hanno concordato un incremento dei minimi tabellari pari, a regime, a 100 euro sulla 5ª categoria, con riparametrazione sulle altre categorie, erogato in due tranche: 55 euro dal 1° giugno 2027 e 45 euro dal 1° giugno 2028. Per il biennio 2025-2026 restano validi gli importi già definiti con l'accordo economico del 28 ottobre 2025.
| Categoria | 1° giu 2025 | 1° nov 2025 | 1° giu 2026 | 1° giu 2027 | 1° giu 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Q | 38,92 | 30,66 | 69,59 | 76,54 | 62,63 |
| 9 | 38,92 | 30,66 | 69,59 | 76,54 | 62,63 |
| 8Q | 35,01 | 27,58 | 62,59 | 68,85 | 56,33 |
| 8 | 35,01 | 27,58 | 62,59 | 68,85 | 56,33 |
| 7 | 32,19 | 25,36 | 57,55 | 63,30 | 51,79 |
| 6 | 30,00 | 23,63 | 53,63 | 58,99 | 48,26 |
| 5 | 27,97 | 22,03 | 50,00 | 55,00 | 45,00 |
| 4 | 26,11 | 20,57 | 46,68 | 51,35 | 42,01 |
| 3 | 25,02 | 19,71 | 44,73 | 49,20 | 40,26 |
| 2 | 22,56 | 17,77 | 40,33 | 44,37 | 36,30 |
La garanzia sull'inflazione
Come già stabilito nell'accordo del 28 ottobre 2025, per l'erogazione del 2027 è garantito l'eventuale scostamento inflattivo annuo IPCA-NEI consuntivato nel 2026: se risulta superiore all'aumento previsto dal 1° giugno 2027, viene erogato un importo aggiuntivo pari allo scostamento rilevato. La stessa regola vale per gli istituti della trasferta e della reperibilità. Dal mese di giugno 2028, e per ciascun anno di vigenza del contratto, i minimi per livello sono adeguati alla dinamica inflativa consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati rilevato dall'ISTAT.
Contratto "Socrate" per l'occupazione
Per i lavoratori assunti con il contratto "Socrate" l'aumento 2027-2028 sulla 5ª categoria è di 80 euro lordi complessivi: 45 euro dal 1° giugno 2027 e 35 euro dal 1° giugno 2028.
| Categoria | Aumento dal 1° giugno 2027 | Aumento dal 1° giugno 2028 |
|---|---|---|
| 9 | 62,60 | 48,69 |
| 8 | 56,33 | 43,81 |
| 7 | 51,77 | 40,26 |
| 6 | 48,26 | 37,54 |
| 5 | 45,00 | 35,00 |
| 4 | 41,99 | 32,66 |
| 3 | 40,25 | 31,30 |
| 2 | 38,43 | 29,89 |
I nuovi minimi tabellari
| Categoria | Minimo dal 1° giugno 2027 | Minimo dal 1° giugno 2028 |
|---|---|---|
| 9Q | 3.209,79 | 3.272,42 |
| 9 | 3.209,79 | 3.272,42 |
| 8Q | 2.887,15 | 2.943,48 |
| 8 | 2.887,15 | 2.943,48 |
| 7 | 2.654,47 | 2.706,26 |
| 6 | 2.473,68 | 2.521,94 |
| 5 | 2.306,35 | 2.351,35 |
| 4 | 2.153,28 | 2.195,29 |
| 3 | 2.063,18 | 2.103,44 |
| 2 | 1.860,50 | 1.896,80 |
Vanno tenuti presenti tre elementi di calcolo: la 1ª categoria è stata eliminata dal 1° gennaio 2022; il minimo di paga oraria si ottiene dividendo per 173 il minimo tabellare; ai lavoratori inquadrati nelle categorie 9Q e 8Q spetta un'indennità di funzione pari rispettivamente a 69,72 e 49,06 euro lordi mensili, mentre alle categorie 9Q, 9, 8Q e 8 compete un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.
Minimi del contratto "Socrate"
| Categoria | Minimo dal 1° giugno 2027 | Minimo dal 1° giugno 2028 |
|---|---|---|
| 9 | 2.756,12 | 2.804,81 |
| 8 | 2.480,02 | 2.523,83 |
| 7 | 2.279,33 | 2.319,59 |
| 6 | 2.124,86 | 2.162,40 |
| 5 | 1.981,33 | 2.016,33 |
| 4 | 1.848,76 | 1.881,42 |
| 3 | 1.772,13 | 1.803,43 |
| 2 | 1.691,87 | 1.721,76 |
Scatti di anzianità
Gli importi degli scatti biennali sono ridefiniti sulle nuove categorie, con decorrenza 1° gennaio 2029. Resta fermo il numero massimo di 5 scatti maturabili.
| Categoria | Importo in vigore dal 1° gennaio 2029 |
|---|---|
| I | 21,59 |
| H | 25,05 |
| G | 26,75 |
| F | 29,64 |
| E | 32,43 |
| D | 36,41 |
| C | 40,95 |
| B | 45,96 |
| A Quadro | 45,96 |
Welfare contrattuale: 250 euro dal 2027
Dal 2027 il valore degli strumenti di welfare cresce di 50 euro: le aziende dovranno quindi mettere a disposizione, entro il mese di giugno di ciascun anno, strumenti di welfare per un valore complessivo di 250 euro.
Ne hanno diritto i lavoratori che, superato il periodo di prova, sono in forza al 1° gennaio di ciascun anno o sono assunti successivamente entro il 31 dicembre, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda anche non consecutivi. Restano esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.
Due dettagli operativi da non sbagliare
I valori non sono riproporzionabili per i part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda. Quanto previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni o servizi già presenti in azienda. Il lavoratore può scegliere, di anno in anno, di destinare l'importo al fondo previdenziale di adesione o al fondo di assistenza sanitaria PMI Salute, restando fermo che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare 200 euro fino al 2026 e 250 euro dal 2027.
La riforma dell'inquadramento (dal 1° gennaio 2029)
È la novità che richiede più lavoro di preparazione. L'accordo riscrive il sistema di classificazione: il nuovo inquadramento professionale, contenuto nell'Allegato 9 del CCNL, si applicherà dal 1° gennaio 2029. Quadri, impiegati e operai confluiscono in una classificazione unica articolata su 9 livelli, raggruppati in quattro campi di responsabilità di ruolo.
| Ruoli | Categorie |
|---|---|
| Ruoli operativi | I, H |
| Ruoli tecnici | G, F, E |
| Ruoli specialistici | D, C, B |
| Ruoli gestionali | A Quadro |
Le declaratorie individuano competenze, intensità e aree di autonomia e responsabilità dei ruoli che afferiscono allo stesso livello, selezionate e graduate in funzione del contesto aziendale. Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio e impiegato conta la prevalenza di attività manuale o operativa nell'esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Norme transitorie e riclassificazione
Dal 1° gennaio 2029 la categoria 8ª "Quadri - livello B" è soppressa: ai lavoratori ivi inquadrati al 31 dicembre 2028 continua ad applicarsi la disciplina sui Quadri, ferme restando mansioni e incarichi, mentre ai fini del trattamento economico e normativo valgono gli istituti previsti per gli impiegati di categoria C. L'elemento retributivo di 59,39 euro spettante alle categorie 8ª e 9ª fino al 31 dicembre 2028 viene conglobato nei minimi tabellari delle nuove categorie.
Entro il 31 dicembre 2028 le aziende devono riclassificare i lavoratori in forza secondo la tabella di comparazione seguente.
| Categoria al 31/12/2028 | Minimo al 31/12/2028 | Nuova categoria dal 1/1/2029 | Minimo dal 1/1/2029 | Totale con indennità |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 3.272,42 + 59,39 + 69,72 | A Quadro (gestionali) | 3.331,81 | 3.401,53 |
| 9 | 3.272,42 + 59,39 | B (specialistici) | 3.331,81 | 3.331,81 |
| Quadro B | 2.943,48 + 59,39 + 49,06 | C (specialistici, ad esaurimento) | 3.002,87 | 3.051,93 |
| 8 | 2.943,48 + 59,39 | C (specialistici) | 3.002,87 | 3.002,87 |
| 7 | 2.706,26 | D (specialistici) | 2.706,26 | 2.706,26 |
| 6 | 2.521,94 | E (tecnici) | 2.521,94 | 2.521,94 |
| 5 | 2.351,35 | F (tecnici) | 2.351,35 | 2.351,35 |
| 4 | 2.195,29 | G (tecnici) | 2.195,29 | 2.195,29 |
| 3 | 2.103,44 | H (operativi) | 2.103,44 | 2.103,44 |
| 2 | 1.896,80 | I (operativi) | 1.896,80 | 1.896,80 |
I lavoratori già in forza al 31 dicembre 2028 conservano l'anzianità di servizio maturata a quella data a tutti gli effetti contrattuali, così come i periodi di attività già svolti secondo le previsioni sulla mobilità professionale, utili ai fini della riclassificazione. Entro la stessa data va comunicata al lavoratore la riclassificazione e, se i periodi di attività richiesti non sono ancora completati, vanno indicati quelli ancora da svolgere per il passaggio al livello di riferimento. Dove in azienda esistano già adattamenti specifici sulla classificazione, l'adozione del nuovo sistema non può comportare né perdite né vantaggi per azienda e lavoratori.
Permessi, festività e malattia
Permessi per i turnisti
Per i lavoratori impiegati in sistemi di 15 o più turni settimanali, nel periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2028 sono riconosciute ulteriori 4 ore di PAR nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti in ciascuna unità produttiva. Dal 1° gennaio 2029 le stesse 4 ore spettano anche nelle aziende sotto i 50 lavoratori. I permessi si computano in ragione d'anno di servizio o frazione e sono assorbiti dalle eventuali riduzioni definite in accordi aziendali.
Festività
Viene introdotta, in ottemperanza alla previsione di legge, la festività di San Francesco d'Assisi del 4 ottobre.
Comporto prolungato per i lavoratori con disabilità
Dal 1° gennaio 2027, al superamento del periodo di comporto — secco o prolungato — il lavoratore con disabilità ha diritto a un ulteriore periodo di conservazione del posto. Rientrano nella previsione le persone di cui all'art. 7 della legge 104/1992, alla legge 68/1999 e al D.Lgs. 62/2024.
| Anzianità di servizio | Giorni ulteriori di conservazione del posto |
|---|---|
| Fino a 3 anni | 30 giorni |
| Oltre 3 anni e fino a 6 anni | 45 giorni |
| Oltre 6 anni | 60 giorni |
I periodi si riferiscono alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni ultimo episodio morboso, compreso quello in corso e anche in caso di continuazione; per tali periodi spetta un'integrazione fino all'80% della retribuzione globale. Prima di applicare il prolungamento il datore ha l'obbligo di informare il lavoratore, e prima di procedere al licenziamento per superamento del comporto deve porre la massima attenzione alla tutela della continuità lavorativa. La malattia intervenuta durante l'ulteriore periodo di conservazione può essere utile alla maturazione del diritto al comporto prolungato.
L'accordo recepisce inoltre le tutele della legge 106/2025 per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, e per i dipendenti con figlio minorenne nelle medesime condizioni.
Maternità e paternità
Dal 1° gennaio 2027 il diritto ai congedi per la malattia del figlio è esteso ai figli di età non superiore a 4 anni.
Tempo determinato: causali e obbligo di stabilizzazione
Il contratto a termine può avere durata superiore a 12 mesi ma non eccedente i 24 — anche in caso di proroga e rinnovo — in presenza di almeno una di queste condizioni soggettive:
- lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto 24 anni;
- lavoratrici e lavoratori con età superiore a 50 anni;
- percettori di uno degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto individuati dall'art. 7 del D.Lgs. 148/2015;
- percettori di NASpI o di qualsiasi altro trattamento di disoccupazione.
La stessa durata è ammessa per i rapporti instaurati per l'esecuzione di opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo, di carattere straordinario od occasionale, e in occasione di nuovi appalti o della proroga di appalti in essere: in questi casi è onere dell'azienda specificare per iscritto e in modo dettagliato la ragione che rende necessario superare i 12 mesi. I requisiti devono sussistere al momento della decorrenza dell'assunzione, della proroga o del rinnovo.
Dal 2027 serve aver stabilizzato
Dal 1° gennaio 2027 l'utilizzo di quelle condizioni è subordinato alla previa stabilizzazione a tempo indeterminato, presso la stessa azienda, di almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell'anno civile precedente. La regola non si applica ai contratti per ragioni sostitutive. Non si computano tra i cessati i rapporti conclusi per recesso in prova, dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa o per sopravvenuto diritto a un trattamento pensionistico. Chi non riesce a garantire la stabilizzazione può comunque ricorrere alle causali di legge previste dall'art. 1 del D.Lgs. 81/2015.
| N. massimo di contratti a termine | Requisito dimensionale |
|---|---|
| 3 | Aziende che occupano fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato |
| 6 | Aziende che occupano da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato |
I limiti comprendono i contratti in somministrazione a termine. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato — apprendisti inclusi — si riferisce a quelli in forza al momento della decorrenza dell'assunzione, della proroga o del rinnovo, e i part-time si computano come unità intere. Sono inoltre esenti dal limite quantitativo del 20% i contratti a termine conclusi per una delle causali individuate dall'accordo di rinnovo.
Somministrazione, appalti e previdenza
Dal 1° gennaio 2027 i lavoratori che abbiano prestato attività presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per oltre 48 mesi complessivi anche non consecutivi, acquisiscono il diritto a essere assunti a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice. Nel computo non rientrano i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2026.
Sul fronte appalti, le aziende committenti dovranno esigere dalle appaltatrici un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.
Quanto alla previdenza complementare, l'obbligo contributivo a carico del datore è assunto solo ed esclusivamente verso i lavoratori iscritti a un fondo negoziale e finché permane l'iscrizione: nessun contributo è dovuto se il lavoratore aderisce a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Formazione e quota associativa
I lavoratori che rientrano da un'assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, CIGS e contratto di solidarietà — termine ridotto a 5 mesi per congedo di maternità, paternità o parentale — saranno inseriti, dove coerente con la loro professionalità, in piani aziendali già programmati. Le ore di formazione continuativa saranno incrementate di un massimo di 4 ore in relazione alla durata dell'assenza, alle mansioni e alle esigenze aziendali.
Il triennio 2026-2028 è periodo di competenza per la maturazione delle 24 ore pro capite di formazione continua: se non vengono svolte entro il 31 dicembre 2028, il termine si estende al 30 giugno 2029.
Quota associativa straordinaria
FIM-CISL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di 50 euro, in due rate annuali da 25 euro da trattenere sulle retribuzioni di febbraio 2028 e febbraio 2029. Insieme alla busta paga di novembre 2027 le aziende consegneranno un modulo con cui il lavoratore dichiara di accettare o rifiutare la richiesta, da riconsegnare entro il 22 gennaio 2028.
Cosa fare adesso
- Mettete a budget le due tranche di giugno 2027 e giugno 2028, considerando anche la possibile integrazione legata allo scostamento IPCA-NEI e i riflessi su trasferta e reperibilità.
- Programmate il welfare a 250 euro dal 2027: la scadenza è il mese di giugno di ogni anno e il valore non si riproporziona per i part-time.
- Avviate la mappatura per la riclassificazione: il nuovo inquadramento decorre dal 2029, ma la comunicazione ai lavoratori va fatta entro il 31 dicembre 2028 e la fotografia dei ruoli richiede mesi, non settimane.
- Verificate il turno di 15 o più turni settimanali e la soglia dei 50 dipendenti per unità produttiva, per capire da quando spettano le 4 ore di PAR aggiuntive.
- Contate i contratti a termine cessati nel 2026: dal 1° gennaio 2027 l'uso delle causali contrattuali passa dalla stabilizzazione di almeno il 20%.
- Censite le missioni di somministrazione a tempo indeterminato in corso, ricordando che il conteggio dei 48 mesi parte dal 1° gennaio 2027.
- Aggiornate le procedure sul comporto per i lavoratori con disabilità: l'informativa preventiva è un obbligo, non una cortesia.
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Domande frequenti
L'accordo è già definitivo?
Si tratta di un'ipotesi di accordo sottoscritta il 6 agosto 2026. Per essere pienamente efficace ed esigibile deve superare la consultazione certificata di lavoratrici e lavoratori, con assemblee e voto segreto da svolgersi entro il 22 ottobre 2026: l'intesa è validata con il voto favorevole della maggioranza semplice dei coinvolti.
Quando arrivano i prossimi aumenti in busta paga?
Le tranche del rinnovo decorrono dal 1° giugno 2027 e dal 1° giugno 2028, per un incremento a regime di 100 euro sulla 5ª categoria riparametrato sulle altre. Gli aumenti del biennio 2025-2026 restano quelli fissati dall'accordo economico del 28 ottobre 2025.
Il nuovo inquadramento comporta aumenti automatici?
La riclassificazione avviene secondo la tabella di comparazione e, dove in azienda esistano già adattamenti sulla classificazione, l'adozione del nuovo sistema non può comportare né perdite né vantaggi. Per le categorie 8ª e 9ª l'elemento retributivo di 59,39 euro viene conglobato nei minimi delle nuove categorie dal 1° gennaio 2029.
Con 12 dipendenti quanti contratti a termine possiamo avere?
Fino a 6 contratti a termine, essendo l'azienda nella fascia da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato. Il limite comprende anche i contratti di somministrazione a termine; i part-time si contano come unità intere e gli apprendisti rientrano nel numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il welfare si può riproporzionare per un part-time al 50%?
No. I valori del welfare contrattuale non sono riproporzionabili per i rapporti a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Chi ha un lavoratore in somministrazione da anni deve assumerlo?
Dal 1° gennaio 2027 matura il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'utilizzatrice dopo 48 mesi complessivi di missione, anche non consecutivi, con mansioni di pari livello e categoria legale nell'ambito di somministrazione a tempo indeterminato. Nel calcolo non contano i periodi svolti fino al 31 dicembre 2026.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
Non ci assumiamo responsabilità per decisioni assunte sulla base delle sole informazioni qui riportate. Per una valutazione riferita al caso specifico, chiedi una consulenza personalizzata.





