In breve
- Il Decreto interministeriale 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro, adotta il Modello TFR3 ufficiale (Allegato A).
- Il modulo va consegnato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e sostituisce il modello provvisorio messo online dal Ministero il 1° luglio.
- La struttura resta invariata: Sezione 1 per i lavoratori di prima assunzione, Sezione 2 per i non di prima assunzione già iscritti a un fondo con conferimento del TFR.
- Il termine chiave è sempre lo stesso: 60 giorni dall’assunzione. In assenza di scelta opera l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi.
- Il datore deve conservare la dichiarazione e rilasciarne copia al lavoratore, oltre ad attestare in calce di aver reso l’informativa.
- Una versione digitale compilabile online arriverà sul sito del Ministero: modalità tecniche di compilazione, notifica e conservazione saranno fissate con successivo decreto direttoriale.
Dal 1° luglio 2026 il silenzio del neoassunto non è più neutro: se non sceglie, il TFR va alla previdenza complementare. Il meccanismo di adesione automatica introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 era però partito con un modulo provvisorio, pubblicato dal Ministero sul proprio sito in concomitanza con l’entrata in vigore. Ora il quadro si chiude: con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, adottato di concerto con il MEF e attuativo dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, il Modello TFR3 diventa ufficiale. Per gli uffici del personale significa una cosa molto pratica: aggiornare subito il kit di assunzione e ripulirlo dalla versione provvisoria.
Che cosa prevede il decreto
Il decreto è stato pubblicato in data 8 settembre 2026 nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attua l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2026 e istituisce il modello ufficiale di dichiarazione sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, contenuto nell’Allegato A.
Il modulo serve a due scopi allo stesso tempo: consente al lavoratore di esercitare le scelte previste dalla nuova disciplina sul TFR e sulla previdenza complementare e permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi informativi a suo carico. In concreto contiene l’attestazione dell’informativa ricevuta, le opzioni esercitabili sulla destinazione del TFR, le dichiarazioni sull’eventuale posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica.
Chi lo riceve
Tutti i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Chi ha assunto tra luglio e i primi giorni di settembre ha usato il modello provvisorio: da ora in avanti il kit di assunzione deve contenere la sola versione ufficiale.
Il meccanismo, in due righe
La logica è quella del silenzio-assenso. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali; se le forme sono più d’una, si guarda a quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi si applica la forma residuale individuata dal regolamento di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 85, alla quale confluisce l’intero TFR.
| Situazione del lavoratore | Che cosa accade in assenza di scelta entro 60 giorni |
|---|---|
| Prima assunzione | Adesione automatica alla forma collettiva di riferimento, con devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico di datore e lavoratore nella misura definita dagli accordi. |
| Non di prima assunzione, con adesione in essere e conferimento del TFR | Ha 60 giorni per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando; in mancanza scatta l’adesione automatica secondo le stesse regole. |
| Non di prima assunzione, senza adesione con conferimento del TFR | L’adesione automatica non opera: il TFR resta regolato dall’art. 2120 c.c. e, dove previsto, versato al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta è comunque rivedibile in qualsiasi momento. |
Un dettaglio spesso trascurato: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995). È l’opzione B del modulo, in entrambe le sezioni.
Come è fatto il Modello TFR3
Il modulo si apre con i dati anagrafici e la data di assunzione, prosegue con la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa del datore – accordi collettivi applicabili, forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, funzionamento del meccanismo, facoltà esercitabili entro 60 giorni e opzioni di destinazione del TFR con le relative tempistiche – e si divide poi in due sezioni, da compilare solo per la parte di proprio interesse.
Sezione 1 – Lavoratore di prima assunzione
| Opzione | Contenuto |
|---|---|
| A | Conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, indicando la misura percentuale. Una misura diversa dal 100% è possibile solo se prevista dall’accordo o contratto collettivo di riferimento. |
| B | Non conferire il contributo del lavoratore alla forma di destinazione dell’adesione automatica: opzione riservata a chi ha una RAL inferiore all’assegno sociale. |
| C | Conferire il TFR in modo esplicito a una forma pensionistica complementare liberamente scelta, con indicazione del fondo e della misura. |
| D | Non conferire il TFR ad alcuna forma pensionistica: il TFR resta regolato dall’art. 2120 c.c. e, ove previsto, versato al Fondo di Tesoreria INPS. Scelta modificabile in qualsiasi momento. |
Sezione 2 – Lavoratore non di prima assunzione
Riservata a chi ha già in essere l’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del proprio TFR. Le opzioni sono tre e ricalcano le prime tre della Sezione 1: conferimento alla forma prevista dall’adesione automatica, rinuncia al contributo del lavoratore sotto la soglia dell’assegno sociale, conferimento esplicito a un fondo indicato dal lavoratore. Qui resta l’inciso sui lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, che possono conferire una misura non inferiore al 50% quando gli accordi non prevedono la destinazione del TFR alla previdenza complementare.
Chiudono il modulo le dichiarazioni del lavoratore di aver compreso le conseguenze delle scelte e di aver ricevuto l’informativa, la data e la firma, e l’attestazione del datore di lavoro di aver fornito l’informativa, acquisito la dichiarazione, conservarla e averne rilasciato copia.
Che cosa cambia rispetto al modello provvisorio
Poco, ma è bene saperlo perché il modulo va sostituito comunque. La struttura è invariata: resta la distinzione tra prima assunzione e non prima assunzione e restano le opzioni a disposizione. Le differenze sono due.
- Formulazione. Nell’opzione A di entrambe le sezioni l’espressione riferita alla forma pensionistica «in modo automatico» è stata sostituita con il richiamo alla forma «prevista dall’adesione automatica».
- Sezione 1 alleggerita. Nelle opzioni A e C della sezione dedicata ai lavoratori di prima assunzione è stato eliminato l’inciso sulla possibilità, per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, di conferire almeno il 50% del TFR: una fattispecie non realistica per chi è alla prima assunzione. L’inciso resta invece nella Sezione 2.
Gli obblighi del datore di lavoro
- Informare prima. All’assunzione va resa l’informativa su accordi collettivi applicabili, forma pensionistica di destinazione, meccanismo di adesione automatica, facoltà esercitabili entro 60 giorni e opzioni di destinazione del TFR.
- Consegnare il modulo ufficiale. Il Modello TFR3 va consegnato al lavoratore assunto con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e raccolto compilato e firmato.
- Conservare e rilasciare copia. La dichiarazione resta in azienda, nel fascicolo del dipendente, e una copia va consegnata al lavoratore.
- Gestire la scadenza dei 60 giorni. In caso di adesione automatica il datore ne dà comunicazione alla forma pensionistica di destinazione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, comprensivi di quanto dovuto dalla data di prima assunzione, con decorrenza dell’adesione da tale data.
Il modulo va in scadenzario
Il termine dei 60 giorni corre in silenzio e produce effetti automatici. Conviene inserirlo nel flusso di onboarding con un promemoria a 45 giorni al lavoratore e un controllo di chiusura prima dell’elaborazione del cedolino: dopo, la posizione va sistemata a ritroso.
La versione digitale in arrivo
Il decreto prevede che il Modello TFR3 sia disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro, a partire da una data che sarà comunicata dallo stesso Ministero. Il lavoratore potrà compilarlo online e notificarlo al datore di lavoro; le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto direttoriale. Fino ad allora si procede con il modulo cartaceo, che resta pienamente valido.
Cosa fare adesso
- Sostituite il modulo nel kit di assunzione: fuori la versione provvisoria di luglio, dentro il Modello TFR3 ufficiale.
- Allineate l’informativa consegnata all’assunzione ai cinque contenuti richiesti, verificando il nome della forma pensionistica di destinazione prevista dal vostro CCNL o dagli accordi aziendali.
- Verificate le posizioni aperte: chi è stato assunto dal 1° luglio in poi e non ha ancora espresso la scelta va monitorato, perché il termine dei 60 giorni matura in fretta.
- Archiviate correttamente dichiarazione firmata e copia rilasciata al lavoratore, con l’attestazione del datore compilata.
- Preparate il passaggio al digitale, seguendo le comunicazioni del Ministero sulla disponibilità del modello online.
Domande frequenti
A chi va consegnato il Modello TFR3?
Ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il modulo si consegna all’assunzione, insieme all’informativa sugli accordi collettivi applicabili e sul meccanismo di adesione automatica.
Abbiamo usato il modello provvisorio a luglio e agosto: dobbiamo rifare tutto?
Il modello provvisorio era quello reso disponibile dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova disciplina e la struttura è rimasta la stessa. Da ora in avanti va però utilizzata la versione ufficiale: la cosa più sensata è sostituire il modulo nel kit di assunzione e verificare che le posizioni già raccolte siano complete, firmate e archiviate con l’attestazione del datore.
Cosa succede se il lavoratore non compila nulla?
Decorsi 60 giorni dall’assunzione opera l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi, con devoluzione dell’intero TFR. Il datore ne dà comunicazione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza, comprensivi di quanto dovuto dalla data di assunzione.
L’adesione automatica vale anche per i lavoratori domestici?
No. Il meccanismo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici.
Il lavoratore può cambiare idea dopo?
Sì. Chi rinuncia all’adesione automatica e mantiene il TFR in azienda secondo l’art. 2120 c.c. può revocare la scelta in qualsiasi momento e destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare, con apposita e specifica adesione.
Il modulo si potrà compilare online?
Sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro, a partire dalla data che sarà comunicata dallo stesso Ministero. Compilazione, notifica al datore, presa in carico e conservazione dei dati saranno disciplinate da un successivo decreto direttoriale.
Chi conserva la dichiarazione firmata?
Il datore di lavoro, che deve anche rilasciarne copia al lavoratore e attestare in calce al modulo di aver fornito l’informativa e acquisito la dichiarazione.





