In breve
- Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si vota per cinque referendum abrogativi: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.
- Chi svolge funzioni ai seggi ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni (art. 119, D.P.R. 361/1957).
- Riguarda presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista, di gruppo o di partito.
- I giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il dipendente avesse lavorato.
- Per i giorni festivi o non lavorativi spetta una quota di retribuzione aggiuntiva oppure un riposo compensativo (legge 69/1992).
- L’azienda non può impedire al dipendente di svolgere l’incarico.
Referendum, elezioni europee, regionali, comunali: ogni volta che si vota, qualche dipendente viene nominato scrutatore o si presenta come rappresentante di lista, e l’ufficio del personale deve gestire assenze, riposi e buste paga. Le regole sono sempre le stesse e risalgono al testo unico sulle elezioni politiche e alla legge 69 del 1992: il dipendente ha diritto di assentarsi, la giornata lavorativa è pagata e il lavoro al seggio nei giorni di riposo va compensato. Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si vota per cinque referendum abrogativi, quattro dei quali riguardano proprio il lavoro: molte aziende dovranno gestire dipendenti impegnati ai seggi. Ecco cosa spetta al lavoratore, cosa deve fare l’azienda e, in sintesi, su cosa si vota.
Chi ha diritto al permesso
L’art. 119 del D.P.R. 361/1957 riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario alle operazioni elettorali a tutti i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi, in occasione di qualunque consultazione disciplinata da leggi dello Stato o delle Regioni:
- presidenti di seggio, segretari e scrutatori;
- rappresentanti di lista o di gruppo di candidati;
- nei referendum, rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori.
Si tratta di un diritto del lavoratore: l’azienda non può negare il permesso né chiedere di recuperare le ore, anche in periodi di intensa attività.
Come si retribuiscono le giornate al seggio
L’art. 1 della legge 69/1992 distingue tra giornate lavorative e giornate festive o non lavorative comprese nel periodo delle operazioni.
| Giornata | Cosa spetta al lavoratore |
|---|---|
| Lavorativa | Assenza retribuita come se avesse lavorato, comprese le indennità normalmente percepite |
| Festiva o non lavorativa (domenica, sabato nella settimana corta) | Quota giornaliera di retribuzione in aggiunta allo stipendio, oppure una giornata di riposo compensativo |
| Giornata iniziata al seggio anche solo per poche ore | Assenza giustificata e retribuita per l’intera giornata |
L’unità di misura è la giornata, non l’ora: se le operazioni occupano solo una parte del giorno lavorativo, l’assenza è comunque legittima per l’intera giornata (Cass. n. 11830/2001 e n. 8400/2002). Lo stesso vale se lo scrutinio prosegue oltre la mezzanotte: anche il giorno successivo è coperto.
Quota aggiuntiva o riposo?
La legge non stabilisce chi sceglie tra pagamento e riposo compensativo. Nella prassi la scelta si concorda con il dipendente. Se si opta per il riposo, questo va goduto subito dopo la fine delle operazioni, nei primi giorni lavorativi successivi. La quota aggiuntiva si calcola dividendo la retribuzione mensile per il divisore giornaliero del CCNL, di solito 26.
Gli adempimenti del lavoratore
- prima delle elezioni il dipendente avvisa l’azienda della nomina, per consentire di organizzare l’assenza; la comunicazione può essere anche verbale, ma è preferibile consegnare copia della nomina o della convocazione;
- dopo le operazioni consegna l’attestato firmato dal presidente del seggio e timbrato, con l’indicazione dei giorni e degli orari di presenza;
- per i rappresentanti di lista l’attestazione deve indicare anche l’orario di inizio e fine della presenza al seggio.
Senza attestato niente assenza giustificata
Il permesso è retribuito solo sulla base della documentazione del seggio. Chiedete sempre l’attestato originale, verificate che copra tutte le giornate indicate e conservatelo con i documenti paga. In assenza di attestato l’assenza non può essere trattata come permesso elettorale.
I cinque quesiti in sintesi
| Quesito | Oggetto |
|---|---|
| 1. Licenziamenti e tutele crescenti | Abrogazione del D.Lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, con ritorno alla disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori anche per gli assunti dal 7 marzo 2015 |
| 2. Indennità nelle piccole imprese | Eliminazione del tetto massimo all’indennità per licenziamento illegittimo nelle imprese fino a 15 dipendenti |
| 3. Contratti a termine | Abrogazione di alcune norme del D.Lgs. 81/2015 sulla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e sulle condizioni per proroghe e rinnovi |
| 4. Responsabilità negli appalti | Abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per gli infortuni derivanti da rischi specifici delle imprese appaltatrici |
| 5. Cittadinanza | Riduzione da 10 a 5 anni del periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per chiedere la cittadinanza |
Perché il risultato sia valido deve votare la maggioranza degli aventi diritto. Fino all’esito del voto le norme restano in vigore.
Cosa fare adesso
- Informate i dipendenti sulle regole prima dell’8 giugno, chiedendo di comunicare per tempo eventuali nomine.
- Organizzate le sostituzioni per le giornate di assenza, inclusa quella successiva allo scrutinio.
- Concordate con il dipendente la scelta tra quota aggiuntiva e riposo compensativo.
- Raccogliete l’attestato del presidente di seggio al rientro.
- Verificate il CCNL applicato per divisori e regole particolari su sabato e festivi.
Domande frequenti
Possiamo negare il permesso per esigenze di servizio?
No. Lo svolgimento delle funzioni elettorali è un diritto del lavoratore previsto dall’art. 119 del D.P.R. 361/1957. L’azienda può solo organizzarsi, non impedire l’assenza né chiedere di recuperare le ore.
Lo scrutatore è stato al seggio solo la mattina del lunedì: paghiamo tutta la giornata?
Sì. Per la giurisprudenza l’unità di misura è la giornata di assenza, non l’ora: anche se le operazioni occupano solo una parte del giorno lavorativo, l’intera giornata è giustificata e retribuita.
La domenica al seggio va pagata in più?
Sì. Per le giornate festive o non lavorative il dipendente ha diritto a una quota di retribuzione aggiuntiva oppure a una giornata di riposo compensativo, da godere subito dopo la fine delle operazioni.
Il permesso spetta anche a chi va solo a votare?
No. Il permesso retribuito riguarda chi svolge funzioni al seggio: presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti. Il semplice elettore vota negli orari di apertura dei seggi senza diritto a permessi retribuiti.
Che documento dobbiamo chiedere?
L’attestato di presenza firmato dal presidente del seggio e timbrato, con i giorni e gli orari di presenza. Per i rappresentanti di lista deve risultare anche l’orario di inizio e fine delle attività.





