In breve
- Dal 2025 il fringe benefit delle auto in uso promiscuo si calcola sul costo chilometrico ACI per 15.000 km con percentuali legate all’alimentazione: 10% elettriche, 20% ibride plug-in, 50% tutte le altre.
- Il nuovo regime (legge 207/2024) riguarda i veicoli di nuova immatricolazione assegnati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
- Restano le vecchie percentuali legate alla CO2 (dal 25% al 60%) per le auto assegnate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
- La legge 60/2025 salva anche le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e assegnate dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
- Per l’auto già in flotta e riassegnata nel 2025 manca un criterio forfettario: il benefit va determinato a valore normale.
- Per l’impresa i costi delle auto assegnate ai dipendenti sono deducibili al 70%, con IVA detraibile al 40%.
La legge di bilancio 2025 ha cambiato il modo di tassare le auto aziendali concesse ai dipendenti anche per uso privato. La percentuale non dipende più dalle emissioni di CO2 ma dal tipo di alimentazione, con un forte vantaggio per elettriche e ibride plug-in e un aumento per le auto a benzina e diesel. A fine aprile la legge di conversione del decreto Bollette ha introdotto una clausola di salvaguardia per le auto ordinate nel 2024 e consegnate nel primo semestre 2025. Per chi gestisce una flotta la data da guardare è diventata decisiva: conta quando l’auto è stata ordinata, quando è stata immatricolata e quando è stato firmato l’atto di assegnazione. Ecco come orientarsi, con esempi di calcolo.
Le regole in vigore dal 2025
La nuova lettera a) del comma 4 dell’art. 51 TUIR, riscritta dalla legge 207/2024, si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Il valore imponibile è una quota del costo di percorrenza di 15.000 km calcolato sulle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente.
| Periodo di assegnazione | Percentuale | Criterio |
|---|---|---|
| Fino al 30 giugno 2020 | 30% | Unica per tutti i veicoli |
| Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 | 25%, 30%, 40%, 50% | Emissioni di CO2 (fino a 60, fino a 160, fino a 190, oltre 190 g/km) |
| Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 | 25%, 30%, 50%, 60% | Emissioni di CO2 (fino a 60, fino a 160, fino a 190, oltre 190 g/km) |
| Contratti dal 1° gennaio 2025 | 10%, 20%, 50% | Alimentazione: elettrica, ibrida plug-in, altre |
La data dell’atto di assegnazione
Il riferimento ai “contratti stipulati” rende decisiva la data di firma dell’atto con cui l’auto viene concessa al dipendente. Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 14 agosto 2020, l’assegnazione è un vero accordo tra datore e lavoratore (art. 1321 c.c.): è la sua sottoscrizione a individuare la disciplina applicabile.
La clausola di salvaguardia
La legge 24 aprile 2025, n. 60, di conversione del D.L. 19/2025, ha inserito il comma 48-bis nell’art. 1 della legge 207/2024. Resta ferma la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 per due gruppi di veicoli.
| Condizione | Regime applicabile |
|---|---|
| Veicolo concesso in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Percentuali legate alla CO2 |
| Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 | Percentuali legate alla CO2 |
| Manca anche una sola delle due condizioni precedenti | Regime 2025 per alimentazione |
Per la salvaguardia conta la data certa dell’ordine, qualunque sia la forma di acquisizione: acquisto, leasing o noleggio a lungo termine.
L’auto già in flotta e riassegnata nel 2025
Un caso resta scoperto: l’auto immatricolata prima del 2025, già usata da un dipendente cessato e riassegnata a un nuovo dipendente nel 2025. Non rientra nella salvaguardia, perché non è stata ordinata per l’assegnazione nel 2025, e non rientra nel nuovo regime, riservato alle auto di nuova immatricolazione. In mancanza di una norma specifica si applicano i principi generali: il benefit va determinato a valore normale (art. 51, comma 3, TUIR), ricostruendo ogni mese i chilometri percorsi per uso privato ed escludendo quelli documentati per lavoro. Una soluzione onerosa, in attesa di chiarimenti ufficiali.
Esempi di calcolo
Veicolo di riferimento: Skoda Octavia 1.5 TSI 150 CV a benzina, emissioni tra 120 e 130 g/km, costo chilometrico ACI 2025 di 0,569 euro.
| Caso | Regime | Fringe benefit annuo | Mensile |
|---|---|---|---|
| Ordinata a novembre 2024, assegnata il 1° marzo 2025 | Salvaguardia, CO2 30%: 0,569 x 15.000 x 30% | 2.560,50 euro | 213,38 euro |
| Ordinata a novembre 2024, assegnata il 1° luglio 2025 | Regime 2025, benzina 50%: 0,569 x 15.000 x 50% | 4.267,50 euro | 355,63 euro |
| Ordinata a febbraio 2025, assegnata il 1° maggio 2025 | Regime 2025, benzina 50% | 4.267,50 euro | 355,63 euro |
| Auto già in flotta, riassegnata il 1° marzo 2025 | Valore normale: 800 km privati nel mese x 0,569 | Variabile | 455,20 euro nel mese |
Il valore dell’auto si somma agli altri fringe benefit del dipendente: se il totale resta entro 1.000 euro, o 2.000 euro con figli fiscalmente a carico, non c’è tassazione né contribuzione; se la soglia è superata, è imponibile l’intero importo.
Deducibilità dei costi e IVA per l’impresa
Per l’azienda restano le regole dell’art. 164 TUIR e dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972. La deducibilità al 70% richiede che l’auto sia assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, anche a più dipendenti in successione, e che l’assegnazione risulti da un documento (circolare MEF n. 48/1998).
| Destinazione del veicolo | Deducibilità dei costi | Detrazione IVA |
|---|---|---|
| Esclusivamente strumentale | 100% | 100% |
| Aziendale non assegnata | 20%, con limite di costo di 18.075,99 euro | 40% |
| In uso promiscuo al dipendente | 70%, senza limiti di costo | 40%, oppure 100% se l’uso è addebitato con fattura |
| In uso promiscuo all’amministratore | 100% fino al fringe benefit, 20% sull’eccedenza | 40% |
Cosa fare adesso
- Recuperate le date d’ordine dei veicoli in consegna nel 2025 e conservate i documenti con data certa.
- Firmate gli atti di assegnazione entro il 30 giugno 2025 per le auto ordinate nel 2024 che volete mantenere nel regime CO2.
- Valutate prima di riassegnare auto già in flotta: il valore normale richiede un report mensile dei chilometri.
- Considerate elettriche e plug-in nei nuovi ordini, dove la percentuale scende al 10% o al 20%.
- Verificate la soglia complessiva dei fringe benefit di ogni dipendente con auto aziendale.
Domande frequenti
Abbiamo ordinato l’auto a dicembre 2024 ma arriva a luglio 2025: che regime si applica?
Il regime 2025 per alimentazione. La salvaguardia richiede entrambe le condizioni: ordine entro il 31 dicembre 2024 e assegnazione entro il 30 giugno 2025. Per un’auto a benzina la percentuale passa quindi al 50%.
Conta la data dell’ordine o quella della consegna al dipendente?
Contano entrambe: l’ordine entro il 2024 e la stipula dell’atto di assegnazione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La forma di acquisizione, acquisto, leasing o noleggio, è irrilevante.
Come si tassa un’auto usata assegnata a un nuovo assunto nel 2025?
Non essendoci un criterio forfettario applicabile, si usa il valore normale: si ricostruiscono ogni mese i chilometri percorsi per uso privato e si valorizzano con il costo chilometrico, escludendo quelli documentati per lavoro.
Un’auto elettrica assegnata nel 2025 quanto vale come benefit?
Il 10% del costo di percorrenza di 15.000 km secondo le tabelle ACI. Con un costo chilometrico di 0,50 euro il benefit annuo è di 750 euro, entro la soglia di esenzione di 1.000 euro se non ci sono altri fringe benefit.
Se il dipendente paga una quota per l’auto, il benefit si riduce?
Sì. Le somme trattenute al dipendente per l’uso del veicolo si sottraggono dal valore convenzionale, riducendo l’imponibile fiscale e contributivo.





