14 Maggio 2025

Ferie non godute del 2023: fruizione entro il 30 giugno 2025 per evitare i contributi anticipati

Le ferie arretrate sono uno di quei problemi che crescono in silenzio. Il dipendente rinvia, l'azienda ha picchi di lavoro, e dopo qualche anno in busta paga compaiono decine di giorni residui. Il costo non è solo organizzativo. Scaduti i 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, l'azienda deve versare i contributi su ferie che il lavoratore non ha ancora goduto, e in bilancio resta un debito che si rivaluta con gli aumenti retributivi. Per le ferie maturate nel 2023 il termine è il 30 giugno 2025: chi non le fa godere entro quella data deve versare i contributi entro il 20 agosto. Ci sono ancora sei settimane per pianificarle, e farlo ora costa meno che pagarle poi.

In breve

  • Ogni dipendente ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno (art. 10, D.Lgs. 66/2003).
  • Due settimane si godono nell’anno di maturazione, le altre due entro i 18 mesi successivi, salvo termini più lunghi del CCNL.
  • Le 4 settimane minime non si possono monetizzare, salvo cessazione del rapporto.
  • Se le ferie non sono godute entro il termine, i contributi vanno versati in anticipo con la denuncia di luglio, entro il 20 agosto.
  • Le ferie maturate nel 2023 e non ancora godute vanno fatte fruire entro il 30 giugno 2025, altrimenti i contributi vanno versati entro il 20 agosto 2025.
  • I contributi anticipati si recuperano in UniEmens quando il dipendente va effettivamente in ferie.

Le ferie arretrate sono uno di quei problemi che crescono in silenzio. Il dipendente rinvia, l’azienda ha picchi di lavoro, e dopo qualche anno in busta paga compaiono decine di giorni residui. Il costo non è solo organizzativo. Scaduti i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, l’azienda deve versare i contributi su ferie che il lavoratore non ha ancora goduto, e in bilancio resta un debito che si rivaluta con gli aumenti retributivi. Per le ferie maturate nel 2023 il termine è il 30 giugno 2025: chi non le fa godere entro quella data deve versare i contributi entro il 20 agosto. Ci sono ancora sei settimane per pianificarle, e farlo ora costa meno che pagarle poi.

Le regole sulle ferie

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 garantisce un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi e termini diversi di fruizione.

PeriodoDurataQuando va goduto
Primo periodo2 settimaneNell’anno di maturazione, in modo continuativo se il lavoratore lo richiede
Secondo periodo2 settimaneAnche frazionate, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo termini più ampi del CCNL
Ferie ulterioriOltre le 4 settimaneNei termini fissati da contratto collettivo, contratto individuale o usi aziendali

Il periodo delle ferie lo stabilisce il datore di lavoro (art. 2109 c.c.), tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, e va comunicato in anticipo. Alcuni CCNL prevedono un confronto con le rappresentanze sindacali. Le quattro settimane minime non possono essere sostituite da un’indennità, salvo alla cessazione del rapporto; le ferie ulteriori possono essere monetizzate se il contratto lo consente.

Il versamento anticipato dei contributi

Secondo la prassi dell’INPS (circolari n. 134/1998, n. 186/1999 e n. 15/2002) e l’orientamento del Ministero del Lavoro, quando le ferie non sono godute entro il termine di 18 mesi o quello più ampio del CCNL, i contributi sulla relativa retribuzione diventano dovuti anche se il lavoratore non è ancora andato in ferie. La giurisprudenza ha confermato questo approccio (Cass. ord. n. 26160/2020).

Ferie maturate nelTermine di fruizioneContributi da versare entro
202330 giugno 202520 agosto 2025
202430 giugno 202620 agosto 2026
202530 giugno 202720 agosto 2027

I contributi, a carico azienda e lavoratore, si calcolano sulla retribuzione corrispondente ai giorni residui e si espongono nella denuncia del mese successivo alla scadenza. Quando il dipendente fruisce effettivamente delle ferie, l’azienda recupera i contributi anticipati tramite conguaglio nel flusso UniEmens.

Le sanzioni e il rischio di contenzioso

La mancata concessione del periodo minimo di ferie è punita con una sanzione amministrativa per ogni lavoratore (art. 18-bis, D.Lgs. 66/2003), che cresce se la violazione riguarda più di 5 o più di 10 lavoratori o si protrae per più anni. Il dipendente che non ha potuto godere delle ferie per cause non riconducibili a lui può chiedere il risarcimento del danno, e alla cessazione ha diritto all’indennità per le ferie residue, salvo che l’azienda dimostri di averlo messo concretamente in condizione di fruirne.

L’impatto sul bilancio

Le ferie maturate e non godute sono una passività: un debito verso i dipendenti calcolato sulla retribuzione dell’anno di maturazione. Quando le ferie vengono godute, però, sono pagate con la retribuzione in vigore in quel momento, di solito più alta per effetto di rinnovi e scatti. Lo stesso accade alla cessazione del rapporto, quando alle ferie arretrate si sommano TFR e contributi. In presenza di molti arretrati l’impatto finanziario può essere rilevante, anche se il costo economico è già stato rilevato per competenza e i contributi anticipati generano un credito verso l’INPS.

Il piano ferie

Il modo più semplice per evitare arretrati è un piano ferie annuale condiviso con i dipendenti, con i periodi di chiusura collettiva, le finestre individuali e un monitoraggio trimestrale dei residui. Chiedete a chi ha molti giorni arretrati di programmarli per iscritto e conservate le comunicazioni con cui l’azienda ha invitato a fruirne.

Cosa fare adesso

  1. Estraete i residui ferie per dipendente e per anno di maturazione.
  2. Individuate chi ha ferie 2023 da godere entro il 30 giugno 2025 e programmatele nelle prossime settimane.
  3. Comunicate per iscritto i periodi di ferie e invitate a fruire dei residui, conservando le prove.
  4. Controllate i contributi anticipati già versati e il loro recupero in UniEmens.
  5. Verificate il CCNL applicato per eventuali termini diversi da quelli di legge.

Avete dipendenti con molte ferie arretrate? CECCHINATO HR monitora i residui, calcola i contributi da anticipare e vi aiuta a impostare un piano ferie che riduca costi e rischi.

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    Domande frequenti

    Possiamo pagare al dipendente le ferie che non ha fatto?

    Non le quattro settimane minime di legge: sono non monetizzabili durante il rapporto. Si pagano solo alla cessazione. Le ferie ulteriori previste dal CCNL possono essere monetizzate se il contratto lo consente.

    Il dipendente non vuole andare in ferie: cosa possiamo fare?

    Il periodo delle ferie lo stabilisce il datore di lavoro, tenendo conto degli interessi del lavoratore. Potete assegnare le ferie con una comunicazione scritta, dando un preavviso adeguato. Conservate la documentazione per dimostrare di aver consentito la fruizione.

    Se versiamo i contributi in anticipo, li perdiamo?

    No. Quando il dipendente gode delle ferie su cui avete già versato i contributi, li recuperate con un conguaglio nel flusso UniEmens. L’anticipo pesa sulla liquidità, non sul costo complessivo.

    Qual è il termine da tenere d’occhio?

    Le ferie maturate nel 2023 vanno fatte godere entro il 30 giugno 2025, salvo termini più ampi del CCNL. Altrimenti i contributi sui giorni residui vanno versati entro il 20 agosto 2025. Il termine successivo, per le ferie 2024, è il 30 giugno 2026.

    Le ex festività e i permessi seguono le stesse regole?

    No. Permessi ROL ed ex festività non goduti seguono le regole del CCNL, che di norma ne prevede il pagamento entro una certa scadenza. Il vincolo di non monetizzazione riguarda le quattro settimane di ferie.

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