In breve
- La legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) obbliga le imprese ad assicurare le immobilizzazioni materiali contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
- Il termine per stipulare la polizza è il 31 marzo 2025, dopo la proroga del decreto Milleproroghe; per pesca e acquacoltura il 31 dicembre 2025.
- Sono obbligate le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione, iscritte al Registro delle imprese; sono escluse le imprese agricole.
- Vanno coperti terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, anche se di terzi.
- Gli eventi da assicurare sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- Chi non si assicura rischia di perdere o vedersi ridurre contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Terremoti, alluvioni e frane non sono più eventi eccezionali, e il loro costo non può restare solo a carico dello Stato. Per questo la legge di bilancio 2024 ha introdotto per quasi tutte le imprese l’obbligo di assicurare contro le catastrofi naturali i beni che usano per lavorare: capannoni, uffici, impianti, macchinari e attrezzature. La scadenza, inizialmente fissata a fine 2024, è stata spostata al 31 marzo 2025, e con il decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, in vigore dal 14 marzo, sono arrivate le regole operative su coperture, scoperti e massimali. Mancano poche settimane: chi non ha ancora una polizza conforme deve muoversi subito con il proprio assicuratore.
Le norme e le scadenze
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Legge 213/2023, art. 1, commi 101-111 | Obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali |
| D.L. 202/2024, art. 13, comma 1 (Milleproroghe) | Termine prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 |
| Imprese della pesca e dell’acquacoltura | Termine rinviato al 31 dicembre 2025 |
| DM n. 18 del 30 gennaio 2025 | Modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, in vigore dal 14 marzo 2025 |
Chi è obbligato
Devono stipulare la polizza le imprese:
- con sede legale in Italia, oppure con sede all’estero e una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
In assenza di indicazioni diverse, l’obbligo riguarda sia le imprese iscritte nella sezione ordinaria sia quelle delle sezioni speciali. Sono escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (legge 234/2021, art. 1, commi 515 e seguenti).
Quali beni vanno assicurati
La copertura riguarda le immobilizzazioni materiali dell’art. 2424 c.c., voce B-II, numeri 1), 2) e 3), come definite dal DM 18/2025:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
I beni rilevano se sono impiegati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa: rientrano quindi anche quelli in locazione, comodato o leasing, di cui l’imprenditore non è proprietario. Se l’impresa assicura beni di terzi e ne informa il proprietario, l’indennizzo spetta al proprietario del bene.
Cosa resta fuori
Non devono essere assicurati i beni già coperti da un’analoga polizza, anche stipulata da altri, ad esempio dal proprietario dell’immobile. Sono esclusi dalla copertura gli immobili costruiti con abusi edilizi o senza le autorizzazioni previste, anche se l’abuso è successivo alla costruzione, e i beni dell’attivo circolante, come il magazzino.
Eventi coperti ed esclusioni
Le polizze devono coprire i danni ai beni causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come definiti dall’art. 3 del DM 18/2025: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non sono coperti:
- i danni conseguenza diretta del comportamento dell’uomo e i danni a terzi causati dai beni assicurati;
- i danni da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- i danni legati a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive o chimiche, inquinamento e contaminazione.
Scoperti, massimali e premio
| Somme assicurate | Limite di indennizzo | Scoperto a carico dell’impresa |
|---|---|---|
| Fino a 1 milione di euro | Pari alle somme assicurate | Non oltre il 15% del danno |
| Da 1 a 30 milioni di euro | Almeno il 70% delle somme assicurate | Non oltre il 15% del danno |
| Oltre 30 milioni di euro o grandi imprese | Libera negoziazione tra le parti | Libera negoziazione tra le parti |
Il premio è determinato in proporzione al rischio, tenendo conto della localizzazione e della vulnerabilità dei beni e delle misure di prevenzione adottate dall’impresa. Le compagnie hanno l’obbligo di contrarre: se rifiutano o eludono la stipula sono punite con una sanzione da 100.000 a 500.000 euro. SACE può garantire gli assicuratori su una parte degli indennizzi.
Cosa rischia chi non si assicura
La legge non prevede una sanzione pecuniaria per l’impresa, ma stabilisce che dell’inadempimento si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi. In concreto, l’impresa senza polizza potrebbe essere esclusa da agevolazioni di qualsiasi tipo, non solo da quelle legate alle calamità, o riceverle in misura ridotta.
Cosa fare adesso
- Verificate se siete obbligati, controllando iscrizione al Registro delle imprese e natura dell’attività.
- Fate l’inventario dei beni da coprire, compresi quelli in affitto, comodato o leasing.
- Controllate le polizze esistenti, vostre e dei proprietari degli immobili, per evitare doppie coperture.
- Confrontate le offerte su somme assicurate, scoperti e premio, e firmate entro il 31 marzo 2025.
- Conservate polizza e quietanze, che potranno servire per bandi e agevolazioni pubbliche.
Domande frequenti
Siamo in affitto in un capannone: chi deve assicurarlo?
L’obbligo riguarda i beni impiegati a qualsiasi titolo nell’attività, quindi anche l’immobile in affitto. Se però il proprietario ha già una polizza analoga sull’immobile, l’impresa non deve assicurarlo di nuovo. Chiedete copia della copertura al locatore.
Le merci in magazzino vanno assicurate?
No. L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Le rimanenze di magazzino fanno parte dell’attivo circolante e restano escluse, anche se possono essere assicurate volontariamente.
Un’impresa agricola deve stipulare la polizza?
No. Le imprese agricole dell’art. 2135 c.c. sono escluse, perché per loro opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Cosa succede se non ci assicuriamo entro il 31 marzo 2025?
Non è prevista una multa per l’impresa, ma l’inadempimento pesa nell’assegnazione di contributi e agevolazioni pubbliche, che potrebbero essere negati o ridotti. Il rischio principale resta comunque subire un danno catastrofale senza copertura.
La polizza copre anche grandine e trombe d’aria?
No. La copertura obbligatoria riguarda sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Altri eventi atmosferici possono essere coperti solo con garanzie aggiuntive, da concordare con l’assicuratore.





