30 Gennaio 2026

Malattia del dipendente: certificato, indennità e comporto

Dal punto di vista del diritto del lavoro la malattia è uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. È una definizione semplice che apre però su una gestione tutt'altro che semplice: due tutele parallele - conservazione del posto ed erogazione economica - che si intrecciano con le previsioni del contratto collettivo, con la ripartizione dell'onere tra INPS e datore di lavoro e con un sistema di controlli sanzionato. Questa scheda mette in fila tutti i passaggi, dal certificato al comporto.

In breve

  • Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e farsi rilasciare il certificato, che il medico trasmette all'INPS per via telematica.
  • L'indennità INPS non spetta in tutti i settori: nell'industria e artigianato l'Istituto indennizza solo gli operai, mentre impiegati e quadri restano a carico dell'azienda.
  • La misura è del 50% della retribuzione media globale giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° giorno, entro 180 giorni nell'anno solare.
  • La carenza (primi 3 giorni) e l'integrazione fino al 100% dipendono dal CCNL applicato.
  • Le fasce di reperibilità sono 10.00-12.00 e 17.00-19.00, tutti i giorni: l'assenza alla visita di controllo comporta sanzioni economiche progressive e può avere rilievo disciplinare.
  • Durante il periodo di comporto il posto è conservato e il licenziamento è possibile solo per giusta causa.

Dal punto di vista del diritto del lavoro la malattia è uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. È una definizione semplice che apre però su una gestione tutt'altro che semplice: due tutele parallele — conservazione del posto ed erogazione economica — che si intrecciano con le previsioni del contratto collettivo, con la ripartizione dell'onere tra INPS e datore di lavoro e con un sistema di controlli sanzionato in modo pesante. Questa scheda mette in fila tutti i passaggi, dal certificato al comporto.

Gli obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve anzitutto comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia: sono i singoli CCNL, o i regolamenti interni, a stabilire con maggior precisione i tempi entro cui la comunicazione deve avvenire.

In secondo luogo deve sottoporsi, in genere già dal primo giorno, ad accertamento sanitario del medico curante, che trasmette il certificato all'INPS per via telematica. Se il datore lo richiede espressamente, il lavoratore è tenuto a fornire il numero di protocollo del certificato. Chi al termine della prognosi non è ancora guarito deve farsi rilasciare un certificato di continuazione e comunicarlo entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della diagnosi precedente.

Attenzione al certificato anticipato

Se il nuovo certificato viene rilasciato prima della scadenza di quello precedente, il conteggio dei giorni di malattia inizia dalla data di rilascio del secondo certificato, non dalla scadenza del primo. Se il primo scade il 15 marzo ma il secondo è rilasciato il 14, la nuova prognosi decorre dal 14 marzo.

Il certificato cartaceo

Quando il medico o l'ospedale non può rilasciare il certificato telematico, il lavoratore deve verificare che quello cartaceo contenga dati anagrafici e codice fiscale, diagnosi, data di inizio della malattia, data di rilascio, data prevista di fine, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare) e domicilio di reperibilità. Il certificato cartaceo va inviato all'INPS con raccomandata A/R entro due giorni dalla redazione.

La retrodatazione

La visita è imprescindibile: un certificato redatto senza visita è considerato dalla giurisprudenza falso ideologico. La malattia decorre di regola dal giorno della visita, salvo il caso della visita domiciliare: il medico può effettuarla ed emettere il certificato entro le 24 ore successive, con decorrenza anche dal giorno prima (circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147). La retrodatazione è ammessa per un solo giorno.

Chi paga la malattia

Non sempre l'indennità è a carico dell'INPS: in molti settori e per diverse qualifiche l'intero periodo grava sull'impresa.

SettoreA carico INPSA carico del datore di lavoro
Industria e artigianatoOperai e categorie assimilate; lavoratori a domicilioImpiegati, quadri, dirigenti
CommercioOperai e categorie assimilate, impiegati, quadri, lavoratori a domicilioPortieri, viaggiatori, piazzisti e rappresentanti, dipendenti di partiti o associazioni sindacali, dirigenti
Credito, assicurazione, servizi tributari appaltatiSalariatiOperai, impiegati, dirigenti
AgricolturaOTI e OTD, salariati fissi con contratto inferiore all'anno, braccianti fissi, obbligati e avventizi, compartecipanti, piccoli coloniImpiegati, dirigenti

La misura dell'indennità INPS

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorniPeriodo di carenza: non indennizzato dall'INPS. Generalmente i contratti collettivi prevedono la copertura totale o parziale a carico del datore.
Dal 4° al 20° giorno50% della retribuzione media globale giornaliera.
Dal 21° al 180° giorno66,66% della retribuzione media globale giornaliera.

Il limite massimo di giornate indennizzabili è di 180 giorni nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato.

Come si determina la retribuzione media giornaliera

La RMG si calcola sulla retribuzione lorda del mese immediatamente precedente l'inizio dell'evento morboso. Se in quel periodo non c'è un mese intero di lavoro si considera la retribuzione del periodo effettivamente prestato; se non risulta alcuna giornata retribuita, si guarda al periodo più recente in cui è stata erogata la retribuzione. Rientrano nel computo tutte le somme imponibili ai fini previdenziali, comprese quelle per ferie, permessi e festività godute e l'eventuale premio di produttività; non rientra l'indennità sostitutiva del preavviso.

CategoriaFormula
ImpiegatiRetribuzione lorda del mese precedente più ratei di mensilità aggiuntive, il tutto diviso 30. Se non risultano tutti i giorni lavorati: retribuzione lorda divisa per i giorni lavorati, più ratei divisi per 30.
Operai retribuiti a oreRetribuzione lorda del mese precedente divisa per i giorni lavorati (nella settimana corta a 5 giorni le giornate si moltiplicano per 1,2), più ratei di mensilità aggiuntive divisi per 25.
Operai retribuiti in misura fissaSolo se il mese precedente è stato interamente lavorato o retribuito: retribuzione lorda divisa per 26, più ratei divisi per 25.

L'indennità è generalmente anticipata dal datore per conto dell'INPS ed erogata in busta paga, salvo i casi di pagamento diretto, e recuperata a conguaglio nella denuncia mensile UniEmens.

Carenza, integrazione e lordizzazione

La contrattazione collettiva interviene su due fronti: la copertura della carenza e l'integrazione dell'indennità fino al 100% della normale retribuzione. Restano comunque a carico del datore la retribuzione delle categorie non indennizzate dall'INPS (ad esempio gli impiegati dell'industria), le festività infrasettimanali comprese nel periodo di malattia per gli operai e le festività cadenti di domenica per gli impiegati.

Alcuni esempi di disciplina della carenza: il CCNL Pubblici esercizi la retribuisce solo se la malattia supera i cinque giorni; il CCNL Turismo Confindustria pone il primo giorno a carico del lavoratore e i successivi due a carico dell'azienda, salvo che la malattia ecceda i tre giorni; il CCNL Metalmeccanica industria riduce al 66% e poi al 50% i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze brevi ripetute nell'anno.

Perché serve la lordizzazione

L'indennità INPS non è soggetta a contribuzione: sommandola a un'integrazione aziendale calcolata al lordo, il lavoratore in malattia percepirebbe un netto superiore a quello di chi lavora. Per evitarlo si applica la lordizzazione: l'integrazione a carico dell'azienda è pari alla differenza tra la retribuzione spettante per il periodo di assenza e l'indennità lordizzata. Il coefficiente si calcola con la formula 100/(100 - contributi a carico del dipendente).

Reperibilità, visite di controllo e sanzioni

Il D.M. 8 agosto 1985 impone al lavoratore del settore privato di essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Il D.M. 11 gennaio 2016 esclude dall'obbligo i lavoratori la cui assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi a invalidità riconosciuta, che deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, il tutto documentato dalle competenti strutture sanitarie.

Assenza alla visitaSanzione
Prima visita di controlloPerdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia
Seconda visita di controlloRiduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al 10°
Terza visita di controlloSospensione dell'erogazione dell'indennità INPS

La perdita dell'indennità previdenziale travolge anche l'integrazione a carico azienda, che i CCNL prevedono nei limiti dell'indennità stessa. Sul piano disciplinare, la permanenza al domicilio nelle fasce orarie non è un onere ma un obbligo, la cui violazione può essere sanzionata (Cass. n. 5090/1998) fino al licenziamento per giusta causa nei casi limite di assenze reiterate con intento elusivo (Cass. n. 11153/2001), sempre nel rispetto della procedura dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Il periodo di comporto

Durante la malattia il lavoratore ha diritto a conservare il posto per tutto il periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; il comporto si computa nell'anzianità di servizio (art. 2110 c.c.) e in quel periodo il licenziamento è possibile solo per giusta causa. Si distinguono il comporto secco, riferito a un unico episodio morboso di lunga durata, e il comporto per sommatoria, che considera una pluralità di assenze ripetute e intermittenti.

Nel conteggio si considerano, salvo diversa previsione contrattuale, anche i giorni non lavorati (sabato, domenica, festività infrasettimanali, sciopero) che cadono nel periodo di malattia. Non si computano, invece:

  • le assenze per malattia imputabile al datore, derivanti dalla nocività dell'ambiente di lavoro o da mansioni incompatibili con le condizioni del lavoratore invalido;
  • il congedo straordinario per cure (massimo 30 giorni l'anno) per i soggetti con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 50%;
  • le assenze per malattia dovuta a gravidanza o puerperio;
  • i giorni di assenza per infortunio in itinere nel percorso dal luogo di lavoro all'ospedale per cure urgenti (Cass. 4 giugno 2013, n. 14756);
  • i giorni di accesso al pronto soccorso per indagini, cure e assistenza non eseguibili a domicilio.

Nel part time orizzontale il comporto ha la stessa durata del full time; nei part time verticali, in mancanza di previsione contrattuale, spetta al giudice ridurlo in proporzione alla quantità della prestazione. In assenza di obblighi contrattuali, il datore non è tenuto ad avvertire preventivamente il lavoratore dell'imminente scadenza del comporto.

Cosa fare adesso

  1. Formalizzate le regole di comunicazione dell'assenza: termini, canale e richiesta del numero di protocollo, coerenti con il CCNL applicato.
  2. Verificate settore e qualifica di ciascun dipendente: da lì dipende se la malattia è indennizzata dall'INPS o interamente a carico vostro.
  3. Controllate carenza e integrazione previste dal vostro contratto collettivo e la corretta applicazione della lordizzazione in busta paga.
  4. Monitorate il comporto con un prospetto aggiornato per singolo lavoratore, distinguendo le assenze non computabili.
  5. Conservate la documentazione di eventuali assenze alle visite di controllo prima di avviare qualsiasi contestazione disciplinare.

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    Domande frequenti

    Il lavoratore deve consegnarci il certificato?

    No, il medico lo trasmette all'INPS per via telematica e il datore riceve l'attestato privo della diagnosi. Il lavoratore è però tenuto a fornire il numero di protocollo se il datore lo richiede espressamente, oltre a comunicare tempestivamente l'assenza.

    Un impiegato del settore industriale ha diritto all'indennità INPS?

    No. Nell'industria e nell'artigianato l'INPS indennizza esclusivamente gli operai e i lavoratori a domicilio: per impiegati, quadri e dirigenti la retribuzione della malattia è onere esclusivo del datore di lavoro, secondo le previsioni del CCNL applicato.

    Le fasce di reperibilità valgono anche il sabato e la domenica?

    Sì. L'obbligo opera tutti i giorni, compresi i festivi e i giorni non lavorativi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, presso il domicilio indicato nel certificato. Ogni variazione di indirizzo va comunicata tempestivamente.

    Il lavoratore può concordare con noi le date della malattia?

    No, l'assenza per malattia non può essere concordata. Esistono situazioni di malattia cosiddetta programmata — ricovero programmato, cicli di cura ricorrenti — nelle quali non è comunque richiesto l'accordo preventivo con il datore di lavoro.

    Se un dipendente si ammala all'estero cosa cambia?

    Il diritto all'indennità resta, ma serve una certificazione conforme ai requisiti italiani da trasmettere alla sede INPS competente entro due giorni dal rilascio. Nei Paesi extra UE privi di accordi bilaterali è necessaria la legalizzazione del certificato da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, salvo apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja.

    La scheda completa in PDFScarica o stampa l'articolo.
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