In breve
- La seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro.
- Gli aumenti da rinnovo contrattuale pagati nel 2026 sono tassati al 5% per i redditi 2025 fino a 33.000 euro, ma solo se derivano da un CCNL nazionale.
- Premi di risultato all’1% nel 2026 e 2027 entro 5.000 euro; maggiorazioni per notturno, festivi e turni al 15% entro 1.500 euro.
- Chi assume una madre di almeno tre figli ha l’esonero totale dei contributi fino a 8.000 euro annui, operativo con la circolare INPS n. 82/2026.
- Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS anche per i datori che crescono dopo il primo anno: soglia di 60 dipendenti nel 2026-2027, poi 50 e dal 2032 40.
- Dal 1° luglio 2026 i neoassunti aderiscono automaticamente al fondo pensione contrattuale, salvo rinuncia entro 60 giorni.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) è in vigore dal 1° gennaio, ma solo adesso il quadro per le aziende è davvero leggibile. Nei mesi scorsi sono arrivate le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle detassazioni, le circolari INPS su TFR ed esonero per le madri, le direttive COVIP sull’adesione automatica ai fondi pensione. Alcune prime letture sono state corrette, a partire dal perimetro della tassazione al 5% sugli aumenti contrattuali. Altre misure sono in scadenza, come il trattamento integrativo per turismo e pubblici esercizi, e una resta ferma in attesa del decreto attuativo. Qui trovate le novità che toccano l’azienda, con lo stato di attuazione a settembre 2026 e le verifiche da fare prima dei conguagli di fine anno.
A che punto siamo: le misure e il loro stato
Quasi tutte le misure sono contenute nell’articolo 1 della legge 199/2025. La tabella riassume dove si trovano e se sono già applicabili.
| Misura | Art. 1, L. 199/2025 | Stato a settembre 2026 |
|---|---|---|
| Aliquote IRPEF | commi 3-4 | Operativa da gennaio 2026 |
| Aumenti contrattuali al 5% | comma 7 | Operativa; istruzioni nella circolare AdE n. 2/E del 24 febbraio 2026 |
| Premi di risultato all’1% | commi 8-9 | Operativa per il 2026 e il 2027 |
| Notturno, festivi e turni al 15% | commi 10-11 | Operativa per il solo 2026 |
| Trattamento integrativo turismo | commi 18-21 | In scadenza: prestazioni rese fino al 30 settembre 2026 |
| Buoni pasto elettronici a 10 euro | comma 14 | Operativa da gennaio 2026 |
| Esonero assunzione madri con tre figli | commi 210-213 | Operativo: circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026 |
| Esonero part-time genitori | commi 214-218 | Priorità in vigore; esonero fermo in attesa del decreto |
| TFR al Fondo di Tesoreria | comma 203 | Operativo: circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 |
| Adesione automatica ai fondi pensione | commi 204-205 | Operativa dal 1° luglio 2026; deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 |
Busta paga: IRPEF e tassazioni agevolate
Le nuove aliquote IRPEF
I commi 3 e 4 tagliano di due punti la seconda aliquota. Il beneficio massimo è di 440 euro l’anno e viene neutralizzato per chi supera i 200.000 euro di reddito complessivo, con una riduzione di pari importo di alcune detrazioni.
| Scaglione di reddito complessivo | Aliquota 2025 | Aliquota 2026 |
|---|---|---|
| Fino a 28.000 euro | 23% | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% | 33% |
| Oltre 50.000 euro | 43% | 43% |
Le tre tassazioni agevolate a confronto
La manovra affianca tre regimi con imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali. Hanno aliquote, tetti e requisiti reddituali diversi, e in busta paga vanno gestiti separatamente.
| Somme agevolate | Aliquota | Tetto annuo | Reddito di riferimento | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Aumenti da rinnovo CCNL | 5% | Nessun tetto di importo | Lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro | Somme pagate nel 2026 |
| Premi di risultato e utili | 1% | 5.000 euro | Lavoro dipendente anno precedente fino a 80.000 euro | 2026 e 2027 |
| Notturno, festivi, turni | 15% | 1.500 euro | Lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro | Solo 2026 |
Aumenti contrattuali: imposta sostitutiva del 5%
Il comma 7 assoggetta al 5% gli incrementi retributivi pagati nel 2026 ai dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Serve un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Il lavoratore non deve chiedere nulla: l’agevolazione si applica in automatico, salvo rinuncia scritta.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito il perimetro:
- l’imposta si applica alle tranche di aumento erogate nel 2026, comprese quelle la cui erogazione è iniziata prima;
- rilevano le somme che confluiscono nella retribuzione diretta: mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima;
- restano fuori straordinari, scatti di anzianità, ferie e permessi, indennità per notturno, festivi e turni, una tantum per la carenza contrattuale e i riflessi sul TFR;
- se l’aumento assorbe un superminimo, anche la quota assorbita può beneficiare dell’aliquota agevolata;
- se nel 2025 il dipendente ha avuto più datori di lavoro, il reddito si verifica con le CU degli altri rapporti o con una dichiarazione sostitutiva.
Solo contratti nazionali
Nelle prime letture di fine 2025, visto che la norma non distingue tra livelli di contrattazione, si era ritenuto di poter agevolare anche gli aumenti da accordi territoriali o aziendali. L’Agenzia delle Entrate ha chiuso la questione in senso restrittivo: il 5% riguarda soltanto i rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Se in busta paga avete applicato l’aliquota agevolata a incrementi da accordi di secondo livello, va corretto con il conguaglio.
Premi di risultato e partecipazione agli utili: 1%
Il comma 8 modifica la legge di bilancio 2025 e limita al solo 2025 l’aliquota del 5%. Per il 2026 e il 2027 l’imposta sostitutiva scende all’1%, con un limite di 5.000 euro annui. Restano ferme le condizioni della disciplina ordinaria (art. 1, commi 182 e seguenti, legge 208/2015): premi previsti da contratti aziendali o territoriali, legati a incrementi misurabili e verificabili, per dipendenti con reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 80.000 euro.
Lavoro notturno, festivo e a turni: 15%
I commi 10 e 11 prevedono, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva del 15% entro 1.500 euro annui su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, secondo il D.Lgs. 66/2003 e i CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
- indennità di turno e altri emolumenti legati al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta la applica in automatico; se non è lo stesso che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore deve attestare per iscritto il reddito dell’anno precedente. Il tetto di 1.500 euro funziona come franchigia: la parte eccedente è tassata in modo ordinario. I premi di risultato detassati non si sommano nel limite. Sono esclusi i compensi che, pur chiamati maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, e i sostituti d’imposta del settore turistico, ricettivo e termale, che hanno un regime proprio.
Turismo e pubblici esercizi: trattamento integrativo fino al 30 settembre
I commi da 18 a 21 confermano il trattamento integrativo speciale per i dipendenti del turismo, compresi gli stabilimenti termali, e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. È pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Non concorre al reddito e spetta con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro.
Il datore di lavoro lo riconosce su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto il reddito 2025, e recupera l’importo in compensazione con il modello F24. Chi opera in questi settori ha ancora pochi giorni di prestazioni agevolabili: verificate di aver raccolto le richieste dei dipendenti.
Buoni pasto elettronici: esenzione a 10 euro
Il comma 14 porta da 8 a 10 euro giornalieri la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici. Quelli cartacei restano fermi a 4 euro. Il buono pasto non diventa obbligatorio: lo è solo se previsto dal contratto collettivo o da un accordo aziendale.
Assunzioni e genitorialità: incentivi e nuovi diritti
Esonero per l’assunzione di madri con almeno tre figli
I commi da 210 a 213 riconoscono ai datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, INAIL esclusa, fino a 8.000 euro annui riparametrati su base mensile. La durata dipende dal contratto.
| Tipo di rapporto | Durata dell’esonero |
|---|---|
| Tempo determinato, anche in somministrazione | 12 mesi dall’assunzione |
| Trasformazione a tempo indeterminato | Fino a 18 mesi complessivi dall’assunzione a termine |
| Assunzione diretta a tempo indeterminato | 24 mesi dall’assunzione |
La circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026 ha reso la misura operativa. I punti da tenere presenti:
- il numero dei figli si verifica alla data di assunzione: se un figlio diventa maggiorenne dopo, l’esonero continua;
- l’assenza di impiego segue la nozione di lavoratore svantaggiato del DM 17 ottobre 2017;
- sono esclusi lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente;
- l’esonero non si cumula con altri esoneri o riduzioni contributive, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per le nuove assunzioni;
- per le assunzioni già fatte nel 2026 si può recuperare l’arretrato seguendo le istruzioni UniEmens della circolare.
Part-time per i genitori con tre figli: priorità subito, esonero in attesa
Il comma 214 dà alle lavoratrici e ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino ai 10 anni del più piccolo o senza limiti di età se c’è un figlio con disabilità, la priorità nella trasformazione da tempo pieno a part-time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione di un part-time già in essere. La riduzione dell’orario deve essere di almeno il 40%: un full-time di 40 ore diventa un part-time di 24 ore al massimo. È una priorità rispetto ad altre richieste, non un diritto automatico alla trasformazione.
I commi da 215 a 218 premiano il datore che accoglie la richiesta senza ridurre il monte ore complessivo aziendale: esonero del 100% dei contributi a proprio carico, INAIL esclusa, fino a 3.000 euro annui per un massimo di 24 mesi. Esclusi lavoro domestico e apprendistato.
L’esonero non è ancora utilizzabile
Le modalità attuative sono rinviate a un decreto interministeriale che doveva arrivare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. A settembre 2026 non risulta ancora emanato. La priorità per i genitori è già esigibile, lo sgravio no: se trasformate un contratto in questi mesi, documentate bene l’accordo e il mantenimento del monte ore, perché serviranno quando la procedura sarà attiva.
Congedi parentali, malattia del figlio e sostituzione per maternità
| Istituto | Prima | Dal 1° gennaio 2026 |
|---|---|---|
| Congedo parentale (comma 219) | Fino ai 12 anni del figlio | Fino ai 14 anni, o 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento |
| Malattia del figlio sopra i 3 anni (comma 220) | 5 giorni lavorativi l’anno, figli fino a 8 anni | 10 giorni lavorativi l’anno, figli fino a 14 anni |
| Sostituto di maternità (comma 221) | Contratto legato all’assenza | Prorogabile per affiancamento fino al primo anno di vita del bambino |
Per la malattia del figlio sopra i tre anni ciascun genitore, alternativamente, può assentarsi nel nuovo limite di 10 giorni: i permessi non sono retribuiti. Sotto i tre anni (sei in caso di adozione o affidamento) il congedo resta senza limiti di durata. Il contratto a termine del sostituto, anche in somministrazione, può essere prolungato per affiancare la lavoratrice al rientro; nelle aziende con meno di 20 dipendenti resta lo sgravio contributivo del 50% previsto dal D.Lgs. 151/2001. Aggiornate regolamenti interni e modulistica sui congedi.
Bonus mamme: 60 euro al mese, lo paga l’INPS
Il comma 207 porta il bonus per il 2026 da 40 a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di lavoro, fino a 720 euro. Spetta con reddito da lavoro fino a 40.000 euro:
- alle madri lavoratrici dipendenti, escluse le domestiche, e autonome con due figli, fino ai 10 anni del più piccolo;
- alle madri con tre o più figli, fino ai 18 anni del più piccolo, se non sono dipendenti a tempo indeterminato.
Le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli restano infatti nell’esonero totale dei contributi a proprio carico, in vigore fino al 31 dicembre 2026. Il bonus è esente da imposte e contributi, non rileva ai fini ISEE ed è pagato dall’INPS su domanda, in un’unica soluzione a dicembre 2026. In cedolino non c’è nulla da fare, ma vale la pena informare le dipendenti interessate.
TFR: si allarga l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria
Fino al 2025 l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria INPS il TFR non destinato alla previdenza complementare dipendeva da una fotografia: la media dei dipendenti nel 2006 o nel primo anno di attività. Chi superava i 50 addetti negli anni successivi restava fuori. Il comma 203, che modifica l’art. 1, comma 756, della legge 296/2006, introduce un criterio dinamico basato sulla media annuale dei dipendenti dell’anno solare precedente.
| Periodi di paga | Soglia di obbligo |
|---|---|
| 2026 e 2027 | Media dell’anno precedente di almeno 60 dipendenti |
| Dal 2028 al 2031 | Media dell’anno precedente di almeno 50 dipendenti |
| Dal 2032 | Media dell’anno precedente di almeno 40 dipendenti |
La circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 ha precisato due aspetti. Una volta scattato, l’obbligo non viene meno anche se in seguito l’organico scende sotto la soglia. Per il 2026 le nuove regole riguardano i datori già in attività nel 2024, perché la media del 2025 deve essere significativa. Esempio: media 2025 di 58 dipendenti, nessun obbligo per il 2026; se la media 2026 sale a 62, l’obbligo parte dai periodi di paga di gennaio 2027.
Un tema di liquidità, non solo di adempimento
Per le quote di TFR di gennaio-giugno 2026 il termine per versare senza sanzioni era il 16 luglio 2026, fissato dal D.L. 62/2026. Se l’azienda rientrava nell’obbligo e non ha ancora regolarizzato, va fatto subito. Per chi è vicino alle soglie, ogni assunzione va letta anche in chiave finanziaria: il TFR versato all’INPS esce dalla cassa aziendale. Restano le misure compensative già previste per i datori tenuti al versamento.
Previdenza complementare: adesione automatica dal 1° luglio 2026
I commi 204 e 205 hanno riscritto l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005. Il vecchio silenzio-assenso a sei mesi, che portava al fondo solo il TFR, è sostituito da un’adesione automatica che decorre dalla data di assunzione. Le regole operative sono nella deliberazione COVIP del 19 giugno 2026. Un approfondimento dedicato è disponibile su aPensione.it.
Lavoratori di prima assunzione
- Al fondo vanno l’intero TFR maturando e i contributi a carico di azienda e lavoratore previsti dal contratto collettivo.
- Il fondo è quello previsto dagli accordi collettivi, anche territoriali o aziendali; se ce n’è più di uno, quello con più iscritti in azienda, salvo diverso accordo. In assenza di accordi si usa la forma residuale del DM 85/2020, alla quale va solo il TFR.
- Il contributo del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale, pari a 7.101,12 euro nel 2026.
- Entro 60 giorni il lavoratore può rinunciare, scegliendo un altro fondo oppure il TFR in azienda, con possibilità di revoca successiva.
- I versamenti partono dal mese successivo ai 60 giorni e comprendono quanto maturato dall’assunzione. Se il CCNL esclude i contributi durante la prova, il TFR va comunque versato dal primo giorno.
- Il meccanismo non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima di quel termine.
Lavoratori non di prima assunzione
All’assunzione dovete acquisire una dichiarazione sulle scelte fatte nei rapporti precedenti. Secondo la COVIP l’adesione automatica opera solo se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo con destinazione, anche parziale, del TFR. Non opera per chi aveva scelto formalmente di lasciare il TFR in azienda o ha riscattato l’intera posizione.
L’informativa all’assunzione è un obbligo vostro
Il neoassunto deve ricevere un’informativa dettagliata su accordi collettivi applicabili, funzionamento dell’adesione automatica, fondo di destinazione, scelte possibili e tempi. Prima di avviare i versamenti, inoltre, va verificato che il fondo si sia adeguato alle nuove regole sugli investimenti. Senza questi passaggi il processo di assunzione non è in regola.
Deducibilità e prestazioni
Dal periodo d’imposta 2026 il limite di deducibilità dei contributi sale da 5.164,57 a 5.300 euro (comma 201). Dal 1° luglio 2026 la quota di prestazione liquidabile in capitale passa dal 50% al 60% del montante, al netto delle anticipazioni non reintegrate. Se la rendita ottenuta convertendo almeno il 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale, la prestazione può essere pagata tutta in capitale.
Pensioni: meno uscite anticipate
La manovra non ha prorogato Quota 103 e Opzione Donna, che quindi escono di scena. L’aumento di tre mesi legato alla speranza di vita viene spalmato su due anni: un mese dal 2027 e altri due dal 2028, con esclusione dei lavoratori gravosi e usuranti. Per la pensione di vecchiaia il requisito diventa 67 anni e un mese nel 2027 e 67 anni e tre mesi nel 2028.
Il comma 194 estende l’incentivo al posticipo del pensionamento a chi matura nel 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Chi resta al lavoro può rinunciare all’accredito dei contributi a proprio carico e ricevere in busta paga, esente da imposte, la quota normalmente versata all’INPS, in genere il 9,19% della retribuzione. La scelta passa da una domanda all’INPS: quando arriva la comunicazione dell’Istituto, il cedolino va adeguato.
Cosa fare adesso
- Controllate le detassazioni applicate da gennaio: 5% solo sugli aumenti da CCNL nazionale, 15% entro 1.500 euro, requisiti reddituali 2025 verificati anche per chi ha avuto più datori di lavoro.
- Raccogliete le richieste del trattamento integrativo turismo, se operate nel settore, per le prestazioni rese fino al 30 settembre 2026.
- Calcolate la media dei dipendenti del 2025 e tenete monitorata quella del 2026: determina l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria dal 2026 o dal 2027.
- Aggiornate il kit di assunzione con l’informativa sulla previdenza complementare, la dichiarazione sulle scelte pregresse e il calendario dei 60 giorni.
- Valutate l’esonero prima di assumere una lavoratrice madre di tre figli: verificate i requisiti alla data di assunzione e recuperate gli arretrati per le assunzioni già fatte.
- Documentate le trasformazioni in part-time dei genitori con tre figli, per poter chiedere l’esonero quando uscirà il decreto.
- Adeguate regolamenti e modulistica su congedi parentali, malattia del figlio e buoni pasto.
Domande frequenti
Abbiamo un accordo aziendale che prevede aumenti: possiamo tassarli al 5%?
No. Con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 5% riguarda solo gli aumenti da rinnovi di contratti collettivi nazionali. Gli importi da accordi aziendali o territoriali restano esclusi. Se l’accordo prevede premi legati a obiettivi misurabili, potete invece valutare la detassazione dei premi di risultato all’1%.
Il dipendente deve chiederci la detassazione degli straordinari notturni?
No, il sostituto d’imposta la applica in automatico se il reddito da lavoro dipendente 2025 non supera 40.000 euro. Il lavoratore deve attestarlo per iscritto solo se la CU 2025 non l’avete rilasciata voi. Per rinunciare serve invece una comunicazione scritta. Ricordate che l’agevolazione copre le maggiorazioni per notturno, festivi e turni, non lo straordinario diurno feriale.
Abbiamo 55 dipendenti: dobbiamo versare il TFR all’INPS?
Per il 2026 e il 2027 no, se la media annuale dell’anno precedente è sotto i 60 dipendenti. Dai periodi di paga del 2028 la soglia scende a 50: con una media 2027 di 55 addetti l’obbligo scatterebbe da gennaio 2028. Una volta scattato, non viene meno anche se l’organico cala.
Un neoassunto non ci ha detto nulla sul TFR: cosa succede?
Se è alla prima assunzione e il contratto non è a termine inferiore a 60 giorni, dal 1° luglio 2026 è iscritto automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo dalla data di assunzione. Ha 60 giorni per rinunciare. Trascorso il termine, versate TFR e contributi dal mese successivo, compresi quelli maturati dall’assunzione.
Assumiamo una madre di tre figli: l’esonero spetta anche con un contratto a termine?
Sì. Con un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero dura 12 mesi; se trasformate a tempo indeterminato arriva a 18 mesi complessivi. I figli devono essere almeno tre e minorenni alla data di assunzione, e la lavoratrice priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il limite è di 8.000 euro annui.
Una dipendente con tre figli ci chiede il part-time: siamo obbligati a concederlo?
La legge le riconosce una priorità nella trasformazione, se ha tre figli conviventi sotto i 10 anni (o un figlio con disabilità) e la riduzione d’orario è di almeno il 40%. Non è un diritto automatico, ma la sua richiesta va considerata prima delle altre. Se accettate senza ridurre il monte ore aziendale, potrete avere l’esonero fino a 3.000 euro annui, appena sarà emanato il decreto attuativo.
Il bonus mamme da 60 euro lo dobbiamo pagare noi in busta paga?
No. Il bonus è pagato direttamente dall’INPS, su domanda della lavoratrice, in un’unica soluzione a dicembre 2026. Non passa dal cedolino e non ha effetti fiscali o contributivi. In azienda resta da gestire solo l’esonero contributivo per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli.





