In breve
- Quasi tutti gli incentivi alle assunzioni seguono i principi dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015: violarli significa revoca e recupero degli importi.
- Lo sgravio non spetta se l’assunzione attua un obbligo, viola un diritto di precedenza o avviene con sospensioni dal lavoro in corso.
- La comunicazione obbligatoria tardiva fa perdere la quota di incentivo fino alla data di invio.
- Servono sempre DURC regolare, rispetto dei contratti collettivi e delle norme su salute e sicurezza.
- Molti incentivi rientrano nella disciplina europea degli aiuti di Stato, con limiti e verifiche sul Registro nazionale.
- I tirocini non sono rapporti di lavoro, ma l’azienda ospitante deve rispettare requisiti precisi.
Un esonero contributivo può valere migliaia di euro per ogni assunzione, ma non è un diritto automatico. La legge fissa condizioni generali che valgono per quasi tutti gli incentivi e condizioni specifiche per ciascuno, e l’INPS le verifica anche a distanza di anni. Un diritto di precedenza non rispettato, una cassa integrazione in corso nello stesso reparto o una comunicazione di assunzione inviata in ritardo bastano a far perdere l’agevolazione, con recupero delle somme e sanzioni civili. Con il bonus giovani e il bonus donne in scadenza a fine anno, molte aziende stanno chiudendo assunzioni agevolate in queste settimane. Ecco le regole da controllare prima di firmare.
I principi generali dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015
| Regola | Cosa prevede |
|---|---|
| Obblighi preesistenti | Niente incentivo se l’assunzione attua un obbligo di legge o di contratto collettivo, ad esempio la quota di riserva della legge 68/1999 |
| Diritto di precedenza | Niente incentivo se l’assunzione viola la precedenza di un lavoratore licenziato o di un ex dipendente a termine, anche in somministrazione |
| Sospensioni in corso | Niente incentivo con CIG o altre sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo assunzioni a livello diverso o in altra unità produttiva |
| Aziende collegate | Niente incentivo se il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari coincidenti o collegato |
| Somministrazione | I benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore |
| Incremento occupazionale | Si calcola mese per mese sulla media dei 12 mesi precedenti, escludendo le uscite per dimissioni, pensionamento, riduzione volontaria d’orario, invalidità e giusta causa |
| Cumulo dei periodi | Per la durata si sommano i periodi presso lo stesso datore, anche in somministrazione |
| Comunicazioni tardive | Si perde la quota di incentivo tra l’inizio del rapporto e l’invio tardivo della comunicazione |
I requisiti trasversali
Oltre all’art. 31, l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 subordina i benefici normativi e contributivi a tre condizioni: regolarità contributiva attestata dal DURC, assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. A queste si aggiungono:
- il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- il rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato, compresi il regime de minimis e il regolamento UE 651/2014, verificati tramite il Registro nazionale degli aiuti.
La revoca arriva anche anni dopo
I controlli INPS e ispettivi possono riguardare incentivi goduti da tempo. In caso di violazione l’agevolazione viene revocata e i contributi non versati vanno restituiti con le sanzioni civili. Conservate per ogni assunzione agevolata la verifica dei requisiti, il controllo dei diritti di precedenza e la situazione degli ammortizzatori alla data di assunzione.
I principali incentivi alle assunzioni
| Incentivo | Destinatari | Misura | Durata |
|---|---|---|---|
| Bonus Giovani (art. 22, D.L. 60/2024) | Under 35 mai assunti a tempo indeterminato, assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | 100%, max 500 euro al mese, 6.000 euro l’anno (650 nella ZES Unica) | 24 mesi |
| Bonus Donne (art. 23, D.L. 60/2024) | Donne svantaggiate prive di impiego da almeno 24 mesi, o da 6 mesi in determinate aree e settori, assunzioni fino al 31 dicembre 2025 | 100%, max 650 euro al mese, 7.800 euro l’anno | 24 mesi |
| Under 30 strutturale (L. 205/2017) | Giovani mai assunti a tempo indeterminato | 50%, max 3.000 euro l’anno | 36 mesi |
| Over 50 disoccupati (L. 92/2012) | Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi | 50% dei contributi azienda | 12 mesi a termine, 18 a tempo indeterminato |
| Percettori NASpI (L. 92/2012) | Assunti a tempo pieno e indeterminato | 20% della NASpI residua | Per la durata residua |
| Sostituzione maternità (D.Lgs. 151/2001) | Aziende con meno di 20 dipendenti | 50% dei contributi del sostituto | Fino a un anno di età del bambino |
Tirocini: non sono lavoro, ma hanno regole precise
Il tirocinio è un’esperienza formativa in azienda che non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio curricolare è inserito in un percorso scolastico o universitario; il tirocinio extracurricolare è rivolto a chi cerca occupazione ed è disciplinato dalle Regioni sulla base delle linee guida nazionali. Il rapporto coinvolge il soggetto promotore, l’azienda ospitante e il tirocinante, con una convenzione, un piano formativo individuale e un tutor.
- il tirocinante non può sostituire lavoratori né coprire posizioni dell’organico;
- l’ospitante deve essere in regola con sicurezza e collocamento obbligatorio e non avere licenziamenti recenti nella stessa unità per le mansioni del tirocinio, secondo le regole regionali;
- non deve avere in corso CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti né procedure concorsuali;
- il tirocinante va assicurato INAIL e per la responsabilità civile e riceve l’indennità minima fissata dalla Regione;
Cosa fare adesso
- Verificate i diritti di precedenza prima di ogni assunzione agevolata.
- Controllate gli ammortizzatori in corso nell’unità produttiva e il livello dei lavoratori sospesi.
- Inviate la comunicazione obbligatoria entro il giorno precedente l’inizio del rapporto.
- Monitorate DURC e contratto applicato, verificando che il CCNL sia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
- Documentate la verifica dei requisiti per ogni incentivo e conservatela per i controlli.
Domande frequenti
Abbiamo la cassa integrazione in un reparto: possiamo assumere con uno sgravio?
Solo se il nuovo assunto viene inserito a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure in un’altra unità produttiva. Altrimenti l’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 esclude l’incentivo.
Abbiamo inviato l’Unilav in ritardo: perdiamo tutto l’esonero?
No. Si perde solo la quota di incentivo relativa al periodo tra l’inizio del rapporto e la data di invio tardivo della comunicazione. Dal giorno dell’invio l’agevolazione riprende.
Un ex dipendente a termine ha diritto di precedenza: possiamo assumere un altro con il bonus?
No, se il diritto di precedenza è ancora valido e non è stato offerto il posto a chi ne ha diritto. L’assunzione di un altro lavoratore in violazione della precedenza esclude l’incentivo.
Possiamo sommare due esoneri sullo stesso lavoratore?
In genere no. La maggior parte degli esoneri, compresi bonus giovani e bonus donne, non si cumula con altre riduzioni contributive per lo stesso lavoratore. Va scelto l’incentivo più conveniente per durata e importo.
Il tirocinante può coprire l’assenza di un dipendente in ferie?
No. Il tirocinio ha finalità formativa e il tirocinante non può sostituire lavoratori assenti né occupare una posizione dell’organico. In caso contrario l’ispettorato può riqualificarlo come rapporto di lavoro subordinato.





