In breve
- L’obbligo di assumere lavoratori con disabilità scatta da 15 dipendenti computabili (legge 68/1999), considerando l’organico complessivo.
- Quota di riserva: 1 lavoratore da 15 a 35 dipendenti, 2 da 36 a 50, il 7% oltre 50; più le categorie protette oltre i 50 dipendenti.
- La quota va coperta entro 60 giorni dal superamento della soglia.
- Il prospetto informativo si invia entro il 31 gennaio se la situazione è cambiata rispetto all’anno precedente.
- Chi ottiene l’esonero parziale versa un contributo esonerativo di 39,21 euro per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo.
- La quota scoperta oltre 60 giorni costa 196,05 euro di sanzione per lavoratore e per giorno lavorativo.
Il collocamento mirato è uno degli obblighi più sottovalutati dalle aziende che crescono. Basta superare i 15 dipendenti computabili perché scatti la quota di riserva, e da quel momento ci sono 60 giorni per coprirla. Superato il termine, la sanzione di 196,05 euro corre per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore mancante, e in un anno può superare i 49.000 euro per una sola scopertura. L’obbligo però non è solo un costo. Con la chiamata nominativa l’azienda sceglie il lavoratore, con le convenzioni programma gli inserimenti nel tempo e con gli incentivi INPS e INAIL può recuperare una parte rilevante del costo.
Chi sono i lavoratori tutelati
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall’INAIL;
- non vedenti e sordi;
- invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalla prima all’ottava categoria del D.P.R. 915/1978;
- dal 2015, i titolari di assegno ordinario di invalidità INPS (legge 222/1984).
L’art. 18 della legge 68/1999 tutela inoltre le categorie protette: orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, familiari di grandi invalidi, profughi rimpatriati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari.
La quota di riserva
| Dipendenti computabili | Lavoratori con disabilità | Categorie protette |
|---|---|---|
| Fino a 14 | Nessun obbligo | Nessun obbligo |
| Da 15 a 35 | 1 | Nessun obbligo |
| Da 36 a 50 | 2 | Nessun obbligo |
| Da 51 a 150 | 7% dell’organico | 1 |
| Oltre 150 | 7% dell’organico | 1% dell’organico |
Dal 1° gennaio 2018 anche le aziende da 15 a 35 dipendenti sono obbligate dal momento in cui raggiungono la soglia, senza attendere una nuova assunzione. La quota si calcola sull’organico complessivo nazionale, non sulla singola unità produttiva.
Chi si conta e chi no
Si computano di norma tutti i lavoratori subordinati; i part-time in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità delle frazioni superiori al 50%. Non si computano, tra gli altri:
- i lavoratori già assunti come disabili o categorie protette;
- i contratti a termine di durata fino a 6 mesi, i dirigenti, gli apprendisti, i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i somministrati presso l’utilizzatore, i lavoratori a domicilio e quelli assunti per attività all’estero;
- nell’edilizia il personale di cantiere e gli autisti, nell’autotrasporto il personale viaggiante, oltre ad alcune figure dei settori impianti a fune e minerario.
Come si adempie all’obbligo
| Modalità | Come funziona |
|---|---|
| Richiesta nominativa | L’azienda sceglie la persona tra gli iscritti agli elenchi, anche con preselezione del servizio, presentando la richiesta entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo |
| Convenzione | Programma concordato con il servizio, con tempi e modalità degli inserimenti; esistono convenzioni di integrazione, complesse e quadro con cooperative sociali |
| Richiesta numerica | Residuale: se l’azienda non provvede entro 60 giorni, il servizio avvia d’ufficio i lavoratori secondo la graduatoria |
| Computo diretto | I lavoratori già in forza divenuti invalidi, o assunti fuori dal collocamento, si computano se hanno una riduzione della capacità lavorativa almeno del 60% o una disabilità intellettiva o psichica superiore al 45% |
L’azienda può rifiutare il lavoratore avviato solo se dimostra l’impossibilità di un utile inserimento nella propria organizzazione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Esonero parziale e contributo esonerativo
I datori privati e gli enti pubblici economici che, per la faticosità, pericolosità o particolari modalità dell’attività, non riescono a coprire l’intera quota possono chiedere l’esonero parziale al servizio competente, che decide entro 120 giorni. L’esonero copre al massimo il 60% della quota, l’80% nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato. Chi occupa addetti con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille può autocertificare l’esonero per quegli addetti (art. 5, comma 3-bis). In entrambi i casi si versa il contributo esonerativo al Fondo regionale per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo.
Le sanzioni
| Violazione | Importo |
|---|---|
| Quota scoperta oltre 60 giorni | 196,05 euro per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo |
| Prospetto informativo omesso o tardivo | 702,43 euro più 34,02 euro per ogni giorno di ritardo |
| Contributo esonerativo omesso o parziale | Maggiorazione fino al 24% su base annua |
Quanto costa una scopertura
Un solo lavoratore disabile non assunto per un intero anno, con circa 250 giornate lavorative, può costare una sanzione di oltre 49.000 euro. La sanzione è pari a cinque volte il contributo esonerativo, oggi fissato in 39,21 euro (DM n. 193 del 30 settembre 2021). Per le amministrazioni pubbliche inadempienti l’art. 15 della legge 68/1999 prevede anche responsabilità disciplinari.
Gli incentivi per chi assume
INPS: incentivo dell’art. 13 della legge 68/1999
| Disabilità | Contratto | Incentivo | Durata |
|---|---|---|---|
| Riduzione capacità lavorativa oltre il 79% | Tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile | 36 mesi |
| Riduzione tra il 67% e il 79% | Tempo indeterminato | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile | 36 mesi |
| Disabilità intellettiva o psichica oltre il 45% | Tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile | 60 mesi |
| Disabilità intellettiva o psichica oltre il 45% | Tempo determinato di almeno 12 mesi | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile | Durata del contratto |
La domanda si presenta all’INPS in via telematica. L’Istituto comunica l’esito entro 5 giorni; in caso positivo il contratto va stipulato entro 7 giorni e l’assunzione comunicata all’INPS entro i successivi 14 giorni, a pena di decadenza.
INAIL: reinserimento dei lavoratori con disabilità da lavoro
L’INAIL finanzia progetti di reinserimento fino a 150.000 euro: fino a 135.000 euro al 100% per abbattimento di barriere e adeguamento delle postazioni, fino a 15.000 euro al 60% per formazione e riqualificazione, con anticipo fino al 75%. Rimborsa inoltre il 60% della retribuzione del lavoratore che non può riprendere l’attività prima degli interventi, per un massimo di 12 mesi.
Cosa fare adesso
- Ricalcolate l’organico computabile ogni volta che assumete, per intercettare il superamento delle soglie.
- Attivate la richiesta nominativa o una convenzione entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo.
- Verificate i lavoratori già in forza con invalidità che possono essere computati direttamente.
- Valutate l’esonero parziale se l’attività è faticosa o pericolosa, confrontando il contributo esonerativo con il costo dell’inserimento.
- Chiedete gli incentivi INPS prima della stipula del contratto, rispettando i termini.
Domande frequenti
Abbiamo appena assunto il quindicesimo dipendente: cosa succede?
Se i dipendenti computabili arrivano a 15, scatta l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità. Avete 60 giorni per presentare la richiesta nominativa o stipulare una convenzione con il servizio competente.
Dobbiamo inviare il prospetto informativo ogni anno?
Il prospetto va inviato entro il 31 gennaio solo se nell’anno precedente sono intervenuti cambiamenti che modificano l’obbligo o il computo della quota di riserva. Se la situazione è invariata, l’invio non è dovuto.
Un dipendente è diventato invalido: possiamo contarlo nella quota?
Sì, se la riduzione della capacità lavorativa è almeno del 60%, oppure superiore al 45% per disabilità intellettiva o psichica. In quel caso il lavoratore si computa direttamente nella quota senza nuove assunzioni.
Gli apprendisti e i contratti a termine si contano?
Gli apprendisti no, e nemmeno i contratti a termine fino a 6 mesi. I contratti a termine più lunghi si computano, i part-time in proporzione all’orario.
Quanto costa l’esonero parziale?
Il contributo esonerativo è di 39,21 euro per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo. Per un lavoratore esonerato su circa 250 giorni lavorativi l’anno, il costo è di circa 9.800 euro.





