In breve
- Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 si vota per il Presidente e il Consiglio della Regione Veneto: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutatore resta al seggio di solito dal sabato pomeriggio alla fine dello scrutinio.
- Con la settimana corta il sabato e la domenica sono non lavorativi: spettano due quote aggiuntive o due riposi compensativi.
- Con la settimana lunga il sabato è lavorativo e retribuito normalmente: la compensazione spetta per la domenica.
- Il lunedì, e il martedì se lo scrutinio va oltre la mezzanotte, sono assenze retribuite come giornate lavorate.
- La quota aggiuntiva si calcola di norma in 1/26 della retribuzione mensile, o con il divisore del CCNL.
- Nel CCNL Commercio il sabato della settimana corta è considerato giornata lavorativa a zero ore: si compensa solo la domenica.
Le regole generali sui permessi elettorali sono semplici; applicarle in busta paga lo è meno. La stessa nomina a scrutatore produce effetti diversi se il dipendente lavora dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, se lo scrutinio finisce prima o dopo la mezzanotte e se il contratto collettivo prevede regole particolari per il sabato. Con le elezioni regionali del Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 questi casi si ripresenteranno in molte aziende, e lo stesso schema vale per comunali, ballottaggi, europee e referendum. In questa guida trovate il calendario tipo, il calcolo della quota aggiuntiva e i punti da verificare nel CCNL, a partire dal Commercio.
Il calendario tipo di una consultazione
Per le regionali del 23 e 24 novembre 2025 si vota la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15: i componenti del seggio sono convocati il sabato pomeriggio per l’insediamento e restano impegnati fino alla chiusura dello scrutinio, che può terminare il lunedì sera o proseguire nella notte.
| Giornata | Settimana corta (lunedì-venerdì) | Settimana lunga (lunedì-sabato) |
|---|---|---|
| Sabato | Non lavorativo: quota aggiuntiva o riposo compensativo | Lavorativo: assenza retribuita normalmente |
| Domenica | Festiva: quota aggiuntiva o riposo compensativo | Festiva: quota aggiuntiva o riposo compensativo |
| Lunedì | Lavorativo: assenza retribuita, con le indennità abituali | Lavorativo: assenza retribuita, con le indennità abituali |
| Martedì, se lo scrutinio supera la mezzanotte | Lavorativo: assenza retribuita | Lavorativo: assenza retribuita |
Quando si godono i riposi compensativi
Se il dipendente sceglie il riposo al posto della quota aggiuntiva, i giorni vanno goduti subito dopo la fine delle operazioni.
| Fine dello scrutinio | Settimana corta | Settimana lunga |
|---|---|---|
| Entro la mezzanotte del lunedì | Riposi per sabato e domenica il martedì e il mercoledì | Riposo per la domenica il martedì |
| Dopo la mezzanotte del lunedì | Riposi il mercoledì e il giovedì | Riposo il mercoledì |
Come si calcola la quota aggiuntiva
La legge 69/1992 parla di quote giornaliere, non orarie. Nella prassi si divide la retribuzione mensile per il divisore giornaliero del contratto collettivo, che nella maggior parte dei casi è 26. La quota spetta per intero anche se il dipendente è stato al seggio solo per una parte della giornata festiva o non lavorativa.
| Esempio: retribuzione mensile di 2.080 euro | Settimana corta | Settimana lunga |
|---|---|---|
| Quota giornaliera (2.080 / 26) | 80,00 euro | 80,00 euro |
| Giornate da compensare | Sabato e domenica | Domenica |
| Importo aggiuntivo in busta paga | 160,00 euro | 80,00 euro |
CCNL Commercio: il sabato della settimana corta
Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi il sabato della settimana corta è considerato giornata lavorativa a zero ore, perché le ore sono distribuite sugli altri giorni. Ne deriva che al dipendente spetta il riposo compensativo o la quota aggiuntiva solo per la domenica. Verificate sempre il contratto applicato: altri CCNL possono prevedere regole o divisori diversi.
Casi particolari
- Turnisti e addetti a orari non standard: si considerano lavorativi i giorni in cui il dipendente avrebbe dovuto lavorare secondo il turno, non quelli del calendario ordinario.
- Part-time verticale: le giornate non comprese nell’orario sono non lavorative e danno diritto alla compensazione.
- Ballottaggio: il secondo turno è una nuova consultazione e riapre gli stessi diritti per chi è nominato.
- Ferie o malattia già in corso: le giornate al seggio coincidenti con un’assenza già programmata vanno valutate caso per caso, sulla base delle regole del CCNL e della documentazione.
Cosa fare adesso
- Chiedete la nomina o la convocazione al seggio prima delle elezioni.
- Verificate l’articolazione dell’orario del dipendente: settimana corta, lunga, turni o part-time.
- Controllate il CCNL per il divisore e per il trattamento del sabato.
- Concordate quota aggiuntiva o riposi e fissate subito i giorni di recupero.
- Acquisite l’attestato del presidente di seggio con giorni e orari prima di elaborare la busta paga.
Domande frequenti
Il dipendente lavora dal lunedì al venerdì: quante giornate gli compensiamo?
Due: il sabato e la domenica, entrambi non lavorativi, con una quota aggiuntiva ciascuno o due riposi compensativi. Il lunedì, e il martedì se lo scrutinio va oltre mezzanotte, sono assenze retribuite normalmente.
Applichiamo il CCNL Commercio: vale lo stesso schema?
No per il sabato. Nel CCNL Commercio il sabato della settimana corta è una giornata lavorativa a zero ore: al dipendente spetta la compensazione solo per la domenica.
Lo scrutinio è finito alle 2 di notte del martedì: il martedì è pagato?
Sì. Se le operazioni proseguono oltre la mezzanotte del lunedì, anche il martedì è un’assenza giustificata e retribuita come giornata lavorata, e gli eventuali riposi compensativi slittano ai giorni successivi.
Possiamo pagare la quota aggiuntiva invece del riposo senza chiedere al dipendente?
La legge non indica chi sceglie. È consigliabile concordare la soluzione con il dipendente e metterla per iscritto, tenendo conto delle esigenze organizzative e di quanto previsto dal CCNL.
Come si calcola la quota per un part-time orizzontale?
La quota giornaliera si calcola sulla retribuzione mensile effettiva del part-time, divisa per il divisore del CCNL. Per un part-time orizzontale il sabato e la domenica della settimana corta restano giornate non lavorative da compensare.





