29 Maggio 2026

Ferie non godute: termini di fruizione e contribuzione anticipata

Le ferie arretrate sono una di quelle voci che, finché restano in un prospetto, sembrano innocue. Non lo sono: superato il termine di fruizione scatta l'obbligo di versare i contributi in anticipo rispetto al godimento, il residuo pesa in bilancio come debito destinato a rivalutarsi e, se il mancato godimento non dipende dal lavoratore, si apre anche un profilo risarcitorio. Vale la pena rimettere in ordine le regole e programmare per tempo, invece di inseguire la scadenza.

In breve

  • Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno: 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre 2 entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
  • Chi non concede l’effettiva fruizione entro il termine deve versare anticipatamente la contribuzione sul residuo, entro il mese successivo alla scadenza.
  • I contributi anticipati si recuperano a conguaglio nel flusso UniEmens quando le ferie vengono effettivamente godute.
  • Le ferie non godute non possono essere monetizzate, salvo cessazione del rapporto o periodi eccedenti le 4 settimane previsti dai CCNL.
  • Il residuo genera in bilancio una passività corrente destinata a costare di più al momento del godimento.
  • Lo strumento di gestione è il piano ferie condiviso, non la rincorsa a giugno.

Le ferie arretrate sono una di quelle voci che, finché restano in un prospetto, sembrano innocue. Non lo sono: superato il termine di fruizione scatta l’obbligo di versare i contributi in anticipo rispetto al godimento, il residuo pesa in bilancio come debito destinato a rivalutarsi e, se il mancato godimento non dipende dal lavoratore, si apre anche un profilo risarcitorio. Vale la pena rimettere in ordine le regole e programmare per tempo, invece di inseguire la scadenza.

Le regole di fruizione

L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (alcuni CCNL prevedono periodi più lunghi). Salvo diversa disposizione del contratto collettivo, tale periodo deve essere goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Se il CCNL stabilisce un termine più rigido, il superamento del limite contrattuale può determinare una mera violazione contrattuale.

PeriodoRegola di fruizione
1° periodo – 2 settimaneNel periodo minimo di 4 settimane di legge, da fruirsi su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nell’anno di maturazione.
2° periodo – 2 settimaneNel periodo minimo di legge, da fruirsi anche in modo frazionato entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dal CCNL.
3° periodo – ulteriorePeriodo eccedente le 4 settimane minime, da fruirsi anche in modo frazionato entro il termine stabilito in autonomia tra le parti (CCNL, contrattazione individuale, usi aziendali).

Il risarcimento del danno

Se le quattro settimane non vengono fruite entro il termine legale di 18 mesi – o entro quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva – e il mancato godimento non è riferibile alla volontà del lavoratore, quest’ultimo ha diritto a richiedere il risarcimento del danno (Nota Ministero del Lavoro n. 5221/2006). Spetterà al lavoratore dimostrare l’entità del danno subito, quantificabile in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione.

Chi decide quando si va in ferie

Il periodo di fruizione è stabilito dal datore di lavoro in modo non arbitrario, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Alcuni contratti collettivi prevedono che la determinazione avvenga d’intesa con le RSU, a pena di illegittimità. In ogni caso il datore deve comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito.

Pianificare per tempo: il piano ferie

Predisporre un piano ferie condiviso tra azienda e dipendenti permette una gestione ordinata e trasparente delle assenze, assicura la continuità dell’attività e il rispetto dei diritti maturati. La programmazione anticipata evita sovrapposizioni, agevola la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e consente di rispettare i vincoli organizzativi o produttivi dell’impresa.

Il versamento anticipato della contribuzione

I datori di lavoro che non concedono l’effettiva fruizione delle ferie maturate e non ancora godute entro il termine di legge devono versare anticipatamente – rispetto all’effettivo periodo di godimento – la relativa contribuzione sulla retribuzione corrispondente all’eventuale residuo, sia per la quota a carico azienda sia per quella a carico del lavoratore.

Concretamente: le ferie maturate nel 2024 andavano godute entro il 30 giugno 2026; in mancanza, la contribuzione sul residuo andava versata entro il 20 agosto 2026. Lo stesso meccanismo si ripete ogni anno: le ferie maturate nel 2025 vanno godute entro il 30 giugno 2027, con eventuale versamento anticipato entro il 20 agosto 2027.

La prassi, pur in assenza di una specifica previsione normativa, si fonda su alcune decisioni giurisprudenziali (Ordinanza Cassazione n. 26160/2020), sull’orientamento del Ministero del Lavoro (Nota n. 6/PS/60985 del 14 maggio 1998) e sulle Circolari INPS n. 134/1998, n. 186/1999 e n. 15/2002.

Il recupero a conguaglio

Quando il dipendente usufruisce effettivamente delle ferie sul cui corrispettivo il datore ha già assolto l’obbligo di calcolo e versamento, lo stesso datore recupera i contributi anticipati tramite conguaglio nel flusso UniEmens.

L’impatto sul bilancio

A differenza dei permessi o delle ex festività non fruiti, che possono essere liquidati, le ferie non godute entro l’anno di maturazione devono essere differite e non possono essere monetizzate, salvo cessazione del rapporto o periodi eccedenti le quattro settimane previsti dai CCNL.

Ne deriva in bilancio una passività corrente, con un debito verso i dipendenti calcolato sulla retribuzione vigente nell’anno di maturazione. Quando il dipendente fruirà delle ferie arretrate, queste saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento del godimento, generando un costo e un esborso superiori a quanto inizialmente contabilizzato. Analogamente, in caso di cessazione, all’esborso per l’eventuale TFR si somma il debito per ferie arretrate e i relativi contributi.

Si genera inoltre un credito verso l’INPS, poiché i contributi anticipati sono restituiti al momento dell’effettiva fruizione: in presenza di numerosi arretrati l’impatto finanziario può essere rilevante, mentre quello economico ha già trovato allocazione nei costi per competenza.

Cosa fare adesso

  1. Estraete il residuo ferie per anno di maturazione, distinguendo le quattro settimane di legge dai periodi contrattuali eccedenti.
  2. Individuate le posizioni a rischio: i residui che si avvicinano al termine dei 18 mesi vanno programmati subito, non a ridosso della scadenza.
  3. Predisponete il piano ferie condiviso e comunicate preventivamente ai lavoratori i periodi stabiliti.
  4. Verificate il CCNL applicato: può prevedere termini più ampi o più rigidi rispetto ai 18 mesi legali.
  5. Calcolate e versate la contribuzione anticipata sui residui non smaltiti entro il termine, e tracciate il credito da conguagliare in UniEmens.
  6. Allineate la contabilità: il debito per ferie arretrate va valorizzato tenendo conto della rivalutazione al momento del godimento.

Avete ancora residui di ferie degli anni scorsi? CECCHINATO HR predispone il piano ferie e gestisce il calcolo e il conguaglio della contribuzione anticipata sui residui.

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    Domande frequenti

    Possiamo pagare le ferie non godute invece di farle godere?

    No. Le ferie non godute entro l’anno di maturazione devono essere differite e non possono essere monetizzate, salvo il caso di cessazione del rapporto o dei periodi eccedenti le quattro settimane minime previsti dai CCNL.

    Chi decide il periodo di ferie?

    Lo stabilisce il datore di lavoro, in modo non arbitrario, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, e comunicandolo preventivamente. Alcuni CCNL richiedono l’intesa con le RSU a pena di illegittimità. Le prime due settimane vanno però fruite su richiesta del lavoratore e in modo ininterrotto nell’anno di maturazione.

    I contributi anticipati sono persi?

    No. Sono recuperati a conguaglio nel flusso UniEmens quando il dipendente fruisce effettivamente delle ferie. Nel frattempo costituiscono un credito verso l’INPS, con un impatto puramente finanziario.

    Il lavoratore che non ha voluto andare in ferie può chiedere il risarcimento?

    Il diritto al risarcimento presuppone che il mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore. Resta a carico di quest’ultimo dimostrare l’entità del danno subito. Per il datore è quindi essenziale documentare la programmazione e gli inviti a fruire delle ferie.

    Il termine di 18 mesi vale sempre?

    È il termine legale, ma il CCNL può prevederne uno più ampio. Se invece il contratto collettivo fissa un termine più rigido, il suo superamento può configurare una violazione contrattuale.

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