In breve
- L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con finalità formativa, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015.
- Tre tipologie: qualifica e diploma (15-25 anni), professionalizzante (18-29 anni), alta formazione e ricerca (18-29 anni).
- Durata minima di 6 mesi; nel professionalizzante la formazione dura al massimo 3 anni, 5 per alcune figure dell’artigianato.
- Limite di 3 apprendisti ogni 2 qualificati dai 10 dipendenti, 1 a 1 sotto; con meno di 3 qualificati, massimo 3 apprendisti.
- Contributi a carico azienda al 10%, ridotti nei primi due anni per chi ha fino a 9 dipendenti; l’apprendista versa il 5,84%.
- Se l’apprendista resta in servizio, i benefici contributivi proseguono per altri 12 mesi.
L’apprendistato resta lo strumento più conveniente per inserire un giovane da formare: contributi ridotti per tutta la durata, possibilità di inquadrare fino a due livelli sotto quello finale, benefici che proseguono per un anno dopo la conferma. In cambio l’azienda si assume un obbligo formativo vero, con un piano scritto, un tutor e una formazione documentata. Chi usa l’apprendistato come un contratto low cost senza formazione rischia di restituire i contributi con una maggiorazione del 100% e di vedersi riqualificare il rapporto. Le regole sono quelle degli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. 81/2015, completate dai contratti collettivi e dalle discipline regionali.
Le tre tipologie
| Tipologia | Età | Finalità |
|---|---|---|
| Qualifica e diploma professionale (art. 43) | 15-25 anni | Qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore |
| Professionalizzante (art. 44) | 18-29 anni, dai 17 con qualifica professionale | Qualificazione professionale ai fini contrattuali |
| Alta formazione e ricerca (art. 45) | 18-29 anni | Titoli universitari, ITS, attività di ricerca, praticantato per le professioni ordinistiche |
La prima e la terza tipologia formano il sistema duale: integrano lavoro e percorso di istruzione, con un piano formativo predisposto dall’istituzione formativa insieme all’impresa. Il contratto va stipulato per iscritto e contiene il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.
Le regole comuni
- durata minima di 6 mesi, salvo attività stagionali;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione, oppure retribuzione in percentuale crescente;
- presenza di un tutor o referente aziendale e registrazione della formazione svolta;
- prolungamento del periodo formativo in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superiore a 30 giorni;
- durante la formazione il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo;
- al termine si può recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Quanti apprendisti si possono assumere
| Dimensione | Limite |
|---|---|
| Da 10 dipendenti in su | 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati |
| Fino a 9 dipendenti | Non oltre il 100% dei qualificati o specializzati |
| Nessun qualificato o meno di 3 | Massimo 3 apprendisti |
I limiti valgono anche per gli apprendisti in somministrazione. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti ai fini di leggi e contratti, salvo diversa previsione.
La clausola di stabilizzazione
I datori con almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti professionalizzanti solo se hanno confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti, esclusi i rapporti cessati in prova, per dimissioni o per giusta causa. I contratti collettivi possono fissare percentuali diverse. Senza il requisito si può assumere un solo apprendista; quelli assunti oltre il limite sono considerati ordinari lavoratori a tempo indeterminato fin dall’inizio.
L’apprendistato professionalizzante
Qualificazioni, durata e modalità della formazione tecnico-professionale sono definite dagli accordi interconfederali e dai CCNL. La durata massima della formazione è di 3 anni, 5 per le figure dell’artigianato individuate dai contratti. La formazione professionalizzante è responsabilità del datore; quella di base e trasversale è offerta dalla Regione.
| Titolo posseduto dall’apprendista | Formazione pubblica di base e trasversale |
|---|---|
| Licenza media | 120 ore nel triennio |
| Diploma | 80 ore nel triennio |
| Laurea | 40 ore nel triennio |
Se la formazione non c’è
Se la formazione a carico del datore non viene svolta per sua esclusiva responsabilità, l’art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015 impone di versare la differenza tra i contributi pagati e quelli dovuti per il livello finale, maggiorata del 100%. Tenete traccia di ore, contenuti e presenze.
Contributi a carico dell’azienda
| Anno di contratto | Professionalizzante, fino a 9 dipendenti | Professionalizzante, da 10 dipendenti | Qualifica e diploma, fino a 9 dipendenti | Qualifica e diploma, da 10 dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| Primo | 1,50% | 10% | 1,50% | 5% |
| Secondo | 3% | 10% | 3% | 5% |
| Terzo e successivi | 10% | 10% | 5% | 5% |
Nel professionalizzante l’aliquota si maggiora dell’1,31% per la NASpI, dello 0,30% per la formazione continua e dei contributi per le integrazioni salariali. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 32, D.Lgs. 150/2015) non sono dovuti né il contributo NASpI dell’1,31% e lo 0,30% né il contributo sui licenziamenti; per l’alta formazione verificate le agevolazioni applicabili con il CCNL e le istruzioni INPS. Le ore di formazione esterna non sono retribuite; quelle interne sono pagate al 10%, salvo diversa previsione del CCNL. La quota a carico dell’apprendista è del 5,84%. Alla conferma in servizio, l’agevolazione prosegue per 12 mesi (art. 47, comma 7).
Casi particolari
Percettori di NASpI senza limiti di età
I lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione possono essere assunti in apprendistato professionalizzante senza limiti di età (art. 47, comma 4). Per loro non vale la libera recedibilità al termine del periodo formativo: si applicano le regole ordinarie sui licenziamenti individuali. Non spetta inoltre la prosecuzione per 12 mesi dei benefici contributivi dopo la conferma.
Apprendistato dopo un contratto a termine
È possibile stipulare un rapporto di apprendistato successivamente ad un contratto a termine solo se il rapporto di lavoro svolto in precedenza ha avuto una durata inferiore alla metà di quella prevista dal CCNL applicato per la medesima qualifica in apprendistato (interpello del Ministero del Lavoro n. 8/2007 e Cricolare n. 5/2013). In ogni modo va prestata la massima attenzione e va verificato il CCNL applicato al caso specifico.
Apprendistato part-time
Il part-time è ammesso, ma l’orario ridotto deve consentire comunque di completare la formazione e raggiungere la qualificazione. La compatibilità va valutata caso per caso, alla luce del CCNL applicato.
Cosa fare adesso
- Verificate i limiti numerici e, sopra i 50 dipendenti, la percentuale di stabilizzazione degli ultimi 36 mesi.
- Controllate le mansioni pregresse del candidato, per escludere una formazione solo apparente.
- Redigete il piano formativo con il CCNL applicato e nominate un tutor.
- Documentate la formazione svolta, interna ed esterna, con registri e attestati.
- Programmate la scadenza del periodo formativo, decidendo per tempo conferma o recesso.
Domande frequenti
Possiamo assumere in apprendistato un ragazzo di 29 anni?
Sì, nel professionalizzante l’assunzione è possibile fino a 29 anni e 364 giorni. Il contratto prosegue poi regolarmente anche dopo il compimento dei 30 anni, per tutta la durata del periodo formativo.
Alla fine dell’apprendistato possiamo interrompere il rapporto?
Sì, con preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c., comunicato entro la scadenza del periodo formativo; durante il preavviso continua la disciplina dell’apprendistato. Fanno eccezione gli apprendisti assunti come percettori di NASpI, per i quali valgono le regole ordinarie sui licenziamenti.
Quanto costa un apprendista in un’azienda con 6 dipendenti?
Nel professionalizzante i contributi a carico azienda sono dell’1,50% il primo anno, del 3% il secondo e del 10% dal terzo, oltre a NASpI, formazione continua e integrazioni salariali. L’agevolazione prosegue per 12 mesi dopo la conferma.
Un apprendista assente per malattia allunga il contratto?
Sì, se l’assenza per malattia, infortunio o altra causa involontaria supera i 30 giorni, il periodo formativo si prolunga per la durata della sospensione, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
Gli apprendisti contano per le soglie dei 15 dipendenti?
In generale no: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione di leggi e contratti, salvo previsioni diverse. Ad esempio non contano per la quota di riserva dei disabili.





