In breve
- Dal 1° luglio 2026 per i nuovi assunti l’adesione a un fondo pensione diventa la regola e la rinuncia l’eccezione.
- Il termine per la scelta scende da sei mesi a 60 giorni dalla data di assunzione.
- In caso di silenzio non si conferisce più il solo TFR: scatta la contribuzione piena, con TFR, contributo datoriale e contributo minimo a carico del lavoratore.
- Adesione ed effetti economici decorrono dalla data di assunzione, non dal settimo mese.
- Il comparto di default non è più quello garantito, ma una linea coerente con profilo ed età.
- L’informativa va consegnata all’atto dell’assunzione, con copia controfirmata agli atti del datore di lavoro.
La previdenza complementare cambia logica. Per anni il silenzio del lavoratore ha prodotto un effetto limitato — il conferimento tacito del solo TFR, dal settimo mese, in un comparto garantito. Dal 1° luglio 2026 quello stesso silenzio produce un’adesione piena, con contribuzione datoriale e contributo del lavoratore, retroattiva alla data di assunzione. È un cambio di paradigma che sposta sul datore di lavoro una serie di adempimenti nuovi, da gestire fin dal primo giorno del rapporto.
| Caratteristica | Fino al 30.6.2026 | Dal 1.7.2026 |
|---|---|---|
| Tempo di scelta | 6 mesi | 60 giorni |
| Oggetto del versamento | Solo TFR (adesione tacita) | Contribuzione piena: TFR + datore + lavoratore |
| Decorrenza economica | Dal 7° mese | Dalla data di assunzione |
| Comparto di default | Comparto garantito | Linea coerente con profilo ed età |
| Fondo Tesoreria INPS | Regolato dalla L. 296/2006 | Modificato dalla L. 199/2025 |
In attesa delle istruzioni COVIP
La riforma è in vigore ma non ancora pienamente operativa: mancano le istruzioni COVIP sulle linee di default, le direttive sulle casistiche complesse e il decreto sul nuovo Modulo TFR2. Gli adempimenti a carico del datore, però, scattano comunque per i neoassunti dal 1° luglio.
Il perimetro e la nozione di prima assunzione
Il campo è circoscritto ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026. È «prima assunzione» il primo rapporto subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare: la definizione guarda all’esistenza di una posizione, non alla sola anagrafe lavorativa. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici; per gli intermittenti l’esclusione è confermata salvo diversa indicazione del decreto attuativo.
Che cosa comporta l’adesione piena
In assenza di scelta entro 60 giorni dall’assunzione l’adesione non si limita più al solo TFR: comporta il versamento del TFR per intero, del contributo datoriale nella misura prevista dagli accordi e del contributo minimo a carico del lavoratore. Quest’ultimo può essere omesso se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (art. 3, commi 6-7, legge 335/1995).
Diverso il caso del fondo residuale: in assenza di forma collettiva, il solo TFR confluisce per intero in Cometa, subentrato a FONDINPS dal 1° ottobre 2020.
Decorrenza e tempistica dei versamenti
Diversamente dal passato, in cui i conteggi partivano dal settimo mese, adesione e competenza dei versamenti decorrono dalla data di assunzione. Il datore comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando TFR e contributi maturati dalla data di assunzione. Cambia anche il default di investimento: non più il comparto garantito, ma una linea coerente con profilo ed età, secondo criteri minimi che fisserà la COVIP.
Il nodo dei lavoratori non di prima assunzione
Per chi dichiara di avere già un’adesione alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, scatta comunque l’adesione automatica, salvo scelta esplicita di altro fondo; e poiché la destinazione del TFR è scelta irreversibile, la quota continua a esservi conferita. Per chi dichiara di non avere tale adesione, invece, l’automatismo non opera e il TFR resta in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, con scelta sempre revocabile.
Da qui un obbligo pratico
Il datore deve verificare la posizione pregressa del lavoratore e farsene rilasciare dichiarazione. Senza quella dichiarazione non è possibile stabilire se l’automatismo operi, e l’errore si traduce in versamenti mancati o indebiti.
Casi limite e adempimenti documentali
- l’adesione si perfeziona decorsi 60 giorni a prescindere dal periodo di prova, ma non se il rapporto cessa prima;
- nel tempo determinato opera solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni;
- l’informativa va resa all’atto dell’assunzione, con la nuova modulistica TFR2; nelle more del decreto interministeriale Lavoro-MEF la scelta può essere espressa in forma libera scritta, con copia controfirmata al lavoratore.
Il coordinamento con il Fondo di Tesoreria INPS
Il Fondo di Tesoreria gestisce il TFR maturando dei dipendenti privati che non aderiscono alla previdenza complementare, presso i datori che superano le soglie dimensionali. Il punto di contatto con la riforma è netto: se il TFR è destinato alla previdenza complementare, anche per adesione automatica, non confluisce nel Fondo di Tesoreria.
| Periodo | Soglia dimensionale |
|---|---|
| 2026 – 2027 | 60 dipendenti |
| 2028 – 2031 | 50 dipendenti |
| Dal 1° gennaio 2032 | 40 dipendenti |
Cosa fare adesso
- Inserite l’informativa nel kit di assunzione: va consegnata contestualmente all’instaurazione del rapporto, con copia controfirmata conservata agli atti.
- Fate dichiarare al lavoratore se è di prima assunzione e se ha già una posizione alimentata dal TFR: è il presupposto per capire se l’automatismo opera.
- Individuate il fondo di riferimento previsto dal CCNL applicato; in presenza di più fondi vale quello con il maggior numero di iscritti in azienda, salvo diverso accordo aziendale.
- Mettete a calendario i 60 giorni per ogni neoassunto e programmate l’avvio dei versamenti dal mese successivo, con recupero delle competenze dalla data di assunzione.
- Verificate la soglia del Fondo di Tesoreria per il vostro organico e coordinate le due destinazioni del TFR.
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Domande frequenti
Chi non dice nulla entro 60 giorni cosa si trova?
Scatta l’adesione automatica al fondo di riferimento con contribuzione piena: intero TFR maturando, contributo a carico del datore e contributo minimo a carico del lavoratore previsti dagli accordi applicabili, con effetti dalla data di assunzione.
Quale fondo riceve il TFR?
Il fondo previsto dal CCNL applicato. In presenza di più fondi collettivi opera quello a cui aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; in assenza di forme collettive l’intero TFR confluisce nel fondo residuale Cometa.
La riforma vale anche per chi era già assunto?
No. Il perimetro è circoscritto ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026. Per i rapporti già in essere restano ferme le scelte effettuate e le regole previgenti.
Il lavoratore può evitare il contributo a proprio carico?
Sì, ha facoltà di non versare il contributo a proprio carico se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (art. 3, commi 6-7, legge 335/1995). Resta comunque il conferimento del TFR e il contributo datoriale.
Come gestiamo l’informativa senza il modello TFR2?
Nelle more del decreto interministeriale Lavoro-MEF la scelta può essere validamente espressa per iscritto in forma libera. È opportuno utilizzare un modello transitorio completo di informativa e sezione di scelta, con copia controfirmata consegnata al lavoratore e originale agli atti.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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