In breve
- Con la L. 12 giugno 2026, n. 111, in vigore dal 27 luglio 2026, i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all’UE né all’EFTA possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale.
- L’iscrizione costa un contributo di 2.000 euro l’anno, non frazionabile, versato con pagamento elettronico: è la condizione per il rilascio e il rinnovo della tessera sanitaria, valida solo in Italia.
- I figli minorenni iscritti all’AIRE non pagano, se almeno un genitore o il tutore ha la tessera in corso di validità.
- Se non si paga l’accesso viene sospeso: restano le sole prestazioni urgenti, e per rientrare servono l’annualità in corso, gli arretrati del periodo di sospensione e gli interessi legali.
- La riforma non riguarda chi vive in UE, Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein, né il lavoratore in trasferta o in distacco temporaneo, che resta residente in Italia e iscritto al SSN.
- Per chi si trasferisce stabilmente fuori dall’Europa viene meno uno dei motivi per cui spesso si rinviava l’iscrizione all’AIRE, con effetti anche sulla residenza fiscale.
Trasferirsi stabilmente all’estero ha sempre avuto un prezzo nascosto: con l’iscrizione all’AIRE si perdeva il Servizio sanitario nazionale, e per molti lavoratori diretti fuori dall’Europa era una ragione sufficiente per rimandare il cambio di residenza. La legge n. 111/2026 cambia le regole: gli italiani residenti fuori da UE ed EFTA possono iscriversi volontariamente al SSN pagando un contributo annuale di 2.000 euro. Ecco chi riguarda, come funziona, cosa succede se si smette di pagare e quali sono le ricadute per lavoratori, aziende e residenza fiscale.
AIRE: chi deve iscriversi e cosa rischia chi non lo fa
L’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero istituita dalla L. 27 ottobre 1988, n. 470, è il registro dei cittadini italiani che vivono fuori dall’Italia per più di 12 mesi. L’iscrizione è un obbligo di legge, va chiesta entro 90 giorni dal trasferimento, anche online e gratuitamente sul portale consolare Fast It, e dà accesso ai servizi consolari: documenti, stato civile, voto per corrispondenza.
Chi non si iscrive rischia una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno di omissione, introdotta dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 242, che ha modificato l’art. 11 della L. 1228/1954). Fino a oggi, però, molti hanno preferito correre quel rischio piuttosto che perdere l’assistenza sanitaria: è qui che interviene la riforma.
UE, EFTA e resto del mondo: chi riguarda la riforma
La nuova disciplina vale soltanto per chi risiede in un Paese che non appartiene all’Unione europea e non aderisce all’EFTA, l’Associazione europea di libero scambio di cui fanno parte Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Chi vive in quei Paesi è già coperto dal coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale (Reg. CE 883/2004), applicato anche dagli Stati SEE e, in forza degli accordi bilaterali, dalla Svizzera: per i soggiorni in Italia usa la tessera europea di assicurazione malattia del Paese in cui è assicurato.
| Dove vive il cittadino italiano | Assistenza sanitaria in Italia |
|---|---|
| In Italia, anche se lavora all’estero in trasferta o in distacco temporaneo | Iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN |
| In un Paese UE o EFTA, iscritto all’AIRE | Coordinamento europeo: copertura del Paese di residenza e tessera europea per i soggiorni in Italia. La L. 111/2026 non si applica |
| In un Paese extra UE ed extra EFTA, iscritto all’AIRE, prima della riforma | Solo prestazioni ospedaliere urgenti, per un massimo di 90 giorni nell’anno solare, per emigrati e titolari di pensione italiana privi di copertura (D.M. 1° febbraio 1996) |
| In un Paese extra UE ed extra EFTA, iscritto all’AIRE, dal 27 luglio 2026 | In più, iscrizione volontaria al SSN con contributo di 2.000 euro l’anno |
Chi risiede in un Paese extra UE legato all’Italia da un accordo bilaterale che comprende l’assistenza sanitaria deve verificare anche i diritti previsti da quell’accordo, che la nuova legge non tocca.
Il nuovo regime: come funziona l’iscrizione volontaria
La legge modifica l’art. 19 della L. 833/1978, la norma istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e prevede che gli iscritti AIRE residenti fuori da UE ed EFTA siano iscritti presso l’azienda sanitaria del territorio in cui sono conservate le loro schede anagrafiche, oppure presso quella del domicilio di soggiorno in Italia. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida in Italia, è subordinato al versamento del contributo.
| Aspetto | Cosa prevede la L. 111/2026 |
|---|---|
| Destinatari | Cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi non UE e non EFTA |
| Dove ci si iscrive | Azienda sanitaria del territorio che conserva le schede anagrafiche o del domicilio di soggiorno in Italia |
| Contributo | 2.000 euro l’anno, non frazionabile, per il rilascio e per ogni rinnovo della tessera |
| Validità della tessera | Periodi annuali continuativi dalla data di rilascio; vale solo in Italia |
| Pagamento | Solo con strumenti di pagamento elettronico (art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale); le somme vanno al bilancio della Regione o Provincia autonoma dell’azienda sanitaria competente |
| Aggiornamento | Possibile ogni anno, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF, in base al monitoraggio e all’indice ISTAT dei prezzi al consumo: non è automatico |
| Figli minorenni | Esonerati dal contributo se almeno un genitore o il tutore ha la tessera in corso di validità |
Con la tessera si accede alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale durante i periodi trascorsi in Italia. La legge esclude inoltre per questi iscritti l’applicazione dell’art. 7 della L. 526/1982, la norma che imponeva di cancellare dagli elenchi dei medici convenzionati chi fruiva dell’assistenza all’estero: un passaggio che, secondo le prime letture, apre anche alla scelta del medico di famiglia. Le modalità concrete le fisseranno il decreto attuativo e le aziende sanitarie.
Non è un abbonamento da attivare solo quando serve
Il mancato pagamento del contributo comporta la sospensione dell’accesso al Servizio sanitario nazionale: durante la sospensione non possono essere erogate, a carico del SSN, le prestazioni programmabili e non urgenti, mentre restano garantite quelle urgenti. Per tornare in regola non basta pagare l’anno in corso: il rinnovo richiede anche i contributi relativi al periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali. Chi si iscrive, si ferma per due anni e si ripresenta per un intervento programmato paga tutte le annualità saltate. La scelta del legislatore è chiara: continuità contributiva in cambio di continuità della copertura.
Il decreto attuativo
La legge rinvia a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, quindi entro il 25 ottobre 2026. Il decreto definisce le modalità di accesso alle prestazioni, il procedimento amministrativo di iscrizione presso le aziende sanitarie e il sistema di monitoraggio della riforma. Non incide sull’entrata in vigore della legge, già fissata al 27 luglio 2026, ma sono le sue regole, insieme alle indicazioni delle singole aziende sanitarie, a rendere operativa l’iscrizione: prima di presentare la domanda conviene verificare le istruzioni pubblicate dalla ASL competente.
Una precisazione utile arriva dal Ministero della Salute: l’iscrizione volontaria a pagamento è un’ipotesi eccezionale. L’italiano iscritto all’AIRE che rientra in Italia e vi stabilisce la residenza torna iscritto al SSN a titolo obbligatorio, senza alcun contributo, anche se percepisce una pensione estera.
Lavoratori all’estero: cosa cambia per dipendenti e aziende
La riforma interessa soprattutto chi si trasferisce stabilmente fuori dall’Europa per lavoro, ma per l’ufficio del personale la prima domanda è un’altra: il dipendente che parte deve iscriversi all’AIRE? Dipende da quanto e come si trasferisce.
| Situazione | AIRE | Assistenza sanitaria |
|---|---|---|
| Trasferta o distacco temporaneo con mantenimento della residenza in Italia | No, se la permanenza all’estero non supera i 12 mesi | Resta l’iscrizione al SSN. In UE ed EFTA vale il coordinamento europeo; nei Paesi senza accordi sanitari, l’assistenza ai lavoratori inviati dal datore italiano e ai loro familiari aventi diritto è garantita dal D.P.R. 618/1980 |
| Espatrio stabile in un Paese UE o EFTA | Sì, entro 90 giorni | Copertura del Paese di residenza e coordinamento europeo; la L. 111/2026 non si applica |
| Espatrio stabile in un Paese extra UE ed extra EFTA | Sì, entro 90 giorni | Copertura locale o assicurazione privata nel Paese di residenza; in più, per i soggiorni in Italia, l’iscrizione volontaria al SSN con 2.000 euro l’anno |
Due indicazioni pratiche per chi gestisce personale all’estero. La prima: la tessera ottenuta con il contributo vale solo in Italia, quindi non sostituisce l’assicurazione sanitaria nel Paese di destinazione, che resta da prevedere nella lettera di espatrio o nel pacchetto di mobilità. La seconda: se l’azienda decide di farsi carico dei 2.000 euro, la somma va trattata come un elemento della retribuzione, il cui trattamento fiscale e contributivo dipende dalla residenza fiscale del lavoratore e dal regime previdenziale applicato all’estero, e va verificato caso per caso.
Residenza fiscale: l’AIRE da sola non basta
La riforma è sanitaria, ma ha un riflesso fiscale evidente. Chi si trasferiva all’estero senza iscriversi all’AIRE, per non perdere il SSN, restava iscritto all’anagrafe del proprio Comune: un elemento che l’Amministrazione finanziaria valorizza nei controlli sulla residenza fiscale. Eliminando quel disincentivo, la legge favorisce la coerenza tra residenza anagrafica, residenza effettiva e posizione fiscale.
Attenzione però a non leggere l’iscrizione all’AIRE come una garanzia. Dal 2024 l’art. 2 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 209/2023, considera residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (computando anche le frazioni di giorno), ha in Italia la residenza civilistica, il domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure vi è fisicamente presente. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è diventata una presunzione relativa, superabile con la prova contraria. Ne discende che si può essere iscritti all’AIRE e restare fiscalmente residenti in Italia, ad esempio se la famiglia è rimasta qui: l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 20/E/2024) segnala tra gli indici di un legame stretto con l’Italia anche l’abitazione mantenuta a disposizione, con utenze attive e rientri frequenti. Per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata resta inoltre la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria. In caso di conflitto con le regole dello Stato estero decidono le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Domande frequenti
Chi può iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale?
I cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in un Paese che non fa parte dell’Unione europea e non aderisce all’EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Chi vive in UE o in un Paese EFTA resta coperto dal coordinamento europeo; chi risiede in Italia, anche se lavora all’estero in trasferta o in distacco temporaneo, è già iscritto al SSN a titolo obbligatorio.
Quanto costa e come si paga?
Il contributo è di 2.000 euro l’anno, non frazionabile, e va versato per il rilascio e per ogni rinnovo della tessera sanitaria, solo con strumenti di pagamento elettronico. L’importo può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF, tenendo conto del monitoraggio e dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le somme confluiscono nel bilancio della Regione dell’azienda sanitaria competente.
I figli minorenni devono pagare?
No, se almeno uno dei genitori o il tutore legale ha la tessera sanitaria in corso di validità ottenuta con il nuovo regime. In quel caso i figli minorenni iscritti all’AIRE accedono al Servizio sanitario nazionale senza versare il contributo.
Cosa succede se un anno non pago?
L’accesso al SSN viene sospeso: niente prestazioni programmabili e non urgenti a carico del Servizio sanitario, mentre le urgenze restano garantite. Per tornare in regola bisogna versare l’annualità in corso, i contributi del periodo di sospensione e gli interessi legali. La legge vuole evitare che l’iscrizione venga attivata solo al momento del bisogno.
La tessera vale anche nel Paese in cui vivo?
No. È una tessera sanitaria nazionale valida in Italia e copre le prestazioni durante i soggiorni nel territorio italiano. Nel Paese di residenza servono la copertura del sistema sanitario locale o un’assicurazione privata, che per i lavoratori espatriati conviene prevedere già nella lettera di espatrio.
Se torno a vivere in Italia devo pagare i 2.000 euro?
No. Il Ministero della Salute ha chiarito che l’italiano iscritto all’AIRE che rientra e stabilisce la residenza in Italia torna iscritto al SSN a titolo obbligatorio, senza contributo, anche se percepisce una pensione estera. L’iscrizione volontaria a pagamento riguarda solo chi continua a risiedere fuori da UE ed EFTA.
Un dipendente in distacco all’estero deve iscriversi all’AIRE?
Solo se trasferisce la residenza all’estero per più di 12 mesi. Il lavoratore in trasferta o in distacco temporaneo che mantiene la residenza in Italia non si iscrive all’AIRE e resta iscritto al SSN: nei Paesi UE ed EFTA opera il coordinamento europeo, in quelli senza accordi sanitari l’assistenza è garantita dal D.P.R. 618/1980. L’espatriato stabile fuori dall’Europa, invece, si iscrive all’AIRE entro 90 giorni e può valutare l’iscrizione volontaria al SSN.
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