In breve
- Dal 1° luglio 2026 le domande di congedo di paternità obbligatorio (a pagamento diretto) e di congedo parentale dei genitori lavoratori residenti all’estero vanno presentate solo in via telematica.
- Finisce la fase transitoria che ammetteva la domanda cartacea via PEC, prevista dal messaggio INPS n. 1214/2026.
- La lavorazione delle pratiche resta affidata alle Sedi Polo territoriali individuate in base allo Stato estero di residenza del lavoratore.
- Chi ha già fruito di periodi di congedo prima del 1° luglio 2026 deve comunque inserire ora la domanda online, anche retroattivamente.
- Le sedi INPS devono valutare le domande tardive tenendo conto dell’oggettiva impossibilità, fino ad oggi, di presentarle in anticipo.
Di cosa parla il messaggio INPS n. 2183/2026
Facendo seguito al messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, con il presente messaggio si comunica che è stato rilasciato l’aggiornamento della procedura che consente la presentazione delle domande telematiche di congedo di paternità obbligatorio, a pagamento diretto, e di congedo parentale per i genitori lavoratori residenti all’estero. In pratica, l’INPS rende disponibile lo strumento online definitivo per una platea specifica: i lavoratori dipendenti italiani (o iscritti alla previdenza italiana) che risiedono fuori dal territorio nazionale e che percepiscono queste prestazioni a pagamento diretto, cioè erogate dall’INPS e non anticipate dal datore di lavoro in busta paga.
Il messaggio richiama un provvedimento precedente, il messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026, con cui l’Istituto aveva già stabilito che queste domande non vengono più gestite dalla sede territoriale collegata al datore di lavoro, ma da Sedi Polo specializzate, individuate in base al Paese estero di residenza del lavoratore. In attesa dell’aggiornamento informatico, nel frattempo era stata ammessa la domanda in formato cartaceo, da inviare via PEC alla Sede Polo competente.
Cosa cambia in concreto per le aziende
Con il messaggio 2183/2026 questa fase transitoria si chiude. La competenza della lavorazione è attribuita alle Sedi Polo territoriali individuate sulla base dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata al citato messaggio n. 1214/2026. Pertanto, dalla pubblicazione del presente messaggio, le domande in argomento devono pervenire esclusivamente in modalità telematica.
Per un’azienda questo significa che, se avete dipendenti trasferiti o distaccati all’estero che stanno per diventare genitori o che devono fruire di congedo parentale, dovete indirizzarli verso il canale online INPS e non più verso l’invio cartaceo via PEC. Il canale cartaceo non è più ammesso per le nuove domande.
Attenzione alle domande arretrate. Per i periodi di congedo fruiti dai lavoratori e dalle lavoratrici residenti all’estero precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, gli stessi devono provvedere all’inserimento della relativa domanda telematicamente. Se avete dipendenti che hanno già usufruito di questi congedi prima del 1° luglio 2026 senza aver ancora formalizzato la domanda con la nuova procedura, vanno informati che devono farlo ora, retroattivamente, tramite il portale.
Come vengono trattate le domande tardive
L’INPS ha previsto una tutela per chi, fino ad oggi, non ha potuto presentare la domanda in anticipo perché la procedura telematica non era ancora disponibile. Il messaggio chiarisce infatti che le Strutture territoriali dell’INPS, ai fini dell’istruttoria delle domande, devono, quindi, considerare, per la definizione delle pratiche l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati. In altre parole, le sedi INPS non possono respingere o penalizzare una domanda presentata in ritardo se il ritardo dipende dal fatto che la procedura non era ancora attiva.
Chi è interessato da questa novità
- Aziende con dipendenti distaccati o trasferiti all’estero che restano iscritti alla previdenza italiana.
- Lavoratori e lavoratrici che risiedono fuori dall’Italia e che richiedono il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto INPS.
- Genitori lavoratori residenti all’estero che richiedono il congedo parentale pagato direttamente dall’INPS.
- Uffici HR e consulenti che gestiscono personale internazionale e devono orientare i lavoratori verso il canale corretto.
Non è invece coinvolto il caso più comune, cioè il congedo di paternità o parentale anticipato dal datore di lavoro in busta paga con conguaglio contributivo per un dipendente che lavora e risiede in Italia: qui restano valide le regole ordinarie.
Cosa fare in pratica
- Individuate i dipendenti residenti all’estero che potrebbero richiedere congedo di paternità obbligatorio o congedo parentale a pagamento diretto.
- Informateli che dal 1° luglio 2026 la domanda va presentata solo attraverso la procedura telematica INPS, non più su carta via PEC.
- Se un dipendente ha già fruito del congedo prima di questa data senza aver mai formalizzato la domanda, fatelo procedere subito con l’inserimento telematico retroattivo.
- Verificate, se necessario, quale Sede Polo territoriale è competente in base allo Stato estero di residenza del lavoratore, consultando la tabella allegata al messaggio INPS n. 1214/2026.
- Tenete traccia della data di presentazione della domanda, utile in caso di richieste di chiarimento da parte della sede INPS competente.
Domande frequenti
Da quando è obbligatoria la domanda telematica per questi congedi?
Dalla pubblicazione del messaggio INPS n. 2183, cioè dal 1° luglio 2026: da questa data la domanda cartacea via PEC non è più ammessa.
Chi riguarda questa novità?
Riguarda i genitori lavoratori residenti all’estero che chiedono il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto o il congedo parentale erogato direttamente dall’INPS, non anticipato dal datore di lavoro.
Cosa succede se il congedo è stato fruito prima del 1° luglio 2026 senza domanda formale?
Il lavoratore deve comunque inserire ora la domanda telematica, anche per periodi passati; l’INPS terrà conto dell’impossibilità oggettiva di farlo prima.
Quale sede INPS gestisce queste pratiche?
La lavorazione è affidata alle Sedi Polo territoriali individuate in base al Paese estero di residenza del lavoratore, secondo la tabella allegata al messaggio INPS n. 1214/2026.
Il datore di lavoro deve fare qualcosa di operativo in busta paga?
No: trattandosi di prestazione a pagamento diretto INPS, non c’è anticipo né conguaglio a carico dell’azienda; il compito del datore è solo informare correttamente il dipendente sulla procedura da seguire.
Fonte: Messaggio INPS n. 2183 del 1° luglio 2026. Decorrenza: 1° luglio 2026.
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