28 Ottobre 2026

Previndai: il contributo aziendale non segue il dirigente che cambia fondo

Con l’accordo del 19 ottobre 2026 Confindustria e Federmanager ribadiscono che il contributo aziendale spetta solo ai dirigenti iscritti al Previndai. Lo escludono in modo espresso per chi trasferisce la posizione o sceglie fin dall’inizio un altro fondo. Vediamo cosa prevede la nuova lettera g-bis dell’art. 18 del CCNL dirigenti industria, quanto vale il contributo e perché, con la portabilità in vigore dal 31 ottobre 2026, la clausola può essere contestata.

In breve

  • Il 19 ottobre 2026 Confindustria e Federmanager hanno firmato un accordo che aggiunge la lettera g-bis all’art. 18, comma 3, del CCNL 13 novembre 2024 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
  • Il contributo aziendale alla previdenza complementare spetta solo ai dirigenti in servizio iscritti al Previndai e solo finché l’iscrizione resta in essere: il CCNL lo prevedeva già, ora la regola vale in modo espresso anche per chi trasferisce la posizione.
  • Secondo l’accordo, chi trasferisce la posizione a un altro fondo perde subito il contributo e non può chiederne l’equivalente. Nulla è dovuto nemmeno a chi aderisce fin dall’inizio a una forma diversa.
  • La clausola vale dalla firma e arriva a ridosso del 31 ottobre 2026, data da cui la legge di bilancio 2026 rende portabile il contributo datoriale.
  • In gioco c’è un contributo aziendale minimo del 6% della retribuzione entro 200.000 euro, con almeno 4.800 euro sulla prima quota: 12.000 euro l’anno al massimale, 14.000 con la flessibilità contributiva.
  • Per le adesioni iniziali la clausola poggia su una norma rimasta invariata; per i trasferimenti si scontra con una legge che ha eliminato proprio il rinvio ai contratti collettivi. Su questo punto un contenzioso è possibile.

Dal 31 ottobre 2026 chi, dopo almeno due anni di partecipazione, trasferisce la propria posizione a un altro fondo pensione ha diritto per legge a far versare al nuovo fondo, oltre al TFR maturando, anche l’eventuale contributo del datore di lavoro. Per i dirigenti industriali le parti sociali hanno giocato d’anticipo: con l’accordo del 19 ottobre 2026 Confindustria e Federmanager hanno ribadito che il contributo aziendale spetta solo a chi è iscritto al Previndai, come già prevedeva il CCNL, e lo hanno scritto in modo espresso anche per il trasferimento. Chi lascia il fondo, secondo l’accordo, perde il contributo. Vediamo cosa prevede la nuova clausola, quanto vale per il dirigente, a chi si applica e perché, sul piano giuridico, la partita non si può considerare chiusa.

L’accordo del 19 ottobre 2026

L’intesa integra l’art. 18 della Parte Quarta del CCNL 13 novembre 2024 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (codice CNEL V012), l’articolo che disciplina la previdenza complementare. Nelle premesse le parti ricordano che il contratto individua nel Previndai la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria e dichiarano di voler tutelare l’autonomia contrattuale dopo le modifiche che la legge di bilancio 2026 ha apportato all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005.

Il cuore dell’accordo è la nuova lettera g-bis dell’art. 18, comma 3, in vigore dalla data di stipula. L’obbligo contributivo dell’azienda riguarda i soli dirigenti iscritti al Previndai e dura finché l’iscrizione permane; la formula usata è netta:

«solo ed esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio»

Art. 18, comma 3, lett. g-bis), CCNL dirigenti industria, introdotta dall’accordo del 19 ottobre 2026

Già prima l’art. 18, comma 3, lett. a), riferiva la contribuzione ai dirigenti iscritti al Previndai, o che vi aderiscono, che versano anche la propria quota: l’accordo conferma questa regola e ne precisa gli effetti. Se il dirigente in servizio aderisce a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto, cioè lascia il Previndai o non vi aderisce, l’azienda non deve alcun contributo. Nella parte dispositiva (punti 2 e 3) l’accordo precisa tre effetti pratici:

  • il trasferimento della posizione individuale a un’altra forma fa cessare il diritto al contributo in modo immediato e automatico;
  • nessun obbligo sorge per il dirigente che aderisce fin dall’inizio a un fondo diverso dal Previndai;
  • l’importo non versato non può essere sostituito da un equivalente, ad esempio in busta paga.

Le parti si sono impegnate a dare all’accordo la massima diffusione presso aziende e dirigenti. Leggi il testo dell’accordo del 19 ottobre 2026 (PDF)

Previndai in due righe

Previndai è il fondo pensione dei dirigenti industriali, nato dalla contrattazione collettiva della categoria (accordo sindacale del 3 ottobre 1989). Per la COVIP è un fondo preesistente, iscritto nella sezione speciale dell’Albo, ma ha la stessa origine contrattuale dei fondi negoziali: per questo il CCNL lo indica come la forma pensionistica collettiva di riferimento della categoria.

Perché ora: la portabilità per legge dal 31 ottobre 2026

L’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 riconosce all’aderente, dopo almeno due anni di partecipazione, il diritto di trasferire l’intera posizione individuale a un’altra forma pensionistica e di farvi affluire il TFR maturando e l’eventuale contributo del datore di lavoro. Fino al 30 ottobre 2026 il contributo aziendale segue il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali: in pratica, chi lascia il fondo negoziale per un fondo aperto o un PIP perde quasi sempre il contributo.

L’art. 1, comma 201, lett. c), della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha soppresso proprio quel rinvio ai contratti collettivi. La novità doveva partire il 1° luglio 2026 insieme all’adesione automatica dei neoassunti, ma l’art. 29, comma 11-bis, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, inserito in sede di conversione dalla L. n. 50/2026 (G.U. n. 91 del 20 aprile 2026), ha sostituito il comma 202 della legge di bilancio e ne ha spostato l’efficacia al 31 ottobre 2026. La data è stata poi confermata dall’art. 16-ter, comma 2, del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112. Entro la stessa scadenza la COVIP deve adeguare le proprie istruzioni.

Resta invece invariato l’art. 8, comma 10, del D.Lgs. 252/2005, la regola generale sulla destinazione del contributo: quello previsto da accordi collettivi affluisce alla forma scelta dal lavoratore nei limiti e secondo le modalità fissati da quegli stessi accordi. La legge di bilancio è intervenuta solo sulla regola speciale del trasferimento.

30 dicembre 2025Legge di bilancio 2026L. 199/2025: portabilità del contributo datoriale prevista dal 1° luglio 2026
20 aprile 2026Rinvio al 31 ottobreD.L. 19/2026 convertito dalla L. 50/2026, in G.U. n. 91
26 maggio 2026Avviso comuneParti sociali: il contributo resta al fondo negoziale, salvo diversa scelta del CCNL
19 ottobre 2026Accordo Confindustria-FedermanagerLett. g-bis all’art. 18 del CCNL dirigenti industria, in vigore dalla firma
31 ottobre 2026Portabilità in vigoreArt. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005 senza rinvio ai contratti collettivi

Le tappe della portabilità del contributo datoriale e la risposta delle parti sociali.

Prima e dopo, in sintesi

SituazioneFino al 30 ottobre 2026Dal 31 ottobre 2026, per leggeDirigenti industria, con l’accordo
Trasferimento dopo due anni a un fondo aperto o a un PIPContributo solo se previsto dal contratto collettivoDiritto al contributo nel fondo sceltoIl contributo cessa subito
Adesione iniziale a una forma diversa da quella contrattualeContributo nei limiti fissati dagli accordi (art. 8, comma 10)Nessuna modificaNessun contributo, come già prevedeva l’art. 18, comma 3, lett. a)
TFR maturandoSegue la scelta del lavoratoreSegue la scelta del lavoratoreSegue la scelta del dirigente

Tre situazioni a confronto

Il dirigente resta nel PrevindaiNessuna novità: il contributo aziendale è dovuto con le aliquote del CCNL per tutto il periodo di iscrizione.
Il dirigente trasferisce la posizioneSecondo l’accordo il contributo cessa dal trasferimento, senza equivalente in busta paga. Il TFR maturando segue il dirigente nel nuovo fondo.
Il dirigente sceglie subito un altro fondoNessun contributo aziendale fin dall’inizio: lo prevedeva già il CCNL, in linea con l’art. 8, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

In tutti i casi l’accordo riguarda soltanto il contributo a carico dell’azienda. Il TFR maturando e l’eventuale contribuzione del dirigente continuano a seguire le regole ordinarie e possono essere destinati alla forma pensionistica scelta.

Quanto vale il contributo aziendale Previndai

Per capire il peso della clausola bisogna guardare le cifre. Dal 1° gennaio 2025 l’art. 18 del CCNL, nel testo del rinnovo 13 novembre 2024, prevede per i dirigenti iscritti che versano anche la propria quota una contribuzione minima a carico dell’azienda composta da due voci, entrambe calcolate sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita entro 200.000 euro annui:

  • 4%, con un importo minimo di 4.800 euro l’anno;
  • un ulteriore 2%, che si aggiunge alla prima quota anche quando questa è portata al minimo.

A carico del dirigente resta un contributo minimo del 2%. Con la flessibilità contributiva, previo accordo, l’azienda si fa carico di metà della quota del dirigente: l’ulteriore contributo aziendale sale al 3% e quello del dirigente scende all’1%, fermo il totale dell’8%.

Retribuzione globale lorda annuaQuota 4% (minimo 4.800 €)Ulteriore 2%Contributo aziendale annuo
100.000 €4.800 €2.000 €6.800 €
150.000 €6.000 €3.000 €9.000 €
200.000 € e oltre8.000 €4.000 €12.000 €

Aliquote minime contrattuali, senza flessibilità: con la flessibilità contributiva l’ulteriore quota aziendale sale al 3% e al massimale il contributo arriva a 14.000 euro. Per chi cessa il rapporto in corso d’anno il minimo di 4.800 euro si riproporziona ai mesi di servizio. L’azienda può sempre aggiungere contributi volontari.

EsempioDirigente con 150.000 euro di retribuzione9.000 € l’anno

Iscritto al Previndai dal 2022, valuta di trasferire la posizione a un PIP dal 1° gennaio 2027. In base alla legge, dal 31 ottobre 2026 potrebbe chiedere che il contributo aziendale lo segua. Con l’accordo, se il trasferimento avviene, l’azienda smette di versare: il dirigente rinuncia a 9.000 euro l’anno di contributi, cioè 45.000 euro in cinque anni senza contare i rendimenti, e non può pretenderne l’equivalente in busta paga.

La tenuta giuridica: una clausola solida a metà

L’accordo tratta allo stesso modo due situazioni che, sul piano della legge, non sono uguali.

Adesione iniziale a un altro fondo: terreno solido

Per chi sceglie fin dall’inizio una forma diversa dal Previndai la clausola si muove dentro la legge. L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 consente ai contratti collettivi di fissare modalità e misura minima della contribuzione datoriale per chi aderisce alle forme collettive, e l’art. 8, comma 10, che la legge di bilancio non ha toccato, fa affluire il contributo alla forma scelta dal lavoratore solo nei limiti stabiliti dagli accordi. Nella stessa direzione vanno le FAQ del Ministero del lavoro sul Portale della previdenza complementare: in caso di adesione esplicita il contributo datoriale, dove previsto, spetta nella misura e alle condizioni fissate dagli accordi o contratti collettivi applicabili. Riservare il contributo al Previndai, in questa fase, è una scelta che il CCNL può fare.

Trasferimento dopo due anni: il nodo vero

Diverso il caso del dirigente già iscritto che, trascorsi due anni, trasferisce la posizione. Qui l’accordo si confronta con una norma che, dal 31 ottobre 2026, non rinvia più ai contratti collettivi. Le letture possibili sono due.

La lettura delle parti sociali

Nelle premesse dell’accordo Confindustria e Federmanager sostengono che il sistema del D.Lgs. 252/2005 (art. 8, commi 1 e 2, e art. 14, comma 6, anche nel testo modificato dalla legge di bilancio 2026), letto insieme all’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, riservi ai fondi negoziali il contributo datoriale anche quando il lavoratore trasferisce la posizione: un’eventuale destinazione diversa dovrebbe deciderla il CCNL, che quel contributo istituisce. A sostegno si può osservare che la legge parla di eventuale contributo del datore di lavoro, cioè di un contributo che esiste solo se e come lo prevede il contratto, e che l’art. 8, comma 10, rimasto invariato, continua a rinviare ai limiti fissati dagli accordi collettivi.

La lettura opposta

Il legislatore ha eliminato proprio il rinvio ai limiti fissati dai contratti collettivi. Se il contratto potesse far cessare il contributo nel momento stesso in cui il dirigente esercita il trasferimento, la modifica resterebbe senza effetto pratico. Le FAQ del Ministero del lavoro, inoltre, descrivono la portabilità senza menzionare limiti posti dai contratti collettivi. Se l’art. 14, comma 6, viene letto come norma inderogabile, la clausola potrebbe essere contestata come nulla per contrasto con norma imperativa (art. 1418 c.c.) o in frode alla legge (art. 1344 c.c.), con nullità limitata alla parte che riguarda i trasferimenti (art. 1419 c.c.).

Su clausole di questo tipo non constano, alla data, chiarimenti specifici della COVIP o del Ministero del lavoro, né pronunce dei giudici. Il Ministero, nelle FAQ del Portale sulla previdenza complementare, indica in termini generali che chi trasferisce la posizione a una forma collettiva o individuale, quindi anche a un fondo aperto o a un PIP, continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi, ma non esamina le clausole che ne condizionano la spettanza all’iscrizione al fondo contrattuale. La COVIP deve adeguare le proprie istruzioni entro il 31 ottobre 2026. Un contenzioso è possibile, soprattutto alla cessazione del rapporto o in caso di trasferimenti contestati.

Cosa significa per l’azienda

Applicare la clausola è la scelta coerente con il CCNL, ma non azzera il rischio. Se un giudice la ritenesse inefficace per i trasferimenti, l’azienda potrebbe essere chiamata a versare a posteriori al fondo scelto dal dirigente i contributi non pagati, con gli accessori e l’eventuale risarcimento del danno. Per questo conviene documentare ogni passaggio e valutare una per una le posizioni più rilevanti.

A chi si applica

Il contratto collettivo di diritto comune vincola chi vi è soggetto, e l’accordo del 19 ottobre ne segue la sorte.

  • Aziende associate al sistema Confindustria che applicano il CCNL dirigenti industria: la nuova lettera g-bis si applica direttamente.
  • Aziende non associate che applicano il CCNL per richiamo nel contratto individuale: la modifica opera se il richiamo è al contratto tempo per tempo vigente, compresi gli accordi che lo integrano, perché cessazione immediata e divieto di sostituzione per equivalente stanno nel testo dell’accordo e non nella sola lettera g-bis. Con un rinvio a un testo specifico o un’applicazione solo parziale serve una verifica caso per caso.
  • Patti individuali più favorevoli: se la lettera di assunzione garantisce il contributo aziendale anche fuori dal Previndai, o se l’azienda accetta di versarlo a un altro fondo, la condizione individuale più favorevole prevale (art. 2077 c.c.).
  • Altri contratti dei dirigenti: l’accordo integra solo il CCNL Confindustria-Federmanager. Non si estende da solo ai dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, che versano anch’essi al Previndai in base al CCNL Confservizi-Federmanager e per i quali non risulta, alla data, un’intesa analoga. Per le piccole e medie aziende del sistema Confapi, i cui dirigenti aderiscono a un fondo diverso, Previndapi, Confapi e Federmanager hanno firmato il 21 ottobre 2026 un accordo di contenuto analogo, efficace dalla sottoscrizione.

Il contesto: Avviso comune e accordi di settore

L’accordo dei dirigenti industriali non è un caso isolato. Il 26 maggio 2026 le principali confederazioni datoriali, tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, AGCI e Confapi, hanno firmato con CGIL, CISL e UIL un Avviso comune sulla previdenza complementare: il contributo datoriale nasce nel CCNL ed è destinato al fondo negoziale di riferimento, mentre una destinazione diversa deve essere prevista dallo stesso contratto. L’Avviso ha fatto da modello per le integrazioni contrattuali dei mesi successivi.

Clausole analoghe, con ambiti e decorrenze da verificare caso per caso, sono state inserite tra gli altri nella somministrazione per Fon.Te (accordo del 30 giugno 2026, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026), nel CCNL gomma plastica (accordo del 30 giugno 2026), nell’edilizia per Prevedi (accordo del 19 ottobre 2026) e, per i dirigenti delle PMI, nel CCNL Confapi-Federmanager per Previndapi (accordo del 21 ottobre 2026). Chi applica altri contratti deve quindi controllare se il proprio CCNL è stato integrato e con quale formula.

Cosa fare adesso

  1. Mappate i dirigenti: iscritti al Previndai con versamento della quota personale, iscritti ad altre forme pensionistiche, richieste di trasferimento in arrivo.
  2. Verificate la fonte che regola il rapporto: adesione al sistema Confindustria, richiamo al CCNL nella lettera di assunzione, eventuali patti individuali su previdenza complementare e pacchetti retributivi.
  3. Aggiornate l’informativa all’assunzione sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare, dovuta dal 1° luglio 2026 (art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. 252/2005): citate la nuova clausola e i suoi effetti.
  4. Informate subito per iscritto tutti i dirigenti iscritti al Previndai, senza attendere le richieste di trasferimento: perdita del contributo aziendale secondo l’accordo, TFR maturando al nuovo fondo, nessuna monetizzazione. Conservate la prova della consegna.
  5. Gestite il passaggio in paghe: la lettera g-bis lega l’obbligo alla permanenza dell’iscrizione, mentre l’accordo parla di cessazione immediata alla scelta del dirigente, e tra la scelta e il trasferimento effettivo possono passare alcuni mesi. Verificate con il Previndai da quale data sospendere il contributo e documentatela. Per l’anno del trasferimento definite come applicare il minimo di 4.800 euro, che l’accordo non regola. Destinate al nuovo fondo il TFR maturando ed eventuali contributi del dirigente e allineate le dichiarazioni contributive trimestrali al Previndai.
  6. Pesate il rischio: per i dirigenti con contributi elevati o con un’uscita in vista valutate un parere scritto e, se serve, un accordo individuale. Se contiene rinunce o transazioni del dirigente, concludetelo in sede protetta (art. 2113, quarto comma, c.c.), altrimenti resta impugnabile.
  7. Seguite i chiarimenti di COVIP e Ministero del lavoro e le prime pronunce dei giudici: potrebbero cambiare il quadro.

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    Domande frequenti

    Da quando si applica la nuova clausola?

    Dalla data di stipula dell’accordo, il 19 ottobre 2026, quindi prima che la portabilità prevista dalla legge diventi efficace, il 31 ottobre 2026.

    Un dirigente iscritto al Previndai può ancora trasferirsi a un altro fondo?

    Sì. Il diritto al trasferimento dopo due anni di partecipazione resta (art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005). Secondo l’accordo, però, dal trasferimento l’azienda non versa più il contributo previsto dal CCNL.

    Chi si trasferisce può chiedere l’importo in busta paga?

    No: l’accordo esclude che l’azienda sia tenuta a sostituire il contributo con un equivalente. Un patto individuale che riconosca una somma resta possibile, perché più favorevole al dirigente (art. 2077 c.c.), ma si tratterebbe di retribuzione ordinaria, soggetta a IRPEF e a contribuzione (nei limiti del massimale contributivo, se applicabile), senza il trattamento riservato ai contributi alla previdenza complementare: deducibilità entro 5.300 euro l’anno e contributo di solidarietà del 10% al posto dei contributi ordinari.

    Che fine fa il TFR?

    Continua a seguire la scelta del dirigente: con il trasferimento il TFR maturando va al nuovo fondo. L’accordo riguarda solo il contributo a carico dell’azienda.

    Il dirigente resta nel Previndai e apre anche un PIP con versamenti propri: perde il contributo?

    Il presupposto dell’obbligo è l’iscrizione al Previndai: finché permane, il contributo resta dovuto. La frase sull’adesione a una forma diversa, letta insieme alla prima parte della clausola (art. 1363 c.c.), riguarda chi lascia il Previndai o non vi aderisce. È la lettura più coerente con il testo; per prudenza conviene comunque acquisire per iscritto le scelte del dirigente.

    Se il dirigente rientra nel Previndai, il contributo riparte?

    L’obbligo è legato all’iscrizione: con una nuova adesione al Previndai il contributo torna dovuto per il periodo successivo. Le modalità di rientro vanno verificate con il fondo.

    L’accordo vale anche per le aziende non associate a Confindustria?

    Dipende dal contratto individuale. Se la lettera di assunzione richiama il CCNL dirigenti industria tempo per tempo vigente, la nuova clausola si applica. Con un rinvio statico o un’applicazione parziale del contratto serve una verifica caso per caso.

    Riguarda anche i dirigenti delle PMI o dei servizi di pubblica utilità?

    Non automaticamente: l’accordo del 19 ottobre integra solo il CCNL Confindustria-Federmanager. Per le piccole e medie aziende del sistema Confapi c’è però un accordo Confapi-Federmanager del 21 ottobre 2026, di contenuto analogo, che riserva il contributo aziendale agli iscritti a Previndapi. Per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, iscritti al Previndai in base al CCNL Confservizi-Federmanager, non risulta alla data un’intesa analoga.

    La clausola è sicuramente valida?

    Per le adesioni iniziali poggia su una base solida: l’art. 8, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 lascia ai contratti collettivi la definizione dei limiti del contributo e il CCNL già lo riservava agli iscritti al Previndai. Per i trasferimenti la questione è aperta: la legge di bilancio 2026 ha eliminato il rinvio ai contratti collettivi, le FAQ del Ministero del lavoro descrivono la portabilità in termini generali senza esaminare clausole di questo tipo e non ci sono ancora istruzioni COVIP né sentenze.

    Cosa rischia l’azienda che applica la clausola?

    Se un giudice la ritenesse inefficace per i trasferimenti, l’azienda potrebbe dover versare a posteriori i contributi non pagati al fondo scelto dal dirigente, con accessori ed eventuale risarcimento. Informativa scritta e documentazione delle scelte riducono il rischio di contenzioso, ma non lo eliminano.

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