17 Settembre 2026

Prestiti ai dipendenti: come si calcola il fringe benefit dopo il rialzo del TUR

Il prestito aziendale è uno degli strumenti più apprezzati dai dipendenti: tassi migliori di quelli bancari, nessuna garanzia da produrre, tempi rapidi. Proprio perché costa meno del mercato, però, il fisco vede in quel risparmio una forma di retribuzione in natura da tassare. Dal 2023 il calcolo è cambiato: non si guarda più all'intera differenza rispetto al tasso ufficiale di riferimento, ma solo alla metà, con regole diverse per tasso fisso e variabile. Il tema è tornato attuale perché la BCE ha alzato i tassi due volte nel 2026 e, dal 16 settembre, il TUR è al 2,65%: chi ha erogato prestiti a tasso variabile o agevolato si ritrova un benefit più alto da gestire nei cedolini e nel conguaglio di fine anno.

In breve

  • Il prestito concesso al dipendente a tasso inferiore a quello di mercato genera un fringe benefit (art. 51, comma 4, lett. b, TUIR).
  • Dal 2023 il benefit è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al TUR e quelli effettivamente applicati al lavoratore.
  • Per i prestiti a tasso variabile si usa il TUR vigente alla scadenza di ciascuna rata; per quelli a tasso fisso il TUR alla data di stipula.
  • Dal 16 settembre 2026 il TUR passa dal 2,40% al 2,65%: i benefit dei prestiti a tasso variabile aumentano.
  • La regola vale anche per i prestiti di terzi in convenzione e per i contributi sugli interessi del mutuo pagati dall’azienda.
  • Il valore rientra nella soglia di esenzione dei fringe benefit, per il 2026 pari a 1.000 euro, elevata a 2.000 euro con figli a carico.

Il prestito aziendale è uno degli strumenti più apprezzati dai dipendenti: tassi migliori di quelli bancari, nessuna garanzia da produrre, tempi rapidi. Proprio perché costa meno del mercato, però, il fisco vede in quel risparmio una forma di retribuzione in natura da tassare. Dal 2023 il calcolo è cambiato: non si guarda più all’intera differenza rispetto al tasso ufficiale di riferimento, ma solo alla metà, con regole diverse per tasso fisso e variabile. Il tema è tornato attuale perché la BCE ha alzato i tassi due volte nel 2026 e, dal 16 settembre, il TUR è al 2,65%: chi ha erogato prestiti a tasso variabile o agevolato si ritrova un benefit più alto da gestire nei cedolini e nel conguaglio di fine anno.

Quando si genera il fringe benefit

La disciplina riguarda tre situazioni diverse, tutte riconducibili all’art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR:

  • il prestito erogato direttamente dal datore di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
  • il prestito erogato da un terzo, di norma una banca, con cui il datore ha stipulato un accordo o una convenzione, anche senza costi diretti a suo carico;
  • il contributo dell’azienda sugli interessi di un mutuo o di un prestito personale che il dipendente ha contratto con una banca scelta liberamente.

Se invece il dipendente ottiene un finanziamento da un istituto di credito senza alcun ruolo dell’azienda, non c’è nessun benefit da tassare.

Il contributo sugli interessi va tracciato con precisione

Quando l’azienda rimborsa una quota degli interessi del mutuo del dipendente, la somma deve arrivare con bonifico sul conto corrente su cui è domiciliata la rata e con data valuta coincidente con quella di addebito della rata stessa. Serve un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi: senza quel collegamento la somma entra nella disponibilità del lavoratore e diventa una normale erogazione in denaro, imponibile per intero.

Come si calcola il benefit

Dal periodo d’imposta 2023 il valore imponibile è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento e quelli calcolati al tasso applicato al dipendente.

Tipo di finanziamentoTUR da utilizzareFormula
Tasso variabileTUR vigente alla scadenza di ciascuna rata(interessi al TUR di periodo – interessi al tasso applicato) x 50%
Tasso fissoTUR vigente alla data di stipula del contratto(interessi al TUR iniziale – interessi al tasso applicato) x 50%

Il confronto va fatto rata per rata, sugli interessi effettivamente maturati secondo il piano di ammortamento, quindi sul debito residuo e non sul capitale iniziale. Se il tasso applicato al dipendente è pari o superiore al TUR, non c’è alcun benefit da tassare.

I valori del TUR

PeriodoTUR
Dall’11 giugno 2025 al 16 giugno 20262,15%
Dal 17 giugno 2026 al 15 settembre 20262,40%
Dal 16 settembre 20262,65%

Il TUR coincide con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato dalla BCE. Per i prestiti a tasso variabile ogni variazione si riflette sulle rate successive: chi ha erogato finanziamenti agevolati deve aggiornare il calcolo a ogni cambio di tasso.

Tre esempi di calcolo

CasoDatiCalcoloBenefit
Tasso variabilePrestito di 60.000 euro, TUR alla scadenza della rata 2,65%, tasso applicato 1,00%(1.590 – 600) x 50%495,00 euro
Tasso fissoPrestito di 20.000 euro stipulato a ottobre 2025, TUR alla stipula 2,15%, tasso applicato 2,00%(430 – 400) x 50%15,00 euro
Tasso zeroPrestito di 10.000 euro, TUR 2,65%, nessun interesse a carico del dipendente(265 – 0) x 50%132,50 euro

Gli importi sono calcolati in via semplificata sull’intero capitale per un anno. Nella gestione reale il conteggio segue il piano di ammortamento e si riduce man mano che il debito residuo cala.

La soglia di esenzione

Il valore così determinato si somma agli altri fringe benefit concessi al dipendente nel periodo d’imposta: buoni acquisto, rimborso di utenze, affitto, auto in uso promiscuo. La soglia ordinaria dell’art. 51, comma 3, del TUIR è di 258,23 euro, ma per i periodi d’imposta dal 2024 al 2027 è elevata.

DipendenteSoglia annua 2026
Con figli fiscalmente a carico2.000 euro, previa dichiarazione al datore con i codici fiscali dei figli
Tutti gli altri1.000 euro

Superare la soglia costa tutto, non solo l’eccedenza

Se il totale dei fringe benefit supera il limite anche di pochi euro, l’intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi, benefit del prestito compreso. Con un prestito in essere, il monitoraggio va fatto durante l’anno e non solo al conguaglio: l’aumento del TUR può far crescere il benefit e portare oltre soglia un dipendente che a inizio anno era ampiamente sotto.

Momento impositivo e casi esclusi

Il benefit si assoggetta a tassazione e a contribuzione al momento del pagamento: alla scadenza di ciascuna rata versata dal dipendente, oppure quando il datore paga gli interessi sul mutuo. Non si tassa quindi l’intero valore alla concessione del prestito, ma si segue l’andamento del piano di rimborso.

La regola del 50% non si applica ad alcune fattispecie previste dalla stessa norma:

  • prestiti stipulati prima del 1° gennaio 1997;
  • prestiti di durata inferiore a dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, a dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione;
  • prestiti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi alle erogazioni per i danni da richieste estorsive.

Non costituisce infine un prestito l’anticipazione del TFR erogata secondo la legge o il contratto collettivo, che segue regole proprie.

Cosa fare adesso

  1. Censite i finanziamenti in essere, distinguendo tasso fisso e variabile, data di stipula e tasso applicato.
  2. Aggiornate i calcoli sui prestiti a tasso variabile con il TUR al 2,65% in vigore dal 16 settembre 2026.
  3. Verificate il piano di ammortamento: gli interessi vanno calcolati sul debito residuo, rata per rata.
  4. Sommate gli altri fringe benefit di ciascun dipendente e controllate la distanza dalla soglia di 1.000 o 2.000 euro.
  5. Raccogliete le dichiarazioni sui figli fiscalmente a carico, necessarie per la soglia maggiorata.
  6. Controllate i bonifici di contributo sugli interessi del mutuo: conto di domiciliazione della rata e data valuta allineata.
  7. Mettete per iscritto le condizioni del prestito in un regolamento o in una lettera al dipendente, con importo, tasso, durata e modalità di rimborso.

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Area HR

Domande frequenti

Un prestito a tasso zero genera sempre un benefit da tassare?

Sì, finché il TUR è superiore a zero. Il valore è pari al 50% degli interessi calcolati al TUR sul debito residuo. Su 10.000 euro con TUR al 2,65% il benefit annuo è di circa 132,50 euro, che può restare esente se il totale dei fringe benefit non supera la soglia.

Il rialzo del TUR incide sui prestiti già in corso?

Solo su quelli a tasso variabile, per i quali si usa il TUR vigente alla scadenza di ciascuna rata: dal 16 settembre 2026 il calcolo va fatto al 2,65%. I prestiti a tasso fisso restano ancorati al TUR della data di stipula, quindi non cambiano.

Abbiamo una convenzione con una banca ma non paghiamo nulla: c’è benefit?

Sì. La disciplina si applica anche ai prestiti erogati da terzi in convenzione con il datore di lavoro, anche in assenza di oneri a carico dell’azienda, perché la condizione agevolata deriva comunque dal rapporto di lavoro.

Rimborsiamo una quota degli interessi del mutuo: come si gestisce?

Con la stessa regola del 50%, a condizione che il bonifico sia accreditato sul conto di domiciliazione della rata e con data valuta coincidente con l’addebito. Senza questo collegamento la somma è un’erogazione in denaro e concorre integralmente al reddito.

Il benefit del prestito paga anche i contributi?

Sì. Superata la soglia di esenzione, il valore concorre alla base imponibile sia fiscale sia previdenziale, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili.

L’anticipo del TFR è un prestito?

No. L’anticipazione del TFR prevista dalla legge o dal contratto collettivo è l’erogazione di somme già maturate dal lavoratore e non genera alcun fringe benefit.

Quando si tassa il benefit in busta paga?

Al momento del pagamento di ciascuna rata da parte del dipendente, oppure quando l’azienda versa il proprio contributo sugli interessi. Il valore va rideterminato a ogni rata e verificato in sede di conguaglio di fine anno.

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