17 Settembre 2026

Rinnovo CCNL Legno e Arredamento industria: aumenti, una tantum e novità 2026-2028

Il 3 settembre 2026 è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento dell'industria, valido fino al 2028. Da settembre i minimi salgono di 95 euro al livello AS1, a dicembre si paga una somma una tantum di 100 euro e dal 2027 arrivano elemento retributivo, nuovi scatti e contributi più alti ad ALTEA e ARCO. Nell'articolo trovi tabelle, esempi di calcolo e scadenze, oltre alle novità su inquadramento, malattia, congedi e contratti a termine.

In breve

  • Il 3 settembre 2026 FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali (industria, codice CNEL F051), valido per il triennio 2026-2028.
  • Dal 1° settembre 2026 i minimi aumentano di 95 euro al livello AS1, con importi riparametrati per gli altri livelli.
  • Per il periodo da gennaio ad agosto 2026 è prevista una somma una tantum di 100 euro, da pagare con la retribuzione di dicembre 2026.
  • Ai non iscritti ai sindacati firmatari si trattiene a novembre una quota di servizio di 35 euro, salvo rinuncia scritta entro il 31 ottobre 2026.
  • Da gennaio 2027 arrivano l’elemento retributivo (39 euro al livello AS1), i nuovi importi degli scatti di anzianità, il contributo ALTEA a 18 euro e l’aliquota ARCO al 2,40%, che sale al 2,60% nel 2028.
  • Gli addetti alla produzione inquadrati in AE1 passano al livello successivo dopo 24 mesi a partire dal 2028, e già dal 1° giugno 2027 se al 31 maggio 2027 sono in AE1 da almeno 48 mesi.
  • Cambiano anche maggiorazioni, trasferta, malattia, congedi e permessi, contratti a termine e stagionali.

A poco più di otto mesi dalla scadenza, il contratto dell’industria del legno e dell’arredamento ha il suo rinnovo. L’ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 sostituisce il CCNL del 20 giugno 2023, scaduto il 31 dicembre 2025, e interviene su due piani: la parte economica, con un aumento da applicare già alle retribuzioni di settembre e una serie di scadenze che arriva fino al 2028, e la parte normativa, che tocca classificazione, maggiorazioni, malattia, genitorialità e lavoro a termine. Le Parti si sono date tempo fino a dicembre 2026 per scrivere il testo coordinato, con eventuali semplificazioni e chiarimenti, ma per gli uffici del personale il lavoro comincia subito: minimi da aggiornare, quota di servizio e una tantum da gestire entro fine anno, costi del 2027 e del 2028 da mettere a budget.

Durata e calendario del rinnovo

Il nuovo contratto è triennale: decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028, sia per la parte economica sia per quella normativa. Le modifiche ai singoli istituti si applicano dalla data di firma, il 3 settembre 2026, salvo le decorrenze specifiche indicate dall’accordo.

QuandoCosa succede
1° settembre 2026Aumento dei minimi retributivi
3 settembre 2026Firma dell’ipotesi di accordo; decorrono le novità normative senza una data propria, compresi i 45 giorni aggiuntivi di comporto
Dal 3 ottobre 2026Affissione dell’avviso sulla quota di servizio contrattuale
31 ottobre 2026Termine per la rinuncia scritta alla quota di servizio
Novembre 2026Trattenuta della quota di 35 euro
Dicembre 2026Pagamento dell’una tantum; entro fine mese, testo coordinato e prima riunione del gruppo di lavoro sulla classificazione
Gennaio 2027Elemento retributivo, nuovi scatti, ALTEA a 18 euro, ARCO al 2,40%; incontro sull’IPCA per i minimi 2027
1° giugno 2027Passaggio di livello per gli addetti alla produzione in AE1 da almeno 48 mesi al 31 maggio 2027
31 dicembre 2027Conclusioni del gruppo di lavoro sulla classificazione
Gennaio 2028Passaggio di livello per chi al 31 dicembre 2027 è in AE1 da almeno 24 mesi; ARCO al 2,60%; incontro sull’IPCA per i minimi 2028
31 dicembre 2028Scadenza del contratto

Aumenti e nuovi minimi dal 1° settembre 2026

L’aumento recupera l’inflazione che non era stata riconosciuta né pagata a gennaio 2026. Vale 95,00 euro lordi al mese per il livello AS1 (parametro 134) e si distribuisce sugli altri livelli in proporzione al parametro. Gli importi si sommano ai minimi retributivi, che il contratto qualifica come trattamento economico minimo (TEM).

LivelloParametroMinimo al 31/8/2026AumentoMinimo dal 1/9/2026
AD3 (Quadri)210,03.078,52148,883.227,40
AD2205,03.020,46145,343.165,80
AD1195,02.898,82138,253.037,07
AC5185,02.778,20131,162.909,36
AC4170,02.597,38120,522.717,90
AC3155,02.416,40109,892.526,29
AC2155,02.416,40109,892.526,29
AC1140,02.234,1499,252.333,39
AS4155,02.416,40109,892.526,29
AS3147,52.326,52104,572.431,09
AS2140,02.234,1499,252.333,39
AS1134,02.162,0495,002.257,04
AE4134,02.162,0495,002.257,04
AE3126,52.071,8089,682.161,48
AE2119,01.980,9984,372.065,36
AE1100,01.753,1870,901.824,08

Importi mensili lordi in euro. Il nuovo minimo è la somma di tre voci, da caricare così in anagrafica:

LivelloPaga baseContingenzaEDR
AD3 (Quadri)2.685,16531,9110,33
AD22.623,56531,9110,33
AD12.496,99529,7510,33
AC52.371,09527,9410,33
AC42.182,35525,2210,33
AC31.993,55522,4110,33
AC21.993,55522,4110,33
AC11.804,61518,4510,33
AS41.993,55522,4110,33
AS31.899,74521,0210,33
AS21.804,61518,4510,33
AS11.728,95517,7610,33
AE41.728,95517,7610,33
AE31.634,62516,5310,33
AE21.540,24514,7910,33
AE11.301,59512,1610,33

Gli anticipi aziendali vengono assorbiti

L’aumento assorbe tutti gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali riconosciuti a livello aziendale, comunque siano chiamati in busta paga. Prima di caricare i nuovi minimi conviene quindi individuare queste voci e ridurle o eliminarle, per non pagare due volte lo stesso aumento. La regola riguarda solo gli importi erogati a titolo di anticipo: per le altre voci aziendali, come i superminimi, l’eventuale assorbimento dipende dagli accordi che le disciplinano.

Minimi 2027 e 2028: l’aggancio all’IPCA

A gennaio 2027 e a gennaio 2028, dopo la pubblicazione da parte dell’ISTAT del dato IPCA generale dell’anno precedente, le Parti si incontreranno per fissare gli aumenti dei minimi con decorrenza dal 1° gennaio. Per ogni livello la percentuale IPCA si applicherà a una base composta da paga base, contingenza, EDR e tre scatti di anzianità.

Una tantum di dicembre 2026

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026, rimasto senza aumenti, l’accordo riconosce un importo una tantum di 100,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli. Si paga con la retribuzione di dicembre 2026 ai lavoratori in forza alla data di erogazione, con queste regole:

  • per chi è stato assunto nel periodo, l’importo si riproporziona ai mesi effettivamente lavorati e retribuiti: il mese di assunzione conta per intero se il rapporto è iniziato entro il giorno 15 e non conta se è iniziato dal giorno 16;
  • per i part-time si riproporziona in base all’orario previsto dal contratto individuale;
  • è omnicomprensiva, cioè comprende già l’incidenza su tutti gli istituti diretti e indiretti, ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
CasoMesi utiliCalcoloUna tantum
Tempo pieno, in forza da prima del 20268100 x 8/8100,00 euro
Assunto il 10 aprile 20265 (aprile-agosto)100 x 5/862,50 euro
Assunto il 20 aprile 20264 (maggio-agosto)100 x 4/850,00 euro
Part-time al 50%, in forza da prima del 20268100 x 50%50,00 euro
Assunto dal 1° settembre 20260nessun mese nel periodonon spetta
Cessato a ottobre 2026–non in forza a dicembrenon spetta

Negli esempi si ipotizza che il lavoratore sia in forza a dicembre 2026, salvo l’ultimo caso, e che tutti i mesi considerati siano stati lavorati e retribuiti.

Quota di servizio contrattuale

Ai lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari viene richiesta una quota per il servizio contrattuale di 35,00 euro, da trattenere in busta paga. Il percorso segue tre date precise.

QuandoCosa fare
Dal 3 ottobre 2026L’azienda affigge l’avviso con la richiesta dei sindacati
Entro il 31 ottobre 2026Chi non intende pagare lo comunica per iscritto agli uffici aziendali
Novembre 2026Trattenuta di 35 euro sulla retribuzione dei non iscritti che non hanno rinunciato

La trattenuta non si applica ai non iscritti assenti dall’azienda, per qualsiasi motivo, nel periodo tra l’affissione e il 31 ottobre: malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, aspettativa, cassa integrazione e casi simili.

Dal 2027: elemento retributivo e nuovi scatti di anzianità

Da gennaio 2027 l’accordo introduce un elemento retributivo mensile di 39,00 euro lordi al livello AS1, collegato agli aumenti di produttività e flessibilità attesi dalle novità normative del rinnovo. Anche qui gli altri livelli si ottengono per riparametrazione, e per i part-time l’importo si riproporziona in base all’orario del contratto individuale.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano inoltre gli importi degli aumenti periodici di anzianità, che restano biennali, in cifra fissa, non indicizzati e fino a un massimo di cinque.

LivelloElemento retributivoImporto scatto5 scatti a regime
AD3 (Quadri)61,1217,7288,60
AD259,6617,7288,60
AD156,7516,7083,50
AC553,8415,6878,40
AC449,4814,3071,50
AC345,1112,9564,75
AC245,1112,9564,75
AC140,7511,5957,95
AS445,1112,9564,75
AS342,9312,2661,30
AS240,7511,5957,95
AS139,0010,9154,55
AE439,0010,9154,55
AE336,8210,5652,80
AE234,6310,2451,20
AE129,109,5447,70

Importi mensili lordi in euro dal 1° gennaio 2027. Per l’elemento retributivo i valori dei livelli diversi da AS1 derivano dalla riparametrazione (39 euro x parametro / 134) e vanno confermati con il testo definitivo.

Per gli scatti già in pagamento e per quelli futuri valgono queste regole:

  • gli scatti maturati entro il 31 dicembre 2026 vengono adeguati ai nuovi importi alla scadenza del sesto biennio di anzianità in azienda;
  • chi ha già compiuto il sesto biennio ottiene l’adeguamento dal 1° gennaio 2027;
  • ogni scatto decorre dal mese successivo a quello in cui si compie il biennio;
  • gli scatti non rilevano per cottimi e altri incentivi, né per gli istituti che non richiamano espressamente la normale retribuzione.

In caso di passaggio di categoria il lavoratore conserva l’importo degli scatti già maturati e prosegue con gli importi della nuova categoria, fino al numero massimo previsto per quest’ultima. Alla scadenza del sesto biennio anche gli scatti maturati nelle categorie precedenti, rimasti congelati, vengono adeguati all’importo della categoria finale. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio vale per la maturazione dello scatto successivo.

Scatti maturati entro il 2026: l’adeguamento non è immediato

Un dipendente assunto a marzo 2019 compie il sesto biennio a marzo 2031. Fino ad allora i tre scatti maturati entro il 2026 restano agli importi precedenti, mentre quelli che maturano a marzo 2027 e a marzo 2029 seguono già la nuova tabella. Un collega che a gennaio 2027 ha già dodici anni di anzianità aziendale vede invece tutti gli scatti adeguati da subito.

Sanità integrativa e previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2027 il contributo a carico dell’azienda al Fondo ALTEA sale a 18,00 euro al mese per 12 mensilità, pari a 216 euro l’anno per ciascun dipendente. I lavoratori possono estendere la copertura al nucleo familiare secondo le modalità e i termini del Fondo: in questo caso, una volta sottoscritto il modulo di adesione dei familiari, l’azienda trattiene ogni mese il relativo contributo in busta paga.

Per il Fondo ARCO cresce il contributo aziendale, calcolato sulla retribuzione utile per il TFR, mentre resta invariato quello del lavoratore.

Fondo ARCOContributo aziendaContributo lavoratore
Dal 1° gennaio 20272,40%1,30%
Dal 1° gennaio 20282,60%1,30%

Su una retribuzione utile per il TFR di 30.000 euro l’anno, il contributo aziendale vale 720 euro nel 2027 e 780 euro nel 2028, mentre quello del lavoratore resta di 390 euro.

Il contributo ARCO spetta solo agli iscritti

L’obbligo riguarda esclusivamente i lavoratori iscritti ad ARCO e dura finché l’iscrizione resta attiva. Se il dipendente sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto, l’azienda non deve alcun contributo.

Classificazione: il passaggio automatico dal livello AE1

È la novità che richiede più programmazione. A partire dal 1° gennaio 2028, dopo 24 mesi nel livello AE1 (parametro 100), i lavoratori addetti ad attività produttive o comunque connesse al ciclo produttivo vengono inquadrati nel livello successivo. Restano salvi gli accordi aziendali o di gruppo. Per gli addetti alla produzione le decorrenze sono tre.

Situazione del lavoratoreDecorrenza del passaggio
In AE1 da almeno 48 mesi al 31 maggio 20271° giugno 2027
In forza al 3 settembre 2026 e in AE1 da almeno 24 mesi al 31 dicembre 20271° gennaio 2028
Tutti gli altri addetti alla produzione in AE1Al compimento dei 24 mesi nel livello
In AE1 dalMesi nel livelloPassaggio
1° gennaio 202353 al 31 maggio 20271° giugno 2027
1° ottobre 202432 al 31 maggio 2027, 39 al 31 dicembre 20271° gennaio 2028
1° marzo 202622 al 31 dicembre 2027Marzo 2028, al compimento dei 24 mesi

Gli esempi riguardano addetti alla produzione con servizio continuativo e senza assenze non retribuite.

Per contare i 24 o i 48 mesi si considerano i periodi di lavoro effettivo alle dirette dipendenze dell’azienda, anche se derivano da più rapporti, purché tra l’uno e l’altro non siano trascorsi più di 3 mesi. Stando al testo, restano quindi fuori i periodi svolti in somministrazione. Non si computano le assenze senza retribuzione, come aspettativa, sospensioni disciplinari, assenze ingiustificate e congedo straordinario.

Il passaggio va messo a budget

Per avere un ordine di grandezza: con i minimi in vigore da settembre 2026, il salto da AE1 ad AE2 vale 241,28 euro lordi al mese, prima degli oneri riflessi, e dal 2027 si aggiungono 5,53 euro di differenza sull’elemento retributivo. Conviene censire fin da ora gli addetti alla produzione inquadrati in AE1, con data di inquadramento, eventuali rapporti precedenti e assenze non retribuite.

L’accordo avvia infine una revisione tecnica del sistema di classificazione in vigore dal 1° gennaio 2007, per capire quali principi dell’aggiornamento realizzato tra il 2004 e il 2006 siano diventati obsoleti o incoerenti con i cambiamenti organizzativi e tecnologici del settore. Il compito spetta al Gruppo di lavoro paritetico, che si riunirà per la prima volta entro il 31 dicembre 2026 e consegnerà le proprie conclusioni alle Parti entro il 31 dicembre 2027.

Indennità per lavori nocivi e pericolosi

Ai lavoratori comandati a svolgere determinate lavorazioni spetta un’indennità speciale del 10% della retribuzione base, cioè minimo tabellare più contingenza, limitata alle ore effettivamente dedicate a quelle attività. L’azienda può assorbire, fino a concorrenza, quanto già riconosciuto allo stesso titolo. Le lavorazioni interessate sono:

  • lavori su scale aeree o ponti mobili e posa in opera di infissi ad almeno 4,50 metri di altezza da terra o dal pavimento;
  • verniciatura a spruzzo alla nitrocellulosa e verniciatura o lucidatura a spruzzo con poliesteri;
  • produzione di agglomerati con catrame;
  • trattamento, impregnazione, impermeabilizzazione e laccatura del legno con uso e contatto diretto di sostanze tossiche.

L’indennità spetta anche agli operai addetti ad attività che per loro natura comportano alte temperature, quando lavorano in locali con più di 40 gradi o, nei tre mesi estivi, con più di 50 gradi. Se le condizioni che la giustificano vengono meno, per esempio grazie a impianti o tecnologie migliori o a un diverso processo produttivo, l’azienda può valutare di interromperne il pagamento, previo esame congiunto con RSU e/o RLS.

Straordinario, notturno e festivo: le maggiorazioni

Il rinnovo ritocca alcune maggiorazioni. Le percentuali coincidono per operai, intermedi e impiegati, con un’unica differenza sullo straordinario festivo, che per gli impiegati è del 60%. Eventuali trattamenti aziendali più favorevoli possono essere assorbiti fino a concorrenza.

TipologiaOperaiIntermediImpiegati
Straordinario diurno feriale30%30%30%
Festivo, anche a turni avvicendati e a ciclo continuo (domeniche, relativi riposi compensativi e festività)50%50%50%
Notturno (22-6) non in turni avvicendati, compreso il ciclo continuo35%35%35%
Notturno (22-6) in turni avvicendati, compreso il ciclo continuo30%30%30%
Straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario dell’art. 18, parte comune, del CCNL)50%50%60%
Straordinario notturno50%50%50%
Straordinario festivo notturno70%70%70%

Trasferta: una disciplina unica per tutti

Le regole sulla trasferta confluiscono in un unico articolo valido per tutti i lavoratori, che prende il posto delle norme distinte per operai, intermedi e impiegati (artt. 72, 92 e 107 del CCNL, abrogati). Oltre alla normale retribuzione, al lavoratore inviato in missione spettano:

  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i normali mezzi di trasporto;
  • il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità e quando la durata della missione li rende necessari, sulla base di una nota documentata oppure di un accordo forfettario tra azienda e dipendente;
  • il rimborso delle altre spese legate alla missione, se autorizzate e comprovate;
  • un’indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.

Se non se ne è già fatta carico direttamente, l’azienda anticipa al lavoratore una somma adeguata per viaggio, vitto e alloggio, da conguagliare al rientro con le spese effettivamente sostenute e documentate.

Durata della missioneIndennità di trasferta
Fino a 24 oreNon spetta
Oltre 24 ore30% della retribuzione giornaliera per tutta la durata della missione
Oltre un mese con pernottamento fuori dalla normale residenza20% dopo il primo mese

Con una retribuzione giornaliera di 90 euro, per esempio, l’indennità vale 27 euro al giorno e scende a 18 euro dopo il primo mese nelle missioni lunghe. L’indennità non fa parte della retribuzione ad alcun effetto, comprende già tutti gli istituti di legge e di contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali allo stesso titolo: il lavoratore può scegliere quello che ritiene più favorevole.

Malattia: comporto, proroga e trattamento economico

Il lavoratore deve comunicare l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro entro l’inizio dell’orario previsto, salvo impedimenti giustificati e comprovati, seguendo le procedure aziendali che devono essere portate a sua conoscenza. Entro il giorno lavorativo successivo all’inizio della malattia deve poi trasmettere, via fax, e-mail o sms, il numero di protocollo del certificato medico.

Per i lavoratori non in prova la conservazione del posto arriva fino a 13 mesi, pari a 395 giorni di calendario, nell’arco di 30 mesi consecutivi (910 giorni).

45 giorni in più per disabilità e patologie gravi

Dal 3 settembre 2026, alla scadenza del comporto, spettano ulteriori 45 giorni di calendario di conservazione del posto, con il trattamento economico previsto per la malattia, a due categorie di lavoratori:

  • chi ha una disabilità certificata ai sensi delle leggi n. 68/1999 e n. 104/1992 e del D.Lgs. n. 62/2024;
  • chi è affetto da patologie gravi accertate che richiedono terapie salvavita: patologie tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata e trapianti di organi primari.

Per loro la conservazione del posto sale così a 440 giorni.

La proroga non è automatica

I 45 giorni aggiuntivi spettano solo se il lavoratore ha certificato in anticipo all’azienda, e comunque prima della scadenza del comporto ordinario, la natura della malattia che giustifica l’estensione, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Il monitoraggio del comporto va quindi impostato per tempo, trattando queste informazioni con le cautele richieste per i dati sanitari.

Per le stesse patologie gravi il lavoratore può chiedere anche un’aspettativa fino a 365 giorni di calendario, senza oneri diretti o indiretti per l’azienda. La richiesta va presentata per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del periodo di conservazione del posto.

Trattamento economico: intermedi equiparati agli operai

Il rinnovo allinea il trattamento economico di malattia degli intermedi a quello degli operai. Ai lavoratori non in prova l’azienda riconosce quanto segue.

Periodo di malattiaTrattamento a carico dell’azienda
Dal 1° al 3° giorno (carenza)50% della normale retribuzione per i giorni lavorativi secondo l’orario dello stabilimento o del reparto; 100% se nell’anno solare precedente il lavoratore è stato assente per malattia al massimo 3 volte
Dal 4° al 180° giornoIntegrazione dell’indennità di malattia dell’ente assicuratore fino al 100% della normale retribuzione
Oltre il 180° giorno, se cessa l’indennità dell’ente assicuratore50% della normale retribuzione fino alla fine del periodo di conservazione del posto

Sicurezza: quasi infortuni e break formativi

Le aziende con più di 15 dipendenti adottano sistemi di segnalazione e gestione dei quasi infortuni (near miss), in linea con gli obblighi di legge. Il sistema è definito dal datore di lavoro in coordinamento con l’RSPP e dopo aver consultato gli RLS, valorizzando le prassi e le procedure già presenti in azienda. Su richiesta dell’RSPP, del preposto o degli RLS possono inoltre essere attivati break formativi di durata non superiore a 15 minuti.

Genitorialità, permessi e tutele

Congedo parentale e paternità

Durante il congedo parentale l’azienda integra il trattamento di legge fino al 30% della retribuzione, entro il sesto anno di vita del bambino. La somma tra indennità dell’ente assicuratore e integrazione non può superare il 100%: nei mesi indennizzati al 30% il lavoratore arriva quindi al 60% della retribuzione, mentre in quelli indennizzati all’80% l’integrazione si ferma al 20%.

Nel primo anno di vita del bambino la madre può fruire dei riposi giornalieri dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 anche in forma frazionata. Per nascita, adozione o affidamento il padre ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità retribuito, a cui se ne possono aggiungere, con le stesse modalità, altri 2 in presenza di circostanze comprovate e oggettive legate all’evento.

Permessi

EventoPermesso retribuito
Decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado3 giorni per evento
Decesso di un affine di 1° grado (suoceri, generi, nuore)1 giorno per evento
Lavoratore straniero di un Paese extraeuropeo che rientra nel Paese d’origine per uno di questi eventi2 giorni aggiuntivi, presentando idonea documentazione di viaggio
Lavoratrice inserita in un percorso di protezione per violenza di genere2 mesi aggiuntivi, dopo aver esaurito i 3 mesi di congedo retribuito

Alla lavoratrice vittima di violenza di genere spettano inoltre, dove possibile, la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il successivo ritorno al tempo pieno, oltre ad agevolazioni nell’uso di orari flessibili e di diverse modalità di svolgimento del lavoro.

Per i permessi della legge n. 104/1992, fermo restando il diritto a fruirne, l’azienda può chiedere ai lavoratori una programmazione mensile, così da conciliare la tutela del lavoratore con le esigenze organizzative. Se sorgono necessità imprevedibili o urgenti, il lavoratore può spostare le giornate comunicandolo all’azienda, senza conseguenze sul piano disciplinare. In azienda si possono concordare modalità diverse, e restano salve le condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione aziendale.

Contratti a termine, stagionali e somministrazione

Il rinnovo riorganizza la disciplina del lavoro a tempo determinato, usando gli spazi che il D.Lgs. n. 81/2015 lascia alla contrattazione collettiva.

Forma, durata e causali

Il termine deve risultare da un atto scritto, per esempio la lettera di assunzione, da consegnare al lavoratore entro 2 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione; fanno eccezione solo i rapporti puramente occasionali di durata non superiore a 12 giorni. Entro i primi 12 mesi il contratto è libero e può essere prorogato e rinnovato senza vincoli. Per superare i 12 mesi, fino a un massimo di 24, con un unico contratto o con proroghe e rinnovi, serve invece almeno una delle condizioni individuate dal CCNL in base all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2015:

  • ordini o commesse temporanei con termini di consegna specifici che richiedono più personale, limitatamente al loro completamento, anche con scorrimento interno e anche quando le consegne slittano per ragioni del cliente, cause esterne o forza maggiore;
  • fiere, esposizioni e missioni commerciali di durata determinata, dai 30 giorni precedenti ai 30 giorni successivi all’evento;
  • avvio di una nuova attività produttiva o commerciale, oppure progettazione, realizzazione e lancio di un nuovo prodotto o servizio;
  • manutenzione straordinaria degli impianti che richiede competenze non disponibili in azienda;
  • lavoratori con più di 55 anni;
  • lavoratori in cassa integrazione o iscritti nelle liste di disoccupazione.

Le stesse condizioni valgono come riferimento anche per le agenzie di somministrazione. In questi casi, e nelle assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti, non si applicano gli intervalli che l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 impone tra un contratto a termine e l’altro con lo stesso lavoratore.

In considerazione delle peculiarità del settore, e in attuazione dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il limite dei 24 mesi non si applica, oltre che alle attività stagionali, alle attività che richiedono l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite, anche in precedenti rapporti con la stessa azienda, e difficili da trovare in tempi brevi sul mercato. Serve però un accordo con la RSU o, in sua assenza, con le organizzazioni sindacali territoriali, che verifichi queste condizioni.

Quando si assume per sostituire lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, il contratto a termine può iniziare fino a 2 mesi prima del congedo e durare fino al primo anno di età del bambino, per garantire un adeguato affiancamento.

Limiti quantitativi

I lavoratori a termine non possono superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente l’assunzione; il limite sale al 35% se si sommano contratti a termine e somministrazione a termine. Il decimale si arrotonda all’unità superiore quando è pari o superiore a 0,5.

Indeterminati al 31/12A termine (30%)A termine + somministrati (35%)
154,5 → 55,25 → 5
236,9 → 78,05 → 8
401214

Nelle aziende con non più di 5 dipendenti si possono comunque attivare fino a 2 contratti a termine, purché non si superi il numero dei contratti a tempo indeterminato in essere. Le percentuali possono essere modificate con accordo aziendale, e restano validi fino alla scadenza gli accordi aziendali già esistenti con limiti diversi. Per legge (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) restano comunque fuori dai limiti, tra gli altri, i contratti per sostituzione di lavoratori assenti, quelli con lavoratori di età superiore a 50 anni e quelli per attività stagionali.

Prova, malattia e diritto di precedenza

Per il periodo di prova il contratto rinvia alla legge (art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 e successive modifiche), che per i rapporti a termine prevede un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 per i contratti fino a 6 mesi e di 30 per quelli di durata superiore a 6 e inferiore a 12 mesi. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso. La prova non può essere ripetuta dalla stessa azienda in caso di nuova assunzione, a termine o a tempo indeterminato, per le stesse funzioni.

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, comporto e trattamento economico a carico dell’azienda valgono complessivamente un terzo della durata del contratto a termine, con un minimo di 30 giorni e un massimo pari a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, sommando uno o più eventi. Il trattamento a carico dell’azienda cessa con la fine del comporto, e la conservazione del posto termina comunque alla scadenza del contratto. Su un contratto di 6 mesi, per esempio, il comporto è di 2 mesi; su uno di 2 mesi si applica il minimo di 30 giorni.

Chi ha lavorato con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per più di 6 mesi ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per le mansioni già svolte. Il diritto si esercita secondo l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015: va richiamato nel contratto scritto e il lavoratore deve manifestare la propria volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

Attività stagionali

Oltre a quelle del DPR n. 1525/1963, il contratto considera stagionali le attività produttive concentrate in periodi limitati dell’anno per rispondere a picchi di domanda legati a cicli ricorrenti, al clima, alla disponibilità di materie prime condizionata dal clima, a mercati che variano con le stagioni o a ricorrenze e festività consolidate. Rientrano in questa definizione:

  • lavorazioni boschive e forestali e segherie;
  • allestimenti di fiere, stand e decorazioni, cartellonistica;
  • fabbricazione e installazione di tende, zanzariere e altre schermature solari;
  • fabbricazione di edifici prefabbricati in legno personalizzati, su ordinazione o su commessa;
  • fabbricazione di imballaggi a contatto con alimenti;
  • estrazione, selezione e stagionatura del sughero naturale e fabbricazione di tappi comuni o da spumante;
  • fabbricazione di giostre e altalene, di mobili da esterno e da giardino e di articoli per l’arredo urbano in qualsiasi materiale, come panchine e recinzioni;
  • fornitura, con o senza posa, di tende temporanee e architetture tessili, di palchi e di attrezzature per lo spettacolo e l’audiovideo.

Perché la qualifica di stagionale conta

La legge riserva ai contratti per attività stagionali un regime più flessibile: sono esclusi dal limite dei 24 mesi, dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dai limiti quantitativi, e possono essere prorogati o rinnovati senza causale. Il CCNL aggiunge però un paletto proprio: nell’anno solare dello stesso ciclo stagionale ogni contratto non può superare 8 mesi complessivi, proroghe comprese.

Le aziende che attivano per la prima volta assunzioni stagionali devono comunicarlo in anticipo, via PEC, alla RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle federazioni firmatarie. Segue un incontro in cui l’azienda illustra i periodi dell’anno e i reparti coinvolti, il numero e la durata previsti dei contratti con le professionalità richieste e le fattispecie produttive interessate.

Per gli stagionali prova e comporto seguono le regole dei contratti a termine, ed è garantito il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni secondo la legge. La disciplina può riguardare l’intera azienda, singoli settori o reparti o gruppi di lavoratori, in base al personale coinvolto o ai periodi di maggiore produzione, ma il ricorso a queste assunzioni deve limitarsi al tempo strettamente necessario.

Somministrazione a termine

Per la durata massima dei contratti di somministrazione a tempo determinato il CCNL rinvia all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2015. I lavoratori somministrati a termine non possono superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo il tetto complessivo del 35% insieme ai contratti a termine, con lo stesso criterio di arrotondamento.

Cosa fare adesso

  1. Aggiornate le tabelle retributive con i minimi in vigore dal 1° settembre 2026 e individuate gli anticipi aziendali da assorbire.
  2. Preparate l’una tantum di dicembre: lavoratori in forza, mesi utili per i neoassunti del 2026 e riproporzionamento per i part-time.
  3. Affiggete l’avviso sulla quota di servizio dal 3 ottobre e raccogliete le rinunce scritte entro il 31 ottobre, prima della trattenuta di novembre.
  4. Impostate le novità di gennaio 2027: elemento retributivo, nuovi importi degli scatti, contributo ALTEA a 18 euro e aliquota ARCO al 2,40%.
  5. Censite gli addetti alla produzione in AE1 con date di inquadramento, rapporti precedenti e assenze non retribuite, per pianificare i passaggi di giugno 2027 e gennaio 2028.
  6. Aggiornate le procedure su maggiorazioni, trasferte e malattia degli intermedi, e il monitoraggio del comporto per chi ha diritto ai 45 giorni aggiuntivi.
  7. Rivedete i modelli di contratto a termine e stagionale (causali, diritto di precedenza, prova) e ricalcolate i limiti percentuali.
  8. Seguite i prossimi passaggi: testo coordinato entro dicembre 2026 e incontri sull’IPCA a gennaio 2027 e a gennaio 2028.

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Area HR

Domande frequenti

Da quando si applicano i nuovi minimi?

Dal 1° settembre 2026, quindi già con le retribuzioni di settembre. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026, ma per il periodo da gennaio ad agosto l’accordo prevede soltanto la somma una tantum di 100 euro da pagare a dicembre.

L’aumento di settembre assorbe i superminimi?

L’accordo prevede l’assorbimento degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali riconosciuti in azienda, comunque denominati. Per le altre voci, come i superminimi individuali, l’eventuale assorbimento dipende da quanto stabilito negli accordi che le regolano.

Quanto spetta di una tantum a chi è stato assunto a maggio 2026?

Se è ancora in forza a dicembre, con assunzione entro il 15 maggio i mesi utili sono quattro e l’importo è di 50,00 euro; con assunzione dal 16 maggio i mesi sono tre e l’importo scende a 37,50 euro. Per i part-time la somma si riproporziona anche in base all’orario.

L’una tantum rientra nel TFR?

No. È esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è omnicomprensiva: comprende già l’incidenza su tutti gli istituti diretti e indiretti.

Chi ha diritto al passaggio automatico dal livello AE1?

Solo i lavoratori addetti ad attività produttive o connesse al ciclo produttivo: dopo 24 mesi nel livello, con prime decorrenze dal 1° gennaio 2028, oppure dal 1° giugno 2027 se al 31 maggio 2027 sono in AE1 da almeno 48 mesi. Restano salvi gli accordi aziendali o di gruppo.

Come si contano i mesi trascorsi in AE1?

Contano i periodi di lavoro effettivo alle dirette dipendenze dell’azienda, anche in più rapporti, se tra un rapporto e l’altro non sono passati più di 3 mesi. Sono esclusi i periodi di assenza non retribuita, come aspettativa, sospensioni disciplinari, assenze ingiustificate e congedo straordinario.

Gli scatti già maturati passano subito ai nuovi importi?

No. Gli scatti maturati entro il 31 dicembre 2026 si adeguano alla scadenza del sesto biennio di anzianità aziendale, mentre chi ha già compiuto il sesto biennio ottiene l’adeguamento dal 1° gennaio 2027. Gli scatti che maturano dal 2027 seguono invece da subito la nuova tabella.

Quanto dura il comporto per malattia?

Fino a 395 giorni di calendario (13 mesi) nell’arco di 30 mesi consecutivi. Per i lavoratori con disabilità certificata o con patologie gravi che richiedono terapie salvavita si aggiungono 45 giorni, a condizione che la natura della malattia sia stata comunicata all’azienda prima della fine del comporto ordinario.

Quando sarà disponibile il testo definitivo del contratto?

Le Parti si sono impegnate a redigere il testo contrattuale coordinato entro dicembre 2026, insieme all’aggiornamento della parte normativa e a eventuali semplificazioni e chiarimenti condivisi.

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