In breve
- I permessi di tre giorni al mese dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 possono essere riconosciuti a più familiari per assistere la stessa persona con disabilità grave, ma il limite di tre giorni è complessivo e la fruizione deve essere alternata.
- Il tetto vale anche quando i permessi sono fruiti a ore.
- Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS chiarisce che superare il limite, o fruire dei permessi in contemporanea, è una violazione di legge e comporta il recupero dell’indennità, cioè la restituzione di quanto percepito per le giornate non spettanti.
- Se si supera il tetto, restituisce chi ha fruito del permesso oltre il terzo giorno complessivo, in ordine di tempo (principio della priorità temporale), anche se ha usato meno giorni degli altri.
- Se due o più familiari fruiscono del permesso nella stessa giornata o nelle stesse ore, l’indebito è imputato per metà a ciascuno (un terzo se sono tre) e la quota di ognuno si calcola sul proprio orario di lavoro.
- Il recupero è posto a carico del lavoratore che ha fruito indebitamente; la circolare non prevede addebiti al datore di lavoro. La pianificazione congiunta tra i familiari è la condizione per non dover restituire nulla.
Dal 13 agosto 2022 non esiste più il “referente unico”: la stessa persona con disabilità grave può essere assistita, a turno, da più familiari lavoratori, ciascuno autorizzato dall’INPS ai permessi della legge 104. Il numero dei giorni, però, non è cambiato: restano tre al mese in tutto, da dividere tra chi assiste. Che cosa succede se la famiglia sbaglia i conti, o se due familiari si assentano nello stesso giorno per la stessa persona, lo spiega ora in modo organico la circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026, che fissa due criteri: la priorità temporale quando si supera il tetto e la ripartizione in parti uguali quando la fruizione è contemporanea. Per chi gestisce il personale è un chiarimento da conoscere, perché i permessi passano dalle buste paga e dal conguaglio contributivo, e perché i dipendenti si rivolgeranno all’ufficio del personale per capire chi rischia di dover restituire l’indennità.
La regola: tre giorni al mese per la stessa persona, non per ciascun familiare
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della stessa legge), non ricoverato a tempo pieno, tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche a ore. Per i dipendenti del settore privato assicurati all’INPS l’indennità è a carico dell’Istituto: il datore di lavoro la anticipa in busta paga e la recupera a conguaglio con i contributi dovuti.
Dal 24 novembre 2010 al 12 agosto 2022 ha operato il principio del referente unico dell’assistenza, introdotto dalla legge n. 183/2010: a parte i genitori, i permessi non potevano essere autorizzati a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità (INPS, circolare n. 155 del 3 dicembre 2010). Il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha cancellato questo vincolo: oggi il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più familiari tra gli aventi diritto, come l’INPS ha illustrato con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 e con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023. Due cose però non sono cambiate, e sono il cuore della circolare n. 100/2026:
- il limite di tre giorni al mese è complessivo: riguarda la persona assistita, non ciascun familiare autorizzato, e vale anche se i permessi sono fruiti a ore;
- i familiari devono fruirne in via alternativa tra loro: mai nello stesso giorno o nelle stesse ore.
| Aspetto | Dal 24 novembre 2010 al 12 agosto 2022 | Dal 13 agosto 2022 |
|---|---|---|
| Chi può essere autorizzato | Un solo lavoratore per persona con disabilità (referente unico), con l’eccezione dei genitori | Più familiari tra gli aventi diritto, ciascuno su propria domanda |
| Giorni di permesso al mese | 3 | 3 in totale, qualunque sia il numero dei familiari autorizzati |
| Modalità di fruizione | Alternata tra i genitori, quando autorizzati entrambi | Alternata tra tutti i familiari autorizzati, mai contemporanea |
Chi sono gli aventi diritto
Possono chiedere i permessi i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini entro il secondo grado. I parenti e affini entro il terzo grado possono chiederli solo se i genitori o il coniuge della persona con disabilità (o, secondo la lettura dell’INPS nella circolare n. 36 del 7 marzo 2022, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto) hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
Quando i permessi sono fruiti a ore, il massimale mensile del singolo lavoratore si calcola con la formula fissata dall’INPS nel messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007: orario settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi della settimana, moltiplicato per tre. Con 40 ore su cinque giorni sono 24 ore al mese. Se i familiari autorizzati sono più di uno, le ore fruite da tutti concorrono allo stesso tetto di tre giornate; la circolare n. 100/2026 non fornisce una formula per il caso in cui i familiari abbiano orari di lavoro diversi tra loro.
Senza domanda all’INPS il diritto non viene riconosciuto
Il diritto non nasce automaticamente dal verbale che accerta la gravità della disabilità: serve la domanda amministrativa del lavoratore all’INPS, che avvia il procedimento (Cass., Sez. Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024, richiamata dalla circolare). Ogni richiedente deve allegare la dichiarazione della persona con disabilità che indica l’intenzione di farsi assistere da lui (circolare n. 39/2023). Verificati i requisiti, l’Istituto riconosce il diritto nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili, fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, e autorizza il datore di lavoro a compensare le somme anticipate con i contributi dovuti.
Il provvedimento di autorizzazione, che l’INPS invia al lavoratore, alla persona con disabilità e al datore di lavoro, lo scrive espressamente: la domanda è accolta nel limite complessivo dei giorni mensili e il beneficio deve essere fruito alternativamente con gli altri familiari. Chi supera il tetto difficilmente potrà quindi invocare la propria buona fede. La pianificazione congiunta tra i familiari autorizzati, ricorda l’INPS, è il presupposto sia per garantire l’assistenza effettiva alla persona con disabilità sia per rispettare i limiti di legge.
Primo caso: il tetto dei tre giorni viene superato
Quando la somma dei giorni (o delle ore) fruiti da tutti i familiari nello stesso mese supera le tre giornate, si configura una violazione di legge e l’INPS è tenuto a recuperare l’indennità riconosciuta in più. Il criterio per stabilire chi restituisce è la priorità temporale nell’esercizio del diritto: ogni giornata fruita consuma il diritto per tutti, e quando viene raggiunto il terzo giorno il diritto si esaurisce anche nei confronti degli altri familiari, benché regolarmente autorizzati. È indebita la fruizione di chi va oltre il terzo giorno complessivo, in ordine di tempo, e il recupero è a suo carico.
| Data | Chi fruisce | Totale giorni fruiti nel mese da tutti i familiari | Esito |
|---|---|---|---|
| 5 marzo 2026 | Lavoratore A | 1 | Regolare |
| 18 marzo 2026 | Lavoratore A | 2 | Regolare |
| 25 marzo 2026 | Lavoratore B | 3 | Regolare: il tetto mensile è raggiunto |
| 30 marzo 2026 | Lavoratore B | 4 | Indebito: recupero a carico di B |
L’esempio è quello della circolare: A e B sono entrambi autorizzati per la stessa persona e hanno usato due giorni ciascuno. Ciò che rende indebita la giornata del 30 marzo non è il numero di giorni presi da B, ma il fatto che il tetto era già stato raggiunto il 25 marzo. Se B avesse fruito dei suoi due giorni prima del 18 marzo, in giornate diverse da quelle di A, il quarto giorno sarebbe stato quello di A del 18 marzo, e a restituire sarebbe stato A.
Non conta chi ha usato più giorni, conta chi è arrivato dopo
Il recupero colpisce chi ha fruito dei giorni o delle ore oltre il terzo giorno complessivo, quando il diritto era ormai esaurito. Un lavoratore che usa un solo giorno al mese può quindi trovarsi a restituire l’indennità se gli altri familiari, prima di lui, hanno già consumato i tre giorni. E se lo sforamento è di più giornate, restituiscono tutti coloro che hanno fruito del quarto, del quinto e degli eventuali giorni successivi. Senza un calendario condiviso tra i familiari, il rischio ricade su chi fruisce più tardi nel mese.
Secondo caso: due familiari fruiscono del permesso nello stesso giorno
La legge impone l’alternanza. Se due o più familiari autorizzati fruiscono del permesso per la stessa persona nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura una violazione di legge e l’INPS deve recuperare l’indennità. Qui il criterio della priorità temporale non può funzionare, perché nessuno ha fruito prima dell’altro: l’indebito viene allora riferito in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, e il recupero è effettuato nei confronti di ciascuno per la propria quota.
| Data | Chi fruisce | Esito |
|---|---|---|
| 5 marzo 2026 | Lavoratore A | Regolare |
| 18 marzo 2026 | Lavoratore A e lavoratore B, nello stesso giorno | Indebito al 50% per A e al 50% per B |
| 25 marzo 2026 | Lavoratore B | Regolare |
Anche questo esempio è della circolare. Le giornate di calendario in cui è stata prestata assistenza sono tre, ma le fruizioni indennizzate sono quattro (due di A e due di B): la sovrapposizione del 18 marzo viene trattata con il criterio della ripartizione in parti uguali, non con quello della priorità temporale, e il recupero del 50% a testa riporta di fatto il totale a tre giornate. La quota del 50% si calcola sull’orario di lavoro previsto per ciascun lavoratore nella giornata. Applicando il criterio della circolare, se A è a tempo pieno con 8 ore giornaliere e B è part-time con 4 ore, l’indebito è pari a 4 ore per A e a 2 ore per B, con la corrispondente indennità; con tre familiari nello stesso giorno la quota di ciascuno scende a un terzo.
Stesso giorno, orari diversi: meglio evitare
La circolare parla di fruizione “nella medesima giornata e/o nelle medesime ore”. La formula copre il caso di due permessi orari che si sovrappongono, ma alla lettera anche quello di due familiari che si assentano nello stesso giorno in fasce orarie diverse, per esempio uno la mattina e uno il pomeriggio. In attesa di eventuali precisazioni dell’Istituto, la lettura prudente è pianificare i permessi su giornate diverse.
Che cosa cambia per le aziende
La circolare individua nel lavoratore il soggetto tenuto alla restituzione: è nei suoi confronti che l’INPS procede al recupero dell’indebito. Non prevede addebiti al datore di lavoro, che ha anticipato l’indennità e l’ha conguagliata sulla base dell’autorizzazione dell’Istituto, e non precisa le modalità operative con cui il recupero verrà effettuato.
Il datore di lavoro non è però un semplice spettatore. Secondo l’INPS (circolare n. 53 del 29 aprile 2008, che richiama Cass. n. 175/2005) il provvedimento di autorizzazione incide solo sul rapporto previdenziale e consiste in un’autorizzazione preventiva al conguaglio: destinatario dell’obbligo di concedere i permessi è il datore di lavoro, sul quale “incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge”. Inoltre l’art. 33, comma 7-bis, della legge n. 104/1992 prevede la decadenza dai benefici quando il datore di lavoro o l’INPS accertano l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione (circolare n. 155/2010). La circolare n. 100/2026 non richiama queste disposizioni, che restano però il quadro in cui si inserisce. In pratica, per l’ufficio del personale:
- Autorizzazione e conguaglio. L’indennità si anticipa e si conguaglia solo per i permessi coperti dal provvedimento INPS, che va conservato e letto con attenzione: riporta il limite complessivo e l’obbligo di alternanza.
- Registrazione. Giorni e ore di permesso vanno registrati con precisione, distinguendo la fruizione giornaliera da quella oraria e conservando l’orario previsto per ciascuna giornata: sono i dati su cui si calcola un eventuale indebito, e per i part-time la quota si rapporta all’orario di lavoro del singolo dipendente.
- Più dipendenti per la stessa persona. Nelle imprese familiari capita che coniugi, fratelli o genitore e figlio lavorino nella stessa azienda e assistano lo stesso familiare. In questi casi il datore di lavoro vede entrambe le fruizioni: se due richieste cadono nello stesso giorno, o il totale mensile supera tre, conviene segnalarlo subito ai dipendenti e chiedere di riprogrammare, perché oltre il terzo giorno, o in sovrapposizione, il permesso non spetta.
- Informazione. Molti lavoratori sono convinti che i tre giorni spettino a testa. L’INPS autorizza tutti i familiari per la stessa persona e riceve dai datori di lavoro, con il flusso UniEmens, i dati dei permessi conguagliati, quindi lo sforamento è accertabile: una comunicazione ai dipendenti autorizzati evita contestazioni e richieste di restituzione.
- Qualificazione dell’assenza. La circolare si occupa solo del recupero dell’indennità INPS. Non dice nulla sulla sorte della giornata ai fini del rapporto di lavoro (retribuzione, ferie, altre assenze), che va valutata caso per caso alla luce del contratto collettivo e delle regole aziendali.
Cosa fare adesso
- Informate i dipendenti autorizzati ai permessi della legge 104 che il limite di tre giorni al mese è complessivo per la persona assistita, che la fruizione deve essere alternata e che in caso di sforamento restituisce chi fruisce oltre il terzo giorno.
- Conservate i provvedimenti di autorizzazione dell’INPS e conguagliate solo i permessi che vi rientrano.
- Verificate i casi di più dipendenti che assistono la stessa persona con disabilità: controllate il totale mensile e le sovrapposizioni e, se emergono, chiedete ai lavoratori di riprogrammare i permessi.
- Registrate giorni e ore con precisione, distinguendo fruizione giornaliera e oraria e annotando l’orario previsto per ciascuna giornata, in particolare per i part-time.
- Suggerite ai lavoratori un calendario mensile condiviso tra i familiari autorizzati, con la ripartizione dei tre giorni decisa in anticipo.
- In caso di contestazione INPS, ricostruite l’ordine cronologico delle fruizioni: chi restituisce è chi ha fruito oltre il terzo giorno, non chi ha usato più giorni; nelle giornate contemporanee la quota si divide in parti uguali.
Domande frequenti
Se una persona con disabilità ha due familiari autorizzati, i giorni di permesso sono sei?
No. I giorni sono tre al mese in totale per la persona assistita, qualunque sia il numero dei familiari autorizzati, e vanno fruiti in via alternativa. Il D.Lgs. n. 105/2022 ha permesso di autorizzare più familiari, non di moltiplicare i giorni (INPS, messaggio n. 3096/2022 e circolare n. 39/2023).
Il limite vale anche se i permessi sono fruiti a ore?
Sì. La circolare precisa che il limite complessivo di tre giorni mensili vale anche in caso di fruizione a ore. Le ore fruite da tutti i familiari per la stessa persona concorrono allo stesso tetto. Per il singolo lavoratore a tempo pieno con 40 ore su cinque giorni il massimale è di 24 ore al mese.
Chi deve restituire l’indennità se si superano i tre giorni?
Il lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore oltre il terzo giorno complessivo, quando il diritto era già esaurito. Vale l’ordine di tempo, non il numero di giorni usati da ciascuno: nell’esempio della circolare restituisce B per la giornata del 30 marzo, perché il terzo giorno era stato consumato il 25 marzo.
Due familiari hanno fruito del permesso lo stesso giorno: chi restituisce?
Entrambi, al 50% ciascuno, e con tre familiari un terzo ciascuno. La quota si calcola sull’orario di lavoro previsto per ciascun lavoratore in quella giornata: 4 ore per un tempo pieno di 8 ore, 2 ore per un part-time di 4 ore.
Il datore di lavoro rischia di dover restituire il conguaglio?
La circolare pone il recupero a carico del lavoratore e non prevede addebiti al datore di lavoro che ha anticipato e conguagliato l’indennità sulla base dell’autorizzazione INPS. Resta l’interesse dell’azienda a conguagliare solo i permessi autorizzati, a registrare con precisione giorni e ore e a verificare i presupposti di legge, come l’INPS le riconosce di fare fin dalla circolare n. 53/2008.
Siamo entrambi genitori di un figlio con disabilità grave: abbiamo tre giorni a testa?
No. Anche per i genitori il limite è di tre giorni al mese complessivi, da fruire alternativamente. La possibilità per entrambi i genitori di essere autorizzati esisteva già prima del 2022, come eccezione al referente unico, ma sempre nel limite di tre giorni in tutto per lo stesso figlio.
Il familiare con disabilità lavora e usa i permessi per sé: si sommano ai nostri?
Sì, sono due diritti distinti. Il lavoratore con disabilità grave conserva il diritto ai permessi per sé stesso previsti dall’art. 33, comma 6, e nello stesso mese i familiari possono fruire dei permessi del comma 3 per assisterlo (INPS, circolare n. 39/2023). Il limite complessivo di tre giorni con fruizione alternata riguarda solo i permessi dei familiari che assistono.
Assisto due persone con disabilità grave: ho tre o sei giorni?
Il limite di tre giorni è riferito a ciascuna persona assistita. L’art. 33, comma 3, ultimo periodo, consente allo stesso lavoratore di assistere più persone con disabilità grave, e quindi di cumulare i permessi, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti. Serve una domanda per ciascuna persona assistita.
I permessi possono essere fruiti in giorni diversi dello stesso mese da familiari diversi?
Sì, è proprio questo il senso dell’alternanza: per esempio due giorni al coniuge e un giorno a un figlio, in date diverse. L’importante è non superare tre giornate nel mese e non sovrapporsi nella stessa giornata o nelle stesse ore.
La circolare vale anche per i dipendenti pubblici?
Il limite complessivo di tre giorni e l’obbligo di alternanza sono nella legge e valgono per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La circolare disciplina però il recupero dell’indennità da parte dell’INPS, quindi riguarda i lavoratori per i quali l’Istituto sostiene il costo dei permessi, cioè i dipendenti del settore privato assicurati all’INPS per queste prestazioni. Per i dipendenti pubblici i permessi sono pagati direttamente dall’amministrazione.
Da quando si applicano questi criteri?
La circolare non fissa una decorrenza propria: illustra i criteri che l’INPS applica ai casi di superamento del limite o di fruizione contemporanea che vengono accertati. La regola di fondo, il limite complessivo di tre giorni con fruizione alternata tra più familiari, è in vigore dal 13 agosto 2022.
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