In breve
- La patente a crediti (art. 27, D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non solo per l’edilizia in senso stretto.
- Al rilascio si hanno 30 crediti; sotto i 15 crediti non si può operare, salvo il completamento dei lavori già oltre il 30%.
- Per il lavoro nero accertato dal 1° gennaio 2026 si perdono 5 crediti per ciascun lavoratore, già alla notifica del verbale (D.L. 159/2025).
- Chi opera senza patente o sotto soglia paga il 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro per le violazioni dal 31 ottobre 2025, più sei mesi di esclusione dai lavori pubblici.
- I crediti persi si possono recuperare fino a 15 davanti alle Commissioni territoriali INL-INAIL operative dal 2026.
- Il committente deve verificare la patente al momento dell’affidamento, anche nei subappalti: se non lo fa rischia da 711,92 a 2.562,91 euro.
La patente a crediti è entrata in vigore il 1° ottobre 2024 e, dopo un primo anno di rodaggio, è diventata molto più severa. Il decreto sicurezza di fine 2025 ha raddoppiato la sanzione minima per chi lavora senza patente e ha trasformato il lavoro nero nella violazione più costosa in termini di punteggio: cinque crediti persi per ogni lavoratore irregolare, già alla notifica del verbale e anche se l’impresa regolarizza con la diffida. Due o tre lavoratori in nero in un solo accesso ispettivo bastano per scendere sotto la soglia e fermarsi in tutti i cantieri. L’obbligo, poi, riguarda molte più imprese di quanto si pensi, perché conta chi entra fisicamente in cantiere, non il codice ATECO. Ecco regole, numeri e verifiche da fare, per le imprese esecutrici e per i committenti.
Chi deve avere la patente e chi è escluso
La patente riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. Conta lo svolgimento materiale dell’attività in cantiere: possono essere obbligati anche impiantisti, installatori, manutentori e chi interviene in cantiere per riparare macchinari usati nei lavori edili.
| Soggetti obbligati | Soggetti esclusi |
|---|---|
| Imprese, anche non edili, che operano fisicamente in cantiere | Chi effettua mere forniture di materiali o beni |
| Lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere | Chi svolge prestazioni di natura esclusivamente intellettuale |
| Imprese stabilite in altri Paesi UE, con documento equivalente o patente italiana | Imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III |
Per le prestazioni intellettuali l’esclusione vale solo se l’attività resa in cantiere resta davvero intellettuale: il tecnico che esegue anche lavorazioni materiali rientra nell’obbligo.
Come si chiede la patente
La domanda si presenta sul Portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con SPID personale o CIE, secondo il DM n. 132 del 18 settembre 2024. Può provvedere il legale rappresentante o il lavoratore autonomo, oppure un delegato con delega scritta, compresi i professionisti della legge 12/1979. Se agisce un delegato, vanno acquisite e conservate le dichiarazioni del titolare sul possesso dei requisiti. Entro 5 giorni dalla domanda va informato il RLS o il RLST, con modalità libere ma dimostrabili.
| Requisito | Impresa | Lavoratore autonomo |
|---|---|---|
| Iscrizione alla Camera di commercio | Sì | Sì |
| Formazione obbligatoria su salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | Sì | Sì, per quanto applicabile |
| DURC in corso di validità | Sì | Sì |
| DURF, certificazione di regolarità fiscale | Sì, nei casi previsti | Sì, nei casi previsti |
| Documento di valutazione dei rischi | Sì | No |
| Nomina del RSPP | Sì | No |
Nell’attesa del rilascio si può lavorare, salvo diversa comunicazione dell’INL. Se le dichiarazioni risultano non veritiere la patente può essere revocata e una nuova domanda non è possibile prima di 12 mesi.
Il sistema dei crediti
| Voce | Crediti |
|---|---|
| Dotazione iniziale | 30 |
| Soglia minima per operare | 15 |
| Storicità dell’impresa, al rilascio | Fino a 10 |
| Assenza di decurtazioni, per ogni biennio | 1, fino a un massimo di 20 |
| Attività, investimenti e formazione in materia di sicurezza | Fino a 40 |
| Punteggio massimo teorico | 100 |
Le decurtazioni
I crediti si perdono per le violazioni elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, nella versione modificata dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
| N. | Violazione | Crediti |
|---|---|---|
| 1 | Omessa elaborazione del DVR | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| 3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del RSPP | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del POS | 3 |
| 6 | Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno | 2 |
| 9 | Lavori vicino a linee elettriche senza procedure idonee | 2 |
| 10 | Conduttori nudi in tensione senza procedure idonee | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza su rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza | 2 |
| 13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza per lavori con rischio amianto | 1 |
| 14 | Omessa valutazione del rischio ordigni bellici inesplosi | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| 16 | Omessa individuazione di zone controllate o sorvegliate (D.Lgs. 101/2020) | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi per l’impiego di esplosivi | 3 |
| 20 | Omessa formazione per ambienti confinati o sospetti di inquinamento | 1 |
| 21 | Lavoratore in nero, sanzionato con la maxisanzione, per ciascun lavoratore | 5 |
| 22-23 | Soppressi dal D.L. 159/2025 | – |
| 24 | Aggravante per stranieri irregolari, minori o percettori di misure di sostegno, in aggiunta al n. 21, per ciascun lavoratore | 1 |
| 25 | Infortunio con inabilità temporanea assoluta oltre 60 giorni | 5 |
| 26 | Infortunio con inabilità permanente parziale | 8 |
| 27 | Infortunio con inabilità permanente assoluta | 15 |
| 28 | Infortunio mortale | 20 |
| 29 | Malattia professionale da violazione delle norme di prevenzione | 10 |
Lavoro nero: 5 crediti per lavoratore, subito
Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 il numero 21 accorpa le vecchie voci da 21 a 23: si perdono 5 crediti per ogni lavoratore in nero, a prescindere dalle giornate di impiego, più 1 credito se c’è l’aggravante del numero 24. Il nuovo comma 7-bis dell’art. 27 fa scattare la decurtazione alla notifica del verbale di accertamento, anche se l’impresa ottempera alla diffida (nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026). Tre lavoratori in nero su 30 crediti portano a 15: al quarto l’impresa è sotto soglia.
Per le altre violazioni, di natura penale, la decurtazione avviene solo dopo la sentenza definitiva, come prevede l’art. 27, comma 7. Per il lavoro nero commesso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025 restano le vecchie decurtazioni, da 1 a 3 crediti secondo la durata dell’impiego irregolare, applicate dopo l’ordinanza-ingiunzione definitiva.
Il recupero dei crediti
I crediti persi si possono recuperare fino a 15, cioè fino a tornare a operare, con la valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL (art. 7, DM 132/2024). Le Commissioni sono state costituite in ogni ambito regionale dal decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026: l’impresa presenta un’istanza telematica motivata e la Commissione indica gli adempimenti richiesti, come percorsi formativi specifici per i responsabili della violazione e per i lavoratori del cantiere interessato, oppure investimenti in salute e sicurezza. La competenza è della Commissione della regione in cui l’impresa ha la sede legale, o il lavoratore autonomo il domicilio.
La sospensione cautelare
In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi. Se la morte è imputabile al datore, al suo delegato o al dirigente almeno per colpa grave, la sospensione è obbligatoria, salvo diversa valutazione motivata dell’Ispettorato. La sospensione blocca l’impresa in tutti i cantieri, non solo in quello dell’evento.
Sotto 15 crediti: il completamento dei lavori
Chi scende sotto soglia durante l’esecuzione può completare le attività di appalto o subappalto già in corso se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto. La percentuale si verifica sul singolo contratto e l’onere di dimostrarla è a carico dell’impresa o del lavoratore autonomo: conservate SAL, contabilità e documenti che la provino. Per nuovi lavori resta il blocco fino al recupero dei crediti.
Le sanzioni
| Violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Impresa o autonomo senza patente, senza documento equivalente o con meno di 15 crediti | 10% del valore dei lavori, IVA esclusa, con minimo di 12.000 euro per le violazioni dal 31 ottobre 2025 (prima 6.000); esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi |
| Committente o responsabile dei lavori che non verifica la patente | Da 711,92 a 2.562,91 euro |
Il valore dei lavori è quello del singolo contratto sottoscritto dal trasgressore; se manca un valore formalizzato si applica la soglia minima. La sanzione non è diffidabile. Secondo la circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026, quando si applica la soglia minima di 12.000 euro è ammesso il pagamento in misura ridotta di 4.000 euro ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981. In sede ispettiva può essere disposto anche l’allontanamento dal cantiere.
Gli obblighi del committente
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche quando affida i lavori a un solo soggetto e anche nei subappalti. Per chi è esonerato va verificata l’attestazione SOA. La verifica si fa al momento dell’affidamento e riguarda il possesso del titolo, non la veridicità di tutti i requisiti autocertificati. Se la patente viene meno dopo, per sospensione, revoca o discesa sotto i 15 crediti, il committente non risponde dell’omessa verifica.
Cosa fare adesso
- Verificate se siete obbligati: contano gli accessi fisici ai cantieri, non il settore di appartenenza.
- Controllate il punteggio sul Portale INL, soprattutto dopo accessi ispettivi o verbali notificati.
- Blindate le assunzioni: comunicazione obbligatoria il giorno prima, tessera di riconoscimento e nessun lavoratore in cantiere senza Unilav.
- Tenete aggiornati formazione, DVR, POS e nomine, che sono insieme requisiti di rilascio e cause di decurtazione.
- Conservate i documenti dei requisiti dichiarati in domanda, anche quando l’ha presentata un delegato.
- Documentate lo stato dei lavori di ogni appalto, per poter provare il superamento del 30% se il punteggio scende.
- Se siete committenti, verificate e archiviate la patente di ogni impresa e autonomo al momento dell’affidamento, subappalti compresi.
Domande frequenti
Siamo impiantisti e lavoriamo spesso in cantieri edili: serve la patente?
Sì, se operate fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile. L’obbligo non dipende dal settore o dal codice ATECO ma dall’attività materiale svolta in cantiere. Sono esclusi solo mere forniture, prestazioni intellettuali e imprese con SOA dalla classifica III in su.
Un lavoratore in nero quanti crediti ci costa?
Per gli illeciti dal 1° gennaio 2026, 5 crediti per lavoratore, più 1 in caso di aggravante. La decurtazione scatta alla notifica del verbale e non si evita pagando la diffida. Con 30 crediti iniziali bastano quattro lavoratori in nero per scendere sotto la soglia di 15.
Siamo scesi sotto i 15 crediti: dobbiamo lasciare subito tutti i cantieri?
Potete completare gli appalti e subappalti in corso in cui avete già eseguito lavori per oltre il 30% del valore del contratto, provandolo con la documentazione. Per gli altri lavori serve prima recuperare i crediti davanti alla Commissione territoriale.
Come si recuperano i crediti persi?
Con un’istanza telematica alla Commissione territoriale INL-INAIL della vostra regione, istituita dal decreto direttoriale n. 24/2026. La Commissione può chiedere percorsi formativi e investimenti in sicurezza e consente il recupero fino a 15 crediti.
Quanto si paga se si lavora senza patente?
Il 10% del valore dei lavori del contratto, IVA esclusa, con un minimo di 12.000 euro per le violazioni dal 31 ottobre 2025, più l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. La sanzione non è diffidabile; con la soglia minima è ammesso il pagamento ridotto di 4.000 euro.
Come committenti, dobbiamo verificare anche i subappaltatori?
Sì. La verifica riguarda tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, subappalti compresi, e va fatta al momento dell’affidamento. L’omessa verifica costa da 711,92 a 2.562,91 euro.
Possiamo lavorare mentre aspettiamo il rilascio della patente?
Sì. Dopo la presentazione della domanda si può operare in attesa del rilascio, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
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