23 Settembre 2026

Festa nazionale di San Francesco d’Assisi: la disciplina del 4 ottobre e la gestione della busta paga

La busta paga di ottobre 2026 è la prima che deve fare i conti con una festività nazionale in più. La legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha istituito la festa nazionale di San Francesco d'Assisi e ha inserito il 4 ottobre tra i giorni festivi dell'art. 2 della legge n. 260/1949, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Nel 2026 la ricorrenza cade di domenica: per la maggior parte dei dipendenti si tratta quindi di festività non goduta, con una quota giornaliera aggiuntiva da riconoscere in cedolino. L'articolo riepiloga il quadro normativo, le casistiche retributive (festività non goduta, goduta, lavorata), l'impatto sul costo del lavoro, il rapporto con i CCNL non ancora aggiornati e i riflessi sulla cassa integrazione.

In breve

  • La legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha istituito la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre, con decorrenza dal 1° gennaio 2026: fino al 2025 la giornata era solo solennità civile, senza astensione dal lavoro né effetti retributivi.
  • Dal 2026 il 4 ottobre è a tutti gli effetti una festività nazionale: di norma è prevista l’astensione dal lavoro e in busta paga si applica la disciplina delle festività della legge n. 260/1949.
  • Nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica. Per la maggior parte dei dipendenti si tratta quindi di festività non goduta: oltre alla normale retribuzione spetta una quota giornaliera aggiuntiva, da esporre nel cedolino di ottobre.
  • Se la giornata viene lavorata, spettano la retribuzione delle ore prestate con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL e, se il 4 ottobre coincide con il riposo o con altra festività, anche il trattamento per festività non goduta.
  • Il CCNL che non ha ancora aggiornato l’elenco delle festività non è un ostacolo: il diritto nasce dalla legge e la giornata va comunque riconosciuta e retribuita.
  • Resta aperta una criticità formale: il 4 ottobre risulta oggi qualificato sia come festa nazionale sia come solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena. Il Presidente della Repubblica ha chiesto un correttivo, che non è ancora stato adottato. L’orientamento prudenziale è applicare comunque la disciplina della festività nazionale.
  • L’introduzione della nuova festività produce un aumento del costo del lavoro, diretto (retribuzione aggiuntiva) o indiretto (stesso costo su una giornata di produttività in meno).

La busta paga di ottobre 2026 è la prima che deve fare i conti con una festività nazionale in più. La legge 8 ottobre 2025, n. 151, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025 n. 236 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha istituito la festa nazionale di San Francesco d’Assisi e ha inserito il 4 ottobre tra i giorni festivi riconosciuti dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Per chi gestisce il personale la novità non è simbolica: cambia il calendario delle chiusure, incide sul trattamento economico dei dipendenti e, nel 2026, riguarda praticamente tutti gli organici, perché il 4 ottobre cade di domenica e quindi si traduce in una quota di retribuzione aggiuntiva da riconoscere in cedolino. Di seguito il quadro delle regole e le casistiche concrete da impostare in elaborazione paghe.

Che cosa ha fatto la legge n. 151/2025

La legge riconosce il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, quale festa nazionale, e ne dispone l’inserimento nell’elenco delle ricorrenze festive dell’articolo 2 della legge n. 260/1949. È questo inserimento, e non la sola affermazione del valore civile della ricorrenza, a produrre gli effetti giuridici che interessano il rapporto di lavoro:

  • la chiusura di uffici pubblici e scuole e, in via generale, l’astensione dalle attività lavorative, salvo le attività che per loro natura proseguono anche nei giorni festivi;
  • il divieto di compiere determinati atti giuridici proprio dei giorni festivi, con i conseguenti effetti sul computo dei termini e sulle scadenze;
  • il trattamento retributivo festivo disciplinato dalla legge n. 260/1949 e dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, integrato dalle previsioni dei contratti collettivi.

Non si tratta in senso stretto di una novità assoluta: il 4 ottobre era già stato giornata festiva in onore dei patroni d’Italia in forza della legge 4 marzo 1958, n. 132, prima della riduzione delle festività operata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. La legge n. 151/2025 riporta quindi la giornata tra le festività nazionali, lasciando alla legge del 1958 la sola celebrazione di Santa Caterina da Siena.

ProfiloFino al 2025Dal 1° gennaio 2026
Qualificazione del 4 ottobreSolennità civileFesta nazionale (art. 2, legge n. 260/1949)
Astensione dal lavoroNoSì, di norma
Effetti sulla retribuzioneNessunoDisciplina delle festività nazionali
Chiusura uffici e scuoleNoSì

La criticità ancora aperta: due qualificazioni per lo stesso giorno

In sede di promulgazione il Presidente della Repubblica ha segnalato ai Presidenti delle Camere una sovrapposizione normativa: il 4 ottobre risulta oggi qualificato al tempo stesso come festa nazionale, in onore di San Francesco d’Assisi, e come solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena, con due regimi giuridici che producono effetti diversi e tra loro incompatibili. Il Capo dello Stato ha auspicato un intervento legislativo correttivo che, alla data di pubblicazione, non risulta ancora adottato.

La criticità è di coordinamento formale e non incide sulla volontà del legislatore, che è quella di qualificare il 4 ottobre come festività nazionale. In sede di elaborazione paghe la soluzione corretta e prudenziale resta quindi applicare integralmente la disciplina della festività nazionale, riconoscendo ai lavoratori i relativi diritti economici e normativi.

Assenza dal lavoro, recupero e lavoro prestato

Dal 2026 il 4 ottobre va trattato come qualunque altra festività con effetti civili, applicando le regole generali della legge n. 260/1949 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei contratti collettivi. In concreto:

  • è prevista l’astensione dal lavoro;
  • in presenza di espliciti accordi, la giornata può essere recuperata su un’altra data, fermo restando il pagamento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo applicato;
  • se, in base ad accordi tra datore di lavoro e lavoratore o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, la giornata viene lavorata e non recuperata, va retribuita secondo le regole del lavoro festivo.

Il 4 ottobre 2026 cade di domenica: festività non goduta

Nel 2026 il 4 ottobre è una domenica. Per la generalità dei dipendenti la festività coincide quindi con il giorno di riposo settimanale e si configura come festività non goduta: la giornata cade in un momento in cui non era comunque prevista attività lavorativa, ma va ugualmente retribuita.

Che cosa spetta in cedolino

Ai lavoratori, sia retribuiti in misura fissa sia retribuiti in misura variabile, spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, un’ulteriore retribuzione corrispondente alla quota giornaliera. È il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica dalla legge n. 260/1949, come modificata dalla legge n. 90/1954, e generalmente ripreso e specificato dai contratti collettivi, che ne individuano la base di calcolo (di norma un ventiseiesimo della retribuzione mensile per i mensilizzati, oppure un sesto della retribuzione settimanale per i retribuiti a ore).

Va ricordata una distinzione che genera molte contestazioni: salva ogni diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo (di regola la domenica) non compete quando la festività coincide con la sesta giornata non lavorativa della settimana (di regola il sabato) nei regimi di settimana corta. Nel 2026 il problema non si pone, perché il 4 ottobre è domenica, ma si porrà nel 2031 e nel 2036, quando la ricorrenza cadrà di sabato.

AnnoGiorno della settimanaTrattamento tipico
2026DomenicaFestività non goduta: quota giornaliera aggiuntiva
2027LunedìFestività infrasettimanale goduta
2028MercoledìFestività infrasettimanale goduta
2029GiovedìFestività infrasettimanale goduta
2030VenerdìFestività infrasettimanale goduta
2031SabatoSesta giornata: verificare il CCNL applicato

Il 4 ottobre coincidente con un giorno lavorativo infrasettimanale

Quando la festività è goduta, cioè cade in un giorno lavorativo infrasettimanale e non viene lavorata, la giornata va retribuita come se fosse stata lavorata. Lo stesso principio vale se il 4 ottobre coincide con un’assenza indipendente dalla volontà del lavoratore: infortunio, malattia, gravidanza, congedo matrimoniale, ferie, permessi, riduzione o sospensione del lavoro, altre assenze per giustificati motivi. Pertanto:

  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa (di norma impiegati e una parte degli operai) non spettano decurtazioni del trattamento retributivo, perché le festività godute sono già comprese nella retribuzione mensile;
  • ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di norma operai e lavoratori somministrati) va corrisposto un trattamento economico di festività pari a un sesto della retribuzione settimanale, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi.

Le assenze che fanno perdere il diritto

Restano escluse dall’obbligo di retribuzione soltanto le festività che cadono durante assenze non retribuite, assenze ingiustificate e sciopero, in quanto conseguenti alla volontà del lavoratore. Normalmente, salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, le festività cadenti nella sesta giornata non lavorativa (di regola il sabato) si trattano come festività infrasettimanali.

Il 4 ottobre lavorato

Nei casi in cui il lavoratore sia tenuto a prestare attività lavorativa nella giornata festiva cadente in giornata infrasettimanale, gli spettano, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio, le ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorate secondo le percentuali previste dal contratto collettivo applicato.

Festività lavorata e coincidente con il riposo o con altra festività

Se la festività lavorata cade nel giorno di riposo o coincide con un’altra festività, ad esempio il patrono del luogo in cui ha sede l’azienda, al lavoratore vanno erogate:

  • la normale retribuzione, comprensiva della giornata festiva;
  • la retribuzione per festività non goduta;
  • il pagamento delle ore di lavoro prestate, maggiorate secondo le percentuali del contratto collettivo applicato.

È la situazione più frequente nel 2026 per le realtà a ciclo continuo, per il commercio e per i servizi aperti la domenica, dove il 4 ottobre è insieme giorno festivo e giornata di lavoro programmata.

Alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità di attribuire un riposo compensativo in sostituzione della sola retribuzione base, ma la regola generale impone comunque almeno la corresponsione di una maggiorazione economica in presenza di giornata festiva lavorata.

Impatto sul costo del lavoro

L’introduzione della nuova festività determina un impatto negativo sul costo del lavoro per le aziende con dipendenti, che si manifesta in forma diretta o indiretta a seconda della casistica.

CasisticaImpatto economico
4 ottobre non goduto, perché cadente nel giorno di riposo o in coincidenza con un’altra festivitàIl costo del lavoro aumenta, perché al lavoratore spetta una retribuzione aggiuntiva. È la casistica che nel 2026 riguarda la maggioranza dei lavoratori
4 ottobre lavoratoIl costo del lavoro aumenta per effetto della maggiorazione, in alcuni casi anche per la compensazione della festività non goduta, quando la giornata cade nel giorno di riposo o coincide con un’altra festività
4 ottobre non lavorato e cadente in un giorno lavorativoAumenta il costo medio orario: la retribuzione non varia ma le ore di produttività si riducono di una giornata
4 ottobre recuperato su un’altra giornata di riposoAumenta il costo medio orario per la stessa ragione, con in più il costo della maggiorazione per lavoro in giornata festiva

Rapporti con la contrattazione collettiva e riflessi sulla cassa integrazione

La nuova festività produce effetti a prescindere dall’aggiornamento dei testi contrattuali. In sintesi:

  • anche se il contratto collettivo applicato non ha ancora adeguato l’elenco delle festività riconosciute, il 4 ottobre va comunque riconosciuto e retribuito come festività nazionale sulla base della legge. L’elenco contrattuale ha funzione ricognitiva e non può comprimere un diritto di fonte legale;
  • per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile l’integrazione salariale non subisce riduzioni in presenza di festività civili;
  • per i lavoratori retribuiti a ore, il 4 ottobre segue la disciplina generale delle festività nazionali in costanza di integrazione salariale: le festività infrasettimanali sono a carico dell’azienda se ricadono nelle prime due settimane di sospensione e diventano a carico dell’INPS oltre la seconda settimana. La festa di San Francesco d’Assisi non è assimilata alle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che l’articolo 5 della legge n. 260/1949 pone sempre a carico del datore di lavoro.

Settimane di riduzione oraria

La regola delle prime due settimane riguarda le settimane di sospensione, cioè quelle a zero ore. Nelle settimane di riduzione dell’orario, nelle quali una parte di attività viene comunque prestata, la festività resta non integrabile e va trattata come ora lavorata a carico dell’azienda.

Cosa fare adesso

  1. Verificate il calendario aziendale 2026 e aggiornate le chiusure: il 4 ottobre è giornata festiva a tutti gli effetti, con riflessi su turni, reperibilità e servizi aperti la domenica.
  2. Controllate la tabella festività del gestionale paghe: il 4 ottobre deve essere censito tra le festività nazionali, altrimenti il cedolino di ottobre non espone la quota giornaliera aggiuntiva.
  3. Distinguete i mensilizzati dai retribuiti a ore nel calcolo del trattamento per festività non goduta: la base di calcolo è diversa e la maggior parte dei contratti collettivi la individua espressamente.
  4. Verificate il CCNL applicato: elenco delle festività, base di calcolo della quota giornaliera, percentuali di maggiorazione per lavoro festivo ed eventuale riposo compensativo.
  5. Gestite per iscritto gli accordi di recupero della giornata su altra data, ricordando che il recupero non fa venir meno la maggiorazione prevista dal contratto collettivo.
  6. Verificate le posizioni in cassa integrazione a ottobre: per i lavoratori retribuiti a ore la festività è a carico azienda nelle prime due settimane di sospensione e nelle settimane di riduzione oraria.
  7. Informate i lavoratori prima dell’uscita del cedolino di ottobre: una nota interna su che cosa compare in busta paga evita la gran parte delle richieste di chiarimento all’ufficio del personale.
  8. Aggiornate il budget del costo del lavoro: la nuova festività incide in modo strutturale sul costo diretto o sul costo medio orario, anche negli anni in cui cadrà in giornata infrasettimanale.

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Area HR

Domande frequenti

Da quando il 4 ottobre è considerato festivo?

Dal 1° gennaio 2026. La legge 8 ottobre 2025, n. 151 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025, n. 236, con entrata in vigore differita al 1° gennaio 2026. Il 4 ottobre 2025 era quindi ancora una semplice solennità civile, senza effetti sul rapporto di lavoro.

Nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica: spetta comunque un trattamento economico?

Sì. La festività coincidente con il giorno di riposo si considera non goduta e dà diritto, oltre alla normale retribuzione, a un’ulteriore quota giornaliera, da esporre nel cedolino di ottobre. Il diritto spetta sia ai lavoratori retribuiti in misura fissa sia a quelli retribuiti in misura variabile, salvo diverse e più favorevoli previsioni contrattuali.

I dipendenti possono chiedere un giorno di riposo in sostituzione?

No, non esiste un diritto al recupero del riposo quando la festività cade di domenica: la legge prevede la compensazione economica. Un giorno di riposo aggiuntivo può derivare solo da una previsione del contratto collettivo o da un accordo aziendale.

Il CCNL applicato non indica il 4 ottobre tra le festività: va riconosciuto comunque?

Sì. Il diritto nasce dalla legge, che ha inserito il 4 ottobre tra le ricorrenze festive dell’articolo 2 della legge n. 260/1949. L’elenco contrattuale, finché non viene aggiornato, non è idoneo a escludere una festività di fonte legale. Il contratto collettivo resta invece rilevante per la base di calcolo della quota giornaliera e per le percentuali di maggiorazione del lavoro festivo.

Che cosa spetta al lavoratore che presta attività il 4 ottobre?

Le ore effettivamente prestate maggiorate secondo il CCNL, oltre alla normale retribuzione. Se la giornata coincide con il riposo o con un’altra festività, come nel 2026, va aggiunto anche il trattamento per festività non goduta. Alcuni contratti collettivi ammettono un riposo compensativo in sostituzione della sola retribuzione base, ma la maggiorazione resta dovuta.

Se il lavoratore è in ferie, in malattia, in sciopero o in permesso non retribuito il 4 ottobre: come viene trattata la festività?

Se la festività cade in giornata infrasettimanale durante un’assenza indipendente dalla volontà del lavoratore (ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, permessi retribuiti), la giornata va comunque retribuita come festività e, in caso di ferie, non è conteggiata come giornata di ferie. Nel 2026 la questione non si pone, perché il 4 ottobre è domenica.

Diverso il caso dell’assenza per sciopero o per permesso non retribuito: la festività non va retribuita, perché le assenze non retribuite, ingiustificate e per sciopero sono considerate conseguenti alla volontà del lavoratore ed escludono l’obbligo di corresponsione.

Come viene gestita la festività del 4 ottobre in caso di cassa integrazione?

Per i mensilizzati l’integrazione salariale non subisce riduzioni. Per i lavoratori retribuiti a ore, il 4 ottobre è a carico dell’azienda se cade nelle prime due settimane di sospensione e diventa a carico dell’INPS oltre la seconda settimana. A differenza del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, non è una festività sempre a carico del datore di lavoro.

La coincidenza con Santa Caterina da Siena comporta effetti sulla busta paga?

No. La doppia qualificazione del 4 ottobre, festa nazionale e solennità civile, è un difetto di coordinamento normativo segnalato dal Presidente della Repubblica e non ancora corretto dal legislatore. Poiché la volontà del legislatore è chiara nel qualificare la giornata come festività nazionale, l’orientamento prudenziale è applicare integralmente la disciplina della festività, riconoscendo ai lavoratori i relativi diritti economici e normativi.

La nuova festività si applica anche ai dipendenti pubblici?

Sì. Si tratta di una festività nazionale di fonte legale, che vale per tutti i rapporti di lavoro, pubblici e privati. Per il settore pubblico si aggiungono la chiusura degli uffici e gli effetti sui termini e sugli atti propri dei giorni festivi, con le deroghe previste per i servizi essenziali.

Il 4 ottobre continuerà a essere festivo anche nei prossimi anni?

Sì. La legge n. 151/2025 ha inserito il 4 ottobre in via permanente tra le ricorrenze festive dell’articolo 2 della legge n. 260/1949: la festività si ripete quindi ogni anno. Cambia invece il giorno della settimana in cui cade: domenica nel 2026, poi lunedì nel 2027, mercoledì nel 2028, giovedì nel 2029, venerdì nel 2030 e sabato nel 2031. Dal 2027 la casistica prevalente sarà quella della festività infrasettimanale goduta, con impatto sul costo medio orario anziché sulla retribuzione diretta.

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