In breve
- Il recupero fino ad un massimo di 15 crediti complessivi passa da una Commissione territoriale composta da INL e INAIL, con ASL e RLST invitati alle sedute
- Si recuperano crediti con formazione aggiuntiva (non quella già obbligatoria per legge) o con investimenti in sicurezza
- La formazione richiede soggetti formatori qualificati, test finale con 70% di risposte corrette e frequenza minima 90%
- Gli investimenti danno diritto a 1, 3 o 6 crediti a seconda dell’importo speso
- La domanda si presenta via PEC all’ufficio territoriale INL competente, anche tramite l’associazione di categoria
In breve
Se la tua impresa opera in cantieri temporanei o mobili e ha subito una decurtazione di crediti sulla patente prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, da ora hai un percorso chiaro per recuperarli: formazione aggiuntiva, investimenti in sicurezza, o entrambi. Le regole le ha appena fissate l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota prot. n. 4634 del 24 giugno 2026.
Di cosa si tratta
La patente a crediti è il documento obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Si parte con 30 crediti: le violazioni gravi in materia di sicurezza (elencate nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008) fanno scattare decurtazioni. Con la nota del 24 giugno 2026 l’INL spiega, in via operativa, come recuperare fino a 15 crediti.
Chi decide il recupero
La decisione spetta a una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL. Alle sedute sono invitati:
- un esperto ASL, individuato dal Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato in base alla sede legale dell’impresa;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), individuato tramite l’Organismo Paritetico a cui l’impresa aderisce, se aderente.
Il calendario delle riunioni tiene conto, per quanto possibile, del settore in cui opera l’impresa.
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Le due strade per recuperare i crediti
Formazione aggiuntiva
Non basta la formazione già obbligatoria per legge: deve essere ulteriore e non vale come aggiornamento dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Per essere valida deve rispettare questi requisiti:
- soggetti formatori tra quelli indicati nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (il datore di lavoro non può fare da formatore);
- erogazione in presenza o in videoconferenza sincrona (la Commissione valuta se quest’ultima è compatibile con gli obiettivi formativi);
- massimo 30 partecipanti per corso;
- contenuti coerenti con le violazioni che hanno causato la decurtazione, indicati dalla Commissione anche su proposta dell’impresa;
- docenti con i requisiti del D.I. 6 marzo 2013;
- test finale superato con almeno il 70% di risposte corrette;
- frequenza minima del 90% delle ore previste.
Il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso, con dati del partecipante, tipologia e durata del corso, dicitura “valido ai fini del recupero crediti”, modalità di erogazione e firma del legale rappresentante.
Attenzione al calcolo delle ore
La durata minima del corso si calcola così: (30 − crediti rimanenti) × un moltiplicatore da 0,8 a 1,5, in base alla gravità delle violazioni. I crediti si attribuiscono con un rapporto di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, arrotondato per difetto (esempio: 7 ore = 1,75 crediti, arrotondati a 1). È possibile presentare un piano formativo diviso in moduli e chiedere il riconoscimento progressivo dei crediti man mano che i moduli si concludono.
Investimenti in sicurezza
In alternativa o in aggiunta alla formazione, l’impresa può recuperare crediti con investimenti mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza. La Commissione valuta l’investimento in base alle risorse economiche disponibili, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e al tipo di violazione riscontrata. Anche gli investimenti sostenuti con contributi pubblici sono validi.
Rientrano, ad esempio:
- sensori per rumore, temperatura, gas o radiazioni con monitoraggio in tempo reale;
- DPI o abbigliamento da lavoro con elettronica integrata (rilevatori di prossimità, contaminazione, tessuti intelligenti) — occorre dimostrare che vengono realmente usati dai lavoratori, tramite l’evidenza della formazione e dell’addestramento previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 81/2008;
- cartelle cliniche elettroniche o sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose;
- robotica per operazioni pericolose o droni per ispezioni in aree ad alto rischio;
- realtà virtuale o aumentata per simulazioni di emergenza o formazione a distanza.
I crediti riconosciuti dipendono dall’importo dell’investimento:
| Investimento | Crediti recuperati |
|---|---|
| Da 5.000,00 a 25.000,00 euro | 1 |
| Da 25.000,01 a 50.000,00 euro | 3 |
| Oltre 50.000,00 euro | 6 |
Il recupero può essere pianificato anche in modo graduale, con investimenti realizzati per stati di avanzamento.
Come presentare la domanda
- Prepara la proposta di recupero (formazione, investimenti o entrambi) usando la modulistica allegata alla nota INL, indicando i crediti da recuperare e i tempi previsti.
- Invia l’istanza via PEC all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione competente; puoi farlo anche tramite la tua associazione di categoria.
- Se lo ritieni utile, chiedi espressamente un confronto diretto con la Commissione prima della decisione.
- Se scegli la formazione, verifica che il soggetto formatore rilasci l’attestato con tutti gli elementi richiesti e che il corso preveda test finale e registro presenze.
- Se scegli gli investimenti, conserva le fatture e la documentazione che dimostra l’utilizzo effettivo degli strumenti acquistati.
La nota è già operativa dal 24 giugno 2026 e sarà monitorata da INL e INAIL, che potranno introdurre modifiche o integrazioni.
Domande frequenti
Quanti crediti si possono recuperare con questa procedura?
Fino a 15 crediti, tramite la valutazione della Commissione territoriale composta da INL e INAIL.
La formazione già fatta per obbligo di legge vale per il recupero crediti?
No. Deve essere formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non può sostituire l’aggiornamento obbligatorio.
Un investimento di 10.000 euro in sicurezza quanti crediti fa recuperare?
Un credito, perché rientra nella fascia tra 5.000,00 e 25.000,00 euro.
Dove si presenta la domanda di recupero crediti?
Via PEC all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione competente, anche tramite l’associazione di categoria.
Fonte: Nota INL prot. n. 4634 del 24 giugno 2026 – Linee guida recupero crediti patente a crediti (Ispettorato Nazionale del Lavoro — NOTE E PARERI). Decorrenza: 24/06/2026.
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