In breve
- Dal 4 settembre 2026 l'INPS riconosce il giorno precedente al certificato di malattia anche in caso di visita ambulatoriale, non solo domiciliare.
- Il giorno di inizio malattia resta comunque decisivo per il calcolo della carenza (i primi 3 giorni a carico del datore) e delle percentuali di indennizzo.
- Il giorno prima è riconosciuto solo se non anteriore di oltre un giorno e se non cade di sabato, domenica o festivo infrasettimanale.
- Per le aziende cambia il modo di leggere i certificati: va verificato il campo 'Dichiara di essere ammalato dal…' anche quando la visita è ambulatoriale.
In breve
- Dal 4 settembre 2026 il giorno prima del certificato di malattia può essere riconosciuto anche per visita ambulatoriale.
- Prima la retrodatazione di un giorno valeva solo per le visite domiciliari.
- Il giorno di inizio malattia incide su carenza, percentuali di indennizzo e periodo massimo indennizzabile.
- Restano esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali come giorno precedente riconoscibile.
Cosa cambia
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l’INPS modifica il criterio con cui riconosce la data di inizio della malattia ai fini del pagamento dell’indennità. L’Istituto estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare. La novità arriva d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per le aziende non cambia l’impianto generale: il certificato resta il documento che fa fede per la data di inizio della malattia. Cambia invece la possibilità, finora riservata alle sole visite a domicilio, di far retroagire questa data di un giorno.
La regola di base, che resta invariata
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore deve presentare il certificato medico redatto il primo giorno dell’evento, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro. Questo principio non cambia: la data del certificato resta il riferimento ordinario.
Questo giorno è decisivo per il calcolo: della “carenza” (i primi tre giorni non indennizzati); delle percentuali di indennizzo; del periodo massimo assistibile. In pratica, spostare di un giorno la decorrenza della malattia sposta anche il calcolo dei tre giorni di carenza a carico del datore di lavoro e il conteggio del periodo indennizzabile dall’INPS.
Cosa prevedeva la vecchia regola
Finora, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Il riconoscimento era invece escluso nei casi di visita in ambulatorio. Chi si recava di persona dal medico, anche se davvero malato dal giorno prima, non otteneva il riconoscimento previdenziale per quella giornata.
Perché l’INPS ha cambiato orientamento
Alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e della progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti, è stato rivisto l’orientamento applicativo. In altre parole: sempre meno visite a domicilio, sempre più accessi su appuntamento in studio, quindi la distinzione tra le due modalità di visita non aveva più senso pratico.
Le condizioni per il riconoscimento del giorno precedente
A partire dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:
- il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
- il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.
| Situazione | Prima del 4 settembre 2026 | Da oggi |
|---|---|---|
| Visita domiciliare, giorno prima dichiarato malato | Riconosciuto | Riconosciuto |
| Visita ambulatoriale, giorno prima dichiarato malato | Non riconosciuto | Riconosciuto (se rispettate le condizioni) |
| Giorno prima cade di sabato/domenica/festivo | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
Perché conta per l’azienda
Il giorno da cui decorre la malattia non è un dettaglio burocratico: incide su tre aspetti che riguardano direttamente la gestione del rapporto di lavoro.
- Carenza: i primi tre giorni di malattia restano a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL applicato. Se il giorno di inizio si sposta indietro di 24 ore, cambia anche il computo di questi tre giorni.
- Percentuali di indennizzo INPS: la normativa previdenziale prevede percentuali diverse a seconda del giorno della malattia; anticipare la decorrenza incide sul conteggio.
- Periodo massimo indennizzabile e comporto: anche il conteggio dei giorni complessivi di malattia utili per il periodo di comporto contrattuale può risentire di questo spostamento.
Attenzione
La retrodatazione del giorno prima non è automatica: deve risultare dal certificato telematico, con il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” correttamente compilato dal medico. Chi gestisce le presenze deve verificare questo campo anche quando il certificato riporta una visita ambulatoriale, cosa che finora non era necessaria.
Cosa fare in pratica
- Aggiornare la procedura interna di controllo dei certificati di malattia, includendo la verifica del campo “Dichiara di essere ammalato dal…” anche per le visite ambulatoriali.
- Verificare, insieme al software di gestione presenze o al proprio consulente del lavoro, che il calcolo automatico della carenza tenga conto dell’eventuale giorno precedente riconosciuto.
- Segnalare all’ufficio HR o al payroll le assenze in cui il giorno di inizio indicato nel certificato precede quello di redazione, per un controllo puntuale prima dell’elaborazione del cedolino.
- Ricordare ai responsabili di linea che il giorno precedente non è riconosciuto se cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale.
- Aggiornare le istruzioni interne per i dipendenti, spiegando che la copertura del giorno prima resta comunque condizionata e non è automatica in ogni caso.
Da quando si applica
A partire dalla pubblicazione della circolare, quindi dal 4 settembre 2026, le nuove indicazioni si applicano ai certificati di malattia emessi da questa data in poi. Per le assenze precedenti resta valido il criterio applicativo previgente, che limitava il riconoscimento del giorno prima alla sola visita domiciliare.
Domande frequenti
Da quando si applica la nuova regola sul giorno precedente al certificato?
Dalla data di pubblicazione della circolare INPS n. 92, cioè dal 4 settembre 2026, per i certificati emessi da quel giorno in poi.
Il giorno prima del certificato è sempre riconosciuto se il medico lo indica?
No. Non è riconosciuto se cade di sabato, domenica o festivo infrasettimanale, né se la data indicata come inizio malattia è anteriore di più di un giorno rispetto al certificato.
Cosa cambia in concreto per il calcolo della carenza a carico dell'azienda?
Se il giorno di inizio malattia viene retrodatato di 24 ore, si sposta anche il computo dei primi tre giorni di carenza a carico del datore di lavoro previsti dal CCNL applicato.
Serve ancora distinguere tra visita domiciliare e ambulatoriale nel certificato?
Ai fini del riconoscimento del giorno prima non è più necessario che la visita sia domiciliare: conta solo che il medico valorizzi correttamente il campo che indica da quando il lavoratore dichiara di essere malato.
Fonte: Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 (INPS CIRCOLARI). Decorrenza: 4 settembre 2026.
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