In breve
- Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) modifica l'art. 51, comma 4, lett. a) TUIR con effetto dal periodo d'imposta 2026.
- Resta il forfetario costo km ACI × 15.000 × coefficiente per alimentazione: 10% elettrico, 20% plug-in, 50% tutti gli altri.
- Secondo la Relazione illustrativa il forfetario si applica ora anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
- Dal 1° gennaio successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione il fringe benefit è maggiorato del 50%: dal 2026 tocca alle auto immatricolate nel 2020.
- +5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore, con salvezza dei comportamenti tenuti fino al 31/12/2025.
- La clausola di salvaguardia CO2 si estende ai veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31/12/2025 (prima 30/6/2025).
L'auto aziendale in uso promiscuo è tornata a cambiare regole per la terza volta in sei anni. Dopo il passaggio dal criterio CO2 a quello per alimentazione introdotto dalla legge di bilancio 2025, il Decreto Omnibus aggiunge due variabili che incidono direttamente sulla busta paga: l'età del veicolo e gli optional non a listino ACI. Con un effetto immediato, perché le nuove regole valgono già per il periodo d'imposta 2026, quindi per le retribuzioni in corso di erogazione. Vediamo cosa cambia nel calcolo, chi resta protetto dalla salvaguardia e cosa conviene verificare sulla flotta.
Il quadro normativo
Nel Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo della riforma fiscale (legge n. 111/2023), in vigore dal 12 agosto 2026. L'articolo 2 riscrive l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR sulla determinazione del fringe benefit da uso promiscuo dell'auto aziendale, con effetto dal periodo d'imposta 2026, e interviene anche sull'art. 1, comma 48-bis, della L. n. 207/2024.
Le stesse modifiche interessano l'art. 53, comma 6, lett. a) del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027: per ora il riferimento operativo resta il TUIR vigente.
Ricordiamo il presupposto: si parla di uso promiscuo quando il veicolo è messo a disposizione del lavoratore per finalità sia lavorative che personali, anche fuori dall'orario di lavoro, festivi e ferie inclusi. In questo caso l'assegnazione configura un fringe benefit imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi. Rileva la disponibilità del mezzo per uso personale, non il numero di chilometri effettivamente percorsi a titolo privato.
Il calcolo: coefficienti per alimentazione
La quantificazione forfetaria è confermata: costo chilometrico ACI × 15.000 km × coefficiente legato alla tipologia di alimentazione, sulla base delle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
| Alimentazione | Coefficiente |
|---|---|
| Elettrico a batteria (full electric) | 10% |
| Ibrido plug-in | 20% |
| Benzina, diesel, GPL, metano e ibridi non ricaricabili (full/mild hybrid) | 50% |
Il forfetario vale anche per i veicoli riassegnati
È il primo cambiamento sostanziale. Il testo della norma non richiama più i veicoli «di nuova immatricolazione» concessi con «contratti stipulati dal 1° gennaio 2025». Secondo la Relazione illustrativa al decreto, il forfetario si applica quindi anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
Ne discende, sempre secondo la Relazione, il superamento dal 2026 del ricorso al valore normale ex Risoluzione AE n. 46/E/2020 per le riassegnazioni. Chi in azienda gestiva le auto rientrate dalle cessazioni con una valorizzazione di mercato può archiviare la procedura.
Il limite dei cinque anni: +50%
Le misure ordinarie si applicano fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Dal 1° gennaio dell'anno successivo il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
In pratica il conteggio non parte dalla data esatta di immatricolazione ma dall'anno solare: un'auto immatricolata in qualunque mese del 2020 resta al regime ordinario per tutto il 2025 e viene maggiorata dal 1° gennaio 2026. Rileva la prima immatricolazione, non la data di assegnazione al dipendente, e non incide la forma di acquisizione del mezzo (proprietà, leasing o noleggio a lungo termine).
| Anno di prima immatricolazione | Maggiorazione del 50% dal |
|---|---|
| 2020 | 1° gennaio 2026 |
| 2021 | 1° gennaio 2027 |
| 2022 | 1° gennaio 2028 |
| 2023 | 1° gennaio 2029 |
| 2024 | 1° gennaio 2030 |
| 2025 | 1° gennaio 2031 |
Attenzione: i veicoli 2020 sono già maggiorati nel 2026
La maggiorazione opera anche per i veicoli in regime CO2. Significa che già dal periodo d'imposta 2026 sono interessati i mezzi immatricolati da luglio a dicembre 2020, cioè proprio quelli entrati nel primo regime CO2. Se in flotta ci sono auto di quell'annata ancora assegnate, il conguaglio va sistemato subito, in attesa di conferme di prassi sulla base di calcolo da assoggettare alla maggiorazione.
Accessori e allestimenti: +5%
Le tabelle ACI valorizzano le sole dotazioni di serie. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore — anche se già maggiorato del 50% — è incrementato del 5%.
Le somme trattenute al dipendente, incluse quelle per accessori e allestimenti, restano integralmente deducibili dal valore convenzionale. È la leva più semplice per contenere l'imponibile: se l'optional viene riaddebitato, non entra nel calcolo.
Nota: il +5% opera dal 1° gennaio 2026 anche per i veicoli in regime CO2. Sono però fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025 in ordine alle modalità di tassazione degli accessori, senza che ciò dia luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate: non occorre quindi rivedere le annualità precedenti.
La clausola di salvaguardia (regime CO2)
Per i veicoli in salvaguardia (art. 1, comma 48-bis, L. 207/2024) resta applicabile il testo vigente al 31 dicembre 2024, con i coefficienti legati alle emissioni:
| Emissioni di CO2 | Coefficiente |
|---|---|
| Fino a 60 g/km | 25% |
| 61 - 160 g/km | 30% |
| 161 - 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
Il Decreto Omnibus estende la salvaguardia e ne fissa la durata:
| Regola | Effetto |
|---|---|
| Concessi in uso promiscuo dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 | regime CO2 |
| Ordinati entro il 31/12/2024 e concessi entro il 31/12/2025 (prima: 30/6/2025) | regime CO2 |
| Dal 1° gennaio successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione | valore + 50% |
| Optional non ACI non acquistati dal lavoratore, dal 1°/1/2026 | valore + 5% |
Ai fini della salvaguardia rilevano la data certa dell'ordine (acquisto, leasing, noleggio a lungo termine o altra forma) e il perfezionamento dell'accordo di assegnazione con il dipendente, accordo bilaterale ex art. 1321 c.c. Senza documentazione con data certa la salvaguardia non è dimostrabile in caso di verifica.
Time-line della tassazione
| Periodo / concessione | Coefficienti | Criterio di calcolo | Note |
|---|---|---|---|
| Fino al 30/06/2020 | 30% fisso | Costo km ACI × 15.000 × 30% | Criterio uniforme |
| Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 | CO2: 25% - 30% - 40% - 50% | Costo km ACI × 15.000 × % CO2 | Prima applicazione CO2 (aliquote intermedie solo 2020) |
| Dal 01/01/2021 al 31/12/2024 | CO2: 25% - 30% - 50% - 60% | Costo km ACI × 15.000 × % CO2 | Regime CO2 a regime; oggi protetto dalla clausola di salvaguardia |
| Dal 01/01/2025 | Alimentazione: 10% - 20% - 50% | Costo km ACI × 15.000 × % alimentazione | L. 207/2024: non più CO2 ma tipologia di alimentazione |
| Dal periodo d'imposta 2026 | Alimentazione: 10% - 20% - 50% + regole Omnibus | +50% dopo il quinto anno; +5% accessori non ACI | Forfetario anche ai riassegnati; salvaguardia estesa al 31/12/2025 |
Esempi pratici
Riferimento comune: berlina media 1.5 benzina 150 CV di prima immatricolazione 2020, costo ACI 0,5669 €/km (tabelle 2026), CO2 dichiarata 120-130 g/km, quindi fascia 61-160 con coefficiente 30%.
| Valore | Importo annuo |
|---|---|
| Base convenzionale (0,5669 × 15.000) | 8.503,50 € |
| CO2 30% — Esempi 1, 2, 4 | 2.551,05 € |
| Alimentazione 50% — Esempio 3 | 4.251,75 € |
| 30% + maggiorazione 50% — Esempio 4 | 3.826,58 € |
| 50% + optional 5% — Esempio 5 | 4.464,34 € |
Esempio 1 — Salvaguardia piena. Ordine 12/11/2024, immatricolazione 20/1/2025, uso promiscuo dal 01/03/2025: opera la clausola di salvaguardia, CO2 30% = 2.551,05 € annui (212,59 € al mese). Maggiorazione del 50% dal 1°/1/2031.
Esempio 2 — Il termine esteso al 31/12/2025. Stesso ordine e immatricolazione, ma uso promiscuo dal 01/07/2025: nel 2025 si era applicato il coefficiente alimentazione 50% (4.267,50 € su tabelle 2025); dal 2026, con il termine esteso al 31/12/2025, il veicolo rientra nella salvaguardia e si applica il CO2 30% = 2.551,05 € annui (212,59 € al mese). Il 2025 non va rifatto: le nuove disposizioni decorrono dal periodo d'imposta 2026 e non retroagiscono, quindi il comportamento già tenuto resta fermo, senza rimborso delle maggiori imposte versate.
Esempio 3 — Nessuna salvaguardia. Ordine 12/02/2025, immatricolazione 31/03/2025, uso promiscuo dal 01/05/2025: benzina al 50% = 4.251,75 € annui (354,31 € al mese). Maggiorazione del 50% dal 01/01/2031.
Esempio 4 — Riassegnazione e quinquennio superato. Auto già in flotta, immatricolata a settembre 2020, utilizzata da un dipendente cessato nel 2024 e riassegnata dal 01/03/2026: regime CO2 30% con maggiorazione del 50% (quinquennio superato): 2.551,05 × 1,5 = 3.826,58 € annui (318,88 € al mese).
Esempio 5 — Optional non a listino ACI. Auto dell'Esempio 3 con gancio traino e vernice metallizzata non di serie, non riaddebitati al dipendente: 4.251,75 + 5% = 4.464,34 € annui (372,03 € al mese). Le somme eventualmente trattenute per la concessione o per gli optional riducono integralmente il valore imponibile.
La soglia di esenzione
Per i periodi d'imposta 2025-2027 il limite di non imponibilità dei fringe benefit è di 1.000 € annui, che salgono a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico. Entro soglia nessun prelievo fiscale e contributivo; superata la soglia si tassa l'intero valore, non l'eccedenza. Con la maggiorazione del 50% e il +5% sugli optional, qualche assegnazione che prima restava sotto il limite ora lo supera: vale la pena rifare il conto, considerando tutti i benefit erogati nell'anno, prima del conguaglio di fine anno.
Cosa fare adesso
- Censite la flotta per anno di prima immatricolazione: le auto del 2020 sono già maggiorate del 50% nel 2026, quelle del 2021 lo saranno dal 1° gennaio 2027.
- Verificate ordini e accordi di assegnazione dei veicoli 2024-2025: data certa dell'ordine entro il 31/12/2024 e concessione entro il 31/12/2025 danno accesso alla salvaguardia CO2, spesso più favorevole.
- Ricontrollate le riassegnazioni gestite a valore normale: dal 2026 si applica il forfetario, quindi la procedura va allineata.
- Elencate gli optional non valorizzati ACI e verificate se sono riaddebitati al dipendente: se non lo sono, scatta il +5%.
- Rifate il conto rispetto alla soglia di 1.000 / 2.000 €, tenendo conto degli altri fringe benefit erogati, prima del conguaglio.
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Domande frequenti
La maggiorazione del 50% vale anche per le auto in regime CO2?
Sì. La maggiorazione opera a prescindere dal criterio applicato: già dal periodo d'imposta 2026 riguarda i veicoli immatricolati nel 2020, compresi quelli immatricolati da luglio a dicembre 2020 che rientrano nel primo regime CO2.
Un'auto rientrata da un dipendente cessato e riassegnata come si tassa?
Con il forfetario. Dal 2026 la norma non richiama più i veicoli di nuova immatricolazione e, secondo la Relazione illustrativa al decreto, il criterio costo km ACI × 15.000 × coefficiente si applica anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario. Non si ricorre più al valore normale.
Un'auto ordinata e consegnata nel 2025, fuori dalla salvaguardia, come si tassa dal 2026?
Con il criterio per alimentazione e con le nuove regole del Decreto Omnibus: le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026 anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio del comma 48-bis. Vanno quindi verificati gli optional non ACI e, se pertinente, l'anzianità del mezzo.
Come si dimostra il diritto alla salvaguardia CO2?
Servono la data certa dell'ordine — acquisto, leasing, noleggio a lungo termine o altra forma — e il perfezionamento dell'accordo di assegnazione con il dipendente, che è un accordo bilaterale ex art. 1321 c.c. Senza questi due elementi documentati la salvaguardia non regge in caso di verifica.
Il +5% sugli optional si somma alla maggiorazione del 50%?
Sì. Il +5% si calcola sul valore già maggiorato del 50%, se il veicolo ha superato il quinquennio. Riguarda accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Se riaddebito l'optional al dipendente cosa cambia?
Le somme trattenute al dipendente, comprese quelle per accessori e allestimenti, sono integralmente deducibili dal valore convenzionale. Se l'accessorio è acquistato direttamente dal lavoratore, il +5% non si applica.
Superata la soglia di 1.000 euro si tassa solo l'eccedenza?
No: superato il limite si tassa l'intero valore del fringe benefit, non la sola parte eccedente. Il limite è di 1.000 € annui, elevato a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico, per i periodi d'imposta 2025-2027.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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