25 Settembre 2026

TFR e previdenza complementare: adesione automatica dal 1° luglio 2026 e nuovo modello TFR3

Dal 1° luglio 2026 l'assunzione di un dipendente privato porta con sé un adempimento nuovo e con tempi stretti. Il vecchio silenzio-assenso, che dopo sei mesi portava al fondo il solo TFR, è stato sostituito da un'adesione automatica che scatta in 60 giorni e che fa confluire nella previdenza complementare anche i contributi dell'azienda e del lavoratore. Per due mesi si è lavorato con un fac-simile provvisorio; ora il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 ha adottato il modello TFR3 definitivo. Chi non lo consegna o non lo archivia si trova senza la prova di aver informato il lavoratore, proprio quando la scelta produce effetti economici immediati sul costo del lavoro. Ecco come funziona il meccanismo e cosa deve fare l'ufficio del personale a ogni assunzione.

In breve

  • Per i dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026 l’adesione automatica sostituisce il silenzio-assenso (art. 1, commi 201-205, legge 199/2025, che riscrive l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005).
  • Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per scegliere, non più sei mesi.
  • Senza scelta al fondo vanno TFR intero, contributo del datore e contributo minimo del lavoratore, con decorrenza dalla data di assunzione.
  • Se manca un fondo contrattuale si aderisce al fondo residuale Cometa, al quale va il solo TFR.
  • Dal D.I. 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre, è in vigore il modello TFR3, che sostituisce il fac-simile provvisorio e va consegnato a tutti gli assunti dopo il 30 giugno 2026.
  • Il datore deve informare, raccogliere e conservare la dichiarazione e consegnarne copia al lavoratore.

Dal 1° luglio 2026 l’assunzione di un dipendente privato porta con sé un adempimento nuovo e con tempi stretti. Il vecchio silenzio-assenso, che dopo sei mesi portava al fondo il solo TFR, è stato sostituito da un’adesione automatica che scatta in 60 giorni e che fa confluire nella previdenza complementare anche i contributi dell’azienda e del lavoratore. Per due mesi si è lavorato con un fac-simile provvisorio; ora il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 ha adottato il modello TFR3 definitivo. Chi non lo consegna o non lo archivia si trova senza la prova di aver informato il lavoratore, proprio quando la scelta produce effetti economici immediati sul costo del lavoro. Ecco come funziona il meccanismo e cosa deve fare l’ufficio del personale a ogni assunzione.

A chi si applicano le nuove regole

Le regole valgono per i lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026. Restano fuori solo i dipendenti pubblici e i lavoratori domestici. Rientrano i contratti a tempo determinato, gli stagionali e gli agricoli, purché il rapporto duri almeno 60 giorni. Sono inclusi anche i lavoratori intermittenti: le prime FAQ ministeriali li escludevano, ma l’indicazione è stata poi corretta senza una comunicazione ufficiale.

CategoriaChi è
Lavoratore di prima assunzioneChi instaura il primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026 e non ha già una posizione di previdenza complementare. Conta l’esistenza di una posizione presso un fondo, non la sola storia lavorativa
Lavoratore non di prima assunzioneChi ha già avuto rapporti di lavoro o ha già una posizione presso una forma pensionistica complementare

Come funziona l’adesione automatica

Se entro 60 giorni il lavoratore non sceglie nulla, aderisce al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale. Se i fondi applicabili sono più di uno vale quello con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. In mancanza di un fondo contrattuale opera il fondo residuale individuato dal DM 85/2020, cioè Cometa, al quale viene conferito il solo TFR.

AspettoFino al 30 giugno 2026Dal 1° luglio 2026
MeccanismoAdesione tacita, silenzio-assensoAdesione automatica
Termine per scegliere6 mesi dall’assunzione60 giorni dall’assunzione
Cosa va al fondoSolo il TFRTFR intero, contributo del datore e contributo minimo del lavoratore
Contributo del lavoratoreSolo se aderisce volontariamenteDovuto, salvo retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale
Decorrenza dei versamentiDal settimo meseDalla data di assunzione, con arretrati versati dopo i 60 giorni
Fondo di destinazioneFondo negoziale, in mancanza fondo residualeFondo negoziale, in mancanza Cometa con il solo TFR
Investimento predefinitoComparto garantitoLinea coerente con profilo ed età, secondo i criteri che definirà la COVIP
ModulisticaModuli TFR1 e TFR2Modello TFR3

Scaduti i 60 giorni il datore di lavoro comunica l’adesione al fondo, avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza e versa gli arretrati di TFR e contributi maturati dalla data di assunzione. Il contributo a carico del lavoratore non è dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale, pari a 7.101,12 euro nel 2026; resta comunque dovuto quello dell’azienda.

Rapporti brevi e periodo di prova

Se il rapporto cessa prima dei 60 giorni l’adesione automatica non si perfeziona. Il periodo di prova, invece, non la impedisce: i 60 giorni corrono comunque dalla data di assunzione e i versamenti coprono anche quel periodo.

Lavoratori non di prima assunzione

Qui tutto dipende dalla scelta fatta in passato sul TFR, ed è la ragione per cui la dichiarazione del lavoratore è indispensabile.

Situazione del neoassuntoEffetto
Ha già un’adesione alimentata, in tutto o in parte, dal TFRHa 60 giorni per indicare il fondo a cui destinare il TFR maturando. Senza indicazione scatta l’adesione automatica con gli stessi effetti. La destinazione del TFR a un fondo non è reversibile
Non ha un’adesione con conferimento del TFRNessuna adesione automatica. Il TFR resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria INPS secondo le soglie dimensionali. Il lavoratore può comunque aderire a un fondo in qualsiasi momento

Attenzione alla soglia del Fondo di Tesoreria

Il TFR che resta in azienda va versato al Fondo di Tesoreria INPS secondo le soglie riscritte dalla stessa legge di bilancio 2026, che guardano alla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente: almeno 60 dipendenti per i periodi di paga 2026 e 2027, 50 dal 2028 al 2031, 40 dal 2032. Il vecchio riferimento fisso ai 50 dipendenti non è più attuale.

Adesione esplicita e scelte che non la integrano

Si ha adesione esplicita quando il lavoratore, entro 60 giorni, rinuncia all’adesione automatica e destina il TFR maturando a un fondo diverso da quello di riferimento, indicandolo nel TFR3 e perfezionando l’adesione secondo le regole del fondo scelto. In quel caso il TFR va al fondo prescelto con decorrenza dalla data di assunzione e il contributo del datore spetta nella misura prevista dal contratto collettivo.

Secondo le FAQ ministeriali non sono adesione esplicita, e quindi lasciano intatti tutti gli effetti dell’adesione automatica, compreso l’obbligo di contribuzione a carico dell’azienda:

  • il conferimento del TFR in misura ridotta al fondo di riferimento, quando il contratto collettivo lo consente;
  • la scelta di non versare il contributo del lavoratore perché la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.

Il modello TFR3

Il TFR3 ha una doppia funzione: raccoglie le scelte del lavoratore e documenta che il datore ha fornito l’informativa obbligatoria su contratti collettivi applicabili, fondo di destinazione, funzionamento dell’adesione automatica, facoltà esercitabili nei 60 giorni e opzioni sul TFR. Contiene inoltre la dichiarazione del lavoratore sulla prima assunzione e sulla eventuale posizione previdenziale pregressa.

SezioneOpzioni
Sezione 1
Lavoratori di prima assunzione
A) conferire il TFR al fondo dell’adesione automatica, al 100% o nella diversa percentuale prevista dal CCNL; B) non versare il contributo a proprio carico, solo con retribuzione annua lorda sotto l’assegno sociale; C) conferire il TFR a un altro fondo liberamente scelto (adesione esplicita); D) non conferire il TFR e lasciarlo in azienda o al Fondo di Tesoreria, scelta modificabile in futuro
Sezione 2
Lavoratori non di prima assunzione con TFR già conferito
Opzioni A, B e C. Per chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 resta la possibilità di conferire almeno il 50% del TFR

Rispetto al fac-simile provvisorio la struttura non cambia: sono state riviste alcune formulazioni ed è stato tolto dalla Sezione 1 il riferimento al conferimento del 50% per gli iscritti ante 29 aprile 1993, che non può riguardare un lavoratore di prima assunzione. Il modello si chiude con l’attestazione del datore di lavoro, che dichiara di aver fornito l’informativa, di aver acquisito e conservato la dichiarazione e di averne consegnato copia al lavoratore. Il Ministero renderà disponibile anche una versione digitale, compilabile online dal lavoratore e notificata direttamente al datore: tempi e modalità saranno fissati con un successivo decreto direttoriale.

Cosa fare adesso

  1. Inserite il TFR3 nel kit di assunzione e consegnatelo a ogni dipendente assunto dopo il 30 giugno 2026.
  2. Sostituite il fac-simile provvisorio con il modello ufficiale del decreto del 4 settembre 2026.
  3. Individuate il fondo di riferimento per ogni CCNL applicato e, se ce n’è più di uno, quello con più aderenti in azienda.
  4. Presidiate la scadenza dei 60 giorni con un promemoria per ogni assunzione: da lì partono comunicazione al fondo, versamenti e arretrati.
  5. Verificate la posizione pregressa dei neoassunti con la dichiarazione del TFR3, prima di decidere dove va il TFR.
  6. Aggiornate il budget del costo del lavoro, perché al fondo va anche il contributo aziendale previsto dal CCNL.
  7. Archiviate il modello firmato e consegnatene copia al lavoratore: è la prova dell’informativa resa.

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Area HR

Domande frequenti

Il lavoratore non firma nulla entro 60 giorni: cosa dobbiamo fare?

Scatta l’adesione automatica al fondo di riferimento. Dovete comunicarla al fondo, avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e versare gli arretrati di TFR e contributi maturati dalla data di assunzione.

Assumiamo con un contratto di 30 giorni: si applica l’adesione automatica?

No. Per i rapporti a termine, stagionali e agricoli l’adesione automatica opera solo se il rapporto dura almeno 60 giorni. Se il rapporto cessa prima, l’adesione non si perfeziona.

Il neoassunto ha già lavorato: dobbiamo comunque consegnare il TFR3?

Sì. Serve proprio a sapere se ha già una posizione con conferimento del TFR. In caso affermativo ha 60 giorni per indicare il fondo di destinazione, altrimenti scatta l’adesione automatica; in caso contrario l’adesione automatica non opera.

Se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, è definitivo?

No. La scelta di mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c. è sempre modificabile in favore della previdenza complementare. È invece irreversibile la destinazione del TFR a un fondo pensione.

Il dipendente guadagna poco e non vuole versare il suo contributo: si può?

Solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Questa scelta non è adesione esplicita: restano fermi l’adesione automatica e l’obbligo di versare il contributo a carico dell’azienda.

Non abbiamo un fondo previsto dal CCNL: dove va il TFR?

Al fondo residuale individuato dal DM 85/2020, cioè Cometa, al quale viene conferito il solo TFR, senza contributo del datore e del lavoratore.

Il periodo di prova sospende i 60 giorni?

No. Il termine decorre dalla data di assunzione anche durante la prova e i versamenti, una volta perfezionata l’adesione, coprono anche quel periodo.

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