16 Ottobre 2026

Esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro: il decreto attuativo, la certificazione UNI/PdR 192:2026 e come ottenere lo sgravio

Con il decreto attuativo dell’art. 6 del D.L. n. 62/2026 diventa operativo l’esonero fino all’1% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro 50.000 euro l’anno, per le aziende con la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro UNI/PdR 192:2026. Ecco requisiti, durata, domanda all’INPS, risorse, i contributi Unioncamere per certificarsi e un simulatore per stimare lo sgravio.

In breve

  • Il decreto attuativo dell’art. 6 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla L. n. 112/2026, rende operativo l’esonero contributivo per le aziende con la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
  • Il riferimento è la prassi UNI/PdR 192:2026; il certificato lo rilasciano organismi accreditati e vale 36 mesi.
  • L’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite di 50.000 euro l’anno per azienda, su base mensile.
  • Spetta per i mesi di validità del certificato, non prima del 28 giugno 2026 e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
  • Domanda telematica all’INPS, nei termini che l’Istituto fisserà con apposite istruzioni: chi la presenta nella prima finestra utile dopo la certificazione ha l’esonero per l’intero periodo di validità.
  • Risorse limitate: 7 milioni per il 2026 e 12 milioni per il 2027 e per il 2028. Se non bastano, l’esonero si riduce in proporzione. Per i costi della certificazione è aperto l’avviso Unioncamere.

Dopo la parità di genere, anche le politiche per la famiglia entrano nel sistema degli sgravi. Il decreto del Ministro del lavoro, firmato a settembre 2026 di concerto con il Ministro per la famiglia e con il Ministro dell’economia, definisce come si ottiene la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro e come si chiede all’INPS l’esonero previsto dal D.L. n. 62/2026, il cosiddetto decreto Primo maggio.

La logica è premiale: l’azienda che organizza in modo misurabile le politiche per la famiglia, con attenzione a maternità, paternità e carichi di cura, ottiene uno sconto sui contributi. Lo sconto, però, va letto con realismo: è contenuto, ha un tetto e conta su risorse limitate. In questa guida trovate il decreto articolo per articolo, il simulatore dell’esonero, la procedura INPS e i contributi Unioncamere per la consulenza e l’audit di certificazione.

Le date da conoscere

14 aprile 2026UNI/PdR 192:2026Pubblicata la prassi di riferimento sul sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro.
30 aprile 2026D.L. n. 62/2026, art. 6Introdotto l’esonero per le aziende certificate; con la conversione vale per gli anni dal 2026 al 2028.
28 giugno 2026In vigore la L. n. 112/2026Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decorre l’esonero.
21 luglio 2026Avviso UnioncamereVoucher di assistenza e contributo per l’audit di certificazione; domande dal 21 settembre 2026 al 31 marzo 2027.
Settembre 2026Decreto attuativoFirmato dai ministri del Lavoro, della Famiglia e dell’Economia: definisce certificazione, domanda e misura.
Prossimo passoIstruzioni INPSTermini, finestre e procedura telematica per la domanda. L’esonero non va oltre il 31 dicembre 2028.

Documenti

Il decreto articolo per articolo

Art.TemaCosa prevede
1OggettoProcedure per ottenere la certificazione dell’art. 8, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 184/2025 e sua validità; criteri e modalità dell’esonero dell’art. 6 del D.L. n. 62/2026, dal 2026.
2CertificazioneParametri minimi della UNI/PdR 192:2026; rilascio da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, con accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specifico per la prassi; validità di 36 mesi.
3EsoneroSpetta alle aziende certificate a decorrere dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della L. n. 112/2026, per il periodo di validità del certificato e non oltre il 31 dicembre 2028.
4Domanda e misuraDomanda telematica all’INPS con dichiarazioni sostitutive; ammissione per l’intero periodo se si presenta nella prima finestra utile; esonero non superiore all’1% dei contributi a carico del datore, entro 50.000 euro annui, parametrato su base mensile; riduzione proporzionale se le risorse non bastano.
5Controlli e sanzioniChi ha fruito indebitamente versa i contributi e le sanzioni, salva la responsabilità penale; controlli INPS anche con le banche dati di Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero del lavoro e Ispettorato.
6Risorse7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7InvarianzaNessun nuovo onere per la finanza pubblica.

La certificazione UNI/PdR 192:2026

La prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, Requisiti per il benessere delle famiglie», è stata pubblicata il 14 aprile 2026. È nata dal tavolo tecnico previsto dall’accordo dell’aprile 2025 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio e l’UNI e prevede indicatori chiave di prestazione sulle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica a maternità, paternità e carichi di cura. Per il decreto i suoi parametri sono i requisiti minimi per ottenere la certificazione.

Chi la rilasciaOrganismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, con certificato di accreditamento conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
Quanto dura36 mesi. Durante la validità l’esonero si fruisce mese per mese, fino al 31 dicembre 2028 al massimo.
Cosa misuraLe politiche aziendali per la famiglia attraverso indicatori di prestazione: un sistema di gestione da costruire e mantenere, non un singolo adempimento.
Se si perdeIn caso di rinuncia o revoca va data tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Quanto vale l’esonero

L’esonero riguarda i contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, «nella misura non superiore all’1%», con un tetto di 50.000 euro l’anno per azienda. Il beneficio è parametrato su base mensile e si fruisce riducendo i contributi a carico dell’azienda nelle mensilità di validità del certificato (art. 4, commi 7 e 8).

La formula è la stessa dell’esonero per la certificazione della parità di genere (art. 5 della L. n. 162/2021), per il quale l’INPS calcola l’1% sul totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con un limite mensile di 4.166,66 euro (circolare n. 137/2022). È ragionevole attendersi lo stesso criterio, ma la conferma arriverà con le istruzioni INPS.

EsempioAzienda con 40 dipendenti360 euro al mese

Monte retributivo mensile di 120.000 euro, aliquota media dei contributi a carico dell’azienda del 30%: contributi per 36.000 euro al mese. L’1% vale 360 euro al mese, cioè 4.320 euro l’anno, ben sotto il tetto di 50.000 euro.

Con il certificato rilasciato a novembre 2026, l’esonero copre al massimo 26 mesi, fino a dicembre 2028: circa 9.360 euro complessivi, prima dell’eventuale riduzione per insufficienza delle risorse.

Risorse limitate: possibile riduzione

L’esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tutte le domande di una stessa finestra sono finanziate con le risorse dell’annualità di riferimento e, se non bastano, il beneficio è ridotto in proporzione per tutti (art. 4, commi 4 e 5). Mettete in conto che l’importo effettivo possa essere inferiore all’1%.

Simulatore dell’esonero

Inserite il monte retributivo mensile e l’aliquota media dei contributi a carico dell’azienda. Con la data di rilascio del certificato il simulatore stima anche i mesi di fruizione fino al 31 dicembre 2028.

Quanto vale lo sgravio

Esonero mensile, annuo e per l’intera validità del certificato, secondo le regole del decreto.

Somma delle retribuzioni mensili di tutti i dipendenti.
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Facoltativa: serve per stimare i mesi di fruizione.
100 se le risorse bastano; provate valori inferiori per simulare la riduzione.

La domanda all’INPS

La domanda si presenta all’INPS esclusivamente in via telematica, dal legale rappresentante, da un suo delegato o dagli intermediari dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, come i consulenti del lavoro, secondo i termini e le modalità che l’INPS indicherà con apposite istruzioni (art. 4, comma 1).

Cosa si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

  • I dati identificativi dell’azienda.
  • La retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità del certificato, cioè la somma delle retribuzioni medie mensili di tutti i lavoratori in carico.
  • L’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata per lo stesso periodo.
  • Il possesso del certificato in corso di validità, con identificativo alfanumerico e denominazione dell’organismo accreditato che lo ha rilasciato.
  • La data di rilascio del certificato, da cui si calcola la validità.
  • Di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

La regola della prima finestra

Chi presenta la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento del certificato, secondo le indicazioni che l’INPS fornirà ogni anno, è ammesso al beneficio per l’intero periodo di validità del certificato, comunque non oltre il 31 dicembre 2028 (art. 4, comma 3). Perdere la prima finestra significa rischiare mesi di esonero: pianificate certificazione e domanda insieme.

  1. CertificatoRilasciato da un organismo accreditato per la UNI/PdR 192:2026.
  2. Prima finestra INPSDomanda telematica con le dichiarazioni sostitutive.
  3. VerificaL’INPS controlla i dati; il Dipartimento per le politiche della famiglia comunica le aziende certificate.
  4. RisorseDomande della stessa finestra finanziate insieme, con eventuale riduzione proporzionale.
  5. AutorizzazioneL’INPS autorizza la fruizione entro l’1% e i 50.000 euro annui.
  6. Fruizione mensileRiduzione dei contributi a carico dell’azienda nei mesi di validità del certificato.

Condizioni, controlli e sanzioni

Condizioni

Da rispettare per tutto il periodo

  • Regolarità contributiva, rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006)
  • Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato
  • Nessun provvedimento di sospensione dei benefici contributivi
  • Certificato valido nei mesi di fruizione

Controlli e sanzioni

Se il beneficio risulta indebito

  • Versamento dei contributi non pagati e delle sanzioni di legge
  • Salva la responsabilità penale se il fatto costituisce reato
  • Controlli INPS incrociati con le banche dati di Dipartimento, Ministero e Ispettorato
  • Rinuncia o revoca del certificato non comunicate: si applicano le stesse conseguenze

Il rapporto con la parità di genere

I due esoneri hanno la stessa struttura: 1% dei contributi a carico del datore, tetto di 50.000 euro, certificazione UNI/PdR rilasciata da organismi accreditati, domanda all’INPS. Il decreto, però, non disciplina il cumulo con l’esonero per la parità di genere o con altri incentivi.

Una differenza va considerata fin d’ora: il nuovo esonero è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, mentre per l’esonero sulla parità di genere l’INPS ha chiarito che non rientra in quella disciplina (circolare n. 137/2022). Prima di contare su entrambi, attendete le istruzioni INPS sul regime di aiuto applicabile e sulle regole di cumulo.

I contributi per certificarsi: l’avviso Unioncamere

Per sostenere i costi di accesso alla certificazione, il Dipartimento per le pari opportunità e il Dipartimento per le politiche della famiglia hanno promosso un avviso gestito da Unioncamere, pubblicato il 21 luglio 2026, con una dotazione di 7,5 milioni di euro.

MisuraCosa copreImporto massimo
Voucher di assistenza tecnicaAccompagnamento di un consulente dell’elenco Unioncamere fino all’audit: analisi dei divari, sistema di gestione, piano aziendale, pre-verifica. Fino a 6 giornate.2.459,01 euro, IVA esclusa
Contributo per la certificazioneCosti dell’audit di prima certificazione dell’organismo accreditato, pagati direttamente all’organismo dopo il rilascio. Esclusi pre-audit, sorveglianza e rinnovo.1.200 euro a giornata e 12.000 euro complessivi, IVA esclusa
  • Possono partecipare imprese di qualsiasi forma giuridica con almeno un dipendente, partita IVA attiva e sede in Italia, che superano il test di pre-screening online.
  • Il 60% delle risorse è riservato a micro, piccole e medie imprese.
  • Le imprese con più di 50 dipendenti devono essere in regola con il rapporto sulla situazione del personale (art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006).
  • Domande a sportello su restart.infocamere.it dalle 10 del 21 settembre 2026 alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento dei fondi.
  • La certificazione va conseguita entro il 30 giugno 2027, salvo proroga.

Un elenco dedicato raccoglie i consulenti che erogano l’assistenza: le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2027 e i voucher sono pagati da Unioncamere al consulente.

Il percorso in tre fasi

Subito

Valutare

  • Stimate l’esonero con il simulatore e confrontatelo con i costi.
  • Fate il test di pre-screening Unioncamere.
  • Mappate le politiche già attive: flessibilità, genitorialità, cura.
  • Verificate DURC e rispetto dei contratti collettivi.
  • Se avete la parità di genere, valutate un percorso integrato.

Entro giugno 2027

Certificarsi

  • Presentate la domanda Unioncamere per voucher e contributo.
  • Costruite il sistema di gestione e gli indicatori.
  • Scegliete un organismo accreditato per la UNI/PdR 192:2026.
  • Pianificate l’audit tenendo conto delle finestre INPS.
  • Conservate certificato, identificativo e data di rilascio.

Fino al 2028

Fruire

  • Domanda all’INPS nella prima finestra utile.
  • Applicate l’esonero mese per mese, nei limiti autorizzati.
  • Mantenete il sistema di gestione e il certificato valido.
  • Comunicate subito rinuncia o revoca.
  • Monitorate eventuali riduzioni proporzionali.

Volete valutare la certificazione e l’esonero? Con CECCHINATO HR stimiamo il beneficio sui vostri dati, mappiamo le politiche di conciliazione già attive, vi affianchiamo nel percorso di certificazione e nella domanda all’INPS e gestiamo l’esonero in busta paga e nelle denunce contributive.

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    Domande frequenti

    Quale norma prevede l’esonero?

    L’art. 6 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, attuato dal decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per la famiglia e con il Ministro dell’economia. La certificazione è quella prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 184/2025.

    Quanto vale l’esonero?

    Non più dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo di 50.000 euro l’anno per azienda, parametrato su base mensile. Se le risorse non bastano, il beneficio è ridotto in proporzione.

    Da quando e fino a quando spetta?

    Per i mesi di validità del certificato, non prima del 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della L. n. 112/2026, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Chi si certifica dopo quella data può fruirne dal rilascio del certificato, se presenta la domanda nella prima finestra utile.

    Quanto dura la certificazione?

    36 mesi. Se il certificato scade dopo il 2028, l’esonero si ferma comunque al 31 dicembre 2028.

    Chi può rilasciare la certificazione?

    Gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, con accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specifico per la UNI/PdR 192:2026.

    Si può già fare domanda all’INPS?

    Non ancora: termini, finestre e procedura saranno fissati dall’INPS con apposite istruzioni. Conviene però prepararsi, perché chi presenta la domanda nella prima finestra utile dopo il rilascio del certificato ha l’esonero per l’intero periodo di validità.

    Chi può presentare la domanda?

    Il legale rappresentante, un suo delegato o gli intermediari abilitati dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, come i consulenti del lavoro.

    Le piccole imprese possono accedere?

    Sì, il decreto non fissa soglie dimensionali. Per i costi della certificazione l’avviso Unioncamere riserva il 60% delle risorse a micro, piccole e medie imprese e richiede almeno un dipendente.

    Si cumula con l’esonero per la parità di genere?

    Il decreto non lo dice. Il nuovo esonero va concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, a differenza di quello sulla parità di genere: per il cumulo bisogna attendere le istruzioni INPS.

    Cosa succede se perdo la certificazione?

    Va data tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia. Senza comunicazione, l’esonero fruito indebitamente va restituito con le sanzioni previste.

    Quanto costa certificarsi?

    Dipende dall’organismo e dalle dimensioni aziendali. L’avviso Unioncamere copre l’assistenza tecnica fino a 2.459,01 euro e l’audit di prima certificazione fino a 12.000 euro, IVA esclusa: la parte eccedente resta a carico dell’impresa.

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