16 Ottobre 2026

CCNL farmacie speciali Assofarm: aumenti, una tantum e tutte le novità del rinnovo 2025-2029

Il 15 settembre 2026 ASSOFARM e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del CCNL per le farmacie gestite o partecipate dagli enti locali. Dal 1° ottobre 2026 arrivano la prima tranche di aumento, le nuove indennità per i farmacisti e il passaggio dal 6° al 5° livello. Ecco tabelle, una tantum, maggiorazioni, part-time, tutele e un calcolatore per l’ufficio paghe.

In breve

  • Il 15 settembre 2026 ASSOFARM e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL delle farmacie gestite o partecipate dagli enti locali (codice CNEL H124), scaduto il 31 dicembre 2024. Il nuovo contratto scade il 31 dicembre 2029.
  • Aumento a regime di 220 euro al 1° livello, in quattro tranche: 120 euro dal 1° ottobre 2026, poi 40, 30 e 30 euro a luglio 2027, 2028 e 2029. Con la nuova scala parametrale i livelli più bassi ricevono di più.
  • Una tantum di 500 euro al 1° livello per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026, pagata in due rate con le retribuzioni di gennaio e luglio 2027.
  • Soppresso il 6° livello: chi vi era inquadrato passa al 5° dal 1° ottobre 2026.
  • Per i farmacisti, dal 1° ottobre 2026, indennità professionale di 30 euro per 14 mensilità e indennità vaccinatori di 20 euro; polizza per la colpa grave interamente a carico di ASSOFARM.
  • Domeniche e festivi di giorno al 40%, al 60% oltre le 96 ore annue; dal 2027 104 ore annue di ROL e permessi per tutti; part-time minimo di 16 ore settimanali.

Dopo quasi due anni di vacanza contrattuale arriva il rinnovo per chi lavora nelle farmacie speciali, cioè le aziende gestite o partecipate dagli enti locali che esercitano farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici. L’intesa interviene su tre fronti: salari, con aumenti più robusti per i livelli bassi e un meccanismo di recupero dell’inflazione; professionalità, con nuove indennità per i farmacisti; tutele, dalla maternità al part-time.

Per l’ufficio paghe la prima scadenza è immediata: aumenti, nuove indennità e passaggio dal 6° al 5° livello decorrono dal 1° ottobre 2026. In questa guida trovate tabelle per livello, un calcolatore delle retribuzioni e dell’una tantum e la checklist operativa.

Le date del rinnovo

15 settembre 2026Ipotesi di accordoFirma tra ASSOFARM e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS. Il contratto decorre da questa data, salvo diversa indicazione.
1° ottobre 2026Prima tranche e nuove indennitàAumento di 120 euro al 1° livello, indennità professionale e vaccinatori, ex 6° livello al 5°.
5 e 15 ottobre 2026Rettifica e consultazioneVerbale di errata corrige sulla polizza per colpa grave; consultazione di lavoratori e aziende entro il 15 ottobre.
Gennaio e luglio 2027Una tantumDue rate di pari importo; dal 1° gennaio 2027 anche 104 ore annue di ROL e permessi per tutti.
Luglio 2027, 2028 e 2029Seconda, terza e quarta tranche40, 30 e 30 euro al 1° livello, riparametrati sugli altri livelli.
31 dicembre 2029ScadenzaEntro giugno 2030 la verifica dell’inflazione reale, con eventuale aumento da luglio 2030.

Firma, consultazione e durata

Il rinnovo riguarda il CCNL 7 luglio 2022 per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici, scaduto il 31 dicembre 2024. L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta il 15 settembre 2026 da ASSOFARM e dalle federazioni di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS.

AspettoCosa prevede l’ipotesi
EfficaciaSubordinata all’esito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle assemblee delle aziende associate, da svolgersi entro il 15 ottobre 2026.
Testo definitivoSarà sottoscritto dopo le approvazioni e recepirà la rettifica del verbale del 5 ottobre 2026 sull’art. 30, comma 3, in tema di polizza per colpa grave.
DecorrenzaDal 15 settembre 2026, data di firma dell’ipotesi, salvo le diverse decorrenze indicate per i singoli istituti.
Scadenza31 dicembre 2029, per la parte economica e per quella normativa.
Rinnovo tacitoDi anno in anno, se nessuna delle organizzazioni stipulanti dà disdetta o presenta la piattaforma con raccomandata o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza. Il contratto disdetto o scaduto si applica fino al rinnovo.

Prima di applicare gli aumenti

Gli istituti economici decorrono in gran parte dal 1° ottobre 2026, ma l’efficacia dell’intesa dipende dall’esito della consultazione. Verificate la comunicazione delle parti sull’approvazione e, se avete già chiuso le paghe di ottobre, gestite le differenze con il primo cedolino utile: la decorrenza degli aumenti resta il 1° ottobre 2026.

Aumenti: 220 euro in quattro tranche

L’aumento a regime è di 220 euro mensili sulla retribuzione base del 1° livello, riparametrati sugli altri livelli con la nuova scala parametrale. Per sostenere i redditi più bassi la prima tranche è maggiorata di 20 euro per il 4° livello e di 30 euro per il 5°.

LivelloDal 1/10/2026Dal 1/7/2027Dal 1/7/2028Dal 1/7/2029Totale
1Q139,2046,4034,8034,80255,20
1S134,4044,8033,6033,60246,40
1C128,4042,8032,1032,10235,40
1 + 12 anni120,0040,0030,0030,00220,00
1 + 2 anni120,0040,0030,0030,00220,00
1120,0040,0030,0030,00220,00
2108,0036,0027,0027,00198,00
3103,2034,4025,8025,80189,20
4117,2032,4024,3024,30198,20
5121,2030,4022,8022,80197,20

Importi mensili lordi in euro. La prima tranche del 4° e del 5° livello comprende la maggiorazione di 20 e 30 euro. Il 6° livello è soppresso.

La nuova retribuzione base

LivelloAl 31/12/2024Dal 1/10/2026Dal 1/7/2027Dal 1/7/2028Dal 1/7/2029
1Q2.456,912.596,112.642,512.677,312.712,11
1S2.372,462.506,862.551,662.585,262.618,86
1C2.266,382.394,782.437,582.469,682.501,78
1 + 12 anni2.109,972.229,972.269,972.299,972.329,97
1 + 2 anni2.109,972.229,972.269,972.299,972.329,97
12.109,972.229,972.269,972.299,972.329,97
21.872,161.980,162.016,162.043,162.070,16
31.777,291.880,491.914,891.940,691.966,49
41.652,611.769,811.802,211.826,511.850,81
51.522,171.643,371.673,771.696,571.719,37
61.421,48Soppresso: dal 1° ottobre 2026 si applica il 5° livello

Retribuzione base mensile lorda in euro. Le nuove tabelle riguardano la retribuzione base; la tabella al 31 dicembre 2024 allegata all’ipotesi riporta anche l’indennità quadri (160, 150 e 145 euro per 1Q, 1S e 1C) e l’indennità speciale (130 euro per 1 + 12 anni e 100 euro per 1 + 2 anni).

La clausola di salvaguardia sull’inflazione

Gli aumenti sono calcolati su un’inflazione prevista, misurata con l’indice IPCA al netto degli energetici importati, del 6,7% complessivo per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. Entro giugno 2030 le parti confronteranno questo valore con gli indici IPCA effettivi del triennio. Se la differenza è positiva, i punti percentuali di scostamento si moltiplicano per la retribuzione tabellare al 31 dicembre 2029 e il risultato diventa un ultimo aumento, al 1° livello e riparametrato, da luglio 2030. Se è negativa, non si restituisce nulla.

Addio al 6° livello e nuova scala parametrale

L’ipotesi sopprime il 6° livello. Il personale inquadrato nel 6° livello prima del 15 settembre 2026 passa automaticamente al 5° livello dal 1° ottobre 2026: la retribuzione base sale da 1.421,48 a 1.643,37 euro, con un incremento di 221,89 euro al mese. Gli importi degli scatti biennali restano confermati, salvo l’eliminazione di quello del 6° livello: per chi aveva già maturato scatti al 6° livello verificate nel testo definitivo come vanno rideterminati.

LivelloVecchio parametroNuovo parametro
1Q116,44116,00
1S112,44112,00
1C107,41107,00
1, 1 + 2 e 1 + 12 anni100,00100,00
288,7390,00
384,2386,00
478,3281,00
572,1476,00
ex 667,37Non previsto

La nuova scala serve a parametrare i futuri aumenti contrattuali: alza il peso dei livelli dal 2° al 5° e riduce leggermente quello dei quadri.

Superminimi e passaggio di livello

Il passaggio automatico dal 6° al 5° livello e i nuovi aumenti sono il momento in cui si pone la domanda sui superminimi individuali: si sommano o si assorbono? La risposta dipende dalla lettera di attribuzione, dalle regole del CCNL e dalla prassi seguita in azienda nei rinnovi precedenti. Prima di elaborare il cedolino di ottobre fate questa verifica caso per caso.

Una tantum: 500 euro per la vacanza contrattuale

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026 spetta un importo forfetario di 500 euro al 1° livello, riparametrato sugli altri livelli e pagato in due rate di pari importo, con le competenze di gennaio 2027 e di luglio 2027.

LivelloGennaio 2027Luglio 2027Totale
1Q290,00290,00580,00
1S280,00280,00560,00
1C267,50267,50535,00
1, 1 + 2 e 1 + 12 anni250,00250,00500,00
2225,00225,00450,00
3215,00215,00430,00
4202,50202,50405,00
5 ed ex 6190,00190,00380,00
  • Spetta al personale in forza alla data di firma dell’ipotesi, il 15 settembre 2026, e alla data di erogazione, compresi i lavoratori a termine.
  • Chi è stato assunto nel corso del periodo la riceve in proporzione ai mesi di servizio, purché fosse in forza il 15 settembre 2026: la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni conta come mese intero.
  • Si escludono dal calcolo solo i periodi di aspettativa non retribuita per l’art. 31 della L. n. 300/1970 o per motivi personali.
  • Per il part-time si riproporziona in base all’orario.
  • Non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali e non entra nella base di calcolo del TFR.

Fiscalmente l’una tantum, pagata nel 2027, si riferisce al 2025 e al 2026: valutate se rientra tra gli emolumenti arretrati di anni precedenti a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR).

Calcolatore: retribuzione base e una tantum

Scegliete il livello e, per l’una tantum, indicate data di assunzione, percentuale di part-time e mesi di aspettativa non retribuita nel periodo.

Il rinnovo in busta paga

Retribuzione base per tranche e importo dell’una tantum, livello per livello.

Il 6° livello passa al 5° dal 1° ottobre 2026.
Lasciate vuoto se in forza da prima del 1° gennaio 2025.
100 per il tempo pieno.
Nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026.

Le indennità dei farmacisti

Indennità di conduzioneAi direttori di farmacia: 30 euro al mese con fatturato annuo oltre 1 e fino a 2 milioni di euro, 60 euro oltre 2 milioni. Nulla fino a 1 milione.Come funziona: 12 mensilità, varia con il fatturato consuntivo dell’anno precedente e, in caso di nuova assegnazione, dal 1° giorno del mese successivo. Non fa parte della retribuzione individuale.Non spetta: in aspettativa di qualunque tipo, nel congedo straordinario della L. n. 104/1992 oltre 60 giorni e nella malattia oltre 60 giorni continuativi.
Indennità professionaleDal 1° ottobre 2026 a tutti i farmacisti dipendenti iscritti all’ordine provinciale: 30 euro al mese per 14 mensilità.Come funziona: fa parte della retribuzione individuale e non è riparametrata sui livelli.
Indennità vaccinatoriDal 1° ottobre 2026 ai farmacisti abilitati che partecipano effettivamente alla somministrazione dei vaccini, nelle farmacie che hanno aderito al servizio: 20 euro al mese.Come funziona: spetta dall’ingresso nell’elenco aziendale dei vaccinatori fino all’uscita, per 12 mesi l’anno, a prescindere dalla durata della stagione vaccinale. Non fa parte della retribuzione individuale e non è riparametrata.Da fare: l’elenco si regola a livello aziendale, previo confronto sindacale.

Per un farmacista vaccinatore di 1° livello l’effetto complessivo a regime arriva così a 270 euro mensili: 220 euro di aumento, 30 di indennità professionale e 20 di indennità vaccinatori.

Maggiorazioni, straordinario e ROL

IstitutoNuova regolaNote
Domeniche e festivi, ore diurneMaggiorazione del 40% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettiva prestazione, elevata al 60% oltre le prime 96 ore per anno civile.Assorbita fino a concorrenza dagli accordi aziendali di miglior favore preesistenti all’entrata in vigore del CCNL.
Straordinario diurnoRetribuzione individuale oraria maggiorata del 20% nei giorni feriali e del 40% nei giorni festivi.Nei festivi la maggiorazione era del 30%.
ROL e permessiDal 1° gennaio 2027 104 ore annue per tutti: 72 di riduzione dell’orario e 32 di permessi retribuiti.Spariscono le differenze di maturazione legate alla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.
EsempioLe 96 ore festive40% poi 60%

Una farmacista lavora di giorno, nell’anno, 110 ore tra domeniche e festivi. Le prime 96 ore hanno la maggiorazione del 40%, le altre 14 del 60%. Il contatore riparte dal 1° gennaio: conviene impostarlo nel sistema di rilevazione presenze.

Part-time: minimo 16 ore

Il part-time non può essere inferiore a 16 ore settimanali, contro le 12 del contratto precedente. I contratti firmati prima del 15 settembre 2026 con un orario inferiore restano validi. Se la durata giornaliera non supera le 4 ore, la prestazione di norma non si fraziona.

Il diritto di salire a 16 ore

I lavoratori in forza al 15 settembre 2026 con un part-time inferiore a 16 ore hanno diritto, su richiesta scritta, all’adeguamento al minimo di 16 ore dal mese successivo alla richiesta. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla stipula del CCNL: conviene informare i lavoratori interessati e prevedere l’impatto su turni e costi.

Maternità, congedi e unioni civili

Maternità al 100%L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione globale, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima. Vale anche per il padre che fruisce del congedo al posto della madre, in caso di decesso o grave infermità.
Congedo parentale più 10%Integrazione aggiuntiva del 10% rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali se il congedo dura almeno 4 mesi continuativi. Per il genitore di un minore con handicap non serve la durata minima continuativa.
Unioni civiliLe stesse tutele previste per il congedo matrimoniale e per il permesso retribuito per lutto.

Colpa grave e supporto psicologico

Ai farmacisti che svolgono attività professionale per le aziende che applicano il CCNL va garantita una copertura assicurativa per la responsabilità professionale di colpa grave. Con la rettifica del 5 ottobre 2026 le parti hanno chiarito chi la stipula: la polizza è stipulata e posta interamente a carico di ASSOFARM, senza oneri diretti o indiretti per le aziende associate e per i farmacisti, e prevede la rinuncia del datore di lavoro alla rivalsa verso il professionista assicurato. La previsione, contenuta nell’art. 30, comma 3, recepisce l’accordo del 17 marzo 2026 che aveva anticipato la stipula della polizza collettiva.

L’azienda mette inoltre a disposizione voucher per prestazioni di supporto psicologico per chi subisce atti violenti legati all’attività lavorativa, denunciati alle forze dell’ordine. Organizzazione e importi si definiscono a livello aziendale, dopo un incontro con le rappresentanze aziendali e con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie.

Checklist per l’ufficio paghe

Ottobre 2026

Primo cedolino

  • Verificate l’esito della consultazione e la firma definitiva.
  • Aggiornate le tabelle con la prima tranche dal 1° ottobre.
  • Spostate il personale del 6° livello al 5°.
  • Verificate i superminimi assorbibili, caso per caso.
  • Attivate le voci per indennità professionale e vaccinatori.

Entro gennaio 2027

Assetto

  • Applicate le nuove maggiorazioni festive e il contatore delle 96 ore.
  • Impostate 104 ore annue di ROL e permessi dal 1° gennaio.
  • Calcolate e pagate la prima rata dell’una tantum.
  • Definite con il confronto sindacale l’elenco dei vaccinatori.
  • Gestite le richieste di aumento a 16 ore del part-time.

Fino al 2030

Scadenze

  • Seconda rata dell’una tantum a luglio 2027.
  • Tranche di luglio 2027, 2028 e 2029.
  • Aggiornamento annuale dell’indennità di conduzione in base al fatturato.
  • Regolamento aziendale dei voucher di supporto psicologico.
  • Verifica dell’inflazione entro giugno 2030.

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    Domande frequenti

    A chi si applica questo CCNL?

    Ai dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali che esercitano farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici: è il contratto delle farmacie speciali, firmato da ASSOFARM con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, codice CNEL H124.

    Da quando si pagano gli aumenti?

    La prima tranche decorre dal 1° ottobre 2026; le successive dal 1° luglio 2027, 2028 e 2029. Se il cedolino di ottobre è già stato elaborato senza aumento, le differenze vanno riconosciute con il primo cedolino utile.

    L’ipotesi è già efficace?

    La sua efficacia è subordinata all’esito della consultazione dei lavoratori e delle assemblee delle aziende associate, prevista entro il 15 ottobre 2026. Il testo definitivo sarà firmato dopo le approvazioni: verificate la comunicazione ufficiale delle parti.

    Cosa succede a chi era inquadrato nel 6° livello?

    Passa automaticamente al 5° livello dal 1° ottobre 2026, con la retribuzione base del 5° livello: 1.643,37 euro, contro 1.421,48 euro del 6°. L’una tantum spetta nella misura del 5° livello.

    Chi ha diritto all’una tantum?

    Il personale in forza al 15 settembre 2026 e alla data di pagamento, compresi i lavoratori a termine. Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2025 in poi, purché in forza il 15 settembre 2026, la riceve in proporzione ai mesi di servizio fino al 30 settembre 2026. Per il part-time l’importo si riproporziona in base all’orario.

    L’una tantum entra nel TFR?

    No. L’ipotesi stabilisce che non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali e non costituisce base di calcolo del TFR.

    L’indennità professionale spetta a tutti i farmacisti?

    Spetta dal 1° ottobre 2026 a tutti i farmacisti dipendenti regolarmente iscritti all’ordine provinciale: 30 euro mensili per 14 mensilità, uguali per tutti i livelli. Fa parte della retribuzione individuale.

    L’indennità vaccinatori si perde fuori stagione?

    No. Spetta per 12 mesi l’anno al farmacista inserito nell’elenco aziendale dei vaccinatori, anche se in un mese la farmacia non ha effettuato vaccinazioni. Cessa con l’uscita dall’elenco.

    Come cambia la maggiorazione per domeniche e festivi?

    Per il lavoro diurno è del 40% della retribuzione individuale oraria, elevata al 60% dopo le prime 96 ore nell’anno civile. Gli accordi aziendali di miglior favore già in vigore la assorbono fino a concorrenza.

    Un part-time a 12 ore resta valido?

    Sì, se il contratto è stato firmato prima del 15 settembre 2026. Il lavoratore però può chiedere per iscritto, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, di salire a 16 ore dal mese successivo alla richiesta.

    Chi paga la polizza per colpa grave?

    ASSOFARM, che la stipula e ne sostiene interamente il costo, senza oneri per le aziende associate né per i farmacisti. La polizza prevede la rinuncia del datore di lavoro alla rivalsa verso il professionista.

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