In breve
- Le mance ricevute dal personale di strutture ricettive e pubblici esercizi sono reddito di lavoro dipendente (legge 197/2022, art. 1, commi 58-62).
- Si applica un’imposta sostitutiva del 5%, sia sulle mance in contanti sia su quelle pagate con carta o POS.
- Serve un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 75.000 euro.
- L’agevolazione vale entro il 30% del reddito percepito nell’anno per il lavoro nel settore; la parte eccedente è tassata in modo ordinario.
- Le mance non sono soggette a contributi né a premi INAIL e non entrano nel TFR.
- Il datore applica l’imposta in automatico, salvo rinuncia scritta del lavoratore, e la versa con F24 codice tributo 1067.
Nei ristoranti, negli alberghi e nei bar le mance non arrivano più solo in contanti nel barattolo accanto alla cassa. Sempre più spesso passano dal POS, entrano nel conto dell’azienda e vanno riversate ai dipendenti in busta paga. Da qui nasce la regola introdotta dalla legge di bilancio 2023 e ampliata dalla legge di bilancio 2025: le mance sono reddito di lavoro dipendente, ma con un’imposta sostitutiva del 5% entro limiti precisi. Dal 2025 le soglie sono più ampie: 75.000 euro di reddito e 30% di limite. Il punto delicato non è l’aliquota, ma la gestione: verificare i requisiti, calcolare il limite del 30% e tracciare correttamente somme che non passano dai contributi.
Chi può applicare la tassazione agevolata
Il regime riguarda i lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 287/1991: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie e pasticcerie con somministrazione, alberghi e altre strutture ricettive. Le somme devono essere destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità.
| Requisito | Regola |
|---|---|
| Settore | Strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande |
| Reddito anno precedente | Reddito da lavoro dipendente fino a 75.000 euro (50.000 fino al 2024), considerando tutti i redditi da lavoro dipendente, anche fuori dal settore |
| Limite agevolabile | 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni nel settore (25% fino al 2024) |
| Aliquota | 5%, sostitutiva di IRPEF e addizionali |
| Contributi e TFR | Esclusi |
Attenzione ai codici ATECO
Molti elenchi in circolazione riportano i codici ATECO 2007 delle attività ammesse. Dal 1° aprile 2025 è in uso la classificazione ATECO 2025, con codici diversi per diverse attività di alloggio e ristorazione. Il riferimento sostanziale resta l’attività svolta secondo la legge 287/1991: verificate il codice aggiornato in visura camerale prima di applicare l’agevolazione.
Come si calcola il limite del 30%
La base di calcolo è la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, mance comprese e anche se derivano da più datori di lavoro. Il 30% di questa somma è il tetto delle mance tassabili al 5%. Il limite funziona come franchigia: le mance oltre il tetto non perdono il beneficio sulla parte agevolata, ma la sola eccedenza è tassata in modo ordinario.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Reddito da lavoro dipendente nel settore, mance comprese | 27.562,04 euro |
| Mance ricevute nell’anno | 9.300,00 euro |
| Limite agevolabile (30% di 27.562,04) | 8.268,61 euro |
| Imposta sostitutiva (5% di 8.268,61) | 413,43 euro |
| Mance tassate in modo ordinario (9.300 – 8.268,61) | 1.031,39 euro |
Gli adempimenti di datore e lavoratore
Il datore di lavoro
- verifica che nell’anno precedente il dipendente non abbia superato 75.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
- se è stato l’unico a rilasciare la CU dell’anno precedente, applica l’imposta in automatico; altrimenti serve una dichiarazione scritta del lavoratore sul reddito percepito;
- applica il 5% entro il limite del 30% e tassa l’eccedenza con le aliquote ordinarie;
- versa l’imposta con F24 codice tributo 1067 e la indica nella Certificazione Unica.
Il lavoratore
- comunica al datore l’eventuale mancanza dei requisiti, ad esempio il superamento della soglia di reddito;
- comunica i redditi percepiti presso altri datori del settore nell’anno, comprese le mance già tassate al 5%;
- può rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva.
Le indicazioni operative sono nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023 e nella risoluzione n. 16/E/2023, ancora valide per quanto compatibili con le soglie aggiornate dalla legge 207/2024.
Esenti da contributi, ma non invisibili
Le mance non entrano nella base contributiva e nel TFR, ma restano reddito: contano per verificare l’accesso a detrazioni, bonus e prestazioni legate a soglie reddituali. Tracciate in busta paga le mance incassate con strumenti elettronici e riversate ai lavoratori, tenendo una documentazione dei criteri di ripartizione.
Cosa fare adesso
- Verificate il codice ATECO 2025 e l’attività effettivamente svolta, per confermare l’accesso al regime.
- Raccogliete le dichiarazioni sul reddito dell’anno precedente per i dipendenti con più datori di lavoro.
- Definite una procedura di ripartizione delle mance incassate con POS, con criteri scritti e trasparenti.
- Monitorate il limite del 30% durante l’anno, soprattutto nei mesi di alta stagione.
- Controllate i versamenti con codice 1067 e la corretta esposizione in CU.
Domande frequenti
Anche le mance in contanti possono essere tassate al 5%?
Sì. L’imposta sostitutiva si applica sia alle mance pagate con strumenti elettronici sia a quelle in contanti, purché siano destinate dai clienti ai lavoratori e gestite dal datore come sostituto d’imposta.
Un cameriere l’anno scorso ha guadagnato 78.000 euro: può avere il 5%?
No. Il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente deve essere non superiore a 75.000 euro, considerando tutti i redditi da lavoro dipendente. Oltre la soglia le mance sono tassate con le aliquote ordinarie.
Sulle mance si pagano i contributi?
No. Le mance soggette al regime non concorrono alla base imponibile contributiva, non sono soggette a premi INAIL e non entrano nel calcolo del TFR. Restano però rilevanti come reddito ai fini delle soglie per detrazioni e altri benefici.
Il dipendente ha lavorato anche in un altro ristorante: cosa cambia?
Il limite del 30% si calcola su tutti i redditi percepiti nel settore nell’anno, anche presso altri datori. Il lavoratore deve comunicarvi quei redditi e le mance già tassate al 5%, così da non superare il tetto agevolabile.
Conviene sempre la tassazione al 5%?
Quasi sempre. Per redditi molto bassi, con detrazioni che azzerano l’IRPEF, la tassazione ordinaria può risultare più leggera. Per questo il lavoratore può rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva.





