15 Settembre 2026

Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili: importi aggiornati

Sul collocamento mirato le sanzioni hanno una caratteristica che le rende diverse da quasi tutte le altre in materia di lavoro: non sono un importo fisso una tantum, ma corrono giorno per giorno finché il posto resta scoperto. Un solo lavoratore non assunto per un anno intero supera i 49.000 euro, e dal 1° gennaio 2027 supererà i 55.000. A questo si aggiungono la sanzione per il prospetto informativo, che cresce anch'essa ogni giorno di ritardo, e le sanzioni specifiche per centralinisti non vedenti e massofisioterapisti. Qui trovate gli importi aggiornati, le regole sulla diffida che permette di pagare un quarto e le verifiche da fare prima che arrivi un'ispezione.

In breve

  • Il ritardato o omesso invio del prospetto informativo costa 702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giorno di ritardo: il minimo applicabile è 736,45 euro.
  • La quota d’obbligo scoperta costa 196,05 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore non assunto, dopo 60 giorni dal sorgere dell’obbligo.
  • Dal 1° gennaio 2027 quell’importo sale a 221,60 euro e il contributo esonerativo passa da 39,21 a 44,32 euro al giorno (DM n. 100 del 3 agosto 2026).
  • Prima della sanzione l’ITL diffida il datore: chi regolarizza paga un quarto dell’importo.
  • Per i centralinisti non vedenti gli importi sono stati aggiornati dal decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025.
  • Le somme vanno al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; competente per accertamenti e sanzioni è l’Ispettorato territoriale del lavoro.

Sul collocamento mirato le sanzioni hanno una caratteristica che le rende diverse da quasi tutte le altre in materia di lavoro: non sono un importo fisso una tantum, ma corrono giorno per giorno finché il posto resta scoperto. Un solo lavoratore non assunto per un anno intero supera i 49.000 euro, e dal 1° gennaio 2027 supererà i 55.000. A questo si aggiungono la sanzione per il prospetto informativo, che cresce anch’essa ogni giorno di ritardo, e le sanzioni specifiche per centralinisti non vedenti e massofisioterapisti. Qui trovate gli importi aggiornati, le regole sulla diffida che permette di pagare un quarto e le verifiche da fare prima che arrivi un’ispezione.

Le sanzioni per i datori privati e gli enti pubblici economici

ViolazioneImporto fino al 31 dicembre 2026Importo dal 1° gennaio 2027Riferimento
Prospetto informativo omesso o tardivo702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardoInvariatoArt. 15, c. 1, L. 68/1999; DM 194/2021
Quota d’obbligo scoperta (per giorno lavorativo e per lavoratore)196,05 euro221,60 euroArt. 15, c. 4, L. 68/1999; DM 100/2026
Contributo esonerativo (per giorno lavorativo e per lavoratore)39,21 euro44,32 euroArt. 5, c. 3 e 3-bis, L. 68/1999; DM 100/2026
Contributo esonerativo omesso o parzialeMaggiorazione della somma dovuta dal 5% al 24% su base annuaArt. 5, L. 68/1999

La sanzione sulla quota scoperta è pari a cinque volte il contributo esonerativo: quando si aggiorna uno, si adegua automaticamente anche l’altra. L’aggiornamento è disposto ogni cinque anni con decreto ministeriale, in base all’andamento delle retribuzioni del settore privato.

Il prospetto informativo

Il prospetto va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno dai datori con almeno 15 dipendenti computabili, ma solo se nell’anno precedente sono intervenute variazioni che incidono sull’obbligo o sul computo della quota di riserva (art. 9, comma 6, L. 68/1999). La maggiorazione di 34,02 euro decorre dal giorno successivo alla scadenza: anche un solo giorno di ritardo porta la sanzione a 736,45 euro.

La quota d’obbligo scoperta

La sanzione dell’art. 15, comma 4, si applica decorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere, e solo se la scopertura dipende da cause imputabili al datore di lavoro. Matura per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato.

Durata della scopertura (1 lavoratore)Importo fino al 2026Importo dal 2027
1 mese (circa 22 giorni lavorativi)4.313,10 euro4.875,20 euro
6 mesi (circa 130 giorni lavorativi)25.486,50 euro28.808,00 euro
1 anno (circa 250 giorni lavorativi)49.012,50 euro55.400,00 euro

Gli importi sono indicativi e vanno calcolati sulle giornate lavorative effettive del calendario aziendale, moltiplicate per il numero di posti scoperti.

La diffida consente di pagare un quarto

Prima di applicare la sanzione, l’Ispettorato diffida il datore a regolarizzare. Se il datore ottempera presentando agli uffici competenti la richiesta di assunzione oppure stipulando il contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, paga una sanzione ridotta pari a un quarto di quella prevista. È la ragione per cui, ricevuto un verbale, la priorità è regolarizzare nei termini indicati e non contestare per principio: la differenza economica è enorme.

Quando la scopertura non è imputabile al datore

La sanzione presuppone una responsabilità dell’azienda. Non è dovuta, ad esempio, quando l’impresa ha presentato tempestivamente la richiesta di avviamento e gli uffici non hanno inviato candidati, oppure quando l’obbligo è sospeso nei casi previsti dalla legge, come nei periodi di cassa integrazione o di procedure di licenziamento collettivo. Conservate le richieste inviate, le ricevute e la corrispondenza con il servizio competente: sono la prova che la scopertura non dipende da voi.

Centralinisti non vedenti e altre categorie

Accanto alla legge 68/1999 restano in vigore discipline specifiche con obblighi e sanzioni propri.

ViolazioneSanzioneRiferimento
Omessa comunicazione all’ITL, entro 60 giorni, dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici che fanno sorgere l’obbligo di assunzioneDa 157,10 a 3.141,75 euroArtt. 5 e 10, L. 113/1985; DD n. 374/2025
Mancata assunzione di centralinisti non vedenti (per giorno lavorativo e per posto riservato scoperto)Da 31,39 a 125,28 euroArt. 10, L. 113/1985; DD n. 374/2025
Mancata denuncia al Ministero da parte di case di cura e stabilimenti termali privati su massaggiatori e massofisioterapisti in servizioAmmenda da 7 a 77 euroArt. 6, L. 686/1961
Mancata assunzione di massaggiatori o massofisioterapisti non vedenti (per giorno lavorativo e per posto scoperto)Ammenda da 29,17 a 116,43 euroArt. 4, L. 686/1961

Gli importi della legge 113/1985 si aggiornano ogni tre anni in base all’indice ISTAT del costo della vita: l’ultimo adeguamento, pari al 7,6%, è quello del decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025, pubblicato sul sito del Ministero dal 19 settembre 2025. Le stesse sanzioni previste per i centralinisti si applicano ai terapisti della riabilitazione non vedenti. Per le case di cura e gli stabilimenti termali privati, le variazioni dei dati sui massaggiatori in servizio vanno comunicate al Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le nuove misure non valgono all’indietro

Per il principio di irretroattività delle sanzioni (art. 1 della legge 689/1981), gli importi aggiornati si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto che li dispone. Le giornate di scopertura maturate fino al 31 dicembre 2026 restano quindi sanzionate a 196,05 euro, quelle dal 1° gennaio 2027 a 221,60 euro. Lo stesso vale per il contributo esonerativo, dovuto nella misura vigente nel periodo di riferimento.

Chi accerta e dove finiscono le somme

Gli accertamenti e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori spettano all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, cui è attribuita anche l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie (art. 8, D.P.R. 333/2000). Le somme riscosse sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

Il danno più grande non è la sanzione

L’impresa che non rispetta la quota di riserva non può ottenere la certificazione di ottemperanza prevista dall’art. 17 della legge 68/1999, necessaria per partecipare a gare d’appalto pubbliche e per accedere a diversi contributi e agevolazioni. Nella maggior parte dei casi il costo dell’esclusione da una gara supera di gran lunga quello della sanzione.

Cosa fare adesso

  1. Ricalcolate la base di computo e la quota di riserva, tenendo conto delle assunzioni e cessazioni degli ultimi mesi.
  2. Verificate il rispetto dei 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo, termine entro cui presentare la richiesta di avviamento o stipulare una convenzione.
  3. Controllate l’invio del prospetto informativo dell’ultimo 31 gennaio e conservate la ricevuta telematica.
  4. Archiviate le prove delle richieste agli uffici e delle eventuali cause di sospensione dell’obbligo.
  5. Aggiornate il budget 2027 se versate il contributo esonerativo o se avete posizioni ancora scoperte.
  6. Verificate la certificazione di ottemperanza prima di partecipare a gare o presentare domande di contributo.
  7. Se ricevete una diffida, regolarizzate nei termini: la sanzione si riduce a un quarto.

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Area HR

Domande frequenti

Quanto costa davvero un posto scoperto per un anno?

Con circa 250 giornate lavorative, la sanzione per un solo lavoratore non assunto supera i 49.000 euro con l’importo attuale di 196,05 euro e i 55.000 euro dal 1° gennaio 2027, quando l’importo sale a 221,60 euro al giorno.

Abbiamo presentato la richiesta di avviamento ma nessuno è stato inviato: siamo sanzionabili?

No, se la scopertura non dipende da cause imputabili al datore di lavoro. Avendo presentato tempestivamente la richiesta, conservate ricevute e corrispondenza con il servizio competente: sono la prova da esibire in caso di accesso ispettivo.

Cosa conviene fare quando arriva la diffida dell’Ispettorato?

Regolarizzare nei termini indicati, presentando la richiesta di assunzione o stipulando il contratto con la persona avviata dagli uffici. In caso di ottemperanza la sanzione si riduce a un quarto dell’importo previsto.

Il prospetto informativo va inviato anche se non è cambiato nulla?

No. L’invio entro il 31 gennaio è dovuto solo se nell’anno precedente sono intervenute variazioni che incidono sull’obbligo o sul computo della quota di riserva. Se la situazione è invariata l’invio non è richiesto, ma conviene documentare la verifica fatta.

Con l’esonero parziale siamo al riparo dalle sanzioni?

Sì per la parte di quota esonerata, a condizione di versare regolarmente il contributo esonerativo, oggi 39,21 euro e dal 2027 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non occupato. L’omesso o parziale versamento comporta una maggiorazione dal 5% al 24% su base annua.

Da quando decorrono i 60 giorni per coprire la quota?

Dal giorno in cui sorge l’obbligo, cioè da quando l’organico computabile raggiunge la soglia, non dalla comunicazione degli uffici né dall’invio del prospetto. Entro quel termine va presentata la richiesta di avviamento o stipulata una convenzione: dal 61° giorno la sanzione inizia a maturare per ogni giorno lavorativo.

Le sanzioni che paghiamo dove vanno a finire?

Al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, che finanzia contributi e progetti per l’inserimento lavorativo. Ad accertare le violazioni e a irrogare le sanzioni è l’Ispettorato territoriale del lavoro.

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