1 Ottobre 2026

Malattia del dipendente: certificato, visite fiscali e comporto

La malattia è l'evento più frequente della vita di un rapporto di lavoro e, paradossalmente, quello gestito con più improvvisazione: certificati chiesti via WhatsApp, fasce di reperibilità ricordate a metà, comporto scoperto quando è già superato. Le regole invece ci sono, sono cambiate negli ultimi anni e conoscerle evita i due errori speculari: pagare indennità non dovute e contestare assenze regolari.

In breve

  • Il certificato è telematico: lo trasmette il medico all’INPS, il lavoratore deve solo avvisare subito l’azienda secondo le regole del CCNL. L’azienda lo consulta sul portale INPS.
  • Le fasce di reperibilità per le visite fiscali sono uniche per privati e pubblici: 10-12 e 17-19, sette giorni su sette, festivi compresi.
  • Assenza alla visita senza giustificato motivo: si perde l’indennità fino a 10 giorni alla prima, il 50% del periodo residuo alla seconda, tutto alla terza.
  • L’indennità INPS parte di regola dal 4° giorno (50% fino al 20°, 66,66% dal 21° al 180°); i primi tre giorni di carenza e le integrazioni sono a carico dell’azienda secondo CCNL.
  • Il comporto è il periodo di conservazione del posto fissato dal contratto collettivo: solo dopo il suo superamento il licenziamento è possibile.
  • Il datore può chiedere all’INPS una visita di controllo fin dal primo giorno di malattia, anche per assenze di un solo giorno.

La malattia è l’evento più frequente della vita di un rapporto di lavoro e, paradossalmente, quello gestito con più improvvisazione: certificati chiesti via WhatsApp, fasce di reperibilità ricordate a metà, comporto scoperto quando è già superato. Le regole invece ci sono, sono cambiate negli ultimi anni (le fasce orarie sono state unificate, i controlli passano tutti dal Polo unico INPS) e conoscerle evita i due errori speculari: pagare indennità non dovute e contestare assenze regolari. Ecco il percorso completo, dal primo avviso alla soglia del comporto.

Il flusso corretto dal primo giorno

La sequenza è più semplice di come viene vissuta, purché ognuno faccia il suo pezzo.

ChiCosa deve fareQuando
LavoratoreAvvisare l’azienda dell’assenza con le modalità e i tempi previsti dal CCNL o dal regolamento interno (di norma prima dell’inizio del turno)Subito, il primo giorno
MedicoRedigere e trasmettere il certificato telematico all’INPS; rilascia al lavoratore il numero di protocolloAlla visita
LavoratoreComunicare all’azienda il numero di protocollo se richiesto; farsi trovare reperibile nelle fascePer tutta la prognosi
AziendaConsultare gli attestati sul portale INPS con i propri intermediari: dalla messa a regime del flusso telematico (circ. INPS n. 60/2010 e n. 113/2013; circ. Funzione pubblica-Min. Lavoro n. 4/2011) il datore non può più pretendere la copia cartacea, ma può esigere il numero di protocollo del certificatoA ogni evento

Una precisazione che risolve molte discussioni: l’obbligo di avviso e l’obbligo di certificazione sono distinti; il certificato trasmesso non sana il mancato avviso, che resta sanzionabile disciplinarmente se lo prevedono il CCNL o il regolamento aziendale. Ed è qui che si vince o si perde la partita: molti contratti collettivi si limitano a formule generiche sulla tempestività, quindi è il regolamento interno a dover fissare le regole chiare, cioè a chi si comunica l’assenza, entro che ora e con quale canale. Senza un regolamento scritto e portato a conoscenza dei dipendenti, contestare un avviso tardivo o mancato diventa molto più difficile.

Sulla decorrenza c’è invece una novità recente da conoscere. La regola generale resta che l’evento decorre dalla data di redazione del certificato, e la retrodatazione è ammessa al massimo di un giorno, quando il medico valorizza il campo “dichiara di essere ammalato dal” giorno precedente. Fino a ieri, però, l’INPS riconosceva quel giorno solo in caso di visita domiciliare: con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, su parere conforme del Ministero del Lavoro, il riconoscimento è stato esteso anche alla visita ambulatoriale, prendendo atto che i medici di base ricevono ormai su appuntamento e non sempre possono garantire la domiciliare in giornata. Il giorno precedente resta però escluso quando è un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica: in quei giorni opera la continuità assistenziale (la guardia medica), e chi si ammala il venerdì sera e va dal proprio medico il lunedì continua a scoprire un buco di copertura.

Le fasce di reperibilità: orari unici per tutti

Da fine 2023 le fasce sono state unificate: dopo la pronuncia del TAR Lazio che ha travolto le vecchie fasce dei dipendenti pubblici (sent. n. 16305/2023), l’INPS ha allineato tutti sugli stessi orari (messaggio n. 4640/2023).

Fascia mattutinaFascia pomeridianaGiorni
Dipendenti privati e pubblici10:00 – 12:0017:00 – 19:00Tutti, compresi sabato, domenica e festivi

La reperibilità va garantita all’indirizzo indicato nel certificato: se durante la malattia il lavoratore si sposta (per esempio dai genitori), deve comunicare la variazione all’INPS e all’azienda. Fuori dalle fasce il lavoratore è libero di uscire, anche perché la malattia non è un obbligo di domicilio: ciò che resta vietato è ogni attività incompatibile con la guarigione, che può costare il licenziamento a prescindere dalle visite fiscali.

Le esenzioni dall’obbligo di reperibilità sono soltanto due, fissate per il settore privato dal D.M. 11 gennaio 2016, attuativo dell’art. 25 del D.Lgs. 151/2015: le assenze connesse a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione delle strutture sanitarie, e gli stati patologici connessi a una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% (per i dipendenti pubblici si aggiungono le ipotesi tabellari più gravi di causa di servizio). Il medico segnala l’esenzione valorizzando gli appositi campi del certificato telematico e, come precisato dall’INPS con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, per questi certificati l’azienda non può richiedere la visita di controllo domiciliare; può però segnalare via PEC alla sede INPS i casi che ritiene meritevoli di verifica, e l’Istituto conserva comunque il potere di controllare la correttezza della certificazione e la congruità della prognosi. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono invece il binario INAIL e non rientrano nel sistema delle visite fiscali INPS.

Assente alla visita: la scala delle conseguenze

Se il medico di controllo non trova il lavoratore nelle fasce, scatta l’invito a visita ambulatoriale e la sanzione sull’indennità:

  • prima assenza ingiustificata: perdita dell’indennità fino a un massimo di 10 giorni;
  • seconda assenza: riduzione del 50% dell’indennità per il periodo residuo;
  • terza assenza: interruzione totale dell’indennità.

Il lavoratore può giustificarsi documentando un motivo serio: una visita medica concomitante non altrimenti collocabile, cause di forza maggiore, il ritiro di farmaci indifferibile. La valutazione non è dell’azienda ma dell’INPS; all’azienda resta però il versante disciplinare, se l’assenza alla visita si accompagna alla violazione degli obblighi di comunicazione o rivela un’attività incompatibile con la malattia.

Chi paga la malattia

La copertura economica è un mosaico a tre tessere: INPS, azienda per legge, azienda per contratto collettivo.

PeriodoIndennità INPSCosa aggiunge di norma il CCNL
Giorni 1-3 (carenza)NullaRetribuzione a carico azienda, spesso al 100% (con meccanismi di decurtazione per gli eventi brevi ripetuti in alcuni contratti)
Giorni 4-2050% della retribuzione media giornalieraIntegrazione fino al 75-100% secondo contratto
Giorni 21-18066,66%Integrazione fino a un massimo del 100%, per i periodi e nelle misure previsti dal CCNL, se lo prevede
Oltre il 180° giorno nell’anno solareNullaEventuale trattamento residuo solo se il CCNL lo prevede

Attenzione alle categorie: per gli impiegati e i quadri dell’industria e dell’artigianato, come per i dirigenti, l’indennità INPS non opera e la malattia è interamente a carico del datore secondo le percentuali del CCNL; operai e apprendisti di quei settori, e la generalità dei lavoratori del commercio e del terziario, seguono invece lo schema della tabella (il quadro di riferimento sull’indennità resta la circolare INPS n. 136 del 25 luglio 2003). Per le categorie non indennizzate dall’INPS il controllo domiciliare resta possibile su richiesta del datore, ma con un esito diverso: l’Istituto esprime solo un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza e la valutazione finale spetta all’azienda, che può consultare esiti e verbale direttamente online (messaggio INPS n. 1270 del 29 marzo 2019). L’indennità INPS viene di regola anticipata in busta paga dall’azienda, che la recupera a conguaglio sui contributi: per questo il cedolino di un mese con malattia si riempie di voci a debito e a credito che spaventano chi lo legge, ma che a saldo devono restituire l’integrazione promessa dal contratto.

Il comporto: la soglia che decide tutto

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo fissato dal contratto collettivo: è il periodo di comporto (art. 2110 c.c.). Può essere secco, riferito a un unico evento continuativo, o per sommatoria, che cumula le assenze frazionate in un arco temporale (tipicamente l’anno solare o gli ultimi 36 mesi): quasi tutti i CCNL li prevedono entrambi, con durate crescenti per anzianità.

Le conseguenze operative sono nette. Prima del superamento, il licenziamento per l’assenza in sé non è possibile: quello intimato per superamento del comporto non ancora maturato è nullo. Dopo il superamento, il datore può recedere ai sensi dell’art. 2110 c.c., senza dover dimostrare un giustificato motivo ulteriore, ma la scelta va esercitata in un tempo ragionevole: l’inerzia prolungata vale come rinuncia. Molti contratti prevedono, a richiesta del lavoratore, un periodo di aspettativa non retribuita che congela il comporto in extremis: va conosciuto prima, perché la richiesta arriva sempre a ridosso della soglia.

La legge, secondo l’orientamento prevalente, non impone all’azienda un obbligo generale di avvisare il dipendente dell’approssimarsi della scadenza. Ma la partita non si chiude lì: molti contratti collettivi prevedono espressamente l’obbligo di informare il lavoratore della situazione del comporto, prima del recesso o su sua richiesta. Dove quell’obbligo contrattuale esiste ed è stato ignorato, il licenziamento per superamento nasce viziato ed è difficilmente difendibile in giudizio. La sequenza corretta è quindi una sola: prima di muovere qualunque cosa si legge il CCNL applicato e, nei casi delicati, si avvisa comunque per iscritto, anche per governare l’eventuale richiesta di aspettativa. Il conteggio, invece, è un obbligo verso sé stessi: i comporti per sommatoria sfuggono a chi non tiene un monitoraggio sistematico delle assenze.

I casi particolari che generano vertenze

Malattia nel periodo di prova: sospende la prova, che riprende alla guarigione; non la interrompe. Malattia durante il preavviso: ne sospende il decorso, salvo diversa previsione del CCNL, e sposta la cessazione. Ricaduta nella stessa patologia entro 30 giorni: per l’INPS è un unico evento, con effetti su carenza e misura dell’indennità. Malattia insorta durante le ferie: per la regola generale le sospende quando è incompatibile con il recupero psicofisico, con onere di comunicazione e certificazione immediata. Molti contratti collettivi oggettivizzano però il criterio: il CCNL Metalmeccanica industria (codice CNEL C011), ad esempio, prevede che la malattia insorta durante le ferie consecutive ne sospenda la fruizione solo in caso di ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso, o di prognosi superiore a sette giorni di calendario, e sempre a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, certificazione e reperibilità per la visita di controllo. Prima di discutere il singolo caso, quindi, si legge il contratto applicato. Malattia all’estero: nei Paesi UE e convenzionati vale la certificazione locale trasmessa nei termini; fuori convenzione serve la legalizzazione consolare.

Merita un paragrafo a sé il rientro anticipato, perché l’istinto di tutti è quello sbagliato. Il dipendente che si sente guarito prima della scadenza della prognosi non può semplicemente ripresentarsi in azienda, e l’azienda non deve riammetterlo: serve un certificato medico di rettifica della prognosi originaria, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014. La ragione sta negli obblighi di sicurezza: il datore conosce solo l’attestato, non la diagnosi, quindi senza la rettifica del medico non è in grado di valutare se il lavoratore abbia davvero recuperato le energie psicofisiche, e riammetterlo scopre l’azienda sugli obblighi dell’art. 2087 c.c. in caso di infortunio o ricaduta. La regola va scritta anche nel regolamento interno: niente rientro anticipato senza certificato di rettifica.

Assenze brevi ripetute, comporto vicino o dubbi su un evento sospetto? CECCHINATO HR monitora i comporti, gestisce le visite di controllo e vi affianca nelle contestazioni disciplinari legate alla malattia.

Area HR

Domande frequenti

La visita fiscale può arrivare anche di domenica o a Ferragosto?

Sì. Le fasce di reperibilità 10-12 e 17-19 valgono tutti i giorni della prognosi, compresi sabati, domeniche e festivi. Il giorno di chiusura dell’azienda non sospende l’obbligo di reperibilità.

Il dipendente deve restare a casa durante la malattia?

Durante le fasce di reperibilità, 10-12 e 17-19 di tutti i giorni, deve trovarsi all’indirizzo indicato nel certificato: l’obbligo vale per tutti, e le uniche esenzioni sono quelle del D.M. 11 gennaio 2016, cioè terapie salvavita e invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. L’assenza in fascia è giustificabile solo in casi eccezionali documentabili, come una visita medica non altrimenti collocabile o la forza maggiore, e la valutazione non spetta all’azienda ma all’INPS. Fuori dalle fasce la legge non impone la permanenza in casa, ma resta sempre vietata qualunque attività incompatibile con la guarigione o tale da ritardarla: quella è contestabile disciplinarmente a prescindere dall’esito della visita fiscale.

Possiamo mandare la visita fiscale dal primo giorno, anche per un’assenza di un giorno solo?

Sì. Il datore può richiedere all’INPS la visita di controllo fin dal primo giorno di malattia, anche per eventi di un solo giorno, con richiesta telematica e costo a proprio carico. L’INPS dispone inoltre visite d’ufficio attraverso il Polo unico dei controlli.

Il lavoratore era dai genitori e il medico non l’ha trovato: è giustificato?

Solo se l’indirizzo era stato comunicato. La reperibilità va garantita all’indirizzo indicato nel certificato; ogni variazione, anche temporanea, va comunicata all’INPS e all’azienda prima delle fasce. Il “ero da mia madre” senza comunicazione preventiva non giustifica.

Quando è ancora ammesso il certificato cartaceo?

Solo nei casi residui in cui la trasmissione telematica è impossibile: malfunzionamento dei sistemi, alcune strutture di pronto soccorso o ricovero, medici non ancora abilitati. In quei casi il lavoratore deve recapitare il certificato all’INPS e l’attestato all’azienda entro due giorni dal rilascio, secondo le modalità tradizionali richiamate dall’INPS con il messaggio n. 3459 del 6 settembre 2017.

Il comporto vale anche per i contratti a termine e i part-time?

Sì, con adattamenti. Nel contratto a termine la conservazione del posto non può comunque superare la scadenza del contratto, che resta ferma. Per i part-time verticali il calcolo va rapportato alle giornate lavorabili. In entrambi i casi la fonte è il CCNL applicato, da leggere prima di ogni conteggio.

Superato il comporto il licenziamento è automatico?

No: è una facoltà del datore, da esercitare in un tempo ragionevole dal superamento; l’inerzia prolungata, con il rientro in servizio, vale come rinuncia. Prima di procedere vanno verificati il conteggio (soprattutto nei comporti per sommatoria), l’eventuale obbligo di avviso al lavoratore previsto dal CCNL, che se ignorato compromette il recesso, l’eventuale diritto a chiedere l’aspettativa contrattuale e la correttezza formale del licenziamento, con preavviso dovuto.

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