5 Ottobre 2026

ETS e giovani con disabilità: contributo di 12.000 euro più 1.000 al mese per chi assume entro il 2026

Il decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026 rinnova l'incentivo per gli enti del Terzo settore che assumono a tempo indeterminato persone con disabilità sotto i 35 anni. Assunzioni e istanze via PEC entro il 31 dicembre 2026: chi può chiederlo, quanto vale, requisiti, procedura, cumulo con l'incentivo INPS ed errori da evitare.

In breve

  • Il decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026 rinnova il contributo per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che assumono a tempo indeterminato, ai sensi della L. n. 68/1999, persone con disabilità sotto i 35 anni, per attività conformi allo statuto. Vale anche la trasformazione di un contratto a termine.
  • Finestra: assunzioni e trasformazioni dal 23 luglio al 31 dicembre 2026.
  • Importo massimo: 12.000 € una tantum più 1.000 € al mese, riproporzionati per le frazioni di mese, dall’assunzione al 31 dicembre 2026. Si va da 17.290 € circa per chi ha assunto il 23 luglio a poco più di 12.000 € per chi assume il 31 dicembre: ogni mese di attesa vale 1.000 € in meno.
  • Il rapporto deve essere ancora in corso al 31 dicembre 2026: se cessa prima, il contributo non spetta.
  • Istanza solo via PEC a inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it entro il 31 dicembre 2026, sul modello del Dipartimento e con la dichiarazione sostitutiva. Prima va informato il collocamento mirato.
  • Risorse: 25 milioni sull’anno 2027. Non c’è click day: se le richieste superano il fondo, tutti i contributi si riducono in proporzione.
  • Cumulabile con l’incentivo INPS dell’art. 13 L. n. 68/1999, nel rispetto del de minimis. Escluso per i lavoratori già incentivati nella prima edizione, anche da un altro ente.

Nella prima edizione, prevista dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023, il contributo ha finanziato le assunzioni di 975 giovani con disabilità in 389 enti, esaurendo le risorse. Il Ministro per le disabilità lo ha rinnovato con un decreto che usa una quota del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. La struttura dell’importo è la stessa, ma cambiano i beneficiari (solo enti iscritti al RUNTS), il canale (PEC al Dipartimento al posto del portale INPS) e soprattutto i tempi: assunzione, comunicazione al collocamento mirato e istanza vanno chiuse entro il 31 dicembre 2026. In questa guida trovate i requisiti spiegati uno per uno, il calcolo dell’importo con un simulatore, la procedura passo per passo con una traccia per la comunicazione al collocamento mirato, le regole sul cumulo, sette esempi e gli errori che fanno perdere il contributo.

Cosa prevede il decreto

Il decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026 è stato pubblicato il 22 settembre 2026 sul sito del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità; il 1° ottobre sono arrivati le FAQ e i modelli per l’istanza. Il decreto usa una quota del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (art. 1, commi 210-213, L. n. 213/2023), che fra le sue finalità ha l’inclusione lavorativa, e ripropone la misura sperimentata con l’art. 28 del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023.

Le risorse sono 25 milioni di euro per l’anno 2027 (art. 1). Fino a 400.000 euro servono a pagare il soggetto gestore (art. 6): per i contributi restano circa 24,6 milioni.

23/07/2026Adozione del decretoDa questo giorno valgono assunzioni e trasformazioni
22/09/2026PubblicazioneSul sito del Dipartimento
01/10/2026FAQ e modelliIstanza e dichiarazione sostitutiva
31/12/2026Ultimo giornoPer assumere, inviare la PEC e avere il rapporto in corso
2027Istruttoria e pagamentoElenco dei beneficiari e accredito in unica soluzione

Le assunzioni contano dal giorno di adozione del decreto, il 23 luglio, anche se il testo è stato reso noto solo a settembre (FAQ n. 5).

Prima e nuova edizione a confronto

TemaPrima edizioneNuova edizione
FonteArt. 28 D.L. n. 48/2023 e D.M. 27 giugno 2024D.M. 23 luglio 2026, su risorse del Fondo unico (L. n. 213/2023)
EntiETS iscritti al RUNTS, ODV e APS in trasmigrazione, ONLUSSolo ETS dell’art. 4 D.Lgs. n. 117/2017 iscritti al RUNTS
AssunzioniDal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024Dal 23 luglio al 31 dicembre 2026
Importo massimo12.000 € più 1.000 € al mese fino al 30 settembre 202412.000 € più 1.000 € al mese fino al 31 dicembre 2026
Risorse6.315.825 €25 milioni sul 2027, di cui fino a 400.000 € per il gestore
DomandaAll’INPS, dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 (messaggio INPS n. 2906/2024)Via PEC al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2026
Lavoratori già incentivatiNessuna regolaEsclusi, anche se assunti da un altro ente
Esito389 enti, 975 assunzioni, risorse esauriteLo si saprà dopo il 31 dicembre 2026

La lezione della prima edizione

Nel primo giro 6.315.825 euro sono stati divisi fra 975 assunzioni: in media circa 6.480 euro per persona, meno della sola quota fissa di 12.000 euro. È l’effetto della riparametrazione: con assunzioni dal 2020 e mesi conteggiati fino a settembre 2024, le richieste superavano di molto il fondo. Questa volta la finestra dura poco più di cinque mesi e il fondo è quasi quattro volte più grande: 24,6 milioni pagano per intero circa 1.640 assunzioni da 15.000 euro. Non è una garanzia, perché tutto dipende da quante istanze arriveranno.

Chi può chiederlo

Possono chiedere il contributo gli enti del Terzo settore dell’art. 4 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) iscritti al RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 2, comma 1; FAQ n. 2). Rispetto alla prima edizione sparisce il riferimento alle ONLUS e alle organizzazioni in trasmigrazione: oggi conta solo l’iscrizione al Registro.

EnteContributoNota
ODV, APS, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso iscritti al RUNTSSìCiascuno nella propria sezione del Registro
Associazioni e fondazioni iscritte nella sezione «altri enti del Terzo settore»SìConta l’iscrizione, non la forma giuridica
Imprese sociali, comprese le cooperative socialiSìLe cooperative sociali sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017); per loro l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese vale come iscrizione al RUNTS (art. 11, comma 3, CTS)
Ex ONLUS non iscritte al RUNTSNoNella prima edizione erano ammesse, in questa no
Associazioni e fondazioni non iscritte al RUNTSNoSenza iscrizione non sono enti del Terzo settore
Imprese e società che non sono ETSNoPossono usare l’incentivo INPS dell’art. 13 L. n. 68/1999

Il decreto non richiede di essere obbligati alle assunzioni della L. n. 68/1999: un ente con meno di 15 dipendenti non è escluso, purché l’assunzione avvenga secondo le regole del collocamento mirato. Le mansioni devono essere conformi allo statuto: attività di interesse generale (art. 5 CTS) o attività diverse, se lo statuto le prevede (art. 6 CTS). La FAQ n. 1 parla espressamente di attività statutarie «anche produttive» e di iniziative imprenditoriali dell’ente.

Quali assunzioni sono agevolate

La persona

Devono esserci tre condizioni insieme.

  • Età inferiore a 35 anni. Il decreto non dice a quale data si guarda. La lettura più sicura è il giorno dell’assunzione o della trasformazione: in quel momento la persona non deve aver ancora compiuto 35 anni.
  • Disabilità certificata. La FAQ n. 4 elenca le condizioni che contano: disabilità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 62/2024; invalidità civile; indennità di accompagnamento; cecità o sordità civile; invalidità o inabilità ai sensi della L. n. 222/1984; invalidità sul lavoro; inabilità alle mansioni nei casi previsti dalle norme richiamate.
  • Assunzione ai sensi della L. n. 68/1999. È il punto da non sottovalutare. In pratica la persona deve rientrare nelle categorie dell’art. 1 della legge (per esempio invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidità del lavoro superiore al 33%, persone non vedenti o sorde, invalidi di guerra e per servizio) e la strada sicura è che sia iscritta negli elenchi del collocamento mirato (art. 8). L’istanza chiede, «ove ricorrenti», gli estremi della richiesta nominativa, del nulla osta o della convenzione con cui è avvenuta l’assunzione.

Già incentivato nella prima edizione? Niente contributo

Il contributo non spetta per i lavoratori per i quali è già stato riconosciuto quello dell’art. 28 D.L. n. 48/2023, anche se presso un diverso datore di lavoro (art. 2, comma 5). Se il candidato ha lavorato a tempo indeterminato in un altro ETS fra agosto 2020 e settembre 2024, chiedetegli una dichiarazione e, se possibile, verificate con l’ente precedente.

Il contratto

SituazioneContributoPerché
Assunzione a tempo indeterminato dal 23/07 al 31/12/2026SìArt. 2, comma 1
Tempo indeterminato part-timeSìIl decreto chiede solo il tempo indeterminato e non riduce l’importo in base all’orario
Trasformazione di un contratto a termine, anche part-time, dal 23/07 al 31/12/2026SìArt. 2, comma 3: conta la data della trasformazione, anche se il contratto a termine era iniziato prima
ApprendistatoDa verificareÈ un contratto a tempo indeterminato (art. 41 D.Lgs. n. 81/2015), ma decreto e FAQ non lo citano: chiedete conferma
Assunzione a tempo indeterminato prima del 23/07/2026NoFuori periodo, e non c’è nulla da trasformare
Contratto a termine non trasformato entro il 31/12/2026NoServe il tempo indeterminato
SomministrazioneNoIl datore di lavoro è l’agenzia, non l’ETS
Rapporto cessato prima del 31/12/2026NoArt. 2, comma 7: dimissioni, licenziamento, mancato superamento della prova

Il vuoto fra le due edizioni

Le assunzioni a tempo indeterminato fatte fra il 1° ottobre 2024 e il 22 luglio 2026 non rientrano in nessuna delle due edizioni. Se però in quel periodo avete assunto a termine, tramite collocamento mirato, un giovane con disabilità che non ha ancora compiuto 35 anni, la trasformazione entro il 31 dicembre 2026 è la via più rapida per ottenere il contributo.

Quanto vale il contributo

Il contributo ha due parti, entrambe in misura massima (art. 2, comma 6):

  • 12.000 € una tantum per ogni assunzione o trasformazione;
  • 1.000 € per ogni mese dalla data di assunzione al 31 dicembre 2026, riproporzionati per le frazioni di mese.

Spetta per ogni lavoratore (art. 2, comma 8): con due assunzioni l’ente riceve due quote fisse. Il mese di assunzione conta in proporzione ai giorni. Il decreto non dice come calcolare la frazione: negli esempi e nel simulatore usiamo i giorni di calendario del mese (assunzione il 16 novembre: 15 giorni su 30, cioè 500 €).

Contributo massimo per data di assunzione

Quota fissaQuota mensile
23 luglio (primo giorno utile)17.290,32 €
1° agosto17.000,00 €
1° settembre16.000,00 €
1° ottobre15.000,00 €
1° novembre14.000,00 €
1° dicembre13.000,00 €
31 dicembre (ultimo giorno utile)12.032,26 €

Importi massimi prima dell’eventuale riparametrazione. Il rapporto deve essere in corso al 31 dicembre 2026.

Simulatore: quanto vale la vostra assunzione

Inserite la data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. La data di nascita è facoltativa e serve a controllare il requisito di età.

Periodo utile: dal 23/07/2026 al 31/12/2026
Alla data di assunzione non deve aver compiuto 35 anni

Se le domande superano il fondo

Non c’è un ordine di arrivo. Il Dipartimento valuta tutte le istanze pervenute entro il 31 dicembre e, se il fabbisogno supera le risorse, riduce in proporzione il contributo di ciascun beneficiario (art. 5, comma 3; FAQ n. 13). Inviare l’istanza a ottobre o a dicembre non cambia la vostra posizione, perché non c’è graduatoria; conta invece la data di assunzione, che decide l’importo.

Un esempio: con richieste ammissibili per 30,75 milioni e 24,6 milioni disponibili, il coefficiente sarebbe dell’80%, e un contributo teorico di 15.000 € scenderebbe a 12.000 €.

Quando arrivano i soldi

Il contributo è pagato in unica soluzione dopo l’istruttoria (art. 5), e le risorse sono stanziate sull’anno 2027. Poiché l’eventuale riparametrazione richiede di conoscere tutte le istanze arrivate entro il 31 dicembre, mettete a budget che l’accredito non arriverà prima del 2027: fino ad allora retribuzioni e contributi restano a carico dell’ente.

I requisiti dell’ente

Oltre all’iscrizione al RUNTS, l’art. 3 del decreto chiede requisiti che vanno dichiarati nell’istanza e che saranno controllati. Ferme restando le regole de minimis, il contributo spetta se l’ente rispetta tutte queste condizioni.

DURC regolareControllatelo prima dell’istanza e tenetelo regolare fino al pagamento.
Quota di riserva in regolaObblighi dell’art. 3 L. n. 68/1999, se l’ente vi è soggetto.
Nessun esonero parziale nel triennioNei 3 anni prima dell’istanza non vi siete avvalsi dell’esonero dell’art. 5, comma 3.
Nessun rifiuto di avviamentoNei 3 anni prima dell’istanza non avete rifiutato l’assunzione di lavoratori avviati ai sensi dell’art. 9.
Nessuna situazione punita dall’art. 15Nei 3 anni prima dell’istanza non vi siete trovati in una delle condizioni sanzionate: per esempio prospetto informativo non inviato o quota scoperta oltre i termini.
Salute e sicurezzaNessuna violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nessuna inadempienza fiscaleRegolarità verificata con la procedura dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973: pesano le cartelle notificate e non pagate per almeno 5.000 €.
Massimale de minimisIl contributo è un aiuto de minimis (Reg. UE 2023/2831): con gli altri aiuti degli ultimi tre anni non dovete superare 300.000 € per impresa unica.

Quota di riserva: l’ente è obbligato?

Gli obblighi di assunzione scattano da 15 dipendenti computabili (art. 3, comma 1, L. n. 68/1999).

Dipendenti computabiliQuota di riserva
Da 15 a 351 lavoratore con disabilità
Da 36 a 502 lavoratori con disabilità
Oltre 507% dei lavoratori occupati

Nel conteggio non entrano, fra gli altri, i lavoratori già occupati tramite la L. n. 68/1999, i contratti a termine fino a sei mesi, i dirigenti e i somministrati (art. 4, comma 1). Un ente non obbligato non ha quote da rispettare e il decreto non lo esclude; l’assunzione deve comunque passare dal collocamento mirato: concordatela con il servizio e fatevi indicare quale atto rilascia, perché i suoi estremi vanno nell’istanza.

Solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione: base di calcolo ridotta

Per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella solidarietà sociale, nell’assistenza e nella riabilitazione la quota si calcola esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e che svolge funzioni amministrative (art. 3, comma 3, L. n. 68/1999). Prima di dichiararvi in regola, rifate il conto con questa regola e confrontatelo con l’ultimo prospetto informativo.

Attenzione al triennio

La formula dell’art. 3 è ampia. Per l’art. 15 il testo non parla di sanzioni ricevute ma di «condizioni sanzionate»: una quota rimasta scoperta oltre i 60 giorni per cause imputabili all’ente, o un prospetto informativo non inviato, negli ultimi tre anni possono bastare per l’esclusione. Il decreto richiama solo l’esonero parziale del comma 3 dell’art. 5: se nel triennio avete usato l’autocertificazione dell’esonero per le lavorazioni ad alto rischio (comma 3-bis), chiedete conferma prima di dichiarare.

La comunicazione al collocamento mirato

Chi chiede il contributo deve informare il servizio per il collocamento mirato del territorio in cui si trova la sede di lavoro della persona assunta (art. 2, comma 2; FAQ n. 11). Non sostituisce le comunicazioni ordinarie, come l’UniLav e, per gli enti obbligati, il prospetto informativo: si aggiunge. Serve anche ad attivare, se utili, accompagnamento, consulenza, sostegno all’inserimento lavorativo e individuazione degli accomodamenti ragionevoli, che il datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003).

L’istanza deve contenere l’attestazione dell’avvenuta comunicazione: va quindi fatta prima della PEC al Dipartimento. Scrivete dalla PEC dell’ente all’indirizzo PEC del servizio, che trovate sul sito della Regione o del centro per l’impiego, e conservate le ricevute. Se le sedi di lavoro sono in province diverse, informate ciascun servizio competente.

Traccia per la PEC al collocamento mirato

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro per le disabilità 23 luglio 2026

Spett.le Servizio per il collocamento mirato di [territorio],

[denominazione dell’ente], codice fiscale […], iscritto al RUNTS con il n. […] (per le imprese sociali: sezione speciale del Registro delle imprese di […]), con sede legale in […], comunica di aver [assunto a tempo indeterminato] [trasformato a tempo indeterminato il rapporto a termine di] [nome e cognome], codice fiscale […], con decorrenza dal [data], presso la sede di lavoro di [indirizzo], con mansione di […] e orario [pieno / parziale al …%].

Comunicazione obbligatoria n. […] del […]. Atto della L. n. 68/1999 con cui è avvenuta l’assunzione: [richiesta nominativa / nulla osta / convenzione n. … del …].

L’ente intende chiedere il contributo previsto dal decreto del Ministro per le disabilità 23 luglio 2026 ed è disponibile a concordare con il Servizio eventuali interventi di accompagnamento, consulenza e sostegno all’inserimento lavorativo, nonché l’individuazione di accomodamenti ragionevoli.

Referente: [nome, telefono, e-mail].

[Luogo e data] [Firma del legale rappresentante]

Nella comunicazione e nell’istanza inserite solo i dati richiesti: la condizione di disabilità è un dato relativo alla salute (art. 9 GDPR). Informate il lavoratore che i suoi dati saranno trasmessi al servizio e al Dipartimento per la richiesta del contributo.

Come presentare l’istanza

  1. Verificate i requisitiRUNTS, DURC, triennio della L. n. 68/1999, de minimis
  2. Assumete o trasformateCon l’atto del collocamento mirato e l’UniLav
  3. Informate il collocamento miratoPEC e ricevute in archivio
  4. Compilate i modelliIstanza e dichiarazione sostitutiva
  5. Inviate la PECEntro il 31/12/2026, meglio con anticipo
  6. Conservate il protocolloÈ il codice identificativo dell’istanza

L’istanza si presenta esclusivamente via PEC, a pena di inammissibilità, a inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it, entro il 31 dicembre 2026 (art. 4; FAQ n. 12). Va redatta sul modello del Dipartimento, con allegata, sempre a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. Il legale rappresentante firma digitalmente oppure con firma autografa, allegando un documento d’identità valido. Il numero di protocollo assegnato all’istanza è il codice identificativo con cui l’ente comparirà nell’elenco dei beneficiari.

Cosa dichiarare e dove trovarlo

Dato richiestoDove trovarlo
Dati dell’ente e del legale rappresentanteStatuto, scheda RUNTS, documento d’identità
Numero di iscrizione al RUNTSRegistro unico nazionale; per le imprese sociali, sezione speciale del Registro delle imprese
Lavoratori: nome, codice fiscale, codice UniLav, data di assunzione o di trasformazioneRicevute delle comunicazioni obbligatorie; per le trasformazioni tenete pronte sia la comunicazione di instaurazione sia quella di trasformazione
Servizio per il collocamento mirato competenteQuello del territorio della sede di lavoro
Estremi dell’atto della L. n. 68/1999, ove ricorrenteRichiesta nominativa, nulla osta, convenzione
Attestazione della comunicazione al collocamento miratoRicevute della PEC inviata al servizio
Requisiti dell’art. 3 del decretoDURC, prospetti informativi, verifiche interne su sicurezza e cartelle
Rispetto del de minimisVisura degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato
IBANConto intestato all’ente, dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 (FAQ n. 12 e 14)
PEC per le comunicazioniDi regola quella dell’ente

Attenzione ai tempi delle comunicazioni obbligatorie: l’UniLav di assunzione va inviata entro il giorno precedente, quella di trasformazione entro 5 giorni. Per una trasformazione di fine dicembre inviatela subito, perché il suo codice serve nell’istanza.

Prima di premere invio

  • PEC inviata dalla casella dell’ente all’indirizzo esatto inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it.
  • Istanza sul modello del Dipartimento, firmata dal legale rappresentante.
  • Dichiarazione sostitutiva completa in ogni campo e firmata.
  • Documento d’identità valido, se la firma è autografa.
  • Ricevuta della comunicazione al collocamento mirato.
  • IBAN di un conto intestato all’ente.
  • Ricevute di accettazione e consegna archiviate insieme al numero di protocollo.

Una sola istanza o più istanze?

Decreto e FAQ non dicono se lo stesso ente possa inviare più istanze per assunzioni fatte in momenti diversi. Se prevedete assunzioni scaglionate, chiedete conferma all’indirizzo inclusionelavorativa.disabilita@governo.it (FAQ n. 15) oppure inviate un’unica istanza dopo l’ultima assunzione, comunque prima del 31 dicembre. Non aspettate gli ultimi giorni dell’anno: fra festività e chiusure, una PEC respinta o un allegato sbagliato il 31 dicembre non si recuperano.

Istruttoria, controlli e pagamento

Il Dipartimento affiderà istruttoria, erogazione e controlli a un soggetto gestore scelto nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (art. 6); nella prima edizione era l’INPS. Prima di approvare l’elenco acquisisce i riscontri dei servizi per il collocamento mirato, con modalità telematiche e tramite le Regioni (art. 5): per questo la comunicazione al servizio e l’atto della L. n. 68/1999 sono decisivi.

Terminata l’istruttoria, il Dipartimento pubblica sul proprio sito l’elenco dei beneficiari, identificati con il codice dell’istanza, e paga il contributo in unica soluzione sull’IBAN indicato, riparametrato se necessario (FAQ n. 13 e 14).

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: se un controllo le trova non veritiere, si decade dal beneficio (art. 75) e si risponde anche penalmente (art. 76). Tenete in un unico fascicolo tutti i documenti richiamati nella dichiarazione.

Cumulo con altri incentivi

Il contributo è cumulabile con le altre misure che incentivano l’assunzione di persone con disabilità (art. 2, comma 4), nel rispetto delle regole de minimis e della normativa vigente (FAQ n. 8). L’unica esclusione espressa riguarda i lavoratori già incentivati nella prima edizione.

L’incentivo INPS dell’art. 13 L. n. 68/1999

È il cumulo che conta di più. L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, anche non obbligati, ed è una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

LavoratoreContrattoIncentivo INPS
Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni dalla prima alla terza categoriaTempo indeterminato70% per 36 mesi
Riduzione fra il 67% e il 79%, o minorazioni dalla quarta alla sesta categoriaTempo indeterminato35% per 36 mesi
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%Tempo indeterminato, o determinato di almeno 12 mesi70% per 60 mesi, o per tutta la durata del contratto a termine

La domanda va fatta all’INPS con la procedura telematica dedicata, nei limiti delle risorse e alle condizioni fissate dall’istituto (circolare INPS n. 99/2016). È un adempimento separato dall’istanza al Dipartimento: preparateli in parallelo.

Altre misure da coordinare

  • Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (art. 14 L. n. 68/1999): verificate se la vostra Regione finanzia adattamento della postazione, tutoraggio o accomodamenti, e chiedetelo al servizio quando inviate la comunicazione.
  • Avviso «Vita & Opportunità» del Dipartimento: se l’ente ha un progetto finanziato, non imputate al progetto i costi del personale già coperti da questo contributo o dall’incentivo INPS, perché l’avviso esclude le spese già sovvenzionate da altre misure pubbliche e quelle che danno diritto ad agevolazioni previdenziali (§ 19).
  • Incentivi all’assunzione non specifici per la disabilità: il decreto non li regola; valgono le regole di cumulo di ciascuna misura.

De minimis: fate la somma prima di firmare

Il massimale è di 300.000 € in tre anni per impresa unica, cioè l’ente insieme ai soggetti a cui è collegato (Reg. UE 2023/2831). Nel conto entrano tutti gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre anni più il nuovo contributo. Scaricate la visura dal Registro nazionale degli aiuti di Stato e conservatela nel fascicolo.

Sette esempi pratici

Importi massimi, prima dell’eventuale riparametrazione; frazioni di mese calcolate sui giorni di calendario.

Esempio 1APS, assunzione full-time il 1° ottobre15.000,00 €

Una APS iscritta al RUNTS, con 9 dipendenti e quindi non obbligata, assume a tempo indeterminato un operatore di 28 anni con invalidità civile del 70%, iscritto al collocamento mirato, d’intesa con il servizio.

Quota fissa 12.000 € più tre mesi interi (ottobre, novembre e dicembre) per 3.000 €. Con un’invalidità del 70% l’ente può chiedere all’INPS anche l’incentivo del 35% per 36 mesi.

Esempio 2Cooperativa sociale, trasformazione il 16 novembre13.500,00 €

Una cooperativa sociale aveva assunto a termine e part-time, a marzo 2026, una lavoratrice di 31 anni con disabilità, nell’ambito di una convenzione con il collocamento mirato. Il 16 novembre trasforma il contratto a tempo indeterminato, sempre part-time.

Novembre vale 15 giorni su 30 (500 €), dicembre 1.000 €: 12.000 + 500 + 1.000. Il part-time non riduce l’importo e i mesi a termine precedenti non contano.

Esempio 3Fondazione, assunzione il 23 luglio17.290,32 €

Una fondazione iscritta al RUNTS ha assunto il 23 luglio, primo giorno utile, prima ancora che il decreto fosse pubblicato. Luglio vale 9 giorni su 31 (290,32 €), da agosto a dicembre 5.000 €: è il massimo possibile.

L’assunzione rientra comunque: l’ente deve solo informare ora il collocamento mirato e poi inviare l’istanza.

Esempio 4ODV, dimissioni il 20 dicembre0 €

Una ODV assume il 2 novembre e invia l’istanza a fine mese; il lavoratore si dimette il 20 dicembre. Il rapporto cessa prima del 31 dicembre: il contributo non è erogato (art. 2, comma 7). Lo stesso vale per un recesso durante il periodo di prova.

È corretto informare il Dipartimento della cessazione, perché la dichiarazione resa non è più attuale.

Esempio 5Lavoratore già incentivato nel 20230 €

Un ETS assume a dicembre un giovane che nel 2023 era stato assunto a tempo indeterminato da un’altra cooperativa, la quale aveva ottenuto il contributo della prima edizione. Il contributo non spetta, anche se il datore di lavoro è diverso (art. 2, comma 5).

Esempio 6Compie 35 anni il 10 dicembre13.000,00 € o 0 €

Assunta il 1° dicembre, la candidata ha ancora 34 anni: quota fissa più dicembre intero, 13.000 €. Assunta il 14 dicembre, con 35 anni già compiuti, secondo la lettura più sicura il contributo non spetterebbe.

Esempio 7Cumulo con l’incentivo INPSquasi 60.000 € in 3 anni

Un ente assume il 2 novembre un lavoratore con riduzione della capacità lavorativa dell’80% e imponibile mensile di 1.800 €. Dal Dipartimento: fino a 13.966,67 € (12.000 € più 29 giorni su 30 di novembre e il mese di dicembre). Dall’INPS, se la domanda è accolta: il 70% di 1.800 €, cioè 1.260 € al mese per 36 mesi, circa 45.000 €.

Gli errori che fanno perdere il contributo

Assumere fuori dal collocamento miratoPersona non iscritta o assunzione senza un atto della L. n. 68/1999 da indicare nell’istanza.
Saltare la comunicazione al servizioSenza l’attestazione della comunicazione al collocamento mirato l’istanza è incompleta.
Dimenticare la trasformazioneUn contratto a termine non trasformato entro il 31 dicembre non dà diritto a nulla.
Perdere il rapporto prima del 31 dicembreDimissioni, licenziamento o prova non superata azzerano il contributo.
Usare la casella sbagliataServe la PEC: una e-mail ordinaria o un indirizzo errato rendono l’istanza inammissibile.
Dichiarare la regolarità senza controlliTriennio della L. n. 68/1999, sicurezza e cartelle vanno verificati prima di firmare.
Trascurare il de minimisGli aiuti degli ultimi tre anni, sommati al contributo, non devono superare 300.000 €.
Non chiedere al candidatoSe un altro ente ha già ottenuto il contributo per lui, la nuova assunzione non è agevolata.
Aspettare il 31 dicembreLe istanze arrivate oltre il termine sono inammissibili e non c’è modo di rimediare.

Cosa fare adesso

Subito

Prima di assumere

  • Verificate iscrizione al RUNTS, DURC, cartelle e de minimis.
  • Ricostruite il triennio della L. n. 68/1999: quota, prospetti, esoneri, scoperture.
  • Contattate il collocamento mirato per i candidati e per l’atto di assunzione.
  • Controllate età, iscrizione e un eventuale contributo già ottenuto da altri enti.
  • Censite i contratti a termine che potete trasformare.
All’assunzione

Comunicazioni e inserimento

  • Inviate l’UniLav nei termini.
  • Informate via PEC il collocamento mirato e archiviate le ricevute.
  • Consegnate al lavoratore l’informativa sull’uso dei dati per l’istanza.
  • Pianificate accomodamenti ragionevoli e affiancamento.
  • Valutate la domanda all’INPS per l’incentivo dell’art. 13.
Entro il 31 dicembre e poi

Istanza e pagamento

  • Compilate istanza e dichiarazione sostitutiva.
  • Inviate la PEC con anticipo, non a fine anno.
  • Conservate il protocollo: è il vostro codice.
  • Tenete regolare il DURC fino all’accredito.
  • Nel 2027 controllate l’elenco dei beneficiari.

State valutando un’assunzione? Con CECCHINATO HR verifichiamo requisiti, quota di riserva e triennio della L. n. 68/1999, gestiamo assunzione, comunicazioni e rapporti con il collocamento mirato e prepariamo l’istanza, coordinandola con l’incentivo INPS.

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    Domande frequenti

    Il contributo spetta anche a un ente con meno di 15 dipendenti?

    Il decreto non lo esclude: il requisito sulla quota di riserva riguarda solo gli enti obbligati. L’assunzione deve però avvenire ai sensi della L. n. 68/1999, quindi passando dal collocamento mirato: concordatela con il servizio e indicate nell’istanza l’atto con cui è avvenuta.

    Le cooperative sociali possono chiederlo?

    Sì. Sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e quindi enti del Terzo settore; per loro l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese vale come iscrizione al RUNTS (art. 11, comma 3, CTS).

    Una ex ONLUS non iscritta al RUNTS può partecipare?

    No. La FAQ n. 2 richiede l’iscrizione al RUNTS. Nella prima edizione le ONLUS erano ammesse, in questa no.

    Una persona con invalidità civile del 40% rientra?

    Il punto è delicato. La FAQ n. 4 considera persona con disabilità anche l’invalido civile, senza soglie; il decreto però chiede un’assunzione ai sensi della L. n. 68/1999, e il collocamento mirato è aperto agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 1). Prima di assumere chiedete conferma al servizio e al Dipartimento.

    Va bene un contratto part-time?

    Sì. Decreto e FAQ chiedono il tempo indeterminato e non riducono l’importo in base all’orario. È ammessa anche la trasformazione di un contratto a termine part-time.

    Ho assunto a tempo indeterminato a maggio 2026: posso chiedere il contributo?

    No. Valgono solo le assunzioni e le trasformazioni dal 23 luglio al 31 dicembre 2026, e un contratto già a tempo indeterminato non si può trasformare.

    In caso di trasformazione, da quando si contano i mesi?

    Dalla data della trasformazione, perché è da quel giorno che il rapporto diventa a tempo indeterminato. I mesi a termine precedenti non contano.

    L’apprendistato vale?

    È un contratto a tempo indeterminato (art. 41 D.Lgs. n. 81/2015) e il decreto non lo esclude, ma neppure lo cita. Prima di assumere chiedete conferma all’indirizzo inclusionelavorativa.disabilita@governo.it.

    Posso inviare l’istanza prima di assumere?

    No. L’istanza chiede il codice della comunicazione obbligatoria e l’attestazione della comunicazione al collocamento mirato, che esistono solo dopo l’assunzione o la trasformazione.

    Conta l’ordine di arrivo delle istanze?

    No. Non c’è click day: il Dipartimento valuta tutte le istanze arrivate entro il 31 dicembre e, se servono più fondi di quelli disponibili, riduce in proporzione ogni contributo.

    Se il lavoratore si dimette a febbraio 2027 perdo il contributo?

    Per il decreto no: il contributo viene negato solo se il rapporto si interrompe o cessa prima del 31 dicembre 2026. Restano le regole ordinarie: se il lavoratore copriva la quota di riserva, l’ente obbligato dovrà sostituirlo per restare in regola.

    Il contributo si somma all’incentivo INPS?

    Sì, il decreto lo prevede espressamente. Sono due domande diverse: istanza via PEC al Dipartimento per il contributo, domanda telematica all’INPS per l’incentivo dell’art. 13 L. n. 68/1999.

    La PEC può partire dalla casella di un consulente?

    Il decreto chiede la PEC ma non indica il mittente. La soluzione più lineare è inviarla dalla PEC dell’ente, la stessa indicata nella dichiarazione per le comunicazioni, con l’istanza firmata dal legale rappresentante.

    Quando arriva il pagamento?

    Dopo l’istruttoria e la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, in unica soluzione. Le risorse sono stanziate sul 2027: non contate sull’accredito prima di allora.

    La scheda completa in PDFScarica o stampa l'articolo.
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