1 Ottobre 2026

Documenti di assunzione digitali: cosa dice l’interpello n. 2/2026

Con l'interpello n. 2 del 30 settembre 2026 il Ministero del Lavoro apre alla gestione digitale dei documenti di assunzione, ma con due regole distinte. I documenti da consegnare possono, di regola, essere messi a disposizione in un'area riservata che garantisca accesso sicuro, disponibilità, integrità e tracciabilità. Quelli con dichiarazioni del lavoratore richiedono invece la firma digitale, qualificata o avanzata, oppure il processo dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD. Accedere con SPID o CIE, da solo, non equivale a firmare. Vediamo cosa cambia in pratica, quali evidenze conservare per l'ispezione e come rivedere il processo di onboarding.

In breve

  • Con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026 il Ministero del Lavoro risponde al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro: gli adempimenti documentali dell’assunzione si possono gestire in digitale, ma con due regole diverse secondo il contenuto del documento.
  • In assenza di norme che impongano modalità specifiche, i documenti da consegnare, che non chiedono al lavoratore di compilare o dichiarare nulla, possono essere messi a disposizione in un’area riservata accessibile al solo interessato, se il processo garantisce accesso sicuro, disponibilità, integrità e tracciabilità.
  • I documenti con dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore richiedono firma digitale, qualificata o avanzata, oppure la formazione con il processo dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
  • SPID e CIE identificano, non firmano: l’accesso con identità digitale, da solo, non vale come sottoscrizione. La CNS non è ritenuta equivalente per l’identificazione da parte dei privati.
  • La piattaforma può gestirla l’azienda, il consulente o un fornitore, ma la responsabilità resta del datore di lavoro, che deve poter dimostrare in ispezione l’adempimento con le evidenze informatiche.
  • Forma e termini di ciascun documento non cambiano: se la piattaforma si ferma, le scadenze no.

Lettera di assunzione, copia della comunicazione obbligatoria, informative, patto di prova, moduli per le detrazioni e per il TFR: ogni assunzione produce una piccola pila di documenti, e molte aziende la gestiscono già con portali e app per i dipendenti. Il quadro, però, era frammentato: gli interpelli del 2008 e del 2012 riguardavano il solo prospetto paga, il decreto Trasparenza ammetteva il formato elettronico per le informazioni sul rapporto, e per tutto il resto mancava un criterio generale. Restavano aperte due domande molto concrete: basta caricare un documento nell’area riservata del dipendente perché sia consegnato? E il lavoratore che entra con SPID e clicca “accetto” ha firmato?

L’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, reso ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 124/2004 su istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, dopo un’istruttoria con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con la Direzione generale ministeriale per l’innovazione e l’organizzazione digitale e sentito l’Ufficio legislativo, apre al digitale per entrambe le categorie di documenti, ma con regole diverse. La distinzione che regge tutta la risposta è semplice: consegnare non è firmare, e identificare una persona non significa raccogliere la sua firma. Ecco cosa prevede, documento per documento, e cosa conservare per l’ispezione.

Consegnare non è firmare: le due regole a confronto

Documenti da consegnareDocumenti da sottoscrivere
Cosa sonoDocumenti a contenuto informativo, che non richiedono attività compilativa o dichiarativa del lavoratoreDocumenti con dichiarazioni di scienza (il lavoratore attesta fatti o situazioni) o di volontà (accetta, sceglie, si impegna)
Strumento ammessoMessa a disposizione in un’area riservata accessibile solo al lavoratore; in alternativa PEC o altri strumenti telematici con prova della consegnaFirma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, oppure formazione del documento con il processo dell’art. 20, comma 1-bis, CAD
GaranzieIdentificazione e accesso sicuro, disponibilità (visionare, conservare, riprodurre), integrità, tracciabilità della data e, ove richiesta, della presa visioneIdentificazione del firmatario e processo che assicuri sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità del documento all’autore
Cosa non bastaUn caricamento di cui non resta traccia della data di messa a disposizioneLa sola identificazione con SPID o CIE
Esempi (nostra lettura)Copia della comunicazione di assunzione o del contratto già sottoscritto, informativa sulle condizioni di lavoro, informativa privacy, CCNL e regolamenti aziendali, prospetto pagaLettera di assunzione da accettare, patto di prova, patto di non concorrenza, dichiarazioni ai fini delle detrazioni, scelta sulla destinazione del TFR

La categoria dipende dal contenuto, non dal nome del documento: un’informativa che chiede anche un consenso, un’opzione o un’attestazione del lavoratore passa nella seconda colonna, almeno per quella parte.

Documenti da consegnare: l’area riservata basta, a quattro condizioni

Il Ministero parte dai suoi due precedenti sul prospetto paga. Con l’interpello n. 1/2008 aveva ammesso la consegna tramite PEC, a condizione di poter provare l’effettiva consegna entro la scadenza prevista per il pagamento della retribuzione e che il datore di lavoro mettesse a disposizione del lavoratore gli strumenti per riceverlo e stamparlo, così che gli oneri non gravassero su di lui. Con l’interpello n. 13/2012 aveva aperto alla posta elettronica ordinaria e all’area riservata protetta da password o codice personale, purché il lavoratore potesse entrare nella disponibilità del documento e materializzarlo e la messa a disposizione risultasse tracciabile.

Il nuovo interpello estende questi principi agli altri documenti del rapporto che non richiedono una manifestazione di volontà o una dichiarazione del lavoratore, perché la normativa non impone uno specifico supporto materiale per la trasmissione. In assenza di disposizioni che prescrivano modalità di consegna particolari, l’obbligo può essere assolto con la messa a disposizione in un’area riservata della piattaforma aziendale accessibile esclusivamente al lavoratore interessato, purché siano garantiti quattro requisiti.

RequisitoCosa significa in pratica
a) Identificazione dell’utente e sicurezza dell’accessoCredenziali personali e accesso protetto: l’area deve essere raggiungibile solo dal lavoratore interessato, senza account condivisi o cartelle comuni
b) Accessibilità e disponibilitàIl lavoratore deve poter visionare, conservare e riprodurre i documenti: scaricarli e stamparli, non solo leggerli a video
c) IntegritàIl file messo a disposizione non deve poter essere alterato: formati non modificabili e sistemi che rendono rilevabile ogni modifica sono le soluzioni più comuni
d) TracciabilitàRegistrazione della data di messa a disposizione e, quando la disciplina del singolo documento la richiede, della presa visione da parte del lavoratore

Più documenti possono essere messi a disposizione insieme, anche con un’unica conferma di presa visione riepilogativa, a patto che il sistema registri distintamente, per ciascun documento, la data di messa a disposizione e la relativa presa visione, ove richiesta. Il “pacchetto di benvenuto” da confermare con un clic funziona, quindi, solo se il registro resta documento per documento.

La piattaforma può essere gestita direttamente dal datore di lavoro, dal professionista incaricato o da un fornitore di servizi. La responsabilità dell’adempimento resta però del datore di lavoro, fermo il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali: in concreto, consulente e fornitore che gestiscono la piattaforma per conto dell’azienda operano di regola come responsabili del trattamento, con l’atto previsto dall’art. 28 del GDPR. Il Ministero richiama inoltre il CAD e le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate ai sensi dell’art. 71 del Codice. Le stesse garanzie, infine, possono essere assicurate con la PEC o con altri strumenti telematici che consentano la prova dell’avvenuta consegna.

Quando l’area riservata non basta

Se una norma prescrive una modalità specifica. La regola vale “in assenza di disposizioni che prescrivano specifiche modalità di consegna”. Il codice disciplinare, per esempio, va portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 7 L. 300/1970): la copia nell’area riservata può affiancare l’affissione, ma non è detto che basti a sostituirla.

Se il documento contiene una dichiarazione del lavoratore. Si passa alle regole sulla firma, che vediamo tra poco.

Se la piattaforma non è disponibile. L’indisponibilità temporanea non esonera dal rispetto dei termini dei singoli adempimenti: l’azienda deve assicurare modalità alternative di consegna e conservarne evidenza.

Documenti da firmare: l’identificazione non è una firma

Per i documenti che contengono dichiarazioni del lavoratore il Ministero separa due momenti: l’identificazione elettronica di chi dichiara e la formazione e sottoscrizione del documento informatico.

Sul primo fronte SPID e CIE sono strumenti adeguati. L’art. 64, comma 2-quinquies, del CAD consente ai soggetti privati di usarli per identificare gli utenti dei propri servizi in rete, e il loro impiego nelle piattaforme di gestione del personale ha quindi un fondamento normativo specifico. Ma, chiarisce l’interpello, l’identificazione con SPID o CIE “non può essere considerata, di per sé, equivalente all’apposizione di una firma elettronica”: va verificata l’idoneità del processo informatico nel suo complesso.

Il parametro è l’art. 20, comma 1-bis, del CAD. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art. 2702 del codice civile (piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, se la sottoscrizione è riconosciuta o legalmente considerata tale) in due casi: quando reca una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; oppure quando è formato, previa identificazione informatica dell’autore, con un processo avente i requisiti fissati dall’AgID, tale da garantirne sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta e inequivoca all’autore. In tutti gli altri casi l’idoneità alla forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice: non proprio la base su cui costruire un processo di assunzione.

Le soluzioni di sottoscrizione a confronto

SoluzioneRiferimentiEffettiNote operative
Firma digitale o firma elettronica qualificataArtt. 20 e 21 CAD; art. 25 eIDASForma scritta ed efficacia dell’art. 2702 c.c.; la qualificata ha effetti equivalenti alla firma autografa e l’uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria (art. 20, comma 1-ter, CAD)Serve un certificato qualificato intestato al lavoratore, rilasciato da un prestatore qualificato, anche in modalità remota
Firma elettronica avanzata (FEA)Art. 26 eIDAS; artt. 55-61 DPCM 22 febbraio 2013Forma scritta ed efficacia dell’art. 2702 c.c. (art. 20, comma 1-bis, CAD)Lavoratore identificato anche con SPID o CIE, firma con un mezzo sotto il suo esclusivo controllo, per esempio un codice monouso su un dispositivo che ha solo lui; vale solo nei rapporti tra firmatario ed erogatore
Processo dell’art. 20, comma 1-bis, CADArtt. 20 e 71 CAD; Linee guida AgID del 2020 sulla sottoscrizione elettronica di documentiForma scritta ed efficacia dell’art. 2702 c.c., se il processo rispetta i requisiti fissati dall’AgIDÈ la cosiddetta “firma con SPID”: conferma della firma presso il proprio gestore dell’identità digitale e sigilli elettronici qualificati, non un semplice accesso alla piattaforma
Accesso con SPID o CIE e clic di confermaArt. 64 CADIdentifica l’utente, non sottoscrive: per l’interpello non basta per le dichiarazioni del lavoratoreIdoneità alla forma scritta e valore probatorio rimessi alla libera valutazione del giudice (art. 20, comma 1-bis, secondo periodo, CAD)

La soluzione che il Ministero indica espressamente è la firma elettronica avanzata realizzata nel rispetto dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e degli artt. 55-61 del DPCM 22 febbraio 2013: il lavoratore, identificato anche con SPID o CIE, sottoscrive con un meccanismo posto sotto il suo esclusivo controllo, come un codice monouso ricevuto su un dispositivo nella sua disponibilità esclusiva, secondo modelli già diffusi in altri settori. Chi eroga la soluzione deve rispettare gli obblighi delle regole tecniche, in particolare su identificazione del firmatario, informativa, conservazione delle evidenze e verificabilità dell’integrità del documento.

FEA: chi è l’erogatore, e perché conta

Le regole tecniche distinguono chi eroga la FEA per usarla nei rapporti con i propri interlocutori, anche avvalendosi di soluzioni realizzate da altri, da chi la realizza come attività d’impresa (art. 55, comma 2, DPCM 22 febbraio 2013). E stabiliscono che la FEA è utilizzabile solo nei rapporti giuridici tra il firmatario e l’erogatore (art. 60). A nostro avviso ne discende che, per i documenti di assunzione, l’erogatore debba essere di regola il datore di lavoro, anche quando la piattaforma è del consulente o di un fornitore. Sull’erogatore gravano gli obblighi dell’art. 57: identificazione certa del firmatario, informativa e dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio, conservazione per almeno vent’anni della documentazione di identificazione e della dichiarazione, pubblicazione sul proprio sito delle caratteristiche della soluzione e copertura assicurativa per la responsabilità civile non inferiore a 500.000 euro. Il contratto con il fornitore deve chiarire come vengono assolti.

Due precisazioni completano il quadro. L’art. 65 del CAD, richiamato nell’istanza, non può essere invocato: disciplina le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, e non fonda la validità delle dichiarazioni rese a un datore di lavoro privato. Quanto alla Carta nazionale dei servizi, l’art. 64, comma 2-quinquies, richiama per i privati soltanto SPID e CIE: in assenza di una norma specifica, la CNS non è considerata una modalità di identificazione equivalente. Il limite riguarda l’identificazione, non la firma: una firma digitale resta tale anche quando il certificato di firma si trova sullo stesso dispositivo che ospita la CNS, come accade in molti token e smart card.

Il flusso da rivedere: SPID più “accetto”

È lo schema più diffuso nei portali del personale: accesso con SPID o CIE, documento a video, casella “dichiaro di aver letto e accetto”, clic su conferma. Per un documento informativo può funzionare come presa visione tracciata. Per un documento che contiene una dichiarazione del lavoratore, secondo l’interpello, non basta: servono una firma digitale, qualificata o avanzata, o un processo conforme all’art. 20, comma 1-bis, del CAD. Non va confuso con la cosiddetta “firma con SPID”, che è un processo specifico regolato dall’AgID, con passaggi e garanzie che un semplice accesso non ha. Se il vostro flusso si chiude con il clic, le clausole che richiedono la forma scritta (patto di prova, termine, patto di non concorrenza) rischiano la nullità o l’inefficacia, e tutto il resto un problema di prova.

Forma e termini: il digitale cambia il supporto, non le regole

L’interpello lo dice espressamente: restano fermi gli eventuali requisiti di forma e i termini prescritti dalla disciplina propria di ciascun documento, e la verifica spetta al datore di lavoro. Alcuni vincoli che il processo digitale deve rispettare:

DocumentoRegola di forma o di termineIn digitale
Informazioni sulle condizioni di lavoro (art. 1 D.Lgs. 152/1997)Consegna all’atto dell’instaurazione e prima dell’inizio dell’attività, con il contratto scritto o la copia della comunicazione di assunzione; le informazioni mancanti entro sette giorni dall’inizio della prestazione, alcune entro un meseMessa a disposizione tracciata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’art. 3 del D.Lgs. 104/2022 ammette il formato elettronico e impone di conservare la prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla fine del rapporto
Termine del contratto (art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015)Privo di effetto se non risulta da atto scritto, salvo i rapporti fino a dodici giorni; copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazioneAtto sottoscritto con gli strumenti visti sopra; copia messa a disposizione con traccia entro il termine
Patto di prova (art. 2096 c.c.)Deve risultare da atto scritto che, per giurisprudenza costante, preceda o accompagni l’inizio del rapportoLa firma va completata prima che il lavoratore inizi a lavorare: un patto sottoscritto dopo è nullo, su carta come in digitale
Patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.)Nullo se non risulta da atto scrittoFirma avanzata, qualificata o digitale, oppure processo dell’art. 20, comma 1-bis, a pena di nullità (art. 21, comma 2-bis, CAD)
Prospetto paga (L. 4/1953)Consegna all’atto della corresponsione della retribuzioneArea riservata o PEC, con prova della messa a disposizione alla data di pagamento
Codice disciplinare (art. 7 L. 300/1970)Affissione in luogo accessibile a tuttiLa pubblicazione nell’area riservata non sostituisce con certezza l’affissione

Per gli atti che la legge vuole in forma scritta a pena di nullità, del resto, il CAD contiene già la stessa regola indicata dall’interpello: se redatti su documento informatico, gli atti dell’art. 1350, n. 13, c.c. vanno sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure formati con il processo dell’art. 20, comma 1-bis, a pena di nullità (art. 21, comma 2-bis, CAD). Su questi documenti un flusso fragile non produce solo un rilievo ispettivo: può far cadere il patto.

In ispezione: le evidenze da conservare

L’ultima indicazione dell’interpello è quella che pesa di più nella pratica: per tutti i documenti il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, anche durante un accertamento ispettivo, l’effettivo assolvimento degli adempimenti e la corretta formazione dei documenti, conservando le evidenze informatiche della messa a disposizione e, per le dichiarazioni, della loro riconducibilità al lavoratore. Non basta che il documento sia stato pubblicato: bisogna poterlo provare.

  • Per ogni documento consegnato: data e ora di messa a disposizione, eventuale presa visione, versione del file e prova della sua integrità.
  • Per ogni documento firmato: il file sottoscritto con le evidenze del processo di firma (identificazione, codice monouso, data e ora) e, per la FEA, la documentazione di identificazione e la dichiarazione di accettazione del servizio, da conservare per almeno vent’anni a cura dell’erogatore.
  • Per le consegne fuori piattaforma: ricevute PEC o altre prove della consegna, compresi i casi in cui si è ricorsi al canale alternativo per un’indisponibilità del sistema.

La posta in gioco è concreta. La violazione degli obblighi di informazione sulle condizioni di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 2, D.Lgs. 276/2003): un processo digitale che non lascia traccia, in ispezione, rischia di valere quanto una consegna mai avvenuta.

Che valore ha un interpello

La risposta a interpello non è una legge, ma ha un effetto preciso: per l’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 124/2004, l’adeguamento alle indicazioni fornite esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. Non vincola invece il giudice: in una causa sulla validità di un atto, per esempio un patto di prova, contano le norme del CAD e del codice civile. Ragione in più per scegliere soluzioni solide, non al limite. Per citarlo correttamente: nell’archivio ufficiale del Ministero è l’interpello n. 2/2026 del 30 settembre 2026, reso ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 124/2004, da non confondere con l’interpello n. 2/2026 del 25 giugno, reso ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, che riguarda tutt’altro tema.

Checklist: l’onboarding digitale in sette mosse

  1. Mappate i documenti dell’assunzione e classificateli per contenuto: da consegnare o da sottoscrivere. Un modulo che contiene anche una scelta o un’attestazione del lavoratore va trattato come documento da firmare.
  2. Verificate la piattaforma sui quattro requisiti: accesso riservato al solo lavoratore, download e stampa, integrità dei file, registro distinto per documento con data di messa a disposizione e presa visione.
  3. Scegliete lo strumento di firma per le dichiarazioni: firma digitale o qualificata, FEA conforme alle regole tecniche o processo dell’art. 20, comma 1-bis. Se il flusso termina con un clic dopo l’accesso SPID, va rivisto.
  4. Chiarite i ruoli nel contratto con il fornitore: chi è l’erogatore della FEA, chi assolve gli obblighi del DPCM 22 febbraio 2013, copertura assicurativa compresa, e chi è responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
  5. Allineate il calendario: informazioni e copia della comunicazione prima dell’inizio dell’attività, patto di prova firmato prima della prima ora di lavoro, copia dell’atto con il termine entro cinque giorni lavorativi, prospetto paga alla data di pagamento.
  6. Prevedete il piano B: una modalità alternativa di consegna per i casi di indisponibilità della piattaforma, con evidenza conservata, e un canale assistito o cartaceo per chi non dispone di strumenti digitali o non aderisce alla firma elettronica.
  7. Organizzate l’archivio delle evidenze in modo da poterle esibire in ispezione senza ricostruzioni a posteriori.

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Area HR

Domande frequenti

Serve il consenso del lavoratore per la consegna in area riservata?

L’interpello non subordina la messa a disposizione al consenso del lavoratore. Richiede però che l’accesso sia effettivo: il lavoratore deve poter visionare, conservare e riprodurre i documenti. E tra i principi richiamati c’è quello dell’interpello n. 1/2008, secondo cui gli oneri per ricevere e stampare i documenti non devono gravare sul lavoratore. Diverso il caso della firma elettronica avanzata: il servizio si attiva solo dopo che il lavoratore ne ha accettato le condizioni.

Si può ancora usare la posta elettronica ordinaria?

L’interpello n. 13/2012 l’aveva ammessa per il prospetto paga, purché la messa a disposizione risultasse tracciabile, e il nuovo interpello richiama quei principi indicando, come alternative all’area riservata, la PEC e gli altri strumenti telematici che consentono la prova dell’avvenuta consegna. La mail ordinaria resta quindi praticabile solo se si è in grado di dimostrare la consegna; per i documenti con termini stretti, PEC e piattaforma tracciata sono la scelta più sicura.

Il lavoratore accede con SPID e clicca “accetto”: il contratto è firmato?

No, se il processo si esaurisce lì. Per l’interpello l’identificazione con SPID o CIE non equivale, di per sé, a una firma elettronica: per le dichiarazioni servono firma digitale, qualificata o avanzata, oppure un processo conforme all’art. 20, comma 1-bis, del CAD. Lo SPID può essere il primo passo di una FEA, seguito per esempio dalla conferma con codice monouso, non il suo sostituto.

Si può usare la CNS?

Non come strumento di identificazione equivalente a SPID e CIE: l’art. 64, comma 2-quinquies, del CAD richiama per i privati solo questi due, e in assenza di una norma specifica il Ministero non ritiene possibile estendere la regola. Resta pienamente utilizzabile, invece, la firma digitale, anche se il certificato si trova sullo stesso dispositivo della CNS.

E se il lavoratore non vuole firmare in digitale?

La firma autografa su carta resta valida: l’interpello ammette il digitale, non lo impone. Per la FEA, poi, l’attivazione del servizio richiede l’accettazione delle condizioni da parte del lavoratore. Conviene quindi mantenere sempre un percorso cartaceo per chi non aderisce.

La piattaforma può gestirla il consulente del lavoro?

Sì: l’interpello ammette che la piattaforma sia gestita dal datore di lavoro, dal professionista incaricato o da un fornitore di servizi. La responsabilità dell’adempimento resta però del datore di lavoro, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Se la piattaforma offre anche la FEA, va verificato chi figura come erogatore, perché la firma vale solo nei rapporti tra il firmatario e l’erogatore.

Le regole valgono solo per i documenti di assunzione?

L’interpello nasce sull’instaurazione del rapporto, ma la risposta al primo quesito si estende espressamente agli ulteriori documenti del rapporto che non richiedono una manifestazione di volontà o una dichiarazione del lavoratore. La regola sulle dichiarazioni, a sua volta, discende dal CAD, che vale per qualunque documento informatico.

Per quanto tempo vanno conservate le evidenze?

L’interpello non fissa un termine, ma alcune norme sì: cinque anni dalla cessazione del rapporto per la prova della trasmissione o ricezione delle informazioni sulle condizioni di lavoro (art. 3 D.Lgs. 104/2022) e almeno vent’anni per la documentazione della FEA a carico dell’erogatore (art. 57 DPCM 22 febbraio 2013). Per gli altri documenti conviene ragionare sui termini di prescrizione dei diritti che quelle evidenze servono a provare.

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