In breve
- Con il contratto di rete più imprenditori collaborano su un programma comune restando autonomi (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009). Il contratto produce effetti solo dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese dei partecipanti originari.
- Per il personale la rete offre due strumenti (art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003): il distacco, con l’interesse del distaccante che sorge automaticamente, e la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite dal contratto.
- Il distacco resta temporaneo e per una determinata attività: il mutamento di mansioni richiede il consenso del lavoratore, oltre 50 km servono comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
- La codatorialità si comunica con il modello Unirete, inviato dal soggetto incaricato nel contratto (D.M. n. 205/2021). Il lavoratore va sul LUL di un’impresa di riferimento e per retribuzioni e contributi rispondono in solido tutti i codatori.
- Dal 2024 il distacco privo dei requisiti è di nuovo un reato: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per lavoratore e per giornata, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro (D.L. n. 19/2024).
- Novità 2026: con la L. n. 34/2026 gli utili accantonati per gli investimenti del programma di rete asseverato non concorrono al reddito, fino a 1 milione di euro l’anno. Il beneficio non vale per la rete-soggetto.
Il contratto di rete permette a imprese indipendenti, spesso piccole e della stessa filiera, di mettere in comune competenze, attività e persone senza costituire una società. Per chi gestisce il personale conta per due ragioni: rende più semplice il distacco tra le imprese della rete e consente la codatorialità, cioè un unico rapporto di lavoro con più datori.
Proprio per questo è anche uno degli schemi più controllati. Una rete con un programma generico, o usata solo per spostare lavoratori e ridurre il costo del lavoro, rischia di essere riqualificata come somministrazione illecita, con conseguenze che dal 2024 sono tornate anche penali. In questa guida trovate requisiti e forma del contratto, le differenze tra rete-contratto e rete-soggetto, le regole su distacco e codatorialità, comunicazioni e adempimenti, IVA, sanzioni, una verifica guidata, sei casi pratici e un percorso in tre fasi.
Le tappe della disciplina
Le fonti principali
Cos’è il contratto di rete
Con il contratto di rete «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato». A tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a una o più di queste forme di collaborazione (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009).
Il contratto può prevedere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi. Non nasce una società: ogni impresa conserva la propria autonomia, il proprio oggetto e i propri dipendenti, salvo le regole sul personale condiviso che trovate più avanti.
Possono stipularlo più imprenditori, di qualsiasi dimensione e settore. Dal 2017 anche chi svolge attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica, può costituire reti di professionisti e partecipare alle reti di imprese come rete mista (art. 12, comma 3, L. n. 81/2017). La rete è una struttura aperta: il contratto stabilisce come possono aderire altri imprenditori.
Contenuto, forma ed efficacia
Il contratto deve indicare sei elementi, elencati nelle lettere da a) a f) dell’art. 3, comma 4-ter. Per chi lo usa anche per il personale ognuno ha un peso preciso, perché è sul contratto che l’Ispettorato e i giudici verificano se la rete è reale.
| Lett. | Cosa deve indicare | Perché conta per il personale |
|---|---|---|
| a) | Nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante, per sottoscrizione originaria o adesione successiva; denominazione e sede della rete, se è previsto il fondo patrimoniale comune. | Interesse automatico al distacco e codatorialità valgono solo tra le imprese che risultano partecipanti. |
| b) | Obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e modalità concordate per misurarne l’avanzamento. | Obiettivi generici sono il primo indizio di una rete costruita solo per spostare personale. |
| c) | Programma di rete con i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune; se c’è il fondo, misura e criteri dei conferimenti e regole di gestione. | È il punto in cui spiegare come distacchi e personale condiviso servono al programma. |
| d) | Durata, modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, cause facoltative di recesso anticipato e relative condizioni. | La durata della rete delimita nel tempo distacchi e codatorialità. |
| e) | Se previsto, l’organo comune: soggetto prescelto, poteri di gestione e di rappresentanza, regole per la sua sostituzione. | L’organo comune gestisce l’esecuzione del contratto: i lavoratori vanno comunque assunti da un’impresa della rete o, se c’è, dalla rete-soggetto. |
| f) | Regole per le decisioni dei partecipanti sulle materie di interesse comune non affidate all’organo comune e, se ammessa, per la modifica a maggioranza del programma. | Servono anche per decidere ingressi e uscite dalla codatorialità. |
Le regole di ingaggio
Per la codatorialità serve qualcosa in più. L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 la ammette per «i dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»: il contratto deve quindi prevedere la codatorialità e indicare i lavoratori coinvolti, i codatori e il soggetto incaricato delle comunicazioni, che lo allega all’Unirete (INL, circ. n. 7/2018 e nota n. 315/2022). In concreto le regole di ingaggio dovrebbero chiarire:
- quali imprese sono codatrici e quali lavoratori, o quali profili, sono condivisi;
- chi assume, con quale contratto collettivo, e quale impresa è di riferimento per INPS, INAIL e LUL;
- chi esercita il potere direttivo e disciplinare, con quali limiti e per quali attività;
- come si registrano le ore presso ciascun codatore e come si ripartiscono costi e rimborsi;
- chi gestisce sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione in ciascun luogo di lavoro;
- come si entra e si esce dalla codatorialità, anche quando un’impresa lascia la rete.
Forma e iscrizione
Ai fini della pubblicità il contratto si redige per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). Se è firmato digitalmente dalle sole imprese, senza autentica (art. 24), si usa il modello standard approvato dal D.M. 10 aprile 2014, n. 122.
| Forma | Quando usarla |
|---|---|
| Modello standard con firma digitale di ciascun imprenditore (art. 24 CAD) | Rete-contratto, anche senza notaio. Non consente di acquistare la soggettività giuridica. |
| Atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale autenticata (art. 25 CAD) | Sempre possibile. È la forma richiesta per la rete-soggetto. |
Il contratto si iscrive nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e la sua efficacia decorre da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte per tutti i sottoscrittori originari (art. 3, comma 4-quater). Le modifiche sono redatte e depositate dall’impresa indicata nell’atto modificativo; il registro le comunica agli uffici presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che le annotano d’ufficio.
Prima l’iscrizione, poi il personale
Per l’INL distacco con interesse automatico e codatorialità presuppongono un contratto di rete già iscritto nel registro delle imprese: solo così la codatorialità produce effetti verso i terzi, lavoratori compresi (circ. n. 7/2018). Un distacco avviato prima dell’ultima iscrizione regge soltanto se il distaccante prova un proprio interesse specifico; la codatorialità, prima di quel momento, non ha alcuna base.
Rete-contratto o rete-soggetto
Fondo patrimoniale e organo comune non bastano a creare un nuovo soggetto: il contratto di rete che li prevede «non è dotato di soggettività giuridica», salvo che la rete la acquisti iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo in cui ha sede (art. 3, commi 4-ter e 4-quater). La scelta incide su forma, fisco, bilancio e gestione del personale.
| Aspetto | Rete-contratto | Rete-soggetto |
|---|---|---|
| Natura | Contratto tra imprese, senza un nuovo soggetto. | Nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che partecipano. |
| Requisiti | Contratto iscritto presso ciascun partecipante; fondo e organo comune facoltativi. | Fondo patrimoniale comune, organo comune, denominazione e sede; iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. |
| Forma | Anche il modello standard con firma digitale (art. 24 CAD). | Atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale autenticata (art. 25 CAD). |
| Fisco | Nessuna soggettività tributaria: può avere un codice fiscale, ma costi e ricavi restano ai partecipanti. | Soggetto passivo IRES e IRAP, con propria partita IVA e scritture contabili. |
| Bilancio | Nessuna situazione patrimoniale da depositare. | Situazione patrimoniale redatta dall’organo comune entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositata al registro delle imprese. |
| Personale | Assumono le imprese della rete; distacco e codatorialità tra i partecipanti. | Può assumere direttamente e mettere i dipendenti a fattor comune, se il contratto prevede la codatorialità. |
| Agevolazione 2026 | Sì, se ricorrono le condizioni della L. n. 34/2026. | No. |
Aspetti fiscali: Agenzia delle entrate, circ. n. 20/E del 18 giugno 2013 e ris. n. 70/E del 30 giugno 2011. Rete-soggetto e personale: INL, nota n. 1229 del 16 giugno 2022.
Fondo comune e agevolazione 2026
Il fondo patrimoniale comune è formato dai conferimenti iniziali e dai contributi successivi dei partecipanti, nella misura e con i criteri fissati dal programma; se il programma lo consente, il conferimento può avvenire anche con un patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2447-bis, primo comma, lett. a), c.c.). Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le norme sul fondo consortile degli artt. 2614 e 2615, secondo comma, c.c.:
- per la durata della rete i partecipanti non possono chiederne la divisione e i loro creditori particolari non possono far valere i propri diritti sul fondo;
- per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Il limite di responsabilità riguarda le obbligazioni verso i terzi legate al programma, non i rapporti di lavoro in codatorialità: per retribuzioni e contributi l’INL considera responsabili in solido tutti i codatori (circ. n. 7/2018).
Utili destinati alla rete: l’agevolazione 2026
La L. 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale sulle piccole e medie imprese in vigore dal 7 aprile 2026, reintroduce un beneficio fiscale per le imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono (art. 1).
- Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, la quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti del programma comune, non concorre al reddito se accantonata in un’apposita riserva.
- Il programma deve essere asseverato in via preventiva da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, con i requisiti fissati dal decreto attuativo, o in via sussidiaria da organismi pubblici individuati dallo stesso decreto.
- La riserva non va usata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio e il beneficio viene meno se cessa l’adesione alla rete; l’Agenzia delle entrate vigila e revoca i benefici indebitamente fruiti.
- L’importo che non concorre al reddito non può superare 1.000.000 di euro l’anno.
- Il beneficio si usa solo in sede di versamento del saldo delle imposte, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029; l’acconto dell’anno successivo si calcola come se l’agevolazione non ci fosse.
- Non spetta se la rete acquista soggettività giuridica.
Criteri e modalità di attuazione sono affidati a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 3). Prima di contare sul beneficio verificate che sia stato adottato e quali requisiti fissa per l’asseverazione.
Il personale nella rete: tre strumenti
La norma chiave è l’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dal D.L. n. 76/2013.
«Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.»
Art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003
Accanto a distacco e codatorialità c’è un terzo strumento, riservato all’agricoltura. Le differenze in sintesi:
Per l’assunzione congiunta in agricoltura il D.M. 27 marzo 2014 affida le comunicazioni al soggetto designato nel contratto di rete e l’INPS ha dato le istruzioni su denuncia aziendale e DMAG con la circ. n. 131 del 2 luglio 2015. Il D.M. n. 205/2021 lascia ferma questa disciplina.
Il distacco nella rete
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30, comma 1). Nella rete cambia un solo elemento, l’interesse: tra imprese aderenti basta verificare che esista un contratto di rete tra distaccante e distaccatario, senza un riscontro puntuale dell’interesse perseguito (interpello n. 1/2016). Tutto il resto segue le regole generali.
Cosa semplifica la rete
Tra imprese che partecipano allo stesso contratto, già iscritto
- Non serve provare un interesse specifico, concreto e persistente del distaccante
- L’interesse resta legato al programma comune, che il contratto deve descrivere
- Si possono distaccare anche lavoratori in codatorialità verso imprese della rete che non sono loro codatrici
Cosa resta obbligatorio
Le regole dell’art. 30 e del codice civile
- Temporaneità: il distacco non può essere definitivo e la sua durata, anche lunga, deve essere funzionale all’interesse che lo giustifica (Ministero del lavoro, circ. n. 3/2004)
- Una determinata attività, definita in anticipo, non una messa a disposizione generica
- Il distaccante resta responsabile del trattamento economico e normativo (comma 2) e l’eventuale rimborso chiesto al distaccatario non può superare quanto corrisposto effettivamente al lavoratore (circ. n. 3/2004)
- Mutamento di mansioni solo con il consenso del lavoratore; oltre 50 km solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (comma 3)
- Rispetto dell’art. 2103 c.c. e nessun pregiudizio economico o normativo per il lavoratore (INL, circ. n. 7/2018)
L’interesse è automatico, la rete deve essere reale
La presunzione regge solo se la rete esiste davvero. Il Tribunale di Bari (sentenza 16 maggio 2023, n. 1408) non ha riconosciuto l’effetto della rete a un contratto che si limitava a prevedere la possibilità per le imprese di «usufruire del distacco della rispettiva forza lavoro», sottolineando «la assoluta genericità della descrizione dell’oggetto e degli obiettivi strategici» e l’assenza di qualsiasi spiegazione su come il distacco contribuisse alle finalità della rete.
Il Tribunale di Perugia (sentenza 16 ottobre 2024, n. 378) ha riqualificato come somministrazione illecita il distacco di lavoratori da una società che, prima di aderire alla rete, non aveva svolto alcuna attività d’impresa: senza un’attività imprenditoriale effettiva viene meno l’interesse al distacco e l’adesione alla rete non basta a salvarlo. Il Tribunale di Velletri (sentenza 16 luglio 2024) ha ritenuto nullo un contratto di rete, benché certificato, e ha qualificato il distacco come interposizione illecita: il licenziamento intimato dal datore formale è stato considerato giuridicamente inesistente, con diritto alla reintegrazione e alla riconduzione del rapporto al datore sostanziale.
La lezione è la stessa: il contratto deve spiegare come il distacco contribuisce al programma, chi è il datore formale, chi utilizza la prestazione e con quali poteri. Un distacco senza fine, per svolgere il lavoro ordinario dell’impresa che riceve il lavoratore, non diventa lecito perché le imprese hanno firmato una rete.
Gruppi di imprese: l’interesse senza rete
Fuori dalla rete l’interesse va provato. Per i gruppi il Ministero del lavoro ha però ritenuto che, almeno quando ricorre il controllo dell’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere con il comune interesse perseguito dal gruppo, come accade nella rete (interpello n. 1/2016). Il distacco infragruppo si comunica con l’Unilav. Per un gruppo la rete serve soprattutto se si vuole la codatorialità, che fuori dall’agricoltura senza un contratto di rete non è ammessa.
La codatorialità
Con la codatorialità il lavoratore ha un solo rapporto di lavoro ma più datori: ciascuna impresa codatrice può dirigere la prestazione secondo le regole e i modi previsti dal contratto di rete. È l’opposto del distacco, in cui il datore resta uno e l’impresa che riceve il lavoratore lo utilizza per una determinata attività. Le condizioni indicate dall’INL (circ. n. 7/2018) sono queste:
- contratto di rete iscritto nel registro delle imprese prima dell’avvio;
- codatorialità prevista nel contratto, con l’indicazione dei lavoratori coinvolti;
- assunzione formale da parte di una delle imprese della rete, anche se si tratta di un socio di cooperativa, con comunicazione obbligatoria, dichiarazione di assunzione e registrazione sul LUL;
- trattamento economico e normativo del contratto collettivo applicato dal datore che assume, senza alcun pregiudizio per effetto della codatorialità.
Anche la rete-soggetto può assumere direttamente i propri dipendenti e metterli a fattor comune presso le imprese della rete, così come queste possono condividere i propri, purché il contratto preveda e regoli la codatorialità: la norma non la condiziona alla natura giuridica della rete (INL, nota n. 1229/2022).
Referente, impresa di riferimento e codatori
| Ruolo | Chi è | Cosa fa |
|---|---|---|
| Soggetto incaricato delle comunicazioni | Il referente individuato nel contratto di rete: un’impresa della rete, anche non codatrice, oppure la rete-soggetto (INL, nota n. 2015 del 10 ottobre 2022). | Invia tutte le comunicazioni Unirete e risponde delle omissioni (art. 4 D.M. n. 205/2021). |
| Impresa di riferimento | Per i lavoratori già in forza, l’impresa di provenienza; per i nuovi assunti, l’impresa indicata nella comunicazione Unirete (art. 3 D.M. n. 205/2021). | Cura inquadramento previdenziale e assicurativo, UniEmens e versamenti, LUL e autoliquidazione INAIL; il contratto collettivo applicato è il suo. |
| Codatori | Le imprese che il contratto di rete indica come codatrici. | Dirigono la prestazione secondo le regole di ingaggio e rispondono in solido di retribuzioni e contributi. |
Il referente non è automaticamente l’impresa di riferimento, e per i lavoratori già in forza presso un’altra impresa della rete la coincidenza è esclusa (INL, nota n. 315/2022).
Contributi: conta il contratto del codatore prevalente
La retribuzione imponibile si individua in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di riferimento, con un correttivo: se nel mese il lavoratore ha svolto prevalentemente la propria attività presso un codatore che applica un contratto con una retribuzione imponibile maggiore, la base va adeguata a quella e l’impresa di riferimento la indica nella denuncia contributiva mensile all’INPS (art. 3, comma 2, D.M. n. 205/2021, che richiama il minimale dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989). Per questo il LUL deve evidenziare separatamente l’impiego orario presso ciascun datore (comma 3).
Un esempio
Un’impiegata è assunta in codatorialità da un’impresa del commercio, indicata come impresa di riferimento. In un mese lavora 100 ore per un codatore che, per le stesse mansioni, applica un contratto collettivo con una retribuzione imponibile più alta, e 60 ore per il proprio datore. In quel mese ha operato in prevalenza presso il codatore: l’imponibile contributivo va adeguato a quello più alto e l’impresa di riferimento lo dichiara nell’UniEmens.
Responsabilità solidale
Per l’INL la codatorialità è un unico rapporto con più datori: le omissioni retributive e contributive espongono a responsabilità tutti i codatori, secondo il principio dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, che la Corte costituzionale ha ritenuto applicabile anche fuori dall’appalto (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017). Rilevano anche le differenze contributive dovute all’applicazione di un contratto collettivo privo della maggiore rappresentatività comparativa (circ. n. 7/2018).
Quando la codatorialità finisce
Il soggetto incaricato invia l’Unirete di cessazione. Se si scioglie la rete, comunica la fine di tutti i rapporti in codatorialità: per i lavoratori già in forza termina solo il regime di codatorialità e il rapporto prosegue con il datore originario, che invia l’Unilav di cessazione solo se il rapporto si chiude davvero (INL, nota n. 315/2022).
Le reti con causale di solidarietà, ammesse per il 2020 e il 2021 per mantenere l’occupazione nelle filiere colpite da crisi o stati di emergenza (art. 3, commi 4-sexies e seguenti, D.L. n. 5/2009), producono effetti fino alla scadenza naturale dei contratti stipulati in quegli anni (INL, nota n. 315/2022).
Unirete o Unilav
Dal 23 febbraio 2022 inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti in codatorialità si comunicano con il modello Unirete, attraverso i servizi online del Ministero del lavoro. Lo invia il soggetto incaricato, che allega il contratto di rete con le regole di ingaggio, l’elenco dei codatori e l’individuazione del referente (D.M. n. 205/2021; INL, nota n. 315/2022). L’Unirete riguarda però solo i lavoratori in codatorialità: per tutti gli altri si usa l’Unilav, anche quando il distacco avviene dentro la rete (INL, nota n. 1229/2022).
| Situazione | Modello | Chi lo invia |
|---|---|---|
| Assunzione di un nuovo lavoratore in codatorialità | Unirete, con l’impresa a cui imputare il lavoratore ai fini previdenziali e assicurativi | Soggetto incaricato |
| Lavoratore già in forza che entra in codatorialità | Unirete, con il datore originario come codatore di riferimento; il rapporto comunicato con l’Unilav resta sospeso fino alla fine della codatorialità | Soggetto incaricato; il datore originario non invia altro |
| Proroga o trasformazione di un rapporto in codatorialità | Unirete | Soggetto incaricato |
| Distacco di un lavoratore in codatorialità verso un’impresa della rete non codatrice o verso un’impresa esterna | Unirete, indicando la destinazione | Soggetto incaricato |
| Distacco di un lavoratore non in codatorialità, dentro o fuori dalla rete | Unilav | Datore distaccante |
| Fine della codatorialità o scioglimento della rete | Unirete di cessazione; Unilav di cessazione solo se termina anche il rapporto | Soggetto incaricato; datore originario per l’Unilav |
Valgono le scadenze delle comunicazioni obbligatorie: entro il giorno precedente l’inizio per le assunzioni (art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996), entro 5 giorni per trasformazioni, distacchi e proroghe (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000) e per le cessazioni (art. 21, comma 1, L. n. 264/1949). Omissioni e ritardi sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003), che per l’Unirete grava sul soggetto incaricato (art. 4 D.M. n. 205/2021).
LUL, contributi, INAIL e sicurezza
Distacco e codatorialità si gestiscono in modo diverso anche in busta paga e nei rapporti con gli enti.
| Adempimento | Distacco | Codatorialità |
|---|---|---|
| Libro unico del lavoro | Il distaccante fa le annotazioni complete, presenze e retribuzioni; il distaccatario annota all’inizio e alla fine del distacco i soli dati identificativi del lavoratore e del distaccante (Ministero del lavoro, circ. n. 20/2008). | LUL dell’impresa di riferimento, con l’impiego orario presso ciascun codatore annotato separatamente (art. 3, comma 3, D.M. n. 205/2021). |
| Retribuzione e contributi | A carico del distaccante, che resta responsabile del trattamento economico e normativo (art. 30, comma 2). | Impresa di riferimento, sul proprio contratto collettivo, con l’adeguamento al maggiore imponibile del codatore prevalente nel mese. |
| Forza aziendale INPS | Il lavoratore si conta presso il distaccante. | Già in forza: presso l’impresa di provenienza. Nuovi assunti: presso l’impresa indicata nell’Unirete (INPS, circ. n. 76/2022). |
| INAIL | Premio a carico del distaccante, calcolato sui premi e sulla tariffa applicati al distaccatario (Ministero del lavoro, circ. n. 3/2004). | Il lavoratore entra nell’autoliquidazione dell’impresa di riferimento (INL, nota n. 315/2022). |
| Sicurezza | Prevenzione e protezione a carico del distaccatario, compresa la sorveglianza sanitaria; il distaccante informa e forma sui rischi tipici delle mansioni (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008; interpello n. 8/2016). | Nessuna regola specifica: conviene che le regole di ingaggio ripartiscano tra i codatori formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione per ogni luogo di lavoro. |
| Responsabilità | Il distaccante resta l’unico datore; nel distacco illecito distaccante e utilizzatore rispondono in solido (art. 29, comma 2). | Tutti i codatori rispondono in solido di retribuzioni e contributi (INL, circ. n. 7/2018). |
La forza aziendale calcolata secondo la circ. INPS n. 76/2022 rileva, ad esempio, per le soglie dimensionali di cassa integrazione e Fondo di integrazione salariale.
IVA sui riaddebiti del personale
Dal 2025 l’IVA è una delle differenze più concrete tra i due strumenti, perché distacco e codatorialità sono trattati in modo opposto.
Distacco: di norma con IVA
Accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025
- L’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 ha abrogato l’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, che escludeva dall’IVA i distacchi a fronte dei quali si rimborsava solo il costo
- Il distacco è una prestazione di servizi rilevante quando c’è un nesso diretto tra la messa a disposizione del lavoratore e la somma pagata
- Conta il nesso, non l’importo: anche il rimborso pari al costo può essere imponibile
- Sono fatti salvi i comportamenti precedenti conformi alla sentenza C-94/19 della Corte di giustizia UE o alla vecchia norma, se non ci sono accertamenti definitivi
Codatorialità: fuori campo IVA
Ripartizione dei costi tra codatori
- Il lavoratore è dipendente di tutti i codatori: i riaddebiti pro quota del costo non sono il corrispettivo di una prestazione
- Sono cessioni di denaro escluse dall’IVA (art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)
- Lo ha chiarito la circ. n. 5/E del 16 maggio 2025 e lo ha confermato la risposta n. 136 del 19 maggio 2025, per una rete-soggetto che assume e ripartisce il costo del personale tra le imprese della rete
Per i distacchi conta la data di stipula o di rinnovo dell’accordo: un distacco nato prima del 2025 e rinnovato dopo ricade nelle nuove regole (Agenzia delle entrate, circ. n. 5/E/2025).
Distacco illecito e sanzioni
Quando manca uno dei requisiti dell’art. 30, comma 1, cioè interesse, temporaneità o determinata attività, il distacco è illecito. Nella rete il caso tipico è il distacco tra imprese che hanno firmato un contratto generico o non ancora iscritto, oppure che usano la rete per fornire manodopera. Le conseguenze sono di tre tipi.
Gli importi dell’ammenda
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Ammenda | 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata; con la maggiorazione del 20% della L. n. 145/2018, che l’INL applica anche ai nuovi importi, 72 euro. |
| Recidiva | Aumenti ulteriori se nei 3 anni precedenti il datore è già stato sanzionato: per gli illeciti dell’art. 18 lo prevede il comma 5-quater, che si somma alle maggiorazioni della L. n. 145/2018. |
| Minori | Con sfruttamento di minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo. |
| Limiti | In ogni caso non meno di 5.000 e non più di 50.000 euro (comma 5-quinquies), calcolati sul totale di lavoratori e giornate. |
| Prescrizione | L’ispettore impartisce prima la prescrizione obbligatoria; se viene adempiuta, il contravventore è ammesso a pagare un quarto: sul minimo, 1.250 euro (artt. 20 e seguenti D.Lgs. n. 758/1994). |
Importi e criteri di calcolo: INL, nota n. 1091 del 18 giugno 2024.
Un esempio: 3 lavoratori in distacco illecito per 60 giornate ciascuno danno un’ammenda di 12.960 euro (3 × 60 × 72). Con la prescrizione adempiuta se ne paga un quarto, 3.240 euro. Se il calcolo desse meno di 5.000 euro si applicherebbe comunque il minimo, ridotto a 1.250 euro con la prescrizione.
Il rischio sale se il distacco serve a eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. In questi casi l’INL ha ritenuto configurabile anche la somministrazione fraudolenta (circ. n. 3/2019, riferita all’allora art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015). Dal 2024 la somministrazione fraudolenta è prevista dall’art. 18, comma 5-ter, ed è punita con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno.
Il pagamento chiude il reato, non il resto
Adempiere la prescrizione e pagare in sede amministrativa estingue la contravvenzione (art. 24 D.Lgs. n. 758/1994), ma non chiude le altre conseguenze: il lavoratore può comunque chiedere il rapporto con l’utilizzatore e restano le differenze retributive e contributive, con la responsabilità solidale.
Verifica guidata
Rispondete pensando a un singolo lavoratore e a un singolo movimento. La verifica indica quale strumento state usando, il modello di comunicazione, chi deve inviarlo, come gestire LUL, contributi e INAIL e i punti di attenzione, secondo il D.Lgs. n. 276/2003, il D.M. n. 205/2021 e le indicazioni di INL e INPS.
Sei casi pratici
Quattro imprese del legno firmano e iscrivono un contratto di rete per sviluppare insieme una linea di arredi, con obiettivi misurabili e un calendario. Una distacca per otto mesi due tecnici presso un’altra retista per avviare il prototipo. L’interesse è automatico e il distacco è temporaneo e legato a un’attività precisa del programma: basta l’Unilav del distaccante entro 5 giorni. Se il distaccatario rimborsa il costo, dal 2025 il riaddebito è di norma soggetto a IVA.
Una delle tre imprese di una rete assume un magazziniere da impiegare nel polo logistico comune, in codatorialità con le altre due secondo le regole di ingaggio. Il soggetto incaricato invia l’Unirete di assunzione entro il giorno precedente e indica l’impresa a cui imputarlo, che gestisce LUL, con le ore per ciascun codatore, UniEmens e INAIL. Se in un mese il lavoratore opera soprattutto presso un codatore con un contratto collettivo dall’imponibile più alto, i contributi di quel mese si adeguano. I riaddebiti dei costi tra codatori sono fuori campo IVA.
Un lavoratore in codatorialità viene mandato per tre mesi presso un cliente che non fa parte della rete. Fuori dalla rete l’interesse del distaccante non è automatico e va dimostrato, insieme a temporaneità e attività determinata. La comunicazione resta un’Unirete, che il soggetto incaricato invia indicando la destinazione esterna (INL, nota n. 1229/2022).
Due imprese firmano il contratto a fine mese e distaccano subito un operaio, ma l’iscrizione presso il registro della seconda impresa arriva tre settimane dopo. In quel periodo il contratto non produce effetti: il distacco regge solo se il distaccante prova un proprio interesse specifico e la codatorialità non è possibile. La soluzione più sicura è attendere l’ultima iscrizione.
Una società senza un’attività propria aderisce a una rete con un programma generico e distacca decine di lavoratori presso le altre imprese, che li impiegano per anni nelle loro attività ordinarie. È lo schema che i giudici hanno riqualificato come somministrazione illecita: i lavoratori possono chiedere il rapporto con l’utilizzatore, scatta la responsabilità solidale e dal 2024 si rischiano arresto o ammenda.
Una capogruppo distacca un amministrativo presso una società controllata al 100%. Non c’è un contratto di rete, ma il controllo dell’art. 2359, comma 1, c.c. consente di ritenere che l’interesse del distaccante coincida con quello del gruppo (interpello n. 1/2016). Restano temporaneità e attività determinata e la comunicazione è l’Unilav. Se il gruppo volesse condividere il lavoratore in codatorialità, servirebbe invece un contratto di rete.
Sei errori da evitare
Il percorso in tre fasi
Prima di firmare
Progettare
- Definite programma, obiettivi misurabili e ruolo del personale nella rete.
- Scegliete tra rete-contratto e rete-soggetto, anche per fisco e agevolazione 2026.
- Decidete se basta il distacco o serve la codatorialità.
- Scrivete le regole di ingaggio: codatori, lavoratori, referente, impresa di riferimento, poteri e costi.
- Valutate la certificazione del contratto (artt. 75 e seguenti D.Lgs. n. 276/2003): aiuta, ma non salva un programma generico.
All’avvio
Attivare
- Attendete l’ultima iscrizione nel registro delle imprese.
- Inviate Unirete o Unilav secondo il caso, nei termini.
- Impostate LUL, UniEmens e INAIL sull’impresa giusta.
- Formalizzate ogni distacco: durata, attività, luogo e mansioni.
- Definite la fatturazione dei rimborsi, con o senza IVA.
Per tutta la durata
Controllare
- Registrate ogni mese le ore presso ciascun codatore.
- Verificate il contratto del codatore prevalente per l’imponibile.
- Controllate scadenze dei distacchi e durata della rete.
- Aggiornate contratto e comunicazioni a ogni ingresso o uscita.
- Tenete pronta la documentazione per un’ispezione.






