In breve
- Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026 l’INPS conferma che alle imprese artigiane dell’edilizia e affini, comprese quelle classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08, si applica il limite dell’art. 4, primo comma, lett. e), L. n. 443/1985: 10 dipendenti, fino a 14 con gli apprendisti (codice di autorizzazione 5G).
- Eccezione per gli impiantisti con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non installano impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici: vale il limite della lett. a), 18 dipendenti, fino a 22 con gli apprendisti (codici 4X e 5C).
- Il messaggio si fonda sull’interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro: chi non svolge in prevalenza attività edile non deve iscriversi alla Cassa Edile. Per l’INPS l’impiantista in questa situazione non è quindi soggetto al limite edile.
- Per le matricole già attive serve una dichiarazione di responsabilità con lo Smart Task «Limiti impresa impiantistica artigiana», disponibile dal 23 ottobre 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026 o da una data successiva.
- Nuove iscrizioni: la dichiarazione è nel questionario della procedura automatizzata; se l’iscrizione la fa la Sede INPS serve il modulo dell’Allegato n. 1.
- Più matricole: può essere artigiana solo quella dell’attività svolta personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, e per il limite contano solo i suoi dipendenti.
Superati i limiti dell’art. 4 della L. n. 443/1985, l’impresa perde la natura artigiana e va classificata nel settore Industria. Per questo il codice di autorizzazione sulla matricola INPS non è un dettaglio: con il 5G la soglia è di 10 dipendenti (14 con gli apprendisti), con il 5C di 18 (22 con gli apprendisti). Con il messaggio n. 3145/2026 l’INPS spiega perché il 5G vale per tutta l’edilizia e affini e apre una via d’uscita per chi installa impianti senza operare in prevalenza nell’ambito della costruzione di edifici. In questa guida trovate il messaggio e il modulo da scaricare, i limiti spiegati, un simulatore per controllare l’organico, la procedura per ogni situazione, le regole per chi ha più matricole ed esempi pratici.
Cosa dice il messaggio
Il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, delle Direzioni centrali Entrate e Tecnologia, Informatica e Innovazione, tocca tre temi: il limite dimensionale delle imprese artigiane dell’edilizia, l’attribuzione del codice di autorizzazione 5G e l’iscrizione di più matricole in capo allo stesso datore di lavoro artigiano.
I limiti dell’impresa artigiana
L’art. 4, primo comma, L. n. 443/1985 fissa il numero massimo di addetti che l’impresa artigiana può occupare, diverso secondo il tipo di attività.
| Tipo di impresa (art. 4, primo comma) | Limite | Con apprendisti aggiuntivi |
|---|---|---|
| a) Impresa che non lavora in serie (CA 5C) | 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti | 22 |
| b) Lavorazione in serie non del tutto automatizzata | 9 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti | 12 |
| c) Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura | 32 dipendenti, di cui non più di 16 apprendisti | 40 |
| d) Impresa di trasporto | 8 dipendenti | Nessun aumento |
| e) Imprese di costruzioni edili (CA 5G) | 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti | 14 |
5G e 5C in pratica
| Massimo | CA 5G | CA 5C |
|---|---|---|
| Addetti non apprendisti | 10 | 18 |
| Apprendisti (base più aggiuntivi) | 9 | 13 |
| Totale | 14 | 22 |
Come si contano gli addetti
Il secondo comma dell’art. 4 detta le regole di calcolo:
- non contano per due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa;
- non contano i lavoratori a domicilio, se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti;
- contano i familiari dell’imprenditore, anche in impresa familiare (art. 230-bis c.c.), che lavorano nell’impresa in modo prevalente e professionale;
- contano, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa;
- non contano le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- contano i dipendenti qualunque sia la mansione.
I lavoratori a tempo parziale si contano in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno (art. 9 D.Lgs. n. 81/2015).
La tolleranza
Le imprese artigiane che superano i limiti fino al 20% e per non più di tre mesi nell’anno mantengono l’iscrizione all’albo (art. 4, L. n. 443/1985). È un margine per i picchi temporanei, non per un organico stabilmente sopra la soglia.
Perché l’edilizia e affini hanno il 5G
Ai fini dei limiti dimensionali l’INPS riconduce al settore edile anche le imprese che non costruiscono in senso stretto: vi rientrano le attività affini all’edilizia e alla sua finitura, come i lavori di completamento e di rifinitura delle costruzioni (circolare INPS n. 264/1997, paragrafo 2). A queste imprese si applica il limite della lett. e), contraddistinto dal CA 5G, e non quello della lett. a), contraddistinto dal 5C.
Il messaggio lo dice in modo esplicito: il 5G va attribuito anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08. Il suo significato è «impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti».
L’eccezione vale solo per gli impianti
L’uscita dal 5G riguarda soltanto le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, cioè l’installazione di impianti. Per le altre imprese dell’edilizia e affini, comprese quelle di completamento e finitura, il messaggio non prevede eccezioni: resta il limite di 10 dipendenti, 14 con gli apprendisti.
L’eccezione per gli impiantisti
Le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono l’installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici rientrano nella lett. a) dell’art. 4: limite di 18 dipendenti, 22 con gli apprendisti.
Il ragionamento dell’INPS passa dalla Cassa Edile. Con l’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’iscrizione alla Cassa Edile dipende dall’attività svolta in concreto in modo prevalente, mentre il DURC di congruità (D.M. n. 143/2021) riguarda i lavori edili eseguiti in cantiere, chiunque li esegua.
| Impresa (interpello n. 4/2025) | DURC di congruità | Iscrizione a Cassa Edile o Edilcassa |
|---|---|---|
| Svolge in prevalenza attività edile | Sì, per i lavori edili nel cantiere | Sì |
| Svolge in prevalenza attività diversa da quella edile | Sì, per i lavori edili eventualmente eseguiti nel cantiere | No |
Il messaggio applica questa regola agli impiantisti: non essendo obbligate all’iscrizione alla Cassa Edile, le imprese che non installano impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici non sono soggette al limite previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
| Impresa con CSC 4.13.06, 4.13.07 o 4.13.08 | Codici | Limite |
|---|---|---|
| Installa impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici | 5G | 10 dipendenti, 14 con gli apprendisti |
| Non li installa in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, e lo dichiara | 4X e 5C | 18 dipendenti, 22 con gli apprendisti |
Il codice 4X, che dal 1° luglio 2026 significa «impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili», permette di attribuire il 5C.
Come ottenere i codici 4X e 5C
Il passaggio non è automatico: serve una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sulle caratteristiche dell’attività. Lo strumento dipende dalla situazione della matricola.
| Situazione | Cosa fare | Decorrenza |
|---|---|---|
| Matricola già attiva con CA 5G | Smart Task «Limiti impresa impiantistica artigiana», nella sezione «Contatti» del Cassetto previdenziale del contribuente, dal 23 ottobre 2026 | 01/07/2026, oppure la data successiva da cui valgono gli effetti della dichiarazione |
| Nuova iscrizione con inquadramento automatizzato | Sottoscrivete la dichiarazione inserita nel questionario per le attività dei CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08: arrivano subito 4X e 5C | Dall’iscrizione |
| Inquadramento automatizzato rifiutato, o iscrizione fatta dalla Struttura INPS | Presentate la dichiarazione dell’Allegato n. 1: 4X e 5C arrivano con il provvedimento di iscrizione | Dalla data indicata nella dichiarazione, di regola l’inizio attività |
| Come sopra, ma senza dichiarazione | La Sede completa l’iscrizione con il 5G; poi tocca a voi inviare lo Smart Task | Data di inizio attività o successiva |
- Controllate la matricolaCSC e codici di autorizzazione nel Cassetto previdenziale
- Verificate la prevalenzaDeve prevalere il lavoro estraneo alla costruzione di edifici
- Raccogliete le proveCommesse, ore, contratti, CCNL applicato
- Inviate lo Smart TaskDal 23/10/2026, con la data di decorrenza
- Controllate l’esitoSulla matricola devono comparire 4X e 5C
Il modulo dell’Allegato n. 1
Il modulo è una dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Contiene i dati anagrafici e il codice fiscale del dichiarante e dell’impresa; la dichiarazione che l’attività di installazione impianti della matricola non è svolta in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici; la richiesta del limite dell’art. 4, lett. a), L. n. 443/1985, con attribuzione del CA 5C dalla data indicata. Nei campi del messaggio indicate il n. 3145 e la data 05/10/2026.
Serve per le iscrizioni fatte dalla Sede o con inquadramento automatizzato rifiutato. Per le matricole già attive la strada è lo Smart Task. Scaricate qui il modulo.
Una dichiarazione con conseguenze
La dichiarazione è resa sotto la responsabilità di chi firma: in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali dell’art. 76 e la decadenza dai benefici ottenuti prevista dall’art. 75 D.P.R. n. 445/2000. Firmatela solo se la prevalenza è reale e documentabile.
Come valutare la prevalenza
Il messaggio non fissa un criterio numerico. L’interpello n. 4/2025 guarda all’attività svolta in concreto in modo prevalente. Prima di firmare, ricostruite il peso delle commesse eseguite nell’ambito della costruzione di edifici rispetto a tutte le altre, e conservate in un fascicolo:
- fatturato e ore lavorate per tipo di commessa, almeno per gli ultimi dodici mesi;
- contratti, ordini e stati di avanzamento delle commesse più rilevanti;
- CCNL applicato ai dipendenti e situazione rispetto alla Cassa Edile;
- DURC di congruità richiesti per i lavori edili eseguiti;
- visura camerale e codice ATECO dell’attività esercitata.
Se la prevalenza è cambiata nel tempo, indicate nello Smart Task la data da cui la situazione dichiarata è vera: il messaggio consente una decorrenza successiva al 1° luglio 2026.
Imprese con più matricole
Chi svolge più attività può avere più matricole, nei casi ammessi dalle circolari INPS n. 172/2010, n. 80/2014 e n. 65/2015. Il messaggio ricorda tre regole.
Simulatore: il vostro organico rientra?
Inserite gli addetti computabili secondo le regole dell’art. 4: il simulatore confronta l’organico con il limite edile e con quello generale.
Cinque esempi pratici
Impresa artigiana di impianti elettrici con CA 5G, 12 addetti non apprendisti e 2 apprendisti; lavora soprattutto sugli impianti delle linee produttive dei clienti industriali, non nell’ambito della costruzione di edifici. Con il 5G supera il limite (12 non apprendisti contro un massimo di 10); con il 5C rientra.
Dal 23 ottobre invia lo Smart Task con decorrenza 01/07/2026, se la prevalenza c’era già da allora, e ottiene 4X e 5C.
Impresa artigiana di impianti termoidraulici che lavora quasi solo nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, con 11 addetti non apprendisti. Non può rendere la dichiarazione, perché l’installazione è prevalente nell’ambito della costruzione di edifici: resta il limite di 10, elevabile a 14 solo con apprendisti.
Fuori dalla tolleranza del 20% per tre mesi, l’impresa perde la natura artigiana e va classificata nel settore Industria.
Una ditta che inizia l’attività e si iscrive con la procedura automatizzata trova la dichiarazione nel questionario: sottoscrivendola, la matricola nasce con 4X e 5C.
L’impresa ha rifiutato l’inquadramento automatizzato e non ha presentato l’Allegato n. 1: la Sede completa l’iscrizione con il 5G. Per correggere, il datore di lavoro invia lo Smart Task indicando come decorrenza la data di inizio attività o una data successiva.
Un’impresa ha due matricole aperte nel rispetto delle regole INPS: una artigiana per gli impianti, dove lavora il titolare, con 9 dipendenti, e una del settore Terziario per il negozio di materiale elettrico, con 4 dipendenti. Per il limite dell’art. 4 contano solo i 9 dipendenti della matricola artigiana.
Cosa fare adesso
Verifiche
- Controllate CSC e codici di autorizzazione di ogni matricola.
- Contate gli addetti con le regole dell’art. 4.
- Individuate le imprese di impianti con 5G vicine o sopra il limite edile.
- Valutate la prevalenza e raccogliete le prove.
Smart Task
- Inviate la dichiarazione dal Cassetto previdenziale.
- Indicate 01/07/2026 o la data successiva corretta.
- Conservate la ricevuta con il fascicolo.
- Verificate che compaiano 4X e 5C.
Iscrizioni e matricole
- Nelle nuove iscrizioni compilate la dichiarazione del questionario.
- Per le iscrizioni dalla Sede allegate il modulo dell’Allegato n. 1.
- Con più matricole controllate quale è artigiana.
- Monitorate l’organico durante l’anno.
Domande frequenti
Il codice 5G aumenta i contributi?
Nel messaggio il 5G serve a individuare il limite dimensionale applicabile. Il problema nasce se l’organico supera quel limite: l’impresa perde la natura artigiana e va classificata nel settore Industria, con le regole contributive di quel settore.
Le imprese di completamento e finitura possono chiedere il 5C?
No. L’eccezione riguarda solo le imprese di installazione impianti con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. Per le altre imprese dell’edilizia e affini resta il 5G.
Da quando ha effetto la dichiarazione?
Per le matricole già attive al più presto dal 1° luglio 2026, oppure dalla data successiva da cui la situazione dichiarata è vera. Per le nuove iscrizioni dalla data di iscrizione o di inizio attività.
Dove si trova lo Smart Task?
Nel Cassetto previdenziale del contribuente, sezione «Contatti», con il nome «Limiti impresa impiantistica artigiana». È disponibile dal 23 ottobre 2026.
Ho già la matricola: devo usare l’Allegato n. 1?
No. Per le matricole già attive si usa lo Smart Task. Il modulo dell’Allegato n. 1 serve per le iscrizioni fatte dalla Struttura INPS o con inquadramento automatizzato rifiutato.
Chi stabilisce se l’attività è prevalente?
La dichiara il datore di lavoro sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’INPS può verificarla: per questo conviene documentare commesse, ore e contratti.
Con il 4X devo comunque chiedere il DURC di congruità?
Sì, per i lavori edili eventualmente eseguiti nel cantiere, nei casi previsti dal D.M. n. 143/2021. Secondo l’interpello n. 4/2025 l’impresa che non svolge in prevalenza attività edile non deve iscriversi alla Cassa Edile, ma resta soggetta alla verifica di congruità per quei lavori.
Ho due matricole: contano tutti i dipendenti?
No. Con più matricole sullo stesso codice fiscale, per il limite dell’art. 4 contano solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.
Gli apprendisti si contano?
Sì, entro i tetti previsti: con il 5G fino a 5 nel limite di 10 e fino a 4 aggiuntivi; con il 5C fino a 9 nel limite di 18 e fino a 4 aggiuntivi. Non contano per due anni gli apprendisti qualificati e mantenuti in servizio.
Un picco di lavoro fa superare il limite: perdo la qualifica?
Non se il superamento resta entro il 20% e non dura più di tre mesi nell’anno: in questo caso l’impresa mantiene l’iscrizione all’albo (art. 4, L. n. 443/1985).
La matricola di impianti ha ancora il 5C: devo fare qualcosa?
Il messaggio non tratta il caso in modo espresso. Prevede però il 5G per tutti i CSC da 4.13.02 a 4.13.08, salvo la dichiarazione degli impiantisti, e lo Smart Task per chi ha già il 5G. Se la matricola ha ancora il 5C, verificate con la Struttura INPS come verrà gestita e preparate comunque la documentazione sulla prevalenza.
La matricola è già stata spostata nel settore Industria: cosa faccio?
Il messaggio non tratta il caso in modo espresso. Se l’installazione di impianti non è prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, inviate lo Smart Task dal 23 ottobre e chiedete alla Struttura INPS di rivedere l’inquadramento alla luce del messaggio n. 3145/2026, tenendo d’occhio i termini di ricorso indicati nel provvedimento.






