7 Ottobre 2026

Agenti di commercio: contratto, provvigioni e indennità di fine rapporto

Il contratto di agenzia è lo strumento tipico con cui un'impresa organizza la rete di vendita senza assumere personale subordinato. È anche uno degli istituti a più alto tasso di contenzioso del diritto commerciale: la disciplina si divide tra codice civile, accordi economici collettivi che in parte si sovrappongono alla legge e una giurisprudenza sterminata, soprattutto su riqualificazione del rapporto e indennità di fine rapporto. Ecco, punto per punto, quello che ogni preponente deve sapere prima di stipulare, modificare o chiudere un contratto di agenzia.

In breve

  • Il contratto di agenzia vive su due binari: gli artt. 1742-1753 c.c. e gli AEC, che si applicano solo se richiamati, per iscrizione alle associazioni o per comportamento concludente – e in quel caso si applicano per intero.
  • Il rischio più costoso non è il contenzioso sulle provvigioni: è la riqualificazione del rapporto, in lavoro subordinato o da procacciatore ad agente, con contributi, sanzioni e indennità a cascata.
  • L’esclusiva è un elemento naturale e reciproco: opera anche se il contratto non ne parla, e si deroga solo per iscritto o con comportamenti univoci e protratti.
  • Gli AEC permettono variazioni unilaterali di zona, clientela e provvigioni, ma con una graduazione precisa: fino al 5% basta la comunicazione scritta, oltre servono preavvisi fino a quelli del recesso.
  • A fine rapporto si sommano tre voci di AEC (FIRR, suppletiva di clientela, meritocratica) con il tetto di una annualità ex art. 1751 c.c.: il giudice applica il sistema più favorevole all’agente.
  • L’agente decade dall’indennità se non la rivendica entro un anno dalla cessazione; il preponente che sbaglia strumento contrattuale, invece, i conti li fa anni dopo, con gli interessi.

Il contratto di agenzia è lo strumento tipico con cui un’impresa organizza la rete di vendita senza assumere personale subordinato. È anche uno degli istituti a più alto tasso di contenzioso del diritto commerciale: la disciplina si divide tra codice civile, accordi economici collettivi che in parte si sovrappongono alla legge e una giurisprudenza sterminata, soprattutto su riqualificazione del rapporto e indennità di fine rapporto. Ecco, punto per punto, quello che ogni preponente deve sapere prima di stipulare, modificare o chiudere un contratto di agenzia.

Le fonti: codice civile e AEC, chi comanda davvero

La fonte legale sono gli artt. 1742-1753 c.c., riscritti dal D.Lgs. 303/1991 e dal D.Lgs. 65/1999 in attuazione della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti. La fonte collettiva sono gli AEC di settore: per l’industria l’AEC del 30 luglio 2014, per il commercio l’AEC del 16 febbraio 2009, rinnovato con l’accordo del 4 giugno 2025 (decorrenza 1° luglio 2025), che tra l’altro riconosce espressamente le vendite e-commerce ai fini della zona e limita i rinnovi consecutivi dei contratti a termine.

Gli AEC però non si applicano da soli. Vincolano il singolo rapporto solo se, alternativamente: entrambe le parti sono iscritte alle associazioni stipulanti; il contratto individuale li richiama espressamente; sono stati recepiti per comportamento concludente. La gerarchia è questa: il contratto individuale non può derogare alle norme inderogabili del codice; se richiama un AEC, non può prevedere condizioni meno favorevoli all’agente; in caso di contrasto tra AEC e codice, l’AEC prevale solo dove la legge è derogabile.

L’AEC che entra dalla finestra

Gli AEC sono atti negoziali: o si applicano per intero o non si applicano. Il punto critico è il recepimento per fatti concludenti: versare il FIRR, richiamare l’AEC in una lettera di variazione zona o liquidare un’indennità con i suoi criteri significa essersi vincolati a tutto l’accordo, compresi preavvisi più lunghi e indennità suppletiva. La scelta se applicare o meno un AEC va fatta per iscritto, nel contratto, non lasciata alla prassi amministrativa.

Cos’è un contratto di agenzia (e cosa non è)

Per l’art. 1742 c.c. l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ogni parola pesa:

  • Promozione: ricerca della clientela, illustrazione dei prodotti, raccolta di proposte da trasmettere al preponente, che ha sempre l’ultima parola sulla conclusione dell’affare. Solo se all’agente è conferita la rappresentanza (art. 1752 c.c.) conclude direttamente i contratti.
  • Zona determinata: geografica, per clientela o entrambe. La mancata indicazione non invalida il contratto se la zona è ricavabile dall’ambito in cui le parti hanno di fatto operato.
  • Stabilità: l’agente ha un obbligo costante di attivarsi. Chi promuove solo quando capita non è un agente, e un agente che resta inerte è inadempiente.
  • Onerosità: il compenso naturale è la provvigione.
  • Autonomia organizzativa: l’agente sceglie clienti, metodi e itinerari, con mezzi propri e a proprio rischio.

L’obbligazione dell’agente è di mezzi, non di risultato: la scarsità di ordini non è di per sé inadempimento se l’attività promozionale è stata svolta.

Intorno all’agenzia ruotano figure affini che la prassi confonde di continuo, con conseguenze molto diverse a fine rapporto:

FiguraCosa la distingue dall’agenteCosa si applica
Procacciatore d’affariTrasmette ordini o segnalazioni senza obbligo di attivarsi: niente stabilità, zona, esclusiva. La frequenza degli affari non rileva, conta l’assenza dell’obbligo.Per analogia solo le norme sulla provvigione: niente preavviso né indennità di cessazione.
MediatoreÈ imparziale, opera su singoli affari, compenso solo se l’affare si conclude per effetto del suo intervento.Artt. 1754-1764 c.c.
Mandatario / commissionarioCompiono atti giuridici per conto altrui; il commissionario vende in nome proprio.Artt. 1703 e 1731 c.c.
Concessionario di venditaCompra e rivende in nome e per conto proprio, lucrando la differenza di prezzo. L’esclusiva territoriale e le direttive del produttore non lo trasformano in agente.Contratto atipico di distribuzione.
SubagenteIl suo preponente è a sua volta un agente. Cessa automaticamente con il rapporto principale.Disciplina dell’agenzia: preavviso e, se ne ricorrono i presupposti, indennità.

Nel contratto di agenzia conviene sempre chiarire se l’agente può avvalersi di subagenti e che il preponente resta estraneo a quei rapporti.

Il rischio numero uno: la riqualificazione

Il criterio generale lo fissa la Cassazione (Cass. 31487/2018, Cass. 9060/2004): l’agente svolge un’attività economica con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio; il subordinato mette a disposizione energie lavorative il cui risultato ricade sull’imprenditore. Il nome dato al contratto non ha rilievo assorbente: contano i fatti.

Fanno propendere per la subordinazione: ordini specifici anziché direttive generali, potere disciplinare, vincoli di orario, obbligo di visita quotidiana su elenco clienti predisposto dal preponente, itinerari imposti, obbligo di giustificare le assenze, riunioni di report obbligatorie, rimborso spese fisso, assenza di organizzazione propria, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Il preponente può impartire istruzioni (art. 1746 c.c.) e chiedere informazioni sul mercato, ma non pretendere relazioni a periodicità prefissata né itinerari predeterminati: lo dicono anche gli AEC.

Due spie che accendono il contenzioso

Il monomandatario etero-diretto. Se l’agente lavora per un solo preponente e l’attività è di fatto diretta dal committente (itinerari, report, presenze), il rischio di riqualificazione in lavoro subordinato è concreto, con contributi, differenze retributive e tutele da licenziamento a seguire.

Il fisso mensile travestito. Un rimborso spese fisso di importo significativo rispetto alle provvigioni configura un minimo garantito, difficilmente compatibile con l’agenzia: la Cassazione esclude che l’agente possa essere pagato con una retribuzione fissa svincolata dal volume degli affari. Stesso discorso per il procacciamento usato come schermo: una rete di vendita stabile costruita su contratti di procacciamento è un invito all’ispezione Enasarco, che può riqualificare i rapporti con recupero contributivo e sanzioni, mentre a fine rapporto l’ex procacciatore chiederà preavviso e indennità da agente.

Forma, prova, durata

Il contratto va provato per iscritto (art. 1742, c. 2, c.c.): la forma scritta è richiesta ad probationem, non ad substantiam, e ciascuna parte ha diritto irrinunciabile di ottenere dall’altra un documento sottoscritto con il contenuto del contratto. Il patto di prova è ammesso, anch’esso con forma scritta ai soli fini della prova; per l’AEC Industria, nei rinnovi di contratti a termine con lo stesso contenuto, la prova può stare solo nel primo. La durata è libera: tempo indeterminato o determinato, senza limiti minimi o massimi, ed è legittima la clausola di rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta, che non trasforma il contratto in uno a tempo indeterminato. Attenzione però al recesso anticipato ingiustificato da un contratto a termine: l’agente ha diritto al risarcimento del danno per le provvigioni perse fino alla scadenza, non alla semplice indennità di preavviso.

Esclusiva e clausole che contano

L’esclusiva (art. 1743 c.c.) è un elemento naturale e reciproco del contratto: opera anche nel silenzio delle parti. Il preponente non può avvalersi di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo; l’agente non può trattare affari di imprese concorrenti nella stessa zona e ramo. Si può derogare, anche parzialmente, ma serve una clausola espressa o un comportamento concludente univoco e protratto.

  • Violazione del preponente (vendite dirette o altro agente in zona): l’agente ha comunque diritto alle provvigioni indirette; se l’invasione di zona è sistematica, scatta la giusta causa di recesso con risarcimento.
  • Violazione dell’agente (affari per la concorrenza): giusta causa di recesso per il preponente e risarcimento.
  • Monomandato: l’agente “in esclusiva per una sola ditta” non può assumere altri mandati, nemmeno non concorrenti. Costa di più (preavvisi e indennità maggiorati) e alza il rischio riqualificazione se l’attività è etero-diretta.
  • Riscossione (art. 1744 c.c.): l’agente non può incassare i crediti del preponente senza incarico espresso; gli AEC regolano l’incarico accessorio e il relativo compenso separato.
  • Spese: a carico dell’agente, salvo rimborsi pattuiti, da tenere lontani dalla soglia del “fisso travestito”.

Clausole accessorie che conviene valutare in sede di stipula: target minimi con clausola risolutiva espressa redatta su obiettivi determinati e ragionevoli, obblighi di deposito e custodia merce, divieto o gradimento dei subagenti, clausola risolutiva per violazione dell’esclusiva, patto di non concorrenza post-contrattuale.

Le provvigioni: quando maturano e chi prova cosa

La misura è libera: gli AEC non fissano il quantum, e la provvigione può essere fissa, crescente, decrescente, differenziata per prodotto o cliente, al netto di sconti e premi. Le tipologie sono tre: dirette, sugli affari conclusi grazie all’attività dell’agente; indirette, sugli affari conclusi dal preponente con clienti già acquisiti dall’agente o appartenenti alla sua zona o categoria riservata (non spettano solo se l’agente è rimasto del tutto inerte); postume, sugli affari conclusi dopo la cessazione ma riconducibili all’attività dell’agente.

Sulla maturazione l’art. 1748 c.c. è chirurgico: il diritto sorge con la conclusione del contratto tra preponente e cliente e diventa esigibile, salvo patto contrario, quando il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Le parti possono posticipare l’esigibilità al buon fine (pagamento del cliente), ma non oltre il momento in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione. Se è certo che il contratto non avrà esecuzione per causa non imputabile al preponente, la provvigione non è dovuta e, se già pagata, va restituita.

Esempio pratico: vendita con pagamento a 90 giorni dalla consegna. Senza clausola di buon fine la provvigione è esigibile alla consegna; con la clausola, al pagamento del cliente o, al più tardi, alla scadenza dei 90 giorni anche se il cliente non ha pagato.

In caso di contenzioso l’onere della prova è dell’agente: deve dimostrare la conclusione degli affari promossi (cliente, data, oggetto, importo) e non può limitarsi a chiedere l’esibizione delle scritture contabili del preponente, che resta strumento residuale. Il preponente, dal canto suo, deve fornire l’estratto conto delle provvigioni e, su richiesta, l’estratto delle scritture contabili (art. 1749 c.c.): tenerli in ordine è la miglior difesa.

Le variazioni unilaterali: la graduazione degli AEC

La regola generale è che le modifiche al contratto richiedono il consenso di entrambe le parti (art. 1372 c.c.). Gli AEC introducono un’eccezione preziosa per il preponente: la possibilità di variare unilateralmente zona, clientela, prodotti e provvigioni, nel rispetto di correttezza e buona fede, con questa scala:

Entità della variazioneIncidenza economicaProcedura
LieveFino al 5%Comunicazione scritta, senza preavviso
MediaDal 5% al 15%Preavviso di 2 mesi (4 per i monomandatari)
RilevanteOltre il 15%Preavviso pari a quello del recesso del preponente; l’agente può rifiutare entro 30 giorni e in tal caso il rapporto cessa con diritto alle indennità

Ogni variazione va comunicata per iscritto con il calcolo documentato dell’incidenza economica: è quel calcolo che colloca la variazione nella fascia giusta e regge in giudizio. Una riduzione drastica di zona imposta senza rispettare la procedura è giusta causa di recesso dell’agente, con tutte le indennità a carico del preponente.

La cessazione: preavviso e giusta causa

Il contratto a termine cessa alla scadenza senza preavviso; prima della scadenza si esce solo per giusta causa, risoluzione consensuale, impossibilità sopravvenuta o clausola risolutiva espressa. Per il tempo indeterminato il preavviso minimo di legge (art. 1750 c.c.) va da 1 a 6 mesi in base all’anzianità, uguale per entrambe le parti e inderogabile in peius. Gli AEC lo rimodulano: più lungo per il preponente (fino a 8 mesi per i monomandatari, fino a 6 per i plurimandatari), più breve per l’agente che recede (5 mesi il monomandatario, 3 il plurimandatario). Nel caso concreto si applica sempre il termine più favorevole all’agente tra legge e AEC.

Chi recede può sostituire il preavviso con l’indennità sostitutiva: tanti dodicesimi delle provvigioni dell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Per gli AEC, la parte che subisce il recesso può esonerare l’altra dal preavviso entro 30 giorni senza nulla dovere.

Il recesso per giusta causa è ammesso senza preavviso quando il fatto non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto: la giurisprudenza applica l’art. 2119 c.c., ma con soglia più bassa rispetto al lavoro subordinato, dato il vincolo fiduciario più intenso. A favore del preponente: sostanziale inattività o irreperibilità dell’agente, violazione dell’esclusiva, violazione degli obblighi di informazione, appropriazione di somme incassate, richiesta di provvigioni ai clienti, uso di subagenti vietati, sconti anomali. A favore dell’agente: mancato pagamento delle provvigioni, violazione dell’esclusiva, drastica riduzione di zona, rifiuto sistematico delle proposte. Sulla clausola risolutiva espressa per mancato budget la giurisprudenza è divisa: la Cassazione l’ha ritenuta illegittima se usata per aggirare la valutazione di gravità (Cass. 10934/2011), parte del merito la ammette se gli obiettivi sono determinati e ragionevoli e la risoluzione è comunicata per iscritto.

Un anno, poi silenzio

L’agente decade dal diritto all’indennità di cessazione se entro un anno dallo scioglimento del rapporto non comunica al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti (art. 1751, c. 5, c.c.). Per il preponente significa che la richiesta arrivata al tredicesimo mese è tardiva; per l’agente, che una semplice raccomandata o PEC entro l’anno tiene aperta la partita.

L’indennità di fine rapporto: il cuore del contenzioso

Per l’art. 1751 c.c. l’indennità è dovuta se ricorrono entrambe le condizioni: l’agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti e il preponente ne trae ancora sostanziali vantaggi; il pagamento è equo, tenuto conto delle provvigioni che l’agente perde. Non è dovuta se il preponente recede per inadempimento grave dell’agente, se l’agente recede senza giusta causa e fuori dai casi di età, infermità o malattia, o in caso di cessione del contratto a un terzo; spetta invece agli eredi se l’agente muore. Il tetto è una annualità calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (o del minor periodo di durata), salvo il risarcimento del danno. La norma è inderogabile a svantaggio dell’agente ma non fornisce criteri di calcolo: il vuoto lo riempiono gli AEC.

Gli AEC scompongono infatti l’indennità in tre voci:

VoceQuando spettaCome si calcola
FIRR
(fondo indennità risoluzione rapporto)
In quasi tutte le ipotesi di cessazioneAccantonamento annuo presso Enasarco, che lo liquida direttamente all’agente. Aliquote sulle provvigioni annue: monomandatari 4% fino a 12.400 euro, 2% da 12.400 a 18.600, 1% oltre; plurimandatari 4% fino a 6.200 euro, 2% da 6.200 a 9.300, 1% oltre
Indennità suppletiva di clientelaSe la cessazione non è imputabile all’agente (recesso del preponente, recesso dell’agente per giusta causa, malattia, invalidità, pensione)3% delle provvigioni maturate fino al 3° anno, 3,5% dal 4° al 6°, 4% oltre il 6°
Indennità meritocraticaAlle stesse condizioni della suppletiva, se l’agente dimostra l’incremento di clientela e fatturatoIn funzione dell’incremento apportato, entro il tetto dell’art. 1751 c.c.

Il rapporto tra legge e AEC lo ha sistemato la giurisprudenza europea: con la sentenza Honyvem (CGUE 23 marzo 2006, C-465/04) i sistemi collettivi che possono risultare ex ante peggiorativi dell’art. 1751 c.c. sono stati dichiarati non conformi alla direttiva, e la Cassazione (Cass. 21309/2006 e successive) ha trasformato i criteri degli AEC in un trattamento minimo garantito: il giudice applica la disciplina che, alla luce delle vicende del rapporto concreto, assicura all’agente il risultato migliore. In pratica: l’azienda accantona il FIRR e a fine rapporto liquida le indennità di AEC; l’agente che dimostri di aver apportato clientela di cui il preponente continua a beneficiare può chiedere la differenza fino al tetto dell’annualità. In sede di cessazione conviene sempre quantificare entrambi gli scenari e valutare un verbale di conciliazione che chiuda la partita.

Quanto costa chiudere il rapporto con un agente? Con il calcolatore gratuito di CECCHINATO HR ottenete in pochi secondi FIRR, indennità suppletiva di clientela e tetto ex art. 1751 c.c. del vostro caso concreto, per arrivare preparati alla trattativa di uscita.

Calcola l’indennità di fine rapporto

Il patto di non concorrenza dell’agente

Il patto post-contrattuale dell’agente ha una disciplina propria, l’art. 1751-bis c.c., diversa sia dall’art. 2125 c.c. del lavoratore subordinato sia dall’art. 2596 c.c. tra imprenditori, che non si applicano. I requisiti: forma scritta; stessa zona, clientela e genere di beni o servizi del contratto di agenzia; durata massima di 2 anni dalla cessazione; un’indennità obbligatoria a favore dell’agente (per i patti successivi al 1° giugno 2001), di natura non provvigionale, commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto e all’indennità di fine rapporto, determinata dalle parti tenendo conto degli AEC e, in difetto, dal giudice secondo equità.

Due precisazioni dalla giurisprudenza recente: il patto inserito nel contratto iniziale non richiede la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. (Cass. 1143/2022), e l’indennità può essere corrisposta anche tramite anticipi provvigionali in corso di rapporto, salvo conguaglio finale (Cass. 23331/2024). In caso di violazione l’agente risponde del danno, eventualmente predeterminato con una penale riducibile dal giudice, e può essere colpito da inibitoria.

State costruendo o riorganizzando una rete di vendita? CECCHINATO HR redige e revisiona contratti di agenzia e procacciamento, verifica il rischio di riqualificazione dei rapporti in essere e assiste preponenti e agenti nella gestione della cessazione e delle indennità.

Area HR

Domande frequenti

Possiamo riconoscere all’agente un compenso fisso mensile?

È la strada più rapida verso il contenzioso. Un fisso svincolato dal volume degli affari, o un rimborso spese mensile di importo rilevante rispetto alle provvigioni, configura un minimo garantito che la Cassazione considera incompatibile con l’agenzia: l’autonomia e il rischio d’impresa sono elementi essenziali del tipo contrattuale. Se poi al fisso si sommano direttive stringenti, report obbligatori e itinerari imposti, il rapporto rischia la riqualificazione in lavoro subordinato, con contributi e differenze retributive a carico del preponente.

Il procacciatore che collabora con noi da anni può chiederci l’indennità di fine rapporto?

Se è un vero procacciatore no: senza obbligo di attivarsi, stabilità, zona ed esclusiva si applicano per analogia solo le norme sulla provvigione. Il problema è che la qualificazione la fanno i fatti, non il titolo del contratto: un “procacciatore” che promuove stabilmente in una zona, con continuità e inserimento nella rete, è un agente, e a fine rapporto può rivendicare preavviso e indennità. L’Enasarco, in sede ispettiva, può arrivare alla stessa conclusione con recupero contributivo e sanzioni.

L’esclusiva vale anche se il contratto non la prevede?

Sì. L’art. 1743 c.c. la configura come elemento naturale del contratto: opera nel silenzio delle parti, in entrambe le direzioni. Il preponente non può nominare altri agenti nella stessa zona e ramo né aggredirla con vendite dirette sistematiche; l’agente non può trattare per imprese concorrenti. Per derogarla serve una clausola espressa o un comportamento concludente univoco e protratto nel tempo, e conviene sempre metterla per iscritto.

Se il cliente non paga, dobbiamo comunque la provvigione?

Dipende da cosa c’è scritto nel contratto. Senza clausola di buon fine, la provvigione diventa esigibile quando il preponente esegue la propria prestazione, tipicamente alla consegna. Con la clausola di buon fine l’esigibilità slitta al pagamento del cliente, ma non oltre il momento in cui il cliente avrebbe dovuto pagare: alla scadenza del termine di pagamento la provvigione è dovuta anche se l’incasso non è arrivato. La provvigione non spetta solo se è certo che il contratto non avrà esecuzione per causa non imputabile al preponente.

Possiamo ridurre la zona o le provvigioni di un agente senza il suo consenso?

Solo se il rapporto è regolato da un AEC e si rispetta la graduazione: fino al 5% di incidenza economica basta la comunicazione scritta; dal 5% al 15% serve un preavviso di 2 mesi (4 per i monomandatari); oltre il 15% serve il preavviso del recesso e l’agente può rifiutare entro 30 giorni, facendo cessare il rapporto con diritto alle indennità. Fuori dall’AEC vale l’art. 1372 c.c.: ogni modifica richiede il consenso. Una riduzione drastica imposta senza procedura è giusta causa di recesso dell’agente.

Quando l’indennità ex art. 1751 c.c. non è dovuta?

In tre casi: il preponente recede per un inadempimento dell’agente così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto; l’agente recede senza giusta causa e fuori dalle ipotesi di età, infermità o malattia che rendano inesigibile la prosecuzione; l’agente cede il contratto a un terzo con il consenso del preponente. Attenzione però: anche quando l’indennità legale non spetta, il FIRR maturato presso Enasarco resta dovuto in quasi tutte le ipotesi di cessazione.

Entro quando l’agente deve rivendicare le indennità?

Entro un anno dallo scioglimento del rapporto deve comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti, altrimenti decade (art. 1751, c. 5, c.c.). Basta una comunicazione scritta, anche una PEC, senza quantificazione: serve a manifestare la volontà, non a fare i conti. Superato l’anno in silenzio, la pretesa è tardiva e il preponente può eccepire la decadenza.

Le regole del lavoro cambiano.
Fatti trovare pronto.

Le novità che contano per chi gestisce il personale. Quelle che riguardano la tua azienda, i tuoi dipendenti, le tue buste paga: spiegate da chi le applica ogni giorno.

    Puoi sceglierne più di uno: riceverai le novità di ogni contratto selezionato.

    La scheda completa in PDFScarica o stampa l'articolo.
    LE ULTIME NEWS

    Settore industria

    Turni, straordinari, contratti a termine

    Gestiamo le paghe e gli adempimenti delle aziende manifatturiere, con il CCNL metalmeccanico e gli altri contratti dell'industria.

    Servizi per l'industria

    Settore artigianato

    Apprendisti, bilateralità, CCNL artigiani

    Paghe e adempimenti per la bottega che cresce: contratti dell'artigianato, enti bilaterali, agevolazioni per chi assume.

    Servizi per l'artigianato

    Settore fashion e moda

    Stagionalità, campionari, terzisti

    Il personale della moda ha regole sue: picchi di produzione, contratti a termine, filiera. Le conosciamo.

    Servizi per la moda

    Settore commercio e GdO

    Domeniche, part-time, turni

    Le paghe del commercio senza errori: maggiorazioni festive, part-time con clausole flessibili, CCNL Terziario e GdO.

    Servizi per il commercio

    Settore sport

    Collaboratori sportivi e riforma dello sport

    ASD, SSD e società sportive: inquadramenti, compensi, adempimenti della riforma. Gli errori qui costano.

    Servizi per lo sport

    Pubblica amministrazione

    Comparti, CCNL pubblici, posizioni economiche

    Consulenza per enti locali e società partecipate: contratti del pubblico impiego, progressioni, gestione del personale.

    Servizi per la PA

    Settore logistica e trasporti

    Autisti, trasferte, orari di lavoro

    Le paghe della logistica: indennità di trasferta, tempi di guida e riposo, CCNL logistica e autotrasporto.

    Servizi per la logistica

    Settore edile

    Cassa edile, DURC, cantieri

    Adempimenti del cantiere sotto controllo: Cassa edile, congruità, trasferte, CCNL edilizia industria e artigianato.

    Servizi per l'edilizia