In breve
- Dal 1° dicembre 2026 chi assume con sgravi contributivi dovrà pubblicare prima la posizione di lavoro (vacancy) sul SIISL, la piattaforma pubblica di incontro domanda-offerta.
- La base è l’art. 14 del D.L. 159/2025 (decreto Sicurezza sul lavoro, convertito dalla L. 198/2025): i benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, sono subordinati alla pubblicazione della vacancy.
- Fino al 30 novembre 2026 corre la fase sperimentale avviata il 1° aprile (msg. INPS n. 1153/2026): pubblicazione facoltativa, anche dopo l’assunzione, senza perdere nulla.
- Senza vacancy il contratto resta valido, ma lo sgravio si perde: l’identificativo della posizione andrà indicato nel flusso UniEmens e la vacancy deve essere coerente con l’UNILAV.
- Escluse le trasformazioni a tempo indeterminato degli under 35 al primo impiego stabile (circ. INPS n. 72/2026): nessuna nuova assunzione, nessuna vacancy.
- Il decreto attuativo (D.M. n. 134 firmato il 5 ottobre 2026) è in attesa di registrazione: la data del 1° dicembre deriva dall’annuncio ministeriale.
Un’assunzione agevolata che parte senza un passaggio sulla piattaforma giusta e lo sgravio sfuma: è lo scenario che scatta dal 1° dicembre 2026. Da quella data la pubblicazione preventiva della posizione di lavoro sul SIISL diventa la condizione di accesso a qualunque incentivo all’assunzione finanziato con risorse pubbliche, nazionali o europee. La novità non cambia la validità dei contratti, cambia i soldi: chi salta il passaggio paga la contribuzione piena. Ecco cosa prevede la norma, come funziona la fase sperimentale in corso e cosa conviene sistemare prima di dicembre.
Cos’è il SIISL
Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa è la piattaforma pubblica che mette in relazione offerte di lavoro, candidati e percorsi formativi. Istituita dal D.L. 48/2023 presso il Ministero del Lavoro e realizzata dall’INPS, è aperta a tutti i cittadini per l’accesso a opportunità di lavoro e formazione. Il meccanismo del “prima pubblichi, poi incassi l’incentivo” non è inedito: lo stesso D.L. 48/2023 lo prevedeva già per gli incentivi all’assunzione dei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Dal 1° dicembre il principio si estende a tutti gli sgravi.
Da dove nasce l’obbligo: l’art. 14 del D.L. 159/2025
L’obbligo è scritto nell’articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. decreto Sicurezza sul lavoro), convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198: i benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, sono subordinati alla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL. Le finalità dichiarate sono tre: favorire la trasparenza nel mercato del lavoro, favorire le pari opportunità tra i lavoratori, rafforzare le tutele di salute e sicurezza. Il comma 5 rinvia a un decreto ministeriale le modalità attuative: in attesa del decreto, dal 1° aprile 2026 Ministero e INPS (messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026) hanno avviato una fase sperimentale e facoltativa.
La data è annunciata, il decreto non è ancora in Gazzetta
Il decreto attuativo, D.M. n. 134 firmato il 5 ottobre 2026, è stato trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e alla data di pubblicazione di questo articolo non risulta ancora in Gazzetta Ufficiale. La decorrenza del 1° dicembre 2026 deriva dall’annuncio del Ministero del Lavoro del 24 settembre 2026. Prudenza vuole che ci si organizzi per quella data, seguendo le istruzioni operative che INPS pubblicherà a valle della registrazione.
Il calendario: sperimentale fino al 30 novembre, obbligo dal 1° dicembre
| Periodo | Regime | Cosa comporta |
|---|---|---|
| 1° aprile – 30 novembre 2026 | Fase sperimentale, pubblicazione facoltativa | Le agevolazioni non si perdono. La vacancy può essere pubblicata anche dopo l’assunzione, ai fini di tracciabilità e monitoraggio: in tal caso è archiviata automaticamente dal SIISL e non è visibile ai candidati |
| Dal 1° dicembre 2026 | Pubblicazione obbligatoria, preventiva o contestuale all’assunzione | L’identificativo della vacancy va indicato nella richiesta di decontribuzione e nel flusso UniEmens, secondo le istruzioni INPS, sia per gli incentivi su fondi nazionali sia su fondi europei. Senza, l’accesso all’incentivo è precluso |
A regime la vacancy pubblicata deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la comunicazione obbligatoria UNILAV dell’assunzione incentivata: datore di lavoro, mansione, tipologia contrattuale. Non basta un annuncio generico messo online per scrupolo: una vacancy per un profilo diverso da quello poi assunto non copre lo sgravio. La pubblicazione preventiva non obbliga peraltro ad assumere dal SIISL: l’azienda resta libera di individuare il candidato con i propri canali.
Senza vacancy lo sgravio salta, il contratto no
L’inadempimento non tocca il rapporto di lavoro, che resta pienamente valido: a cadere è il diritto all’incentivo, cioè la differenza tra contribuzione piena e contribuzione agevolata per tutta la durata del beneficio. Su un esonero da centinaia di euro al mese per 24 o 36 mesi, una vacancy dimenticata vale migliaia di euro. Conviene usare le assunzioni agevolate di ottobre e novembre, ancora in fase sperimentale, per rodare il processo interno: a dicembre gli errori cominceranno a costare.
Come si pubblica e chi può farlo
La pubblicazione può essere effettuata dal datore di lavoro o dagli intermediari abilitati, tra cui i Consulenti del Lavoro. La piattaforma, inoltre, dal 1° aprile 2026 consente l’invio delle comunicazioni UNILAV in alternativa ai canali regionali: il SIISL si avvia a diventare lo snodo unico tra vacancy, comunicazione obbligatoria e richiesta dell’incentivo, con l’identificativo della posizione a legare i tre passaggi. Per i datori di lavoro assistiti il flusso corretto è uno solo: segnalare l’assunzione agevolata prima di prendere impegni con il candidato, in modo che la vacancy sia pubblicata quando deve esserlo.
Trasformazioni under 35: la pubblicazione non serve
La circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 ha chiarito che la pubblicazione preventiva non condiziona l’esonero per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato degli under 35 al primo impiego stabile, introdotto dall’art. 4 del D.L. 62/2026. Il motivo è lineare: non c’è una nuova assunzione, ma la prosecuzione di un rapporto già in essere, quindi non c’è alcuna posizione da offrire al mercato.
| Esonero trasformazioni under 35 | Regole |
|---|---|
| Misura | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, fino a 500 euro mensili, per 24 mesi |
| Contratti interessati | A termine stipulati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a 12 mesi |
| Finestra di trasformazione | Senza soluzione di continuità, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 |
| Risorse | Limitate: le domande INPS sono accolte fino a capienza |
| Vacancy SIISL | Non richiesta (circ. INPS n. 72/2026) |
Attenzione alle scadenze stagionali: per molti contratti la stagione chiude tra settembre e ottobre, e la trasformazione senza soluzione di continuità va decisa prima della scadenza del termine. Chi lascia scadere il contratto per poi riassumere perde la finestra dell’esonero e, trattandosi di nuova assunzione, rientra per giunta nell’obbligo di vacancy da dicembre.
Domande frequenti
Da quando è obbligatorio pubblicare la vacancy sul SIISL per avere gli sgravi?
Dal 1° dicembre 2026, come annunciato dal Ministero del Lavoro il 24 settembre 2026, a valle del decreto attuativo firmato il 5 ottobre 2026 e in attesa di registrazione. Fino al 30 novembre 2026 resta in vigore la fase sperimentale avviata il 1° aprile 2026, in cui la pubblicazione è facoltativa e la sua assenza non fa perdere le agevolazioni.
Cosa succede se il datore di lavoro non pubblica la vacancy?
Il rapporto di lavoro resta pienamente valido, ma il datore non può accedere allo sgravio contributivo collegato all’assunzione: paga la contribuzione piena per tutta la durata del beneficio perso. La vacancy non è un adempimento formale sanabile a piacere, è la condizione di accesso all’incentivo.
La vacancy può essere pubblicata dopo l’assunzione?
Solo durante la fase sperimentale, entro il 30 novembre 2026: in quel caso è archiviata automaticamente e non è visibile ai candidati, ma vale ai fini della tracciabilità. A regime la vacancy dovrà risultare pubblicata prima dell’assunzione o contestualmente, con un collegamento univoco alla comunicazione obbligatoria e l’identificativo riportato in UniEmens.
L’obbligo vale anche per le trasformazioni a tempo indeterminato degli under 35?
No. La circolare INPS n. 72/2026 ha chiarito che la pubblicazione preventiva non condiziona l’esonero per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei giovani under 35 al primo impiego stabile: non essendoci una nuova assunzione, non c’è una posizione di lavoro da pubblicare.
L’obbligo riguarda tutte le assunzioni?
No, solo quelle per cui il datore chiede benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, su fondi nazionali o europei. Le assunzioni senza incentivi non sono interessate: nessuna vacancy, nessun adempimento aggiuntivo.
Chi può pubblicare la vacancy sul SIISL?
Il datore di lavoro direttamente, oppure gli intermediari abilitati, tra cui i Consulenti del Lavoro. La delega all’intermediario copre l’intero flusso: pubblicazione della posizione, comunicazione UNILAV (dal 1° aprile 2026 possibile anche tramite SIISL) e indicazione dell’identificativo vacancy nella richiesta di decontribuzione e in UniEmens.
Se pubblico la vacancy devo poi assumere un candidato arrivato dal SIISL?
No. La pubblicazione serve a rendere trasparente la posizione e a condizionare l’incentivo, non a vincolare la scelta: il datore può individuare il candidato con i propri canali. Conta che la vacancy sia pubblicata nei tempi e sia coerente, per datore, mansione e tipologia contrattuale, con l’UNILAV dell’assunzione agevolata.
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