In breve
- Il sistema degli ammortizzatori in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015) non si sceglie: settore, inquadramento INPS e dimensioni decidono tra CIGO, CIGS per le crisi strutturali sopra i 15 dipendenti, FIS per chi non è coperto da altro e FSBA per gli artigiani.
- Dal 2022 il FIS copre chiunque occupi anche un solo dipendente e non rientri in CIGO o in un fondo bilaterale.
- L’indennità è l’80% della retribuzione persa, entro il massimale 2026 di 1.423,69 euro lordi mensili (1.708,44 per le intemperie stagionali in edilizia e lapidei), con trattenuta del 5,84% (circ. INPS n. 4/2026).
- Le procedure vivono di termini perentori: domanda CIGO entro 15 giorni, conguaglio entro 6 mesi, domanda FSBA preventiva e rendicontazione entro la fine del mese successivo.
- Dal 2025 chi torna alla cassa dopo almeno 24 mesi senza utilizzarla paga un contributo addizionale ridotto (6% anziché 9% per le prime 52 settimane) e i datori FIS fino a 5 dipendenti che non chiedono l’assegno da 24 mesi versano l’ordinario allo 0,30% anziché allo 0,50% (circ. INPS n. 5/2025).
- FSBA è un fondo privato della bilateralità: domanda preventiva senza deroghe, regolarità contributiva verificata sugli ultimi cinque anni e contribuzione correlata versata dal Fondo, a patto che ticket INPS e UniEmens siano allineati alla domanda.
Quando gli ordini calano o una commessa salta, la prima domanda non è “possiamo sospendere?”, ma “con quale strumento?”. Il sistema disegnato dal D.Lgs. 148/2015 non lascia scelta: l’ammortizzatore lo decidono settore, inquadramento INPS e dimensioni, e per ogni situazione c’è un solo strumento competente, con causali, durate, procedure e costi propri. Sbagliare strumento o sforare un termine non produce un ritardo: produce prestazioni perse, e in alcuni casi l’obbligo di risarcire il lavoratore di tasca propria. Ecco la mappa completa dei quattro pilastri, con i numeri 2026 e la procedura operativa del fondo artigiani così come funziona in Veneto.
La mappa: quale strumento per quale azienda
| Strumento | Chi copre | Causali | Durata massima |
|---|---|---|---|
| CIGO | Settori elencati dall’art. 10, D.Lgs. 148/2015 | Eventi transitori non imputabili (compresi gli eventi meteo) e situazioni temporanee di mercato | 13 settimane consecutive, prorogabili per trimestri fino a 52; massimo 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile |
| CIGS | Imprese con più di 15 dipendenti medi nel semestre, industriali o comunque non coperte da un fondo bilaterale, quindi anche i datori del FIS (soglie diverse per alcuni settori; trasporto aereo e partiti senza soglia) | Riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà | Riorganizzazione 24 mesi; crisi 12 mesi; solidarietà 24, fino a 36 in certe condizioni (ai fini del tetto, i periodi di CdS contano per metà fino a 24 mesi) |
| FIS | Chi non rientra in CIGO né in un fondo di solidarietà bilaterale o alternativo: dal 2022 basta 1 dipendente | Fino a 15 dipendenti: causali ordinarie e straordinarie; oltre 15: solo ordinarie (le straordinarie passano alla CIGS) | 13 settimane nel biennio mobile fino a 5 dipendenti; 26 settimane oltre 5 |
| FSBA | Imprese artigiane (CSC 4, codice autorizzazione 7B), comprese quelle dell’indotto ex CIGS; edilizia e lapidei restano in CIGO | AIS per causali ordinarie (tutte le imprese) e straordinarie (fino a 15 dipendenti); oltre 15, ACIGS per riorganizzazione, crisi e solidarietà | AIS 26 settimane nel biennio mobile (130 giornate su 5 giorni, 156 su 6, 182 su 7); ACIGS 24 mesi per riorganizzazione, 12 per crisi, 36 per solidarietà |
Sopra le durate dei singoli strumenti c’è un tetto generale: per ciascuna unità produttiva, trattamenti ordinari e straordinari insieme non possono superare 24 mesi nel quinquennio mobile (30 per edilizia, escavazione e lapidei), con i periodi di contratto di solidarietà computati per metà fino a 24 mesi. Il quinquennio si conta a ritroso dall’ultimo giorno di trattamento richiesto. Lo stesso limite vale per gli assegni dei fondi: FSBA lo richiama espressamente nell’accordo interconfederale del 2 settembre 2022 che lo ha adeguato alla riforma.
CIGO: la cassa integrazione ordinaria
Copre sospensioni e riduzioni dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, meteo compreso, e a crisi temporanee di mercato. Beneficiari: subordinati, apprendisti e lavoratori a domicilio, esclusi i dirigenti, con 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva. La procedura corre su tre binari.
1. Consultazione sindacale. Comunicazione preventiva a RSA/RSU e alle strutture territoriali dei sindacati più rappresentativi, con cause, entità e durata prevedibile della sospensione e numero dei lavoratori; su richiesta segue l’esame congiunto, anche telematico. Tutto si chiude entro 25 giorni (10 per le imprese fino a 50 dipendenti; 5 per gli eventi oggettivamente non evitabili).
2. Relazione tecnica. Deve dimostrare con elementi oggettivi le ragioni della sospensione e la prevista ripresa dell’attività: solidità finanziaria, documentazione sulla crisi di settore, nuovi ordini o gare, ciclicità delle crisi già attraversate. È il documento su cui l’INPS decide: se la relazione è scritta male, la domanda cade.
3. Domanda INPS. Entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, sul sistema OMNIA IS; per i soli eventi oggettivamente non evitabili c’è tempo fino alla fine del mese successivo all’evento.
| Adempimento CIGO | Termine |
|---|---|
| Procedura sindacale (regola generale) | Entro 25 giorni dalla comunicazione preventiva |
| Procedura sindacale (imprese fino a 50 dipendenti) | Entro 10 giorni |
| Procedura sindacale (eventi non evitabili) | Entro 5 giorni dalla richiesta |
| Domanda INPS (regola generale) | Entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione |
| Domanda INPS (eventi non evitabili) | Fine del mese successivo all’evento |
| Conguaglio o richiesta di rimborso | Entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successiva, a pena di decadenza |
La domanda tardiva la paga l’azienda
Se la domanda arriva oltre i 15 giorni, il trattamento non può coprire periodi anteriori di una settimana rispetto alla presentazione. E se dall’omessa o tardiva domanda deriva per il lavoratore la perdita totale o parziale dell’integrazione, l’impresa è tenuta a corrispondergli una somma equivalente a quanto non percepito: la cassa non concessa si trasforma in retribuzione a carico del datore.
CIGS: le crisi che non si risolvono in fretta
La straordinaria copre le difficoltà non risolvibili nel breve periodo delle imprese che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti (con soglie e inclusioni particolari per alcuni settori, e senza soglia per trasporto aereo, gestioni aeroportuali, partiti e movimenti politici). Tre le causali, ciascuna con il suo programma: la riorganizzazione aziendale, con piano di investimenti, formazione e recupero occupazionale, fino a 24 mesi; la crisi aziendale, con programma di risanamento, fino a 12 mesi; il contratto di solidarietà, fino a 24 mesi estensibili a 36 in determinate condizioni, con i periodi computati per metà, fino a 24 mesi, ai fini del tetto.
Per riorganizzazione e crisi c’è un limite ulteriore: le sospensioni autorizzabili non possono superare l’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco del programma. La procedura prevede comunicazione alle organizzazioni sindacali, esame congiunto presso la Regione (o il Ministero del lavoro se le unità produttive sono in più Regioni) da chiudere entro 25 giorni (10 fino a 50 dipendenti), e domanda telematica entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione, presentata contestualmente al Ministero e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Nei 3 mesi antecedenti la fine dell’intervento, l’Ispettorato verifica il rispetto degli impegni del programma.
FIS: il fondo che chiude il sistema
Il Fondo di integrazione salariale è definito per sottrazione (art. 29, D.Lgs. 148/2015): vi rientra chi non è soggetto alla CIGO e non è coperto da un fondo di solidarietà, bilaterale di settore, alternativo come FSBA o territoriale di Trento e Bolzano. Dal 1° gennaio 2022 la vecchia soglia dei 5 dipendenti è caduta: basta un dipendente. La media si verifica mensilmente sul semestre precedente, computando tutti i lavoratori (dirigenti e apprendisti compresi), i part-time in proporzione e gli intermittenti per l’orario svolto. Attenzione a un caso particolare: chi applica un CCNL dell’artigianato senza essere impresa artigiana non entra per questo in FSBA, che segue l’inquadramento INPS e non il contratto: se non è un’impresa industriale, il suo ammortizzatore è il FIS.
La soglia dei 15 dipendenti decide le causali: fino a 15, l’assegno di integrazione salariale copre sia le causali ordinarie sia quelle assimilabili alle straordinarie (riorganizzazione, crisi, solidarietà); oltre i 15, solo le ordinarie, perché le straordinarie passano alla CIGS. La soglia dei 5 decide invece la durata: 13 settimane nel biennio mobile fino a 5 dipendenti, 26 oltre. Per le causali ordinarie la domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio programmato della sospensione e non oltre 15 giorni dal suo inizio (art. 30, comma 2); per l’assegno con causale assimilabile alla solidarietà va presentata entro 7 giorni dall’accordo sindacale, e la riduzione deve partire entro il trentesimo giorno successivo alla domanda. Conguaglio sempre entro 6 mesi a pena di decadenza.
Quanto riceve il lavoratore e quanto costa all’azienda
Il trattamento è identico per CIGO, CIGS e FIS: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, entro il massimale mensile unico, rivalutato ogni anno. Per il 2026 (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026): 1.423,69 euro lordi, che al netto della riduzione del 5,84% diventano 1.340,56 euro; per le intemperie stagionali nei settori edile e lapideo il massimale, maggiorato del 20%, è di 1.708,44 euro (1.608,66 netti). Durante l’integrazione il lavoratore matura contribuzione piena ai fini pensionistici, calcolata sulla retribuzione di riferimento: figurativa in CIGO e CIGS, correlata nel FIS, dove la versa il Fondo.
| Contributo | Misura |
|---|---|
| Ordinario CIGO | 1,70% fino a 50 dipendenti; 2,00% oltre (aliquote maggiorate per edilizia e lapidei) |
| Ordinario CIGS | 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore |
| Ordinario FIS | 0,50% fino a 5 dipendenti; 0,80% oltre. Dal 2025 l’aliquota scende allo 0,30% per i datori fino a 5 dipendenti che non chiedono l’assegno da almeno 24 mesi |
| Addizionale CIGO/CIGS (solo se si usa la cassa) | 9% della retribuzione persa fino a 52 settimane nel quinquennio mobile; 12% da 52 a 104; 15% oltre. Dal 1° gennaio 2025, per chi non fruisce di integrazioni da almeno 24 mesi, le prime due aliquote scendono a 6% e 9% (art. 5, comma 1-ter, D.Lgs. 148/2015; circ. INPS n. 5/2025) |
| Addizionale FIS | 4% della retribuzione persa; ridotto del 40%, al 2,4%, per i datori fino a 5 dipendenti senza prestazioni da almeno 24 mesi |
FSBA: il fondo degli artigiani è un mondo a parte
Le imprese artigiane non accedono a CIGO, CIGS né FIS: il loro ammortizzatore è FSBA, il fondo bilaterale alternativo costruito dalle parti sociali dell’artigianato. L’unica eccezione riguarda la CIGO, in cui restano le artigiane dell’edilizia e dell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei. La vecchia porta della CIGS per l’artigiana dell’indotto, sospesa per il calo di attività del committente con influsso gestionale prevalente, è chiusa: dal 1° gennaio 2022 anche queste imprese rientrano in FSBA, a prescindere dalle dimensioni (circ. INPS n. 76/2022). Il perimetro lo decide l’inquadramento, non il contratto: vi rientra l’impresa artigiana con codice statistico contributivo CSC 4 e codice autorizzazione 7B, qualunque CCNL applichi, oltre agli enti e alle società del sistema associativo artigiano; non vi rientra l’impresa non artigiana che applica un CCNL dell’artigianato.
Il punto da tenere fermo: FSBA non è una gestione INPS. Nasce dalla contrattazione collettiva ed è un soggetto privato della bilateralità. Ne discendono tutte le particolarità operative: l’autorizzazione è un atto del Fondo e non un provvedimento pubblico, non esiste il ricorso amministrativo della CIGO, non c’è anticipo in busta con conguaglio sui contributi INPS. Il sistema poggia su tre soggetti: EBNA, l’ente bilaterale nazionale presso cui il Fondo è istituito e sul cui codice tributo si versa il contributo con F24; FSBA, titolare delle prestazioni, che gestisce la piattaforma Sinaweb, paga e versa la contribuzione correlata; gli enti bilaterali regionali, che verificano le domande e predispongono gli ordini di pagamento, diretti all’impresa o al lavoratore secondo le scelte regionali.
Dopo l’adeguamento alla riforma (accordo interconfederale del 2 settembre 2022, regolamento in vigore dal 1° gennaio 2023) le prestazioni sono due. L’assegno di integrazione salariale (AIS) copre le causali ordinarie (eventi transitori non imputabili, situazioni climatiche straordinarie, situazioni temporanee di mercato) per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, e, fino a 15 dipendenti medi nel semestre, anche le straordinarie: riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà, con riduzione media entro l’80% e, nella solidarietà, individuale entro il 90%. Sopra i 15 dipendenti (basta una media di 15,01) le causali straordinarie passano all’ACIGS, operativo dal 1° luglio 2023: fino a 24 mesi per riorganizzazione e 36 per solidarietà nel quinquennio mobile, 12 per crisi aziendale.
Il contatore dell’AIS è di 26 settimane nel biennio mobile, comune a causali ordinarie e straordinarie: 130 giornate per chi lavora su 5 giorni, 156 su 6, 182 su 7, e qualsiasi riduzione d’orario in un giorno, anche di una sola ora, scala una giornata intera. L’importo è l’80% della retribuzione persa, con il massimale INPS unico riportato su base oraria; servono l’anzianità di 30 giorni alla data di inizio della sospensione e l’accordo sindacale firmato, senza il quale la domanda si blocca.
Le due trappole di FSBA: regolarità contributiva e dati UniEmens
Senza regolarità contributiva il fondo non paga. Il contributo (0,60% della retribuzione imponibile previdenziale fino a 15 dipendenti, 1% oltre, per un quarto a carico del lavoratore; nessun addizionale sull’AIS, 4% sulle sole ACIGS) deve risultare versato per tutti i mesi dei cinque anni che precedono la domanda, o dall’assunzione del primo dipendente se l’attività è più recente. La verifica sconta tre mesi di carenza dei flussi INPS: per una domanda decorrente dal 1° settembre 2025 si guarda al periodo 1° maggio 2020 – 31 maggio 2025. Una mensilità saltata anni prima basta a sospendere la liquidazione fino alla regolarizzazione, e l’erogazione resta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Sinaweb mostra lo stato contributivo già alla presentazione della domanda, ma prima di convocare i sindacati conviene verificare i versamenti F24 con codice EBNA e la loro esposizione in UniEmens.
La contribuzione correlata la versa il Fondo, non l’azienda. Non è figurativa ma correlata: l’INPS la calcola sulla retribuzione che sarebbe spettata nel mese e FSBA la paga dopo ogni erogazione (circ. INPS n. 53/2019), senza anticipi né rimborsi a carico dell’impresa. All’azienda resta un compito tutt’altro che formale: ogni domanda ha il proprio ticket INPS, da riportare negli UniEmens dei lavoratori sospesi con anagrafiche e ore identiche a quelle dichiarate su Sinaweb. Se i dati non coincidono, la correlata resta bloccata e il buco finisce nell’estratto conto del lavoratore.
FSBA in Veneto: la procedura passo per passo
In Veneto la consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 segue gli accordi interconfederali regionali del 2 febbraio 2023 (AIS) e del 24 gennaio 2024 (ACIGS), aggiornati dall’Accordo interconfederale del 13 giugno 2025 per le procedure avviate dal 1° luglio 2025, con un iter formalizzato che conviene conoscere alla lettera.
- Avvio: l’informativa di apertura della procedura sindacale va inviata in modo tracciabile, via PEC, ai sindacati e all’associazione artigiana, con il modello della causale corretta (AIS ordinario, AIS straordinario o ACIGS) e un periodo che si chiuda sempre a fine mese: non sono ammessi periodi a cavallo di mensilità, del tipo 14 settembre – 13 dicembre.
- Verbale: entro 5 giorni il sindacato può chiedere l’incontro; la procedura si chiude con la firma del verbale di accordo da parte del datore, di almeno un’organizzazione sindacale, dell’associazione datoriale e di tutti i lavoratori da sospendere, con nome, cognome e firma leggibili a pena di rigetto. La sospensione può iniziare solo dal giorno successivo alla stipula. Per l’AIS ordinario verbale e domanda possono coprire da una a tre mensilità; per le causali straordinarie servono periodi di almeno due mesi (AIS) o tre (ACIGS), autorizzati dagli organi del Fondo.
- Domanda: su Sinaweb, con il proprio ticket INPS da riportare poi negli UniEmens dei dipendenti interessati, allegando verbale, informativa di avvio inviata via PEC (obbligatoria dal 1° luglio 2025), relazione tecnica e, dal 1° maggio 2024, documento del legale rappresentante e sintesi dei dati di bilancio dell’anno precedente. Sempre dal 1° maggio 2024 la domanda è preventiva rispetto al periodo richiesto: l’elastico dei 15 giorni successivi non esiste più e la protocollazione tardiva non ammette deroghe.
- Rendicontazione: le giornate effettivamente utilizzate si dichiarano su Sinaweb entro la fine del mese successivo a quello di utilizzo (per le domande protocollate fino a giugno 2025 il termine era il 25): in ritardo il pagamento slitta, senza rendicontazione il Fondo non paga. In Veneto la prestazione è pagata direttamente al lavoratore, con ritenute IRPEF e Certificazione Unica del Fondo: serve quindi l’IBAN di ciascun sospeso, intestato o cointestato.
Tre note di contorno: non è condizione d’accesso il previo smaltimento delle ferie pregresse, ferma la fruizione entro l’anno delle due settimane ex art. 10 D.Lgs. 66/2003, con gli stessi criteri della CIGO (circ. INPS n. 139/2016 e msg. n. 3777/2019); per i lavoratori somministrati presso imprese artigiane non opera FSBA ma il trattamento di Forma.Temp, con verbali dedicati; per i periodi di FSBA fruiti, l’ente bilaterale veneto EBAV riconosce al lavoratore, su istanza, un contributo una tantum dedicato.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra CIGO e CIGS?
La CIGO copre eventi transitori e crisi temporanee di mercato, con ripresa prevista: 13 settimane prorogabili fino a 52. La CIGS copre le difficoltà strutturali delle imprese sopra i 15 dipendenti, con tre causali (riorganizzazione, crisi, solidarietà), programmi da presentare e durate legate alla causale. Il tetto comune è di 24 mesi nel quinquennio mobile per unità produttiva (30 per edilizia e lapidei), con i periodi di solidarietà contati per metà fino a 24 mesi.
Quanto prende in busta il lavoratore in cassa integrazione nel 2026?
L’80% della retribuzione globale persa, entro il massimale mensile di 1.423,69 euro lordi (1.708,44 per le intemperie stagionali in edilizia e lapidei), su cui opera la riduzione del 5,84%: il massimale netto è quindi 1.340,56 euro (circ. INPS n. 4/2026). La contribuzione ai fini pensionistici resta piena: figurativa in CIGO e CIGS, correlata nel FIS e in FSBA, dove la versa il Fondo.
Gli apprendisti e i dirigenti rientrano negli ammortizzatori?
Gli apprendisti sì, di qualsiasi tipologia e in tutti gli strumenti, e il periodo formativo si prolunga di tante ore quante sono quelle integrate. I dirigenti sono esclusi dalle prestazioni, pur contando nel calcolo degli organici per il FIS. Serve inoltre un’anzianità di 30 giorni, ormai uguale in tutti gli strumenti, FSBA compreso.
Chi anticipa i soldi al lavoratore?
In CIGO, CIGS e FIS la regola è l’anticipo in busta da parte dell’azienda, che recupera a conguaglio sui contributi entro 6 mesi a pena di decadenza; il pagamento diretto INPS è l’eccezione, per serie e documentate difficoltà finanziarie. In FSBA l’anticipo con conguaglio non esiste: paga il Fondo, tramite l’impresa o direttamente al lavoratore secondo le scelte regionali (in Veneto, direttamente sul suo IBAN), e versa anche la contribuzione correlata. All’azienda restano domanda, ticket e UniEmens coerenti con Sinaweb.
Dobbiamo far smaltire le ferie prima di chiedere la cassa?
No: il previo esaurimento delle ferie pregresse non è una condizione di accesso all’integrazione salariale e l’INPS non chiede i dati sulle ferie residue (msg. n. 3777/2019); lo stesso criterio vale per FSBA. Restano fermi il diritto-dovere alle due settimane annue ex art. 10 D.Lgs. 66/2003, le regole INPS sulle ferie durante la cassa (circ. n. 139/2016: a zero ore si possono differire, con riduzione parziale no) e le eventuali previsioni del CCNL applicato.
Un’impresa artigiana può mai usare CIGO o CIGS?
La CIGO sì, in due casi: vi restano le artigiane dell’edilizia e quelle dell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei. La CIGS no: la vecchia eccezione per l’artigiana dell’indotto, sospesa per il calo del committente con influsso gestionale prevalente, è venuta meno, e dal 1° gennaio 2022 anche queste imprese sono in FSBA (circ. INPS n. 76/2022), che sopra i 15 dipendenti copre le causali straordinarie con l’ACIGS.
Perché in FSBA una domanda arrivata in ritardo non si recupera?
Perché dal 1° maggio 2024 la domanda su Sinaweb è preventiva rispetto al periodo richiesto e la tardiva protocollazione non ammette deroghe: trattandosi di un fondo privato, non esistono i margini e i ricorsi amministrativi della cassa INPS. Stessa logica per la rendicontazione entro la fine del mese successivo: senza, i lavoratori non ricevono il sostegno. Il calendario, in FSBA, è parte della prestazione.
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