Area HR

Guida Lavoro sportivo: informazioni utili.

Il lavoro sportivo dopo la riforma: inquadramenti, compensi e contributi per ASD, SSD e collaboratori.

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Area Sport

Lavoro sportivo: inquadramenti, contributi, fisco e rimborsi

La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) in una pagina: chi è lavoratore sportivo, professionismo e dilettantismo, tipologie contrattuali con trattamento INPS, fiscale e INAIL, rimborsi e regole per i dipendenti pubblici.

Definizione

Il lavoratore sportivo

È chi, dietro compenso, svolge attività direttamente connesse alla pratica sportiva e riconosciute dai regolamenti degli enti sportivi. Restano escluse le attività puramente amministrative o gestionali.

Requisiti principali (art. 25 D.Lgs. 36/2021)
· Tesseramento presso una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva (anche paralimpici).
· Mansione inclusa nel mansionario ufficiale aggiornato annualmente dal Ministero.
Esclusioni
· Professionisti iscritti ad albi (medici, fisioterapisti, psicologi, giornalisti, maestri di sci).
· Addetti amministrativi: segreteria e gestione restano escluse, salvo il regime fiscale agevolato dell’area dilettantistica.
· Altri lavoratori ordinari: bar, pulizie, custodia, manutenzione generica.
Settore professionistico

Presunzione di subordinazione

Art. 27 D.Lgs. 36/2021: vale per gli atleti che svolgono l’attività sportiva come attività principale e prevalente. Non dipende da un vincolo gerarchico, ma da intensità e continuità della prestazione.

Quando non scatta la subordinazione

  • Attività limitata a una singola manifestazione;
  • Assenza di vincoli contrattuali su allenamenti e preparazione;
  • Prestazione continuativa ma entro questi limiti:
Max settimanale8 h
oppure5 gg/mese
oppure30 gg/anno

Superati i limiti scatta la presunzione di lavoro subordinato sportivo.

Area del dilettantismo

Il modello co.co.co.

Il legislatore ha favorito la collaborazione coordinata e continuativa (art. 28 D.Lgs. 36/2021) come forma più adatta al settore, con presunzione legale se verso lo stesso committente le prestazioni sono continuative ma non superiori a 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive).

Il limite delle 24 ore rileva solo ai fini della presunzione legale di co.co.co., non è condizione di validità del contratto: sono possibili co.co.co. oltre 24 ore, ma la presunzione non opera e la natura autonoma del rapporto potrà essere accertata in giudizio.
Dilettantismo

Tipologie contrattuali nel lavoro sportivo dilettantistico

TipologiaINPS (contributi)Fisco (tassazione)INAIL (tutela assicurativa)
Co.co.co. sportiva Iscrizione alla Gestione Separata INPS. Fino a 5.000 € di compenso non si pagano contributi; oltre, imposizione sul 50% dell’eccedenza (fino al 31/12/2027). La contribuzione per le prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, degenza, DIS-COLL, aliquota 2,03%) si calcola sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 €. Franchigia fiscale fino a 15.000 €; oltre, tassazione ordinaria IRPEF. Tutela assicurativa legata al tesseramento (art. 51 L. 289/2002).
Co.co.co. amministrativo-gestionale Regole contributive come per la co.co.co., in base alla natura dell’attività resa per l’ASD/SSD. Tassazione ordinaria dei redditi assimilati, secondo il quadro normativo applicabile. Obbligo INAIL alla voce 0722 della gestione industria, tasso 5‰ (Circolare INAIL 46/2023).
Lavoratore autonomo sportivo Iscrizione alla Gestione Separata INPS. Fino a 5.000 € nessun contributo; oltre, imposizione sul 50% dell’eccedenza (fino al 31/12/2027). Prestazioni non pensionistiche (2,03%) sulla totalità dei compensi al netto della franchigia. Franchigia fiscale fino a 15.000 €; oltre, tassazione secondo il regime scelto (forfettario, ordinario…). Nessun obbligo assicurativo INAIL.
Lavoratore subordinato sportivo Iscrizione al Fondo pensione lavoratori sportivi INPS (ex ENPALS). Contributi ordinari (datore di lavoro + lavoratore). Reddito da lavoro dipendente con ritenute IRPEF e relative detrazioni. Obbligo assicurativo INAIL.

Prest.O. – lavoro occasionale nello sport

Compenso netto orario9,00 €minimo giornaliero 4 ore = 36,00 €
+ Gestione Separata 33%2,97 €
+ INAIL 3,5% + oneri 1%0,32 + 0,12 €
Costo orario12,41 €4 ore = 49,64 €
Professionismo

Tipologie contrattuali nel lavoro sportivo professionistico

TipologiaINPS (contributi)Fisco (tassazione)INAIL (tutela assicurativa)
Co.co.co. sportiva Iscrizione al Fondo pensione lavoratori sportivi INPS (ex ENPALS). Contributi ordinari (datore di lavoro + lavoratore). Reddito assimilato al lavoro dipendente con ritenute IRPEF e detrazioni. Under 23: franchigia fiscale fino a 15.000 €. Tutela assicurativa legata al tesseramento (art. 51 L. 289/2002).
Co.co.co. amministrativo-gestionale Contributi secondo inquadramento, per attività amministrativo-gestionale presso società professionistiche. Redditi assimilati: regole fiscali ordinarie. Obbligo INAIL alla voce 0722 della gestione industria, tasso 5‰ (Circolare INAIL 46/2023).
Lavoratore autonomo sportivo Iscrizione al Fondo pensione lavoratori sportivi INPS (ex ENPALS). Contributi ordinari. Tassazione in base al regime fiscale scelto (forfettario, ordinario…). Under 23: franchigia fino a 15.000 €. Nessun obbligo assicurativo INAIL.
Lavoratore subordinato sportivo Iscrizione al Fondo pensione lavoratori sportivi INPS (ex ENPALS). Contributi ordinari (datore di lavoro + lavoratore). Reddito da lavoro dipendente con ritenute IRPEF e detrazioni. Under 23: franchigia fino a 15.000 €. Obbligo assicurativo INAIL.
Regime agevolato under 23 nel settore professionistico: le retribuzioni non costituiscono reddito fino a 15.000 € annui; in caso di superamento, tale importo non concorre alla base imponibile né alle detrazioni da lavoro dipendente. Per gli sport di squadra il beneficio spetta alle società professionistiche con fatturato della stagione precedente non superiore a 5 milioni di euro.
Rimborso spese

Forfettario e analitico

Rimborso forfettario

Fino a 400 € mensili, anche per attività nel comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute. Non costituisce reddito, ma va conteggiato ai fini dei limiti di esenzione fiscale (15.000 €) e contributiva (5.000 €).

Rimborso analitico

Rimborso delle spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio, trasporto), documentate con note spese e giustificativi. Non concorre alla formazione del reddito.

Dipendenti pubblici

Attività sportiva e pubblico impiego

  • Attività volontaria: basta la comunicazione all’amministrazione, purché resa fuori dall’orario di lavoro.
  • Attività retribuita: serve l’autorizzazione dell’amministrazione (art. 53 D.Lgs. 165/2001), salvo compensi annui non superiori a 5.000 €, per i quali basta la comunicazione preventiva.
  • L’autorizzazione è concessa se non ci sono incompatibilità o conflitti di interesse e l’attività non compromette servizio e imparzialità.
Omesse comunicazioni o incarichi senza autorizzazione: sanzione pecuniaria pari al doppio dei compensi e restituzione delle somme percepite.
Le indicazioni qui fornite hanno carattere generale e non generano alcun vincolo né garanzia: ogni valutazione concreta richiede un’analisi personalizzata del singolo caso.