Check-list Check-list assunzione.
Compila i dati del lavoratore: puoi inviarci tutto direttamente da qui oppure scaricare il PDF e mandarcelo via e-mail.
Come funziona
- Compila la scheda con i dati del lavoratore e dell’assunzione
- Invia richiesta: scheda e allegati arrivano direttamente a CECCHINATO HR
- Oppure Scarica scheda PDF e inoltrala a info@cecchinatohr.it con i documenti di identità del lavoratore
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Documenti utili
Scarica moduli e brochure
I documenti da far compilare al lavoratore al momento dell’assunzione.
- PDF Modulo detrazioni Dichiarazione per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e familiari a carico. Scarica il modulo
- PDF Modello TFR3 ufficiale Scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto: mantenimento in azienda o previdenza complementare. Scarica il modulo
- PDF Brochure fondi pensione Guida informativa per i dipendenti sulla previdenza complementare: come funziona, vantaggi fiscali e adesione. Scarica la brochure
Informazioni utili
Fisco in busta paga e TFR: cosa sapere all’assunzione
Le regole principali su detrazioni, somme integrative, aliquote IRPEF, TFR e previdenza complementare. Apri la voce che ti interessa.
Fisco in busta paga
Detrazioni da lavoro dipendenteArt. 13 TUIR
- Spettano in misura variabile in base al reddito complessivo.
- Si azzerano oltre i 50.000 € annui.
Trattamento integrativoArt. 1 D.L. 3/2020
Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica e spetta:
- con reddito complessivo non superiore a 15.000 €, se l’imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente, nella misura di 1.200 € rapportata al periodo di lavoro nell’anno;
- con reddito complessivo superiore a 15.000 € e fino a 28.000 €, solo se l’imposta lorda è inferiore alla somma delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, comma 1 e di talune detrazioni dell’art. 15 del TUIR (c.d. incapienti), per un importo pari alla differenza tra le stesse e l’imposta, fino a un massimo annuo di 1.200 €.
L’importo è determinato sulla base dei soli dati reddituali e delle detrazioni note al sostituto d’imposta (carichi di famiglia ex art. 12 e lavoro dipendente ex art. 13 TUIR). Il lavoratore potrebbe quindi dover presentare la dichiarazione dei redditi per determinare l’importo spettante in base ad altri redditi e alle detrazioni dell’art. 15 TUIR.
Somma integrativaArt. 1, c. 4 L. 207/2024
Spetta ai titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo inferiore a 20.000 € (comprensivo della quota esente per i lavoratori c.d. impatriati), nelle seguenti misure applicate al reddito da lavoro dipendente:
- 7,1% per reddito da lavoro dipendente annuo fino a 8.500 €;
- 5,3% per reddito da lavoro dipendente annuo tra 8.500 € e 15.000 €;
- 4,8% per reddito da lavoro dipendente annuo tra 15.000 € e 20.000 €.
Ai sensi dell’art. 1, c. 7 L. 207/2024 la somma integrativa è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, mensilmente, rapportando il reddito di lavoro dipendente all’intero anno e verificando la spettanza in sede di conguaglio. In assenza di indicazioni, il datore di lavoro riconosce la somma se sono soddisfatti i requisiti.
Ai soli fini della percentuale da applicare rileva anche la quota esente per i lavoratori c.d. impatriati.
Ulteriore detrazioneArt. 1, c. 6 L. 207/2024
È un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, per i titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 €, pari a:
- 1.000 €, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 € e non a 32.000 €;
- un importo decrescente, se il reddito complessivo è compreso tra 32.000 € e 40.000 €:
1.000 × (40.000 − reddito complessivo) / 8.000
La detrazione è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando la spettanza in sede di conguaglio. In assenza di indicazioni, il datore di lavoro la riconosce se sono soddisfatti i requisiti.
Lavoratori che hanno cambiato datore di lavoro nell’annoCertificazione Unica provvisoria
Se il lavoratore ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno, occorre comunicare i redditi già percepiti presso il precedente datore, acquisendo la Certificazione Unica (CU) provvisoria, o le varie CU in caso di più cambi.
Queste informazioni consentono di:
- determinare correttamente le detrazioni spettanti e l’eventuale trattamento integrativo, oltre all’eventuale somma integrativa o ulteriore detrazione;
- valutare l’applicazione di un’aliquota IRPEF più adeguata, evitando che venga considerata solo la parte di reddito del rapporto in essere;
- prevenire conguagli a sfavore al momento della dichiarazione dei redditi.
Non è necessario chiedere la non applicazione delle detrazioni: se il lavoratore comunica i redditi già percepiti, le agevolazioni spettanti vengono calcolate correttamente. In presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno, il lavoratore sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730) nell’anno successivo per il conguaglio complessivo.
Aliquote IRPEFScaglioni di reddito
Le aliquote IRPEF per l’anno di riferimento sono le seguenti:
| Scaglione di reddito | Aliquota |
|---|---|
| fino a 28.000 € | 23% |
| da 28.001 € a 50.000 € | 33% |
| oltre 50.000 € | 43% |
TFR e previdenza complementare
Accantonamento e rivalutazione del TFRQuota annua e coefficiente
- L’accantonamento annuo del TFR è pari alla retribuzione utile divisa per 13,5.
- Il TFR accantonato si rivaluta ogni anno con un coefficiente composto da:
- 1,5% fisso;
- 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPSNuove soglie dalla Manovra 2026
Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) con almeno 50 dipendenti sono obbligati a versare al Fondo di Tesoreria INPS le quote di TFR maturate e non destinate alla previdenza complementare.
Oggi l’obbligo riguarda i datori di lavoro che:
- superano la soglia dei 50 dipendenti nel primo anno di attività;
- al 1° gennaio 2007 avevano già superato tale soglia.
La Manovra 2026 (L. 199/2025) amplia l’ambito di applicazione:
- Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027: obbligo per chi raggiunge 60 dipendenti, calcolati sulla media annuale dell’anno solare precedente.
- Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031: soglia ridotta a 50 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2032: obbligo già a 40 dipendenti.
Previdenza complementare e silenzio-assensoPrima assunzione dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare con il meccanismo del silenzio-assenso.
L’adesione comporta:
- il conferimento integrale del TFR maturando al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva;
- il versamento dei contributi al fondo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Il contributo a carico del lavoratore non è dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore al valore dell’assegno sociale (539 € mensili nel 2025).
Rinuncia e alternative per il lavoratoreEntro 60 giorni dall’assunzione
Il lavoratore può sempre rinunciare all’adesione entro 60 giorni dalla data di assunzione, scegliendo in alternativa di:
- conferire l’intero TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare di libera scelta;
- mantenere il TFR in azienda, con possibilità di revocare la decisione in seguito.
Lavoratori non al primo impiegoObblighi del datore di lavoro dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori che non sono al primo impiego, al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve:
- fornire un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare;
- verificare la scelta previdenziale già effettuata dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione.
Se il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta in precedenza, si applica anche in questo caso il silenzio-assenso, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.